tema 19 luglio 2023
Studi - Trasporti L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Il Parlamento italiano ha proceduto all'elezione dei nuovi componenti dell'Autorità italiana di garanzia del settore delle comunicazioni (AGCOM).


apri tutti i paragrafi
Istituzione

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, AGCOM) è stata istituita dall'art. 1 della legge n. 249 del 1997 (c.d. legge Maccanico) ed è composta dal Presidente e da quattro commissari.

Gli organi dell'Autorità sono:

  • il Presidente;
  • la Commissione per le infrastrutture e le reti;
  • la Commissione per i servizi e i prodotti;
  • il Consiglio (costituito dal Presidente e da tutti i commissari).

Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente dell'Autorità e da due commissari.

Gli uffici sono distribuiti tra la sede principale di Napoli e quella di Roma.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, l'Autorità adotta il regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto.

Con la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 249 del 1997, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, successivamente modificato, da ultimo, con la delibera  n. 413/2021/CONS.

Con la delibera n. 148/17/CONS è stato adottato il Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'AGCOM, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, dell'articolo 22, comma 1, dell'Allegato A, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale i documenti e gli allegati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Sono funzionalmente organi dell'Autorità i Comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali (articolo 1, comma 13, legge n. 249 del 1997), allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità. Tutte le Regioni hanno emanato le leggi istitutive dei Co.re.com. e hanno provveduto a nominarne i Presidenti ed i componenti.

Elezione e nomina dei commissari

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica eleggono due commissari ciascuno, scegliendoli fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. A tal fine, ciascun deputato e ciascun senatore esprime il voto indicando un solo nominativo e successivamente le due Assemblee procedono ciascuna all'elezione di due commissari con voto limitato. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e per schede.

I commissari sono quindi nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni, che decorrono dalla data di insediamento del collegio e non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede alla sua sostituzione procedendo all'elezione di un nuovo commissario, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità.

Nell'occasione della sostituzione, nel 2013, del commissario Maurizio Dècina a seguito di dimissioni, è stata attivata dalla Camera dei deputati una particolare procedura on line per ricevere le candidature, che è stata definita dalla Conferenza dei capigruppo nella riunione del 22 ottobre 2013 e resa nota dalla Presidenza della Camera con comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Camera.

La Conferenza ha convenuto che i gruppi parlamentari, i singoli deputati e i soggetti interessati potessero far pervenire alla Presidenza i curricula dei candidati che intendessero proporre o proporsi per tale carica.

I curricula pervenuti sono stati quindi portati a conoscenza di tutti i deputati e dei gruppi attraverso la loro pubblicazione nel Portale Intranet della Camera dei deputati, secondo l'ordine di ricezione.

L'attuale composizione dell'AGCOM è stata determinata in seguito alle elezioni del 14 luglio 2020.

Ne fanno parte l'on. Antonello Giacomelli e l'on. Massimiliano Capitanio (che ha sostituito Enrico Mandelli, deceduto nel dicembre 2021) (Camera dei Deputati), la dott.ssa  Laura Aria e la prof.ssa  Elisa Giomi (Senato), nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 2020.

Il nuovo Consiglio dell'AGCOM si è insediato il 2 ottobre 2020.

La nomina del Presidente

Il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico.

La designazione del nominativo, effettuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, deve essere previamente sottoposta, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, al parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il suddetto parere è da ritenersi necessario e vincolante, in quanto la norma dispone espressamente che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari.

La norma richiamata prevede anche che le Commissioni parlamentari competenti possano procedere all'audizione delle persone designate.

Attualmente il presidente è il dott. Giacomo Lasorella, nominato con DPR 15 settembre 2020, a seguito dei conformi pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di organizzazione dell'AGCOM, il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni; cura i rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali.

Limitazioni all'esercizio di altre attività

I componenti dell'AGCOM non possono, a pena di decadenza:

  • esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza;
  • essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati;
  • ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici;
  • avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore delle comunicazioni.

I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. 

L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (articolo 1, legge n. 249 del 1997). Essa esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo; opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.

L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro e la relazione è resa pubblica.

La Relazione annuale 2022 è stata trasmessa al Parlamento il 29 luglio 2022 (Doc CLVII n. 5).

La Relazione annuale 2023 è stata presentata alla Camera il 19 luglio 2023.

ultimo aggiornamento: 19 luglio 2023

Le competenze dell'AGCOM, dettagliatamente definite nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 249 del 1997, sono distinte tra le due commissioni che compongono il Consiglio.

 

v  La commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

  • esprime parere al MISE sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) ed elabora ed approva i piani di assegnazione delle frequenze, con esclusione di quelle riservate alla difesa;
  • definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni e, nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori;
  • cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione (ROC), al quale devono iscriversi i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, le imprese editrici e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. A seguito della legge di bilancio 2021 (comma 515) sono inoltre tenuti all'iscrizione i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con Delibera 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS;
  • definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
  • regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
  • riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione;
  • individua l'ambito degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;
  • promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi e determina i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;
  • dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione e interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
  • vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, fissati dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della salute e con il MISE tenendo conto anche delle norme comunitarie e verifica che non vengano superati.

 

v  La commissione per i servizi e i prodotti:

  • vigila sulla conformità alla legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione;
  • emana direttive sui livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
  • vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite a diverse autorità e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
  • tutela il diritto d'autore nel settore informatico ed audiovisivo ed assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera;
  • verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori e sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa, nonché delle norme in materia di diritto di rettifica;
  • garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica, nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
  • propone al MISE lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, su cui la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio, e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella convenzione e in tutte le altre che vengano stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche; vigila, altresì, sull'attuazione delle finalità del servizio pubblico;
  • cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e vigila sulla correttezza di quelle effettuate da altri soggetti, effettuando inoltre il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
  • emana un apposito regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e verifica il suo rispetto;
  • favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni.

 

Infine, il Consiglio nel suo complesso

  • segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
  • garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
  • promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali;
  • adotta il regolamento di organizzazione dell'Autorità ed i provvedimenti per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro;
  • adotta le disposizioni attuative del regolamento sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
  • propone al MISE i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso Consiglio;
  • verifica i bilanci e i dati relativi alle attività e alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo;
  • accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e vietate dalla legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
  • accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
  • esprime parere obbligatorio sui provvedimenti predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), riguardanti operatori del settore delle comunicazioni;
  • autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge.

 

L'AGCOM, in base alla previsioni del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito dalla legge n. 9 del 2014, ha istituito una banca dati di tutte le reti di accesso ad Internet esistenti sul territorio nazionale, quale strumento utile a elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla larga banda e ultralarga. Il portale "Broadband map" fornisce dati elaborati statisticamente sulle coperture delle reti in rame, fibra ottica, in tecnologia wireless, sulle reti cellulari 2G, 3G e 4G, sulla velocità delle reti in rame e fibra ottica e sul numero di abbonamenti ad Internet nazionali, regionali e provinciali.

A seguito dell'emanazione del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 207 del 2021, di recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche), le attribuzioni dell'AGCOM, oltre a quelle già definite nella legge n. 249 del 1997 e nella legge n. 481 del 1995, sono definite nell'articolo 6, comma 2, che prevede i seguenti compiti:

a)    regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;

b)    risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti in materia di costi di installazione;

c)    pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio;

d)    tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione di sanzioni, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;

e)    garanzia di un accesso aperto a Internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;

f)     valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;

g)    garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;

h)    esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015;

i)      raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC);

j)      mappatura della copertura geografica delle reti a banda larga all'interno del territorio;

k)    ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. L'AGCOM, infatti, sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC, relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

 

Nel corso della XVIII legislatura sono stati conferiti ulteriori poteri all'AGCOM, per il dettaglio sui quali si rinvia al sito della XVIII legislatura.

Con delibere del 24 novembre 2022 sono state definite la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'AGCOM per l'anno 2023 da:

- i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche (Delibera n. 409/22/CONS);

- i soggetti che operano nel settore dei servizi media (Delibera n. 410/22/CONS);

i soggetti che operano nel settore dei servizi postali (Delibera n. 411/22/CONS);

i soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line (Delibera n. 412/22/CONS).

ultimo aggiornamento: 24 novembre 2022
 
temi di Informazione e Comunicazioni