provvedimento 26 giugno 2025
Studi - Affari esteri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 A.C. 1260

Il disegno di legge A.C.1260 reca la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019".

L'accordo è stato ratificato con legge n. 149 del 2024.

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Come precisato nella relazione governativa allegata al provvedimento, l'Accordo è uno strumento volto a migliorare i rapporti di cooperazione e assistenza giudiziaria tra l'Italia e l'Armenia, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità. Tali rapporti finora sono stati regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e l'adozione di ulteriori norme volte ad integrare quelle già vigenti risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la video conferenza, non disciplinate dalla Convenzione ed a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo forme di comunicazione diretta tra i due Stati.

Si ricorda che con la suddetta Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata ed entrata in vigore per tutti i Paesi del Consiglio d'Europa (ratificata in Italia con legge 23 febbraio 1961 n. 215), gli Stati si sono impegnati a fornirsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura relativa a reati la cui competenza è, al momento dell'assistenza, dell'autorità giudiziaria della parte richiedente. Come espressamente previsto nel Preambolo dell'Accordo, per quanto non diversamente disposto dall'Accordo, continueranno a trovare applicazione le norme della citata Convenzione europea.

Nell'articolo 1 del'Accordo del 22 novembre 2019 oggetto del disegno di legge di ratifica, vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene ricompresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati. L'elenco compreso nell'articolo non è esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale diretta a ricomprendere qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.

L'articolo 2 riguarda l'esecuzione e il rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza, prevedendo la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l'altra osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedimentali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento. 

L'articolo 3, sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, prevede, allo scopo di rendere più rapide le procedure di cooperazione, che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea.

L'articolo 4 disciplina la comparizione mediante videoconferenza, che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. La videoconferenza può essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove (confronto, ricognizione di persone e cose).

L'articolo 5, relativo agli accertamenti bancari e finanziari, dispone che le Parti si prestino la più ampia assistenza anche in questi campi, senza poterla rifiutare per motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 disciplina entrata in vigore, modifica e cessazione dell'Accordo medesimo, prevedendo che esso entri in vigore il giorno di ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Dossier

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-18471/ratifica-ed-esecuzione-accordo-repubblica-italiana-e-repubblica-d-armenia-inteso-facilitare-l-applicazione-della-convenzione-1.html

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023

Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 sulle disposizioni finanziarie stabilisce che agli oneri finanziari, stimati in euro 67.835 l'anno per trasferimenti di detenuti, traduzioni, videoconferenze, ecc. derivanti da quanto previsto dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo supra descritti, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 dispone come di consueto l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023