Il provvedimento A.C. 1849, di iniziativa governativa, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo.
Composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato, l'Accordo in esame individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (art. 2 e allegato I) e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (art. 3).
Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (art. 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (art. 5), la sicurezza (art. 6), le comunicazioni (art. 7) e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (art. 8).
Ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (artt. 10 e 11), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (art. 12), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (art. 13), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (art. 14) e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).
L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (art. 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (art. 16).
Di interesse è anche l'articolo 17 che stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.
Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.