Sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 184 del 2024, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (A.C. 2100).
L'accordo prevede Oggetto e finalità dell'Accordol'istituzione di una nuova organizzazione internazionale (GCAP International Government Organization), dotata di personalità giuridica, incaricata di gestire la progettazione e sviluppo di una piattaforma aerea di 6° generazione. L'organizzazione è costituita da Italia, Regno Unito e Giappone (ma in futuro potrebbe accogliere altri Paesi). La sede principale dell'organizzazione è nel Regno Unito (nella città di Reading).
La Convenzione che istituisce l'organizzazione internazionale è stata firmata a Tokyo lo scorso 14 dicembre, facendo seguito a una Dichiarazione congiunta dei tre Paesi del 9 dicembre 2022.
Il programma GCAP consiste in un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione, integrato con sistemi cooperanti non pilotati, satelliti ed altri assetti militari. Il progetto prevede che tutti gli elementi del sistema siano collegati da una rete "intelligente", basata su un'architettura cloud dedicata, intelligenza artificiale e datalink di nuova generazione.
Per l'Italia i nuovi velivoli sono destinati, come ribadito dal Governo anche in sede parlamentare (vedi infra), a sostituire la flotta Eurofighter a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo.
La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea come l'accordo costituisca "un'iniziativa destinata a rivoluzionare il comparto della Difesa internazionale, attraverso un nuovo modello di collaborazione che vede le industrie lavorare in maniera congiunta per sviluppare insieme tecnologie e capacità impossibili da ottenere singolarmente".
Le aziende capofila, per i rispettivi Paesi sono Leonardo, Bae Systems (Regno Unito) e Mitsubishi (Giappone). Per l'Italia si preveda la partecipazione anche delle aziende MBDA Italia, Elettronica e Avio GE, oltre che di ulteriori realtà industriali minori, anche tra le PMI. La relazione illustrativa sottolinea che il programma ha l'obiettivo di instaurare "un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende leader nel settore, piccole e medie imprese, centri di ricerca e università, formando così un network di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive sia in ambito industriale che accademico". "Il GCAP – si legge ancora nella relazione illustrativa - realizzerà tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e know-how per tutto l'ecosistema industriale nazionale. Il modello di collaborazione impostato con i paesi partner è stato strutturato su diversi livelli di competenza in oltre 50 aree tecnologiche e consentirà di accrescere le capacità conoscitive, operative, sistemiche e produttive nazionali con indubbie e rilevanti ricadute in termini economici sull'intero sistema industriale nazionale. GCAP rappresenta, pertanto, l'opportunità di costituire il laboratorio scientifico-tecnologico nazionale, proiettando in un unico programma di lunga durata, la visione strategica di sicurezza del nostro Paese".
La relazione sottolinea anche che la scelta del Regno Unito come sede principale dell'organizzazione "sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia nei primi anni di funzionamento".
Come si legge ancora nella relazione, l'accordo "non costituisce impegno formale alla futura acquisizione dell'arma" e "non contempla né quantifica uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri".
La relazione tecnica chiarisce poi che "le Parti concorderanno, attraverso intese successive (Implementing Arrangement e Memorandum of Understanding), i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese partner relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico)".
Per l'Italia, si specifica che "tali somme non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al decreto programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa".
Tali finanziamenti saranno destinati a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma (c.d. operational budget), mentre gli oneri necessari per il funzionamento dell'organizzazione (c.d. administrative budget), sono attestati su capitoli di spesa dedicati, come specificato nell'art. 4 del disegno di legge di ratifica (su cui si veda più avanti).
In relazione ai velivoli Eurofighter, si ricorda che lo scorso 3 luglio il Governo ha presentato alle Camere lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2024, relativo all'acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell'intera flotta" (Atto del Governo n.176). Il provvedimento ha ricevuto parere favorevole dalla Commissione difesa della Camera e dalla Commissione esteri e difesa del Senato, rispettivamente il 19 luglio e il 25 luglio.
Il programma GCAP nel Documento di programmazione pluriennale della difesa 2024/2026
In linea con quanto già espresso nel DPP 2023-2025, il Documento di programmazione 2024-2026 sottolinea che il programma è "progettato per l'integrazione con la struttura operativa in essere ed orientato alla cooperazione così da raggiungere prestazioni che risultino maggiori della somma dei sistemi costituenti, in vari ruoli dell'air combat (controllo dello spazio aereo, attacco, sorveglianza, ricognizione ed intelligence), in ambienti operativi altamente contesi e/o degradati, caratterizzati dalla completa fusione dei cinque domini operativi".
Il programma riguarda la piattaforma aerea principale, i mezzi di supporto (anche senza pilota), gli attuatori ed i sensori (inclusi sistemi di comando e controllo e aspetti di rete). La partecipazione al programma – si legge ancora nel documento – "garantirà l'accesso ad un progetto, destinato ad avere risvolti non solo nell'ambito tecnologico militare ma anche nel settore della digitalizzazione grazie all'innovazione in ambiti quali AI, machine learning, deep learning, meccanica, propulsione, gestione energetica, materiali innovativi, sensoristica ultra-performante, trasmissioni elettromagnetiche, resilienza cibernetica".
"La posta in gioco non è solo la conservazione dell'air combat power superiority, ma anche la gestione della transizione digitale, con vantaggi all'intero sistema Paese. La cooperazione di varie realtà istituzionali – MIMIT, MIUR, MIDT – è un requisito fondamentale per il perseguimento delle nuove tecnologie e per piantare il seme di una futura "generazione di ingegneri GCAP", su cui ricadranno enormi benefici occupazionali soprattutto in ambito STEM. L'investimento nelle attività di ricerca & sviluppo (anche tramite contatti già intercorsi con il MIMIT), mira a garantire all'Italia il giusto posizionamento nel programma sin dallo sviluppo iniziale così da consentire all'industria nazionale di accedere ai segmenti più tecnologicamente avanzati dei processi di sviluppo finale e produzione".
Il documento sottolinea che il programma ha ricevuto integrazione di 550 milioni di euro nella legge di bilancio 2024.
Gli stanziamenti previsti entro l'anno di completamento del programma (2050) ammontano dunque, precisa il DPP, a 7.526 milioni di euro.
L'accordo si compone di 67 articoli.
Il Preambolo definisce il Global Combat Air Program come il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi per i prossimi anni. L'accordo ha lo scopo di migliorare la capacità di difesa attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo, sostenere le rispettive capacità industriali, contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale e favorire le esportazioni.
L'art. 1 definisce lo scopo dell'accordo, che è di istituire un'organizzazione governativa internazionale per gestire e supervisionare il programma. L'art. 2 chiarisce che il programma si svilupperà attraverso diverse fasi, dalla concettualizzazione allo sviluppo, dal supporto logistico fino alla fase di dismissione. Le Parti si impegnano a disciplinare in dettaglio le diverse fasi in un accordo successivo. L'art. 3 attribuisce all'organizzazione personalità giuridica internazionale, capacità contrattuale, nonché capacità di acquisire e smaltire proprietà mobili e immobili e avviare procedimenti legali. I due organi principali dell'organizzazione sono il Comitato Direttivo (Steering Committee) e l'Agenzia GCAP, le cui funzioni sono definite nei capitoli successivi. L'art. 4 individua l'inglese quale lingua ufficiale dell'organizzazione. Con l'art. 5 le Parti si impegno a supportare le attività di importazione, esportazione e trasferimento di materiali e di informazioni relative al programma.
L'art. 6 stabilisce che il Comitato direttivo è composto da rappresentanti delle Parti, che individuano ciascuna un Capo delegazione. Il comitato sarà presieduto a rotazione da uno dei capi delegazione, secondo meccanismi e durata che saranno definiti in un successivo accordo successivo. L'art. 7 attribuisce al Comitato direttivo ha la funzione di guida, direzione, controllo e supervisione del programma e di quanto previsto dall'accordo. Le responsabilità di dettaglio e i processi decisionali verranno disciplinati dalle Parti con un accordo successivo. L'art. 8 prevede che il Comitato direttivo possa istituire, all'unanimità, comitati subordinati, composti dai rappresentanti delle Parti, per supportare l'adempimento dei propri compiti.
L'art. 9 istituisce l'Agenzia GCAP, per la gestione, il coordinamento e l'esecuzione di tutte le fasi del programma. L'art. 10 stabilisce la sede centrale dell'organizzazione nel Regno Unito. Le Parti hanno comunque concordato la possibilità di istituire sedi periferiche. L'art. 11 attribuisce all'Agenzia la funzione di sviluppare e dare attuazione al Programma sulla base delle esigenze capacitive e dei requisiti presentati dalle Parti e nel rispetto dei rispettivi requisiti normativi. L'art. 12 esplicita le funzioni dell'Agenzia, tra cui, in particolare: la gestione complessiva del programma (sotto la direzione strategica del Comitato direttivo), il supporto amministrativo e di segretariato al Comitato direttivo e agli eventuali comitati subordinati, il coordinamento dei requisiti tecnici presentati dalle Parti, la gestione delle certificazioni (sulla base delle rispettive regolamentazioni nazionali), la gestione delle attività relative all'esportazione dei prodotti. Tali funzioni saranno poi dettagliate in un successivo accordo. L'art. 13 attribuisce all'Agenzia la capacità di negoziare e stipulare contratti con la controparte industriale e il compito di supervisionare e monitorare l'attività della stessa industria in conformità ai contratti stipulati. In alcuni casi l'Agenzia dovrà sottoporre i contratti al Comitato direttivo prima della stipula.
L'art. 14 stabilisce che l'Agenzia sia diretta da un Chief Executive, eletto dal Comitato direttivo, coadiuvato nelle sue funzioni dai direttori delle diverse divisioni dell'Agenzia. Il Chief Executive risponde direttamente al Comitato direttivo. La struttura dell'Agenzia sarà precisata da un successivo accordo. L'art. 15 prevede un meccanismo di bilanciamento per la rappresentanza delle Parti nelle figure apicali (Chief Executive e direttori), da dettagliare in un accordo successivo. Viene inoltre sancita la natura internazionale del personale dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni, con il contestuale impegno delle Parti a non influenzare il personale nello svolgimento delle proprie funzioni. L'art. 16 prevede che il personale dell'Agenzia sia costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti. È però prevista la possibilità di assumente personale delle Parti che non sia dipendente pubblico e, n caso ci sia bisogno di particolari competenze, per un periodo di tempo limitato, personale di Paesi terzi. Le cariche apicali saranno però ricoperte unicamente da funzionari delle Parti. L'art. 17 prevede l'impiego di personale con un'adeguata competenza, tenendo comunque conto dei rispettivi contributi delle Parti.
L'art. 18 fissa l'impegno delle Parti a contribuire con le proprie risorse al finanziamento dell'attività dell'organizzazione. L'art. 19 sancisce che i principi alla base delle regole finanziare saranno definite dal Comitato direttivo. I finanziamenti saranno suddivisi in un budget operativo, finalizzato a finanziare le attività di sviluppo, ed un budget amministrativo, per coprire i costi di funzionamento. L'art. 20 definisce le modalità di gestione dei diversi budget, che sottoposti all'approvazione del Comitato direttivo e delle autorità di controllo da esso nominate (art.21).
L'Agenzia presenta il resoconto delle sue attività relativamente agli obiettivi definiti ed al budget approvato dal Comitato direttivo (art. 22). L'art. 23 disciplina l'attività degli auditor nazionali, che svolgono funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali. Tale attività viene svolta in collaborazione con l'Agenzia, che deve facilitare l'accesso alle informazioni necessarie. L'accesso degli auditor nazionali alle strutture dell'Agenzia non deve causare interruzioni delle attività istituzionali dell'Agenzia e deve garantire la protezione delle informazioni relative ad altre Parti (art.24). L'art. 25 attribuisce all'Agenzia il compito di proteggere dalle frodi gli interessi finanziari dell'organizzazione. Il Comitato direttivo può richiedere ulteriori attività di audit per migliorare il funzionamento dell'Agenzia e la conduzione del programma (art. 26). L'art 27 riguarda la gestione dei dati del personale.
L'art. 28 sancisce l'inviolabilità delle sedi dell'organizzazione, la loro immunità giurisdizionale e l'immunità delle sue proprietà. Gli archivi dell'organizzazione – ovunque siano collocati – sono inviolabili. L'art. 29 definisce i limiti di accesso alle sedi dell'organizzazione da parte delle autorità del Paese ospitante, mentre l'art. 30 limita l'utilizzo delle sedi dell'organizzazione alle sole finalità relative al programma. Gli artt. 31 e 32 definiscono i compiti delle autorità del Paese ospitante per la protezione e la sicurezza delle sedi dell'organizzazione e per la fornitura dei necessari servizi pubblici. L'art. 33 sancisce l'inviolabilità delle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione. L'art.34 stabilisce la capacità dell'Agenzia di gestione dei fondi dell'organizzazione da parte dell'Agenzia senza limitazione causate da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere i propri obblighi relativi alla gestione del programma, ma fatte salve le eventuali sanzioni applicate da una Parte. L'art. 35 sancisce l'esenzione da tasse, imposte e dazi doganali per l'organizzazione, le sue proprietà e gli articoli importati, esportati o trasferiti nell'ambito del programma (con l'eccezione delle tasse relative ai servizi pubblici, art.36). Gli artt. 37, 38 e 39 sanciscono i privilegi e le immunità dei rappresentanti delle Parti e del personale dell'Agenzia. Gli artt. 40 e 41 prevedono l'emissione di documenti di identità per il personale dell'Agenzia e la possibilità dei familiari di svolgere attività lavorativa nei Paesi ospitanti, rispettandone le leggi e non interferendo nei suoi affari interni (art.42). L'organizzazione e le autorità dei Paesi ospitanti cooperano per garantire la corretta amministrazione della giustizia e l'osservanza delle leggi e regolamenti. Non sono stabilite limitazioni o deroghe alla giurisdizione delle Parti rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti (art. 43). Gli art. 44-47 contengono norme di tutela dei membri dell'Agenzia e dei loro familiari.
L'art. 48 definisce le modalità di collaborazione con Paesi terzi. L'adesione di nuovi Paesi richiede l'unanimità delle Parti (art. 49). L'art. 50 impegna le Parti a supportare le reciproche attività di esportazione verso Paesi terzi di materiali e informazioni prodotti tramite il programma, tenendo in considerazione i rispettivi interessi in materia di sicurezza nazionale. in caso di perplessità di una delle Parti in merito ad una determinata attività di esportazione si viene prevista una consultazione tra le Parti. L'art. 51 attribuisce all'Agenzia la gestione di un meccanismo finalizzato a facilitare le attività di esportazione, che sarà definito in un accordo successivo.
L'art. 52 attribuisce al Comitato direttivo il compito di assicurare una protezione uniforme delle informazioni classificate, istituendo a tal fine viene un comitato per la consulenza sulle politiche di sicurezza, composto da esperti in materia rappresentativi di ciascuna delle Parti. L'art. 53 impegna le Parti e l'organizzazione a proteggere le informazioni classificate, in conformità a un meccanismo da disciplinare in un successivo accordo, rispettando gli accordi bilaterali di sicurezza già esistenti.
L'art. 54 stabilisce la non responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'organizzazione, dei membri del Comitato direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato. Gli art. 55 e 56 riguardano meccanismi di compensazione e collaborazione in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti.
L'art. 57 impegna le Parti a risolvere tramite consultazione qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo. Le controversie derivante dai contratti stipulati per l'implementazione del programma sono sottoposte ad un comitato di conciliazione subordinato al Comitato direttivo (art. 58). L'art. 59 riguarda la risoluzione di controversie tra l'Agenzia e i suoi membri relativamente al contratto e alle condizioni di lavoro, mentre l'art. 60 riguarda le richieste di risarcimento da terze parti.
L'art. 61 definisce l'applicazione dell'accordo in conformità alla legislazione internazionale e agli obblighi derivanti dall'appartenenza a organizzazioni regionali. L'art. 62 riguarda i meccanismi di ratifica, l'entrata in vigore e gli emendamenti dell'accordo e l'art. 63 l'eventuale adesione di altre Parti. Gli artt. 64-68 definiscono il meccanismo di scioglimento dell'organizzazione e il ritiro di una delle Parti. Con l'art. 67 le Parti concordano nel depositare l'accordo presso il gli archivi del governo del Regno Unito.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Quest'ultima è fissata nel giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica dell'ultima delle tre parti che avrà completato le proprie procedure interne.
L'articolo 3, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le due altre parti della stessa, una sola delle quali (il Regno Unito), è membro della Nato, prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione, da rilasciarsi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possano assumere la forma di licenza globale di progetto (di cui all'articolo 13 della medesima legge), anche nei confronti di operatori giapponesi. Nella sostanza la normativa di favore prevista dalla legge per gli alleati Nato viene estera al Giappone.
L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie, prevendo oneri di euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027.
Lo stesso articolo provvede alla copertura finanziaria. Il comma 2 dell'articolo stabilisce che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.