Edilizia, infrastrutture e trasporti

Le modifiche al codice della strada nella XVII legislatura

Le modifiche al codice della strada e gli ulteriori interventi in materia.

Nel corso della legislatura sono state effettuate varie modifiche al Codice della strada. Oltre agli interventi della legge n. 41 del 2016   (in materia di omicidio stradale) e del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98   che ha istituito il documento unico di circolazione dei veicoli, nel corso della legislatura sono state approvate diverse norme, nell'ambito di leggi che presentavano contenuti eterogenei, che modificano specifiche disposizioni del Codice della strada. Di seguito si riportano tutte le disposizioni che hanno modificato le norme del Codice della strada nel corso della XVII legislatura.

Nell'anno 2013, l'articolo 20, comma 5-bis del decreto-legge n. 69 del 2013   ha apportato varie modifiche all'articolo 202 del Codice della strada. Tale disposizione disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal codice. Si dispone in particolare che la sanzione per le violazioni al Codice della Strada sia ridotta del 30 per cento se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (la riduzione non si applica alle sole violazioni più gravi, cioè a quelle per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo come previsto dall'articolo 210, comma 3, o della sospensione della patente di guida) e che ne sia consentito il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

Si prevede che qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente possa effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta e l'agente in questo caso trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa. Si novella poi il testo attuale che ammette il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore per determinate violazioni commesse da soggetti in possesso di alcune categorie di patente nell'ambito dell'autotrasporto di persone o cose. Anche per queste fattispecie si prevede ora che il versamento dell'importo ridotto possa essere effettuato mediante strumenti di pagamento elettronico, quando l'agente sia munito della necessaria apparecchiatura. Viene infine modificato il comma 2-ter che prevede che il trasgressore che non si avvalga della facoltà di pagamento immediato di cui al comma 2-bis, sia tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari non più alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, ma pari all'importo minimo della sanzione prevista.

L'articolo 45 dello stesso decreto-legge n. 69 del 2013 ha poi modificato l'articolo 107 del codice della strada concernente la procedura per l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole, in particolare ampliando i soggetti abilitati all'attività di accertamento.

L'articolo 13-bis del decreto-legge n. 145 del 2013 è intervenuto sull'articolo 114 escludendo dalla necessità di immatricolazione i carrelli per brevi spostamenti (in attuazione della disposizione è stato emanato il decreto direttoriale 14 gennaio 2014) e sull'articolo 85, relativo al noleggio con conducente per trasporto di persone, prevedendo che questa figura contrattuale possa applicarsi anche ai velocipedi.

L'articolo 1, comma 451, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che i proventi dei parcheggi a pagamento possano essere destinati anche al finanziamento del trasporto pubblico locale.

 

Nell'anno 2015 la legge n. 115 (legge europea 2014) ha modificato alcune disposizioni del codice con riferimento alle patenti di guida al fine di superare i rilievi formulati dall'Unione europea con riferimento ad alcuni profili riguardanti la disciplina italiana.

In particolare viene modificato l'articolo 115 del Codice della strada, abrogando il divieto previsto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 di trasportare un passeggero (comma 2, lett. a). Sono inoltre di conseguenza abrogate, sia la disposizione secondo cui occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età per condurre veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie suddette, che le relative sanzioni amministrative.

Si consente alle persone con disabilità che conseguano una patente di guida "speciale", la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio di qualsiasi tipo, eliminando la limitazione oggi esistente che il rimorchio avesse massa massima autorizzata non superi 750 kg (modifica all'articolo 116, comma 4, del Codice della Strada) nonché al conducente di età superiore a 16 anni, anziché 18 anni come precedentemente previsto, il trasporto di altre persone sui ciclomotori, a condizione che il veicolo sia omologato anche per il trasporto del passeggero. Sono conseguentemente modificate le previsioni della sanzionatorie (art. 170 comma 2 del Codice della strada)

Si modifica infine l'erronea formulazione letterale del criterio della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali, che era contenuto nell'articolo 118-bis del Codice della strada, per rendere la norma applicabile anche ai cittadini italiani: la formulazione del novellato comma 1 prevede quindi che per residenza per il rilascio della patente e delle abilitazioni si intenda la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, anziché la residenza in Italia di cittadini di "altri" Stati membri.

Connesse alle citate modifiche sono quelle effettuate al decreto legislativo di recepimento della normativa europea in materia di patenti di guida (su cui vedi dopo).

L'articolo 1, comma 597 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha sostituito la lettera g-bis dell'articolo 201, comma 1-bis, che elenca le violazioni che possono essere accertate con appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento aggiungendo alle violazioni già previste quelle relative: alle revisioni dei veicoli (art. 80), all'assicurazione RC auto (art. 193) e alle violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi (art. 167 Cds).

Il comma 964, dello stesso articolo 1 ha inoltre modificato l'articolo 103, comma 1, del codice in tema di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, con specifico riguardo alla definitiva esportazione all'estero. La disposizione prevede che la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, è tenuta a comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. Il comma citato dispone che la predetta esportazione sia documentata attraverso la reimmatricolazione del veicolo, da comprovare mediante l'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione. La norma ha lo scopo di evitare l'elusione delle disposizioni in tema di esportazione di rifiuti.

L'articolo 20 della legge n. 221 del 2015 è intervenuto infine sull'articolo 41 del Codice, che disciplina i segnali luminosi, stabilendo che nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.

Nell'anno 2016, l'articolo 17-quinquies del decreto-legge n. 8 del 2016 ha stabilito che per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 2016 ha poi modificato l'articolo 158 del Codice, che disciplina il divieto di sosta e di fermata, prevedendo l'introduzione del divieto di sosta e di fermata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

Nell'anno 2017, il decreto-legge 50 del 2017, ha modificato diversi articoli del Codice della strada.

Con l'articolo 27, comma 10, è stato infatti modificato l'art. 84 del Codice al fine di estendere la possibilità di ricorrere a contratti di locazione senza conducente anche con riferimento agli autobus, agli autosnodati, agli autoarticolati, agli autotreni, ai filobus, ai filosnodati, ai filoarticolati e ai filotreni (indicati dall'art. 87, comma 2, del Codice) adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone. Con l'articolo articolo 47-bis, comma 3 sono state inoltre introdotte ulteriori tre modifiche (più alcuni interventi di coordinamento).

La prima modifica riguarda l'articolo 7, comma 1 che ha ad oggetto i poteri di ordinanza del sindaco nella regolamentazione della circolazione nei centri abitati. In particolare viene sostituito il contenuto della lettera g) che prevedeva che, con ordinanza del sindaco, potessero prescriversi orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose. Si precisa che tale potere è riferito ai veicoli di categoria N, ossia i veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote così definiti dal comma 2 lettera c) dell'articolo 47.

Vengono conseguentemente modificati l'articolo 158, comma 2, che disciplina i casi di sosta vietata, prevedendo che rientri in tale fattispecie anche la sosta in aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci nelle ore stabilite, e l'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), in tema di esonero dalla contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada al fine di ricomprendere nelle ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata anche quella di accesso di veicolo non autorizzato alle piazzole di carico e scarico merci.

La seconda modifica riguarda l'articolo 10, comma 3, ed è diretta a includere tra i trasporti in condizioni di eccezionalità effettuati da veicoli isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato, oltre all'ipotesi, già prevista di trasporto di contenitori o casse mobili di tipo unificato anche quella di traino di rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, fatto salvo, anche in questa ultima ipotesi, il principio per cui non devono essere superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 del codice della strada. L'obiettivo della disposizione è quello di consentire la circolazione senza autorizzazione per trasporto eccezionale anche per questa tipologia di mezzi.

La terza modifica concerne l'articolo 180, comma 4, che prevede, tra l'altro che per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. Tale ultima possibilità viene estesa anche ai rimorchi e ai semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Lo scopo della norma è agevolare la circolazione di questa tipologia di veicoli, specie nel caso, tipico nel trasporto intermodale, che essi siano trasportati non accompagnati dall'autista.

L'articolo 1, comma 23, della legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017) ha previsto alcune modifiche con riferimento al regime delle notificazioni inserendo una lettera g-ter al comma 1-bis dell'articolo 201 strada al fine di consentire l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi.

La disposizione prevede inoltre l'introduzione del comma 1-quinquies allo stesso articolo 201 del Codice della strada che stabilisce che, ove sia rilevata la violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l'accertamento avviene mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Essi devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale e la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi di legge, in ordine al fatto che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Un ultimo intervento di modifica al codice della strada è contenuto nella nuova legge sulla mobilità ciclistica. Si prevede in particolare la modifica dell'articolo 61, comma 1, lettera c), prevedendo che gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente e dell'articolo 164, prevedendo che nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente. ammettendo che esse possano sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. La disposizione modifica anche l'articolo 1 del codice introducendo in esso i concetti di mobilità sostenibile e promozione dell'uso dei velocipedi.


Nel corso della legislatura vi sono stati anche altri interventi che pur non incidendo direttamente sul codice, hanno comunque avuto un impatto sulla materia della circolazione stradale.

In primo luogo l'articolo 1, comma 87, della legge n. 147 del 2013 ha esteso a tutti i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote (categoria M) le disposizioni sulla riconversione elettrica (prima tale possibilità era limitata ai soli veicoli della categoria M1).

Un ulteriore intervento ha riguardato l'estensione della possibilità di ricorrere alla bigliettazione elettronica con riferimento ai servizi per il pagamento di parcheggi, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e analoghi sistemi di mobilità e trasporto (articolo 1, comma 98).

L'articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 208 del 2015 è stato diretto a fornire un incentivo (valido per l'anno 2016) per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5.

La legge n. 115 del 2015, all'articolo 11, ha modificato il decreto legislativo n. 59 del 2011, di recepimento della disciplina europea delle patenti di guida (oltre a specifiche norme del codice della strada) al fine di rimuovere alcuni elementi di contrasto con la normativa europea. In particolare è stato corretto il riferimento al campo visivo minimo verso l'alto richiesto per il rilascio della patente, da 25 gradi a 30 gradi come previsto dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida; viene poi abrogato il requisito richiesto agli esaminatori di guida, dal decreto legislativo n. 59 del 2011, di essere titolari di patente di categoria B da almeno tre anni per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B, poiché la normativa europea richiede solamente la titolarità da parte degli esaminatori, da almeno tre anni, di una patente della stessa categoria per la quale essi intendono esercitare la professione di esaminatore.

L'articolo 1, comma 596, della legge di stabilità per il 2016 ha soppresso i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera, previsti dall'articolo 34 del Codice della strada e disciplinati dall'articolo 72 del regolamento attuativo del codice stesso. Per le regioni a statuto ordinario l'indennizzo era stato già soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 56/2000  .

L'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ha infine sostituito il comma 15-bis dell'articolo 7, inasprendo le sanzioni per i parcheggiatori abusivi. Il nuovo testo prevede che coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.