tema 28 luglio 2025
Studi - Lavoro Studi - Attività produttive D.L. 92/2025 - Misure a sostegno dei comparti produttivi e in materia di lavoro e politiche sociali

Il decreto-legge n. 92/2025 reca misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2025 e il disegno di legge di conversione è stato presentato in prima lettura al Senato. Qui è stato esaminato in sede referente, con l'approvazione di emendamenti, dalla 9ª Commissione. A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, è mutato anche il titolo del provvedimento che, oltre a misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, reca anche "disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali".

L'aula del Senato ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2025, trasmettendolo quindi alla Camera per la seconda lettura (A.C. 2527).

 

Il provvedimento, a seguito dell'approvazione degli emendamenti al Senato, si compone di quindici articoli (rispetto ai dodici del testo originario), suddivisi in tre Capi: se ne fornisce, di seguito, una sintetica illustrazione.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al dossier curato dal Servizio Studi.

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Il Capo I (articoli 1-5) contiene misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione.

 

Al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici dell'ex ILVA, l'articolo 1 dispone un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025.

In particolare si prevede che le risorse, erogate con decreto interministeriale, siano funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA o trasferito a Acciaierie d'Italia, su richiesta dei commissari.

La restituzione del prestito (capitale, interessi e spese) deve avvenire entro 120 giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.Il comma 3, nel quantificare gli oneri pari appunto a 200 milioni di euro per il 2025, rinvia alla previsione di copertura contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge in esame.

 

L'articolo 1-bis prevede l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, oggi classificata sito di interesse nazionale (SIN) per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.

 

L'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. Interviene, in particolare, da un lato, eliminando i riferimenti al PNRR ed alla produzione del preridotto attraverso l'idrogeno, ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione; dall'altro, prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione ed alla gestione attraverso una partnership con un socio privato scelto tramite una gara a cd. "doppio oggetto".

 

L'articolo 3 introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale.

È prevista inoltre la presentazione, da parte dell'investitore, di un piano degli investimenti al Ministro delle imprese e del made in Italy e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

 

L'articolo 4 autorizza, anche per il 2024 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a svincolare risorse, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023.

 

L'articolo 5 introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. L'autorizzazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e la clausola del prezzo massimo (80% del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.

 

Il Capo II (articoli 6-10-ter) contiene misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

 

L'articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Il beneficio di cui al presente articolo 6 non spetta – o cessa, qualora sia già in godimento – qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo. L'articolo in esame provvede altresì alla copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonero contributivo in oggetto, riducendo nella misura di 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Si ricorda che in merito ai trattamenti di cui al citato articolo 44, comma 11-bis, del d.lgs. n. 148 del 2015, essi sono riconosciuti previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata, e sulla base: della presentazione, da parte dell'impresa, di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione e intesi alla rioccupazione dei lavoratori; della dichiarazione contestuale dell'impresa di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per via del superamento dei relativi limiti temporali.

Per i trattamenti di cui all'articolo 44, comma 11-bis, in oggetto, non c'è un limite massimo di durata, essendo esclusivamente previsto che l'intervento sia pari a 12 mesi per ciascun anno di riferimento. I trattamenti sono concessi nel rispetto del limite delle risorse finanziarie appositamente stanziate (che vengono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste).

 

L'articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento.

Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.

 

L'articolo 8 stanzia nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale.

La norma prevede altresì ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.

 

L'articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Nel dettaglio, il suddetto limite di spesa viene incrementato dalla norma in commento da 700.000 euro a 8,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (restando immutato il limite pari a 700.000 euro per l'anno 2024).

 

L'articolo 10 consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori, attinenti all'ambito della moda; la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Si ricorda che il trattamento in esame è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie.

Il presente articolo 10 modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

 

L'articolo 10-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.

Nello specifico, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, si prevede una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Si estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale; in tali termini si estende dunque (con riferimento alle suddette due categorie di operai e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente a regime per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai). Per i periodi di trattamento concessi in relazione ai casi suddetti di riduzione pari alla metà, il medesimo comma 2 stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi sia al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione del trattamento di CISOA – dal contratto individuale sia al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche.

 

L'articolo 10-ter prevede, in via eccezionale per il 2025, un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI), al fine di garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi; tale contributo straordinario è infatti riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, sulla base di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente.

 

Il Capo III (articoli 11-12) detta le disposizioni finanziarie e finali.

 

L'articolo 11 detta le disposizioni finanziarie. In particolare, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027.

Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto-legge, nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1 del presente articolo 11.

 

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 28 luglio 2025
 
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