tema 6 gennaio 2025
Studi - Lavoro Incentivi all'occupazione e misure di sostegno al reddito

Tra gli strumenti di politica attiva del lavoro volti al reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti interessati vanno considerati, accanto a quelli che si concretizzano nello svolgimento di attività formative, di riqualificazione o di ricerca attiva del lavoro, quelli aventi carattere economico e che possono assumere la forma, ad esempio, di sgravi contributivi per le nuove assunzioni o forme di sostegno all'autoimprenditorialità.
Con la legge di bilancio per il 2024 è stato introdotto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà.
Vi sono poi ulteriori incentivi, previsti a regime o ancora validi per il 2024, che riguardano, in particolare, le imprese che adottano una politica occupazionale attenta al rispetto della parità di genere, l'assunzione di giovani fino a 30 anni di età, di soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi, di donne o di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
Si ricorda, altresì, l'adozione di specifiche misure finalizzate a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori di fronte all'incremento dei prezzi. I principali strumenti impiegati a tal fine sono la riduzione degli oneri contributivi a carico del lavoratore ed il riconoscimento di indennità una tantum a vantaggio di lavoratori, pensionati e percettori di altre prestazioni sociali,

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La legge di bilancio 2025 ha introdotto un esonero contributivo temporaneo in favore dei datori di lavoro privati, sia quelli che rientrano nella nozione di micro piccole e medie imprese (che occupano meno di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651), sia quelli che non vi rientrano (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai suddetti commi), che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, c. 406-422, L. 207/2024) .
La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate, dal 2025 al 2029. In dettaglio, l'esonero è riconosciuto:

  • per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
  • per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
  • per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
  • per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
  • per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.

Alla copertura finanziaria del suddetto esonero concorrono le risorse relative alla agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, cd. Decontribuzione Sud, che si rendono disponibili in conseguenza del fatto che la fruizione di tale esonero, prevista sino al 2029, viene limitata, dalla medesima legge di bilancio 2025, al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto previsto dalla della Commissione europea.

La medesima legge di bilancio 2025 prevede altresì, per i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alle gestioni previdenziali dell'INPS relative agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del cinquanta per cento, riconosciuta per trentasei mesi (art. 1, c. 186, L. 207/2024).

ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2023

Gli ulteriori incentivi all'occupazione strutturali sono quelli previsti:

  • per l'assunzione a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, relative a soggetti che non hanno compiuto 30 anni di età, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro, fino a 3.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi (art. 1, c. 100, L. 205/2017);
  • per l'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, di donne che si trovano in condizioni di svantaggioTale esonero è riconosciuto per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato (art. 4, c. 11, L. 92/2012);
  • per l'assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato, di soggetti percettori dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. Tale esonero è pari al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro (al 50 per cento in caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, o stagionale) nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, ed è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi (artt. 4 e 12 del D.L. 48/2023);
  • per l'assunzione di soggetti di età non inferiore a cinquant'anni, disoccupati da oltre dodici mesi. Tale incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi dovuti. Tale esonero è riconosciuto per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato(art. 4, co. 8, L. 92/2012);
  • per le assunzioni effettuate da datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere: l'incentivo, in forma di sgravio contributivo, è riconosciuto in misura non superiore all'1 per cento della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda (riparametrato e applicato su base mensile) e per il periodo di validità della predetta certificazione (art. 5, L. 162/2021 e DM 20 ottobre 2022);
  • per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico: l'incentivo è riconosciuto per 3 anni nella misura del 70 per cento della relativa retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (art. 12-quinquies, co. 5, D.L. 146/2021);
  • per l'assunzione a tempo indeterminato (o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) di lavoratori disabili. In tali casi, i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione obbligatoria di soggetti nelle suddette condizioni, possono accedere ad uno specifico incentivo della durata di 36 mesi e di importo variabile in base alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto (art. 13 L. 68/1999);
  • per la costituzione di società cooperative costituite a partire dal 2022 da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi: l'incentivo è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, in forma di esonero integrale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'incentivo non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (art. 1, co. 253, L. 234/2021);
  • per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'esonero è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, per giovani fino a 30 anni di età, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua (art. 1, co. 108, L. 205/2017);
  • per gli apprendisti, per i quali la contribuzione dovuta dai datori di lavoro è pari all'1,50 per cento per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3 per cento, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (art. 1, c. 773, L. 296/2006);
  • per l'assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori che hanno fruito della CIGS per almeno 3 mesi (anche non continuativi). In tali casi il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva che sarà versata nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi (art. 4, c. 3, D.L. 148/1993);
  • per l'assunzione a tempo indeterminato (anche parziale) di giovani con meno di 35 anni, genitori di figli minorenni. I datori di lavoro privati in tali casi hanno diritto ad un bonus una tantum del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione, fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa o società cooperativa, da fruire tramite conguaglio contributivo (decreto ministeriale del 19 novembre 2010);
  • per l'assunzione, nelle aziende con meno di venti dipendenti, di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o di paternità. In tali casi, al datore di lavoro che assume è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4 D.Lgs. 151/2001).

 

Ulteriori incentivi all'occupazione temporanei sono costituiti:

  • dallo sgravio contributivo totale - per la durata di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione - in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà (art. 1, c. 191, L. 213/2023);
  • dal riconoscimento di uno sgravio contributivo totale, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, assumano, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria (art. 12 D.L. 104/2023);
  • a decorrere da una data che verrà comunicata dall'INPS e fino al 31 dicembre 2025, dal riconoscimento di un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro (art. 29, c. 15-18, D.L. 19/2024);

  • dallo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti, della durata di 3 anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) e nel limite massimo di importo pari a 800 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con meno di 35 anni effettuate, dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025, da disoccupati con meno di 35 anni che avviano sul territorio nazionale, nel medesimo arco temporale, un'attività imprenditoriale in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione ecologica e al digitale. Le medesime imprese possono altresì richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028 (art. 21 D.L. 60/2024);
  • dallo sgravio contributivo totale, della durata massima di 24 mesi e nel limite massimo di 500 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con meno di 35 anni, mai occupati a tempo indeterminato (a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo) effettuate da datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L'importo massimo di tale esonero è elevato a 650 euro mensili se l'assunzione riguarda le regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ossia Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 22, D.L. 60/2024) ;
  • dallo sgravio contributivo totale dai contributi dovuti, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate da datori di lavoro privati dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di donne in condizioni di svantaggio - perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti - a condizione che tali assunzioni determinino un incremento occupazionale (art. 23 D.L. 60/2024);
  • dallo sgravio contributivo totale dai contributi dovuti, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ossia Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 24 D.L. 60/2024).
ultimo aggiornamento: 24 giugno 2024

Merita altresì ricordare l'adozione di specifiche misure finalizzate a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori di fronte all'incremento dei prezzi. I principali strumenti impiegati a tal fine sono la riduzione degli oneri fiscali e contributivi a carico dei lavoratori dipendenti e delle madri lavoratrici ed il riconoscimento di indennità o benefici a vantaggio di lavoratori di determinati settori o in possesso di determinati requisiti.

In particolare, si segnalano le seguenti previsioni:

  • per il triennio 2024-2026, l'esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti, a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero era riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti, sempre a tempo indeterminato, madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età da parte del figlio più piccolo (art. 1, c. 180, L. 213/2023);
  • dal 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo (la cui misura sarà stabilita da apposito decreto ministeriale) della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, madri di due o più figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (il beneficio in esame non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023); ulteriore requisito per la concessione del beneficio previsto dalla disposizione in esame è che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40 mila euro su base annua (art. 1, c. 219, L. 207/2024);
  • dal 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, una decontribuzione parziale (la cui misura sarà stabilita da apposito decreto ministeriale) per le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata o da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario, madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 la decontribuzione in oggetto sarà riconosciuta alle madri lavoratrici autonome con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; ulteriore requisito per la concessione del beneficio previsto dalla disposizione in esame è che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40 mila euro su base annua (art. 1, c. 219, L. 207/2024); tale parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, è parametrato al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990 (fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito), valore che determina il quantum dei contributi dovuti (art. 1, c.220, L.207/2024).
  • per i lavoratori dipendenti, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 viene elevata da 258,23 a 1.000 euro - soglia innalzata a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico - il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa (art. 1, co. 390 e 391 L.207/2024) (regime transitorio identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024 dall'art. 1, c. 16, L. 213/2023);
  • un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025; le somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai suddetti dipendenti non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione e entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, a formare il reddito a fini fiscali del lavoratore (art. 1, c. 386, 387,387 e 389 L. 207/2024).
  • anche per il 2025, 2026 e 2027 la tassazione agevolata per i premi di produttività (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) è ridotta dal 10 al 5 per cento (art. 1, c. 385, L. 207/2024);
  • dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, in favore dei lavoratori impiegati in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nel comparto del turismo, con un reddito fino a 40.000 euro, è riconosciuta una somma, a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (art. 1. co. 395-398 L.207/2024) (dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 il medesimo trattamento integrativo speciale era stato previsto dall'art. 1, c. 21, L. 213/2023);
  • dal 2024 si riconosce a regime l'istituto dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali e in possesso di determinati requisiti reddituali. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità (art. 1, c. 142, L. 213/2023)

ultimo aggiornamento: 18 novembre 2024
 
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