tema 11 gennaio 2025
Studi - Lavoro Politiche attive e accesso al lavoro

Con il recente decreto legge n. 48 del 2023 si è dato seguito alle previsioni della legge di bilancio per il 2023 che ha disposto un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, stabilendo sia l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sia una revisione della disciplina di tale istituto per il 2023.
Il richiamato decreto legge disciplina dunque talune misure volte all'inclusione sociale e lavorativa dei nuclei in condizioni di difficoltà: l'Assegno di inclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e il Supporto formazione e lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2023.
Si ricorda, infine, che il medesimo D.L. 48/2023 ha introdotto anche alcune misure a favore delle imprese.

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Il D.L. 48/2023 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Le modalità attuative di tale misura sono state definite con DM del 13 dicembre 2023. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì demandata la definizione di un Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell'AdI, adottato con DM 28 settembre 2023, n. 121.

I requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento del beneficio, nonché il relativo importo, sono stati modificati dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 198-199,L. 207/2024).

1. Requisiti e determinazione del beneficio
Tale misura è riconosciuta ai nuclei familiari che hanno almeno un componente minorenne, o con almeno 60 anni di età, o con disabilità, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura , in possesso di determinati requisiti.
In particolare, per avere diritto al beneficio in oggetto, i predetti nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione, in possesso di determinati requisiti in relazione alla cittadinanza, alla residenza, alla condizione economica e patrimoniale, al godimento di beni durevoli e alla situazione soggettiva.
In particolare:

  • con riferimento alla cittadinanza e alla residenza il richiedente deve essere cittadino dell'Unione o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Il requisito della residenza in Italia è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza;
  • con riferimento alla condizione economica il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
    • un ISEE inferiore a 10.140 euro;
    • un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
    • un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
    • un reddito familiare inferiore ad un importo di 6.500 euro (8.190 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili), moltiplicato per un parametro definito dalla scala di equivalenza descritta nella tabella seguente. Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE (tra cui anche l'Assegno unico e universale). La suddetta soglia reddituale è comunque pari a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione;
  • con riferimento al godimento di beni durevoli nessun componente del nucleo familiare deve essere in possesso di veicoli nuovi o di grossa cilindrata o di navi o imbarcazioni da diporto;
  • con riferimento alla situazione soggettiva, il beneficiario dell'Assegno non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna nei 10 anni precedenti la richiesta.

Inoltre, non si ha diritto all'Assegno di inclusione se un componente del nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi derivanti dal progetto di inclusione sociale e lavorativa, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione.

Si ricorda che nella suddetta scala di equivalenza non sono conteggiati i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia e per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.
Inoltre, ai fini della determinazione del nucleo familiare, si fa riferimento all'art. 3 del D.P.R. 159/2013 –; in base al quale tale nucleo è costituito, in generale, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU – e si precisa che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione, i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

Qui  le faq sul sito URP del Ministero del lavoro.

2. Importo e durata

Il beneficio è composto da:

  • un'integrazione al reddito fino a 6.500 euro annui (8.190 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • un'integrazione pari all'affitto annuo fino ad un massimo di 3.640 euro annui (1.950 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili).

Si dispone che comunque l'importo dell'Assegno non può essere inferiore a 480 euro annui.
L'Assegno viene erogato per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

3. Patto di attivazione e percorso di inclusione sociale e lavorativa

Per ricevere il beneficio economico in oggetto – che può essere richiesto all'INPS, ai CAF o ai patronati – il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione.
La suddetta registrazione è finalizzata alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.
A tal fine, i servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i soggetti tra i 18 e i 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al suddetto percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, sono avviati ai CPI o ai soggetti accreditati per la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato.

4. Condizionalità e compatibilità
Sono tenuti agli obblighi derivanti dal progetto di inclusione sociale e lavorativa, a pena di decadenza, i soggetti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati, non frequentanti un regolare corso di studi e senza carichi di cura.
Tra gli obblighi vi è anche quello di partecipare a percorsi di istruzione funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione e, per i componenti minorenni, di frequentare regolarmente la scuola dell'obbligo.
Non sono tenuti ai suddetti obblighi

  • i beneficiari dell'Assegno titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • i componenti con disabilità;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
  • le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza

 

4.1 Offerta di lavoro
Il componente attivabile al lavoro è tenuto ad accettare, a pena di decadenza, un'offerta di lavoro:

  • che si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Tale previsione non opera se nel nucleo familiare vi sono figli minori di 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • che si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
  • in cui la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • che si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e, al termine di questo, continua ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

4.2 Compatibilità

L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, ove ricorrano le condizioni previste per il suo riconoscimento.

Esso è altresì compatibile con l'erogazione dell'Assegno unico universale (cfr. Messaggio INPS n. 2896 del 2023) il cui importo non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare (art. 2, c. 7, D.L. 48/2023).

5. Incentivi all'assunzione e all'autoimprenditorialità
Viene riconosciuto un esonero contributivo totale per un massimo di 12 mesi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche in apprendistato, percettori dell'Adi e del Supporto per la formazione e il lavoro (vedi il successivo paragrafo del presente tema), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per l'assunzione a tempo determinato (vedi infra).
Tale esonero è pari al 50 per cento dei contributi dovuti in caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, o stagionale.
L'esonero è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Anche agli enti del Terzo settore e a quelli che si occupano di inserimento di soggetti disabili viene riconosciuto un contributo - pari al 60 per cento del suddetto incentivo riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato o all'80 per cento di quello riconosciuto per assunzioni a tempo determinato - per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti.
Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno, nei limiti di 500 euro mensili.

6. Sanzioni

In generale, il nucleo familiare decade o viene sospeso dal beneficio economico in oggetto:

  • se un componente non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • se un componente non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • se un componente non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
  • se un componente non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le suddette caratteristiche;
  • se un componente omette talune comunicazioni in caso di variazione della situazione reddituale;
  • se un componente non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • se un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  • se per i componenti minorenni non risulti documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo (come specificato dall'art. 12 del D.L. 123/2023);
  • se il beneficiario è stato condannato in via definitiva (con sentenza definitiva) per inosservanza dell'obbligo scolastico dei minori (tale sospensione opera fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni) (fattispecie introdotta dall'art. 12 del D.L. 123/2023)
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni. 

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Vengono inoltre previste ulteriori sanzioni al ricorrere di determinate fattispecie di reato, applicabili anche con riferimento alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro (cfr. il successivo paragrafo del presente tema). In particolare si prevede:

  • la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell'assegno di inclusione, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute;
  • la pena della reclusione da 1 a 3 anni per omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio;
  • immediata decadenza dal beneficio con l'obbligo di restituzione, a carico del beneficiario, di quanto indebitamente percepito, nei casi di:
    • condanna definitiva per i predetti reati;
    • condanna definitiva per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione;
    • applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione.

Il beneficio non può essere nuovamente richiesto se non decorsi dieci anni dalla definitività della condanna o dalla revoca o comunque dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione

  • la sospensione dal beneficio per:
    • destinatari di una misura cautelare personale
    • destinatari di provvedimenti non definitivi latitante o si è sottratto volontariamente all'esecuzione di una pena.

 

 

ultimo aggiornamento: 18 settembre 2023

Il D.L. 48/2023 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, come misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, ivi compresi il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Le modalità di attuazione di tale misura sono state definite con il DM 8 agosto 2023.

I requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento del beneficio, nonché il relativo importo, sono stati modificati dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 198-199,L. 207/2024).

 

1. Beneficiari
Il Supporto per la formazione e il lavoro è riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
Tale beneficio può essere riconosciuto altresì a coloro che fanno parte di nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai suddetti progetti, pur non essendo obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano considerati nella relativa scala di equivalenza, ossia non sono soggetti disabili o soggetti con carichi di cura.
Gli altri soggetti previsti nella suddetta scala di equivalenza, ossia i soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e i minori di età, non possono essere beneficiari del Supporto formazione e lavoro in quanto non ricompresi nella fascia di età 18-59 anni.
Inoltre, tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

  • un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 10.140 euro annui;
  • un valore del reddito familiare e del patrimonio immobiliare e mobiliare rientrante nei limiti fissati per l'accesso all'Assegno di inclusione. Ai fini del soddisfacimento del requisito che richiede un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, tale soglia si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • essere cittadino dell'Unione o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, anche permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale e essere, al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta altresì per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza relativa all'Assegno di inclusione;
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di autoveicoli, navi o imbarcazioni aventi determinate caratteristiche;
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere condanne definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro Resta fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione o la relativa esenzione.

Non ha diritto al beneficio in esame il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in base alla normativa vigente

 

2. Modalità di accesso
Il Supporto per la formazione e il lavoro viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalità telematiche - o anche agli istituti di patronato e ai CAF - ed il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma digitale presente nell'istituendo SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) e dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto in oggetto attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Nella richiesta, l'interessato è tenuto, a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (fermo restando l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione o la relativa esenzione), ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e a dimostrare l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.
Dopo la presentazione della richiesta e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipulazione del patto di servizio personalizzato.
Nel suddetto patto di servizio personalizzato:

  • il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro;
  • può essere prevista l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

A seguito della stipulazione del suddetto patto di servizio, attraverso la piattaforma digitale istituita nell'ambito del SIISL (di cui all'articolo 5), l'interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la suddetta piattaforma digitale.

 

3. Importo e condizionalità
La partecipazione, a seguito della stipulazione del suddetto patto di servizio, alle attività previste per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle suddette misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 500 euro, erogato dall'INPS mediante bonifico mensile per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, prorogabili per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione. Anche in caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.
In caso di variazione della condizione occupazionale o della composizione del nucleo familiare (che devono essere obbligatoriamente comunicate a pena di decadenza), alla misura in oggetto si applicano le disposizioni che si applicano nei medesimi casi ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, in base al quale:

  • in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del beneficio in esame, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui;
  • in caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del beneficio in esame il beneficiario fruisce senza variazioni dello stesso per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio che viene successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui;
  • in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi;
  • in caso di trattamenti pensionistici o di variazioni reddituali intervenuti nel corso dell'erogazione del beneficio, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare;
  • in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma ai servizi competenti, almeno ogni novanta giorni e anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio in esame è sospeso.

 

4. Obblighi del beneficiario
L'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico è condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio in esame, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione pari a dodici mensilità.

 

5. Incentivi e sanzioni
Alla misura in oggetto si applicano gli stessi incentivi e le stesse sanzioni che si applicano con riferimento all'Assegno di inclusione

ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2025

Tra le misure previste dal D.L. 48/2023 in favore delle imprese si segnalano, in particolare:

  • l'introduzione di semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori;
  • la modifica della disciplina delle causali in presenza delle quali i contratti a tempo determinato possono avere una durata superiore ai 12 mesi ma comunque non oltre i 24 mesi e l'esclusione anche per i rinnovi, come già previsto per le proroghe, dell'esigenza delle causali se la durata complessiva del rapporto non supera i dodici mesi e dispone che nel computo di tali dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale del rapporto previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023;
  • l'esclusione dal computo del limite previsto per il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (intercorrenti tra somministratore e utilizzatore) dei lavoratori in apprendistato e di determinati soggetti;
  • la proroga al 2024 dei contratti di espansione sottoscritti da aziende e i gruppi con più di 1.000 lavoratori, se gli esodi non siano esauriti, che potranno essere perfezionati entro 12 mesi dal termine originario dell'accordo, in sede ministeriale;
  • la modifica della disciplina del lavoro occasionale, elevando da 10.000 a 15.000 il compenso massimo per ciascun utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, con riferimento alla totalità dei prestatori, e da 10 a 25 il numero massimo di dipendenti a tempo indeterminato che un utilizzatore nei suddetti settori può avere perché sia vietato il ricorso al lavoro occasionale;
  • l'incremento del Fondo nuovo competenze attraverso risorse nazionali (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) e comunitarie (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023;
  • il riconoscimento, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi
  • per il periodo d'imposta 2023 l'aumento per i dipendenti con figli fiscalmente a carico da 258,23 euro a 3.000 euro del limite di esenzione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo.
ultimo aggiornamento: 19 luglio 2023
 
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