Con il recente decreto legge n. 48 del 2023 si è dato seguito alle previsioni della legge di bilancio per il 2023 che ha disposto un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, stabilendo sia l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sia una revisione della disciplina di tale istituto per il 2023.
Il richiamato decreto legge disciplina dunque talune misure volte all'inclusione sociale e lavorativa dei nuclei in condizioni di difficoltà: l'Assegno di inclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e il Supporto formazione e lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2023.
Si ricorda, infine, che il medesimo D.L. 48/2023 ha introdotto anche alcune misure a favore delle imprese.
Il D.L. 48/2023 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Le modalità attuative di tale misura sono state definite con DM del 13 dicembre 2023. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì demandata la definizione di un Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell'AdI, adottato con DM 28 settembre 2023, n. 121.
I requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento del beneficio, nonché il relativo importo, sono stati modificati dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 198-199,L. 207/2024).
1. Requisiti e determinazione del beneficio
Tale misura è riconosciuta ai nuclei familiari che hanno almeno un componente minorenne, o con almeno 60 anni di età, o con disabilità, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura , in possesso di determinati requisiti.
In particolare, per avere diritto al beneficio in oggetto, i predetti nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione, in possesso di determinati requisiti in relazione alla cittadinanza, alla residenza, alla condizione economica e patrimoniale, al godimento di beni durevoli e alla situazione soggettiva.
In particolare:
Inoltre, non si ha diritto all'Assegno di inclusione se un componente del nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi derivanti dal progetto di inclusione sociale e lavorativa, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione.
Si ricorda che nella suddetta scala di equivalenza non sono conteggiati i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia e per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.
Inoltre, ai fini della determinazione del nucleo familiare, si fa riferimento all'art. 3 del D.P.R. 159/2013 –; in base al quale tale nucleo è costituito, in generale, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU – e si precisa che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione, i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.
Qui le faq sul sito URP del Ministero del lavoro.
2. Importo e durata
Il beneficio è composto da:
Si dispone che comunque l'importo dell'Assegno non può essere inferiore a 480 euro annui.
L'Assegno viene erogato per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.
3. Patto di attivazione e percorso di inclusione sociale e lavorativa
Per ricevere il beneficio economico in oggetto – che può essere richiesto all'INPS, ai CAF o ai patronati – il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione.
La suddetta registrazione è finalizzata alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.
A tal fine, i servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i soggetti tra i 18 e i 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al suddetto percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, sono avviati ai CPI o ai soggetti accreditati per la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato.
4. Condizionalità e compatibilità
Sono tenuti agli obblighi derivanti dal progetto di inclusione sociale e lavorativa, a pena di decadenza, i soggetti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati, non frequentanti un regolare corso di studi e senza carichi di cura.
Tra gli obblighi vi è anche quello di partecipare a percorsi di istruzione funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione e, per i componenti minorenni, di frequentare regolarmente la scuola dell'obbligo.
Non sono tenuti ai suddetti obblighi
4.1 Offerta di lavoro
Il componente attivabile al lavoro è tenuto ad accettare, a pena di decadenza, un'offerta di lavoro:
Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e, al termine di questo, continua ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.
4.2 Compatibilità
L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, ove ricorrano le condizioni previste per il suo riconoscimento.
Esso è altresì compatibile con l'erogazione dell'Assegno unico universale (cfr. Messaggio INPS n. 2896 del 2023) il cui importo non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare (art. 2, c. 7, D.L. 48/2023).
5. Incentivi all'assunzione e all'autoimprenditorialità
Viene riconosciuto un esonero contributivo totale per un massimo di 12 mesi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche in apprendistato, percettori dell'Adi e del Supporto per la formazione e il lavoro (vedi il successivo paragrafo del presente tema), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per l'assunzione a tempo determinato (vedi infra).
Tale esonero è pari al 50 per cento dei contributi dovuti in caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, o stagionale.
L'esonero è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Anche agli enti del Terzo settore e a quelli che si occupano di inserimento di soggetti disabili viene riconosciuto un contributo - pari al 60 per cento del suddetto incentivo riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato o all'80 per cento di quello riconosciuto per assunzioni a tempo determinato - per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti.
Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno, nei limiti di 500 euro mensili.
6. Sanzioni
In generale, il nucleo familiare decade o viene sospeso dal beneficio economico in oggetto:
Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.
Vengono inoltre previste ulteriori sanzioni al ricorrere di determinate fattispecie di reato, applicabili anche con riferimento alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro (cfr. il successivo paragrafo del presente tema). In particolare si prevede:
Il beneficio non può essere nuovamente richiesto se non decorsi dieci anni dalla definitività della condanna o dalla revoca o comunque dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione
Il D.L. 48/2023 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, come misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, ivi compresi il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Le modalità di attuazione di tale misura sono state definite con il DM 8 agosto 2023.
I requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento del beneficio, nonché il relativo importo, sono stati modificati dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 198-199,L. 207/2024).
1. Beneficiari
Il Supporto per la formazione e il lavoro è riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
Tale beneficio può essere riconosciuto altresì a coloro che fanno parte di nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai suddetti progetti, pur non essendo obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano considerati nella relativa scala di equivalenza, ossia non sono soggetti disabili o soggetti con carichi di cura.
Gli altri soggetti previsti nella suddetta scala di equivalenza, ossia i soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e i minori di età, non possono essere beneficiari del Supporto formazione e lavoro in quanto non ricompresi nella fascia di età 18-59 anni.
Inoltre, tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
Non ha diritto al beneficio in esame il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in base alla normativa vigente
2. Modalità di accesso
Il Supporto per la formazione e il lavoro viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalità telematiche - o anche agli istituti di patronato e ai CAF - ed il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma digitale presente nell'istituendo SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) e dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto in oggetto attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Nella richiesta, l'interessato è tenuto, a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (fermo restando l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione o la relativa esenzione), ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e a dimostrare l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.
Dopo la presentazione della richiesta e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipulazione del patto di servizio personalizzato.
Nel suddetto patto di servizio personalizzato:
A seguito della stipulazione del suddetto patto di servizio, attraverso la piattaforma digitale istituita nell'ambito del SIISL (di cui all'articolo 5), l'interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la suddetta piattaforma digitale.
3. Importo e condizionalità
La partecipazione, a seguito della stipulazione del suddetto patto di servizio, alle attività previste per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle suddette misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 500 euro, erogato dall'INPS mediante bonifico mensile per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, prorogabili per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione. Anche in caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.
In caso di variazione della condizione occupazionale o della composizione del nucleo familiare (che devono essere obbligatoriamente comunicate a pena di decadenza), alla misura in oggetto si applicano le disposizioni che si applicano nei medesimi casi ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, in base al quale:
L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma ai servizi competenti, almeno ogni novanta giorni e anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio in esame è sospeso.
4. Obblighi del beneficiario
L'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico è condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio in esame, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione pari a dodici mensilità.
5. Incentivi e sanzioni
Alla misura in oggetto si applicano gli stessi incentivi e le stesse sanzioni che si applicano con riferimento all'Assegno di inclusione
Tra le misure previste dal D.L. 48/2023 in favore delle imprese si segnalano, in particolare: