tema 4 gennaio 2025
Studi - Affari sociali Studi - Lavoro Politiche in favore delle donne in materia di lavoro e sociale

Si riportano di seguito le principali misure dirette a favorire l'occupazione femminile introdotte o prorogate nel corso dell'attuale legislatura.

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1. Sgravi contributivi per assunzioni di donne

Per quanto riguarda le misure dirette a favorire l'occupazione femminile si segnala, in particolare, l'esonero contributivo, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro, previsto per le assunzioni di donne svantaggiate (art. 4, c. 8-11, L. 92/20212).

In particolare, tale esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, di donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio. Tale esonero, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato per le assunzioni di donne:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, come modificata con decisione C (2016) final del 23 settembre 2016);
  • di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (per il 2024 cfr. DM 20 novembre 2023, n. 365);
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Tale esonero era stato elevato al 100 per cento per le assunzioni effettuate nel 2023 (legge di bilancio 2023 - art. 1, c. 298, L. 197/2022).

Con la legge di bilancio 2024, inoltre, è stato introdotto un nuovo esonero contributivo totale - nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione - in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. In sede di prima applicazione lo sgravio si applica anche a favore delle donne che hanno usufruito del Reddito nel 2023 (art. 1, c. 191, L. 213/2023).

Analogo esonero è riconosciuto dal decreto legge Coesione (art. 23 D.L. 60/2024) per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025:

  • di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea. La fruibilità di tale esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, intervenuta con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025;
  • di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, per lo svolgimento di professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (per il 2024 cfr. DM 20 novembre 2023, n. 365);
  • di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile.

Si segnala, infine, che l'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 ha introdotto un'agevolazione fiscale per le nuove assunzioni di personale. In particolare, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, prevede una maggiorazione del costo ammesso in deduzione per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tale maggiorazione viene ulteriormente incrementata laddove le suddette nuove assunzioni riguardino particolari categorie di soggetti, tra cui:

  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali UE;
  • donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.

2. Ulteriori misure

L'attuale legislatura ha altresì rafforzato le seguenti misure che possono favorire indirettamente l'occupazione femminile, in particolare in materia di appalti, di lavoro agile, di congedi parentali e di decontribuzione:

  • in materia di appalti:
    • l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di assicurare all'occupazione femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto (cosiddetta clausola di priorità, introdotta dall'art. 47 del D.L. n. 77 del 2021);
    • in sede di prima applicazione, meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità di genere;
    • l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione di parità (art. 108, c. 7, D.Lgs. 36/2023);
    • una riduzione fino ad un massimo del 20 per cento della garanzia provvisoria (la apposita garanzia fideiussoria della quale deve essere corredata l'offerta) per gli operatori economici in possesso della medesima certificazione di genere (art. 106, c. 8, D.Lgs. 36/2023).
  • in materia di congedi parentali, la legge di bilancio per il 2023 ha disposto un incremento dal 30 all'80 per cento dell'indennità per le madri lavoratrici dipendenti e per i padri lavoratori dipendenti, in alternativa tra loro, nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 (cfr. Circ. INPS 45/2023). Successivamente, la legge di bilancio 2024 ha portato tale indennità dal 30 al 60 per cento (80 per il solo 2024) per un ulteriore mese, aggiuntivo rispetto a quello suddetto, già indennizzato all'80 per cento previsto dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (cfr. Circ. INPS 4/2024, par. 4). Da ultimo, la legge di bilancio 2025 ha disposto, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'aumento dell'indennità in esame all'80 per cento della retribuzione per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino (in luogo del 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e del 30 per cento, già previsto per il terzo mese);
  • in materia di certificazione della parità di genere, la normativa vigente collega al possesso di tale certificazione - rilasciata alle imprese che rispettano determinati parametri per la realizzazione della parità di genere in ambito lavorativo - la concessione di uno sgravio contributivo nella misura dell'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. I criteri e le modalità di concessione di tale esonero sono stati definiti con il DM 20 ottobre 2022;
  • in materia di decontribuzione, la legge di bilancio 2024 ha introdotto, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti, a tempo indeterminatomadri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero era riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti, sempre a tempo indeterminato, madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età da parte del figlio più piccolo  (art. 1, c. 180, L. 213/2023). La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 219, L. 207/2024) ha introdotto, dal 2025, una decontribuzione parziale (la cui entità sarà individuata da apposito DM) per le lavoratrici dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico), la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua, e delle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata o da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario, se madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 la decontribuzione in oggetto sarà riconosciuta alle madri lavoratrici autonome con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 tale ultimo esonero non spetta alle donne beneficiarie di quello disposto dalla legge di bilancio 2024.
ultimo aggiornamento: 9 maggio 2024

Con riferimento al sostegno delle famiglie e della natalità (per i dati sulla natalità vedi qui), un ruolo chiave riveste l'istituzione del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" a partire dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 339, Legge n. 160/2019).

In seguito, la legge n. 46 del 2021 ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un Assegno unico e universale (AUU). In attuazione della citata delega è stato emanato il  D.Lgs. n. 230/2021 che, all'articolo 13, comma 1, lettera a) ha rideterminato la consistenza e autorizzazione alla spesa del citato Assegno unico.

 

Assegno unico e universale

 

Attuata a partire dal mese di marzo 2022, la misura riguardante l'Assegno unico e universale (AUU) costituisce un beneficio economico a favore dei nuclei familiari con figli a carico, attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni – al ricorrere di determinate condizioni – e senza limiti di età per i figli con disabilità, e il cui importo cresce al diminuire dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Poiché si tratta di una misura universale, l'assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro. In tal caso saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Con l'entrata in vigore dell'AUU, sono state abrogate in quanto assorbite dall'Assegno, le seguenti misure di sostegno alla natalità:

 

L'Assegno unico invece non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Circa la consistenza dell'assegno e le modalità per l'attribuzione della misura su base mensile, è prevista:

  • una quota variabile progressiva (da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro).
  • gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
    • nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
    • madri di età inferiore a 21 anni;
    • nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
    • figli affetti da disabilità;
    • figli di età inferiore a un anno;
    • figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro;
    • una quota a titolo di maggiorazione per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell'Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda presente sul sito INPS.

  

La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 206-208, L. n. 207/2024) ha poi introdotto  un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025 (c.d. bonus per le nuove nascite); il beneficio è riconosciuto dall'INPS su domanda ed è subordinato alla condizione di un valore ISEE del nucleo familiare entro il 40.000 euro annui, computato al netto dell'AUU per i figli a carico, per una spesa complessiva di 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni annui a decorrere dal 2026. Allo scopo, si prevede un'attività di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, oltre che, nel caso in cui si verifichi o si stia per verificare uno scostamento rispetto alle suddette stime, una procedura ministeriale per la rideterminazione della misura dell'assegno una tantum e del limite suddetto del valore dell'ISEE.

 

 

Altre risorse per l'attuazione delle politiche per la famiglia

 

In tema di risorse per il sostegno all'attuazione delle politiche per la famiglia da parte degli enti territoriali, si segnala il riparto del Fondo nazionale politiche della famiglia (anno 2024 - Decreto 23 dicembre 2024 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento delle politiche per la famiglia) per un totale di 30 milioni di euro, quali risorse per attività di competenza regionale e degli enti locali, per la realizzazione di iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia.

In aggiunta, la legge di bilancio per il 2024 (commi 177-178, L. n. 213/2023) ha disposto un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età o affetti da gravi patologie croniche certificate, con importi annui di 3 mila, 2.500 e 1.500 euro, rispettivamente per ISEE entro i 25mila euro, da 25 a 40 mila euro e oltre i 40 mila euro (qui i dettagli operativi).

La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 209-211, L. n. 207/2024) ha previsto alcune modifiche della disciplina del suddetto buono, escludendo dal valore dell'ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l'importo (corrisposto al nucleo familiare) dell'AUU, mediante conseguente incremento del limite di spesa di 5 milioni di euro annui. A tale beneficio, si aggiunge l'eliminazione, ai fini della corresponsione del buono, della condizione che sia presente, nucleo familiare richiedente, di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, oltre che di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023 (questa seconda condizione resta ferma), incrementando conseguentemente la spesa complessiva.

 

Nell'ambito dei riparti del Fondo politiche per la famiglia, si segnala inoltre il DPCM del 26 luglio 2024 che ha destinato ai Comuni 60 milioni di euro per il 2024 per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore di minori entro i 17 anni di età.  

 

Si ricorda, infine, che l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, quale organismo di supporto tecnico scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia (per un approfondimento v. qui), il 10 agosto 2022 ha approvato il  Piano nazionale per la famiglia, il documento strategico che definisce le priorità, gli obiettivi e le azioni da promuovere.

Il Piano è suddiviso in quattro macro aree "adulti in crescita", "generatività e genitorialità", "dinamiche familiari" e "intergenerazionalità".

Le azioni specifiche di ciascuna macro area sono state poi ulteriormente suddivise in "azioni definite e in corso", che trovano già un riscontro nella cornice normativa di riferimento in quanto previste in altri piani, strategie o strumenti di programmazione delle politiche e in "azioni nuove da implementare", o che si caratterizzano per una loro autonomia e innovatività e che dunque richiedono nuove e ulteriori norme, politiche o interventi per poter essere attuate. Con il DM 11 maggio 2023 è stata ricostruita l'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio.

 

 Per ulteriori approfondimenti in materia di politiche per la famiglia, si veda il tema "Politiche sociali e per la famiglia".

ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2025
 
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