La legge di bilancio 2020 ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", nel quale, dal 2021, verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido. Le ulteriori risorse del Fondo saranno indirizzate al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Sul punto si ricorda che sono all'esame delle Camere, il disegno di legge S. 1892 recante delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale e il c.d. Family act (C. 2561), di iniziativa governativa, che incide su materie diverse, quali: il sostegno all'occupazione femminile; la promozione della natalità; l'importanza del valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli nonché sostegno dell'autonomia finanziaria dei giovani.
Per quanto riguarda le risorse del fondi nazionali dedicati, questi sono stati incrementati e resi strutturali dalla legge di bilancio 2019 e confermati dalle leggi di bilancio sucessive. Preme poi ricordare l'istituzione del Fondo per il sostegno e l'assistenza dei giovani fuori famiglia ai (Care leavers), istituito per un triennio dalla legge di bilancio 2018 e rinnovato per un ulteriore triennio dalla legge di bilancio 2021.
A tali stanziamenti, bisogna aggiungere le risorse finalizzate per misure a sostegno della famiglia. Fra queste, si ricordano il premio alla nascita o all'adozione di minore, un assegno una tantum pari ad 800 euro, introdotto dalla legge di stabilitò 2017, e il beneficio economico per i nuovi nati e per i bimbi adottati nel periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 all'interno di nuclei familiari con determinati redditi ISEE (bonus bebé), introdotto dalla legge di stabilità 2015. La misura è proseguita nel 2018, ed è stata estesa anche al 2019, con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, ma con un incremento del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. La legge di bilancio 2020 ha esteso la misura anche all'anno in corso rafforzandola e rendendola una prestazione ad accesso universale modulata su tre fasce di reddito e ha anche esteso e rafforzato l'erogazione del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati, utilizzabile anche per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Infatti, a decorrere dal 2020, il Buono asili di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base a soglie ISEE differenziate: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l'importo di 3.000 euro). La legge di bilancio 2021 ha esteso il bonus bebé anche per l'anno in corso.
Nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state incrementate le risorse dei Fondi sociali, fra le altre quelle del Fondo politiche per la famiglia con la finalità di rafforzare il sistema di interventi e servizi territoriali dedicati alla famiglia e ai minori. Per un panorama puntuale delle misure adottate si rinvia al tema Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus.
In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.
La legge quadro sull'assistenza (legge 328/2000) ha stabilito che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEP) corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Più precisamente, l'art. 22 individua l'area del bisogno (per esempio: povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In tal senso, la legge 328/2000 non è stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnare una programmazione nazionale dei servizi e degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle politiche sociali, tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi.
Successivamente, con la revisione del Titolo V del 2001, pur nel conferire maggiore autonomia finanziaria agli enti territoriali, si è inteso garantire un principio di uniformità nelle prestazioni connesse ai diritti fondamentali dei cittadini, prevedendo che tutti gli enti territoriali debbano disporre delle risorse necessarie a finanziare integralmente le funzioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini con servizi non inferiori ai LEP.
In tal senso, la determinazione dei LEP si intreccia con il processo di definizione dei fabbisogni standard che, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, ha previsto che agli enti locali siano attribuite, oltre alle risorse di carattere tributario, anche risorse perequative finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni (rifiuti; amministrazione, gestione e controllo; viabilità e territorio; sociale; istruzione; polizia locale; asili nido; trasporto pubblico locale).
La legislazione sul sistema dei servizi sociali è stata incisivamente innovata dalla legge n. 33 del 2017 recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, collegata alla legge di bilancio 2016, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di:
- una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale e il rafforzamento;
- il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328 del 2000.
A tal fine, la legge delega n. 33 del 2017 ha previsto un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), la Rete della protezione e dell'inclusione sociale.
In attuazione della delega, è stato emanato il D. Lgs. n. 147 del 2017, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il ReI è stato finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è stato in parte finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al ReI, ma una sua quota (Quota Servizi) è stata destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari.
A fronte di risorse certe e programmate, il ReI è stato riconosciuto livello essenziale delle prestazioni, come esplicitamente dichiarato dal decreto istitutivo (art. 2, comma 16, del D. Lgs. 147/2017). Conseguentemente, sono stati considerati livelli essenziali delle prestazioni anche i servizi e gli interventi di accompagnamento del nucleo familiare dal momento della richiesta del ReI all'affrancamento dalla condizione di povertà ed esclusione sociale: dall'accesso ai servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, alla progettazione personalizzata fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni assunti dai suoi membri. Il D. Lgs. n. 147del 2017 ha definito livello essenziale delle prestazioni anche l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, definite dalle regioni e dalle province autonome.
Nel giugno 2018 è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà insieme al riparto della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Il Piano ha sottolineato l'importanza di rendere omogenei, a livello territoriale, gli ambiti di programmazione dei comparti sociale, sanitario e delle politiche del lavoro, tenendo conto, nella programmazione e realizzazione degli interventi, delle attività del Terzo Settore ed ha definito le priorità per l'utilizzo delle risorse afferenti al Fondo attraverso "obiettivi di servizio", considerati strumenti per avviare il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili. Più precisamente, è stato previsto:
- un rafforzamento del servizio sociale professionale, per arrivare ad avere almeno 1 assistente sociale ogni 5mila abitanti;
- l'elenco tassativo dei servizi e degli interventi finanziabili, di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017 (prima citati), ritenuto compatibile anche con il Patto di inclusione previsto dal Reddito di cittadinanza.
In questa cornice, il Piano individua le priorità nazionali, mentre, in coerenza con queste, i Piani regionali possono indicare ulteriori specifici rafforzamenti da prevedere nei territori di competenza. Inoltre, ogni singola regione o provincia autonoma deve rispettare la condizione posta dall'art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017 nella predisposizione della programmazione regionale dei servizi e interventi di contrasto alla povertà (definita livello essenziale delle prestazioni). Più precisamente, le regioni devono definire l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, da raggiungere attraverso l'adozione di:
- ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego;
- atti di indirizzo in grado di promuovere accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.
Successivamente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 255, della legge 145/2018) ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza. Le risorse indirizzate al beneficio economico collegato al ReI sono state trasferite nel Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza, mentre la Quota servizi del Fondo povertà è stata destinata allo sviluppo degli interventi e dei servizi sociali previsti per il Patto di inclusione, il progetto orientato alla rimozione delle condizioni che sono alla radice della condizione di povertà dei beneficiari de RdC.
Nel periodo emergenziale, in cui è venuta in rilievo l'importanza dell'integrazione socio-sanitaria, il rafforzamento dei servizi sociali in una ottica di integrazione fra i diversi livelli di governo, è stata sottolineata dall'art. 89, comma 2-bis del decreto legge n. 34 del 2020 che ha inteso garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza. A tal fine, entro il 16 settembre 2020, le regioni e le province autonome sono state impegnate a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali. La norma sottolinea anche che i servizi sociali indicati dall'articolo 22, comma 4, della Legge quadro n. 328 del 2020 (più precisamente il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e i centri di accoglienza residenziali o diurni) devono essere considerati servizi pubblici essenziali anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.
La legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) ha inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.
Tale contributo è a valere sul Fondo povertà. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo povertà è riservata a tal fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale è tenuto ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito e la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali per area di attività.
Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi sono determinate (sulla base dei prospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno e nel rispetto della quota massima di 180 milioni di euro del Fondo povertà) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno.
La definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, è anch'esso demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto riguarda la procedura relativa alle assunzioni, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, si prevede che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali vigenti, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda determinati requisiti.
Infine, dal 2021, è incrementata di 2 milioni di euro annui la dotazione del Fondo povertà, mentre, corrispondentemente, è ridotto il Fondo nazionale per le politiche sociali di 2 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 386, della legge di bilancio 2016 – legge n. 208 del 2015) originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione. A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 viene istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto, viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Il cap. 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reca uno stanziamento pari a 622 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Nell'ambito di tale quota, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni è finalizzato ad interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.
Nel Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito dalla legge 449/1997 (legge finanziaria per il 1998), sono contenute le risorse che lo Stato stanzia annualmente con la legge di bilancio per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale indicati dalla legge quadro 328/2000. Le risorse del FNPS, ripartite annualmente, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, fra regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono assegnate con decreto interministeriale (sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono pubblicati i decreti di riparto dal 2005 al 2019). A partire dal 2010 le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano, pur essendo calcolate ai fini del riparto, sono rese indisponibili (articolo 2, comma 109, della legge 191/2009 finanziaria 2010).
In conseguenza della modifica del Titolo V della Costituzione, che ha determinato lo spostamento della materia dell'assistenza sociale dall'area della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni a quella della potestà legislativa esclusiva delle Regioni (Sentenza Corte costituzionale n. 423/2004), il FNPS è un fondo indistinto, pertanto le risorse non possono essere vincolate ad una specifica destinazione individuata a livello nazionale.
Gli interventi finanziati a valere sul FNPS sono stati rimodulati nel tempo da alcuni provvedimenti normativi. In particolare, le risorse del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alla parte dedicata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie, dal 2008 sono determinate annualmente in Tabella C della legge di stabilità e allocate direttamente nel Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Le risorse per gli interventi su tutto il territorio nazionale da dedicare all'infanzia e all'adolescenza, invece, dal 2008 confluiscono nel FNPS indistintamente, senza essere quantificate. Pertanto, il Piano Sociale Nazionale 2018-2020, predisposto in attuazione del Decreto legislativo n. 147 del 2017 (istitutivo del Reddito di Inclusione) con la finalità di programmare l'utilizzo delle risorse e la governance del FNPS, ha destinato agli interventi e ai servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza una quota pari ad almeno il 40% delle risorse complessive del FNPS. Il decreto 19 novembre 2020 ha ripartito il FNPS per l'anno 2020, tenendo conto delle criticità evidenziatesi nel corso ella pandemia da COVID-19.
La legge di bilancio 2021 (Sezione II della legge 178/2020) ha previsto, per ciascun anno del triennio 2020-2022, un finanziamento di circa 392 milioni di euro.
Il decreto-legge 112/2008 ha istituito la Carta acquisti ordinaria: un beneficio economico, pari a 40 euro mensili, caricato bimestralmente su una carta di pagamento elettronico. La Carta acquisti è riconosciuta agli anziani di età superiore o uguale ai 65 e ai bambini di età inferiore ai tre anni, se in possesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto. Inizialmente, potevano usufruire della Carta acquisti ordinaria soltanto i cittadini italiani; la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha esteso la platea dei beneficiari anche ai cittadini di altri Stati dell'Ue e ai cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché in possesso dei requisiti sopra ricordati. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche. I negozi convenzionati, che supportano il programma, accordano ai titolari della Carta uno sconto del 5%. Gli enti locali possono aderire al programma Carta acquisti estendendone l'uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti (decreto n. 89030 del 16 settembre 2008). La gestione della Carta acquisti è centralizzata. L'Inps procede all'accredito delle somme sulla carta elettronica, dopo aver ricevuto le domande e verificato i dati dei richiedenti.
La Carta acquisti è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.
A partire dall'1 gennaio 2021, il limite massimo del valore dell'indicatore ISEE e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rispettivamente così determinati:
- per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 7.001,37;
- per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 7.001,37 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 7.001,37;
- per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 7.001,37 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.335,16
Come indicato dal Appendice statistica al XIX Rapporto annuale INPS, circa 517mila i beneficiari della Carta Acquisti nel 2019 (nel 2017 erano stati 571.639, nel 2018 556mila) per una spesa complessiva di 180,6 milioni di euro. Il 19,6% dei beneficiari risiede in Campania, il 19,1% in Sicilia, il 10,6%in Lombardia, l'8,4 in Puglia, l'8,1% nel Lazio e il 5,9% in Calabria.
La proposta di legge C. 687 Delrio ed altri: "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi" è stata assegnata alla XII Commissione Affari sociali in sede referente il 16 luglio 2018 (qui la scheda con l'iter del provvedimento). L'esame in Commissione è iniziato il 27 giugno 2019. Al provvedimento è stata abbinata la proposta di legge C.2155 , e sulla materia trattata è stato svolto un ciclo di audizioni informali (qui la registrazione degli interventi e i documenti depositati dagli auditi). IIl 21 luglio 2020, l'Assemblea della Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge C. 687 Delrio e abbinate, vertente su identica materia, che è ora all'esame della Commissione 11ª del Senato (S. 1892).
Attualmente, esistono due Fondi per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, entrambi con la stessa denominazione. Il primo è stato istituito dalla legge di bilancio 2018; il secondo dalla legge di bilancio 2021.
La legge di bilancio 2018 (commi 254-256 della legge 205/2017) ha istituito un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 483-484, della legge 145/2018) ha disposto l'incremento del Fondo di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Le somme residue e non impiegate del Fondo, al termine di ciascun esercizio finanziario, sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. In ultimo, la Sezione II della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ha dotato il fondo, per il 2021, di rsorse pari a circa 23,7 milioni di euro.
Inizialmente il Fondo era finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare; il decreto legge 86/2018, di riordino delle competenze dei ministeri, ne ha successivamente disposto il trasferimento dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e ha previsto che la dotazione del Fondo fosse destinata ad interventi in materia, adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata. Recentemente, il decreto di riparto 22 ottobre 2020 ha previsto che le risorse del Fondo (pari a cica 68,3 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020) siano destinate alle Regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, secondo i seguenti criteri e priorità:
Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati.
Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Fondo è stato ridisciplinato dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).
Recentemente, l'art. 3 del decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), le funzioni precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza. Le conseguenti modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio è avvenuto con l'adozione del DPCM 21 ottobre 2019.
Più in particolare, il decreto legge 86/2018 ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità (anche al fine del contrasto della crisi demografica), di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, con riassegnazione della gestione delle risorse afferenti al Fondo sostegno alla natalità e della funzioni (precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) concernenti la Carta famiglia.
Infine, in materia di adozioni il decreto legge 86/2018 ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Conseguentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 482, della legge 145/2018) ha introdotto una nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo, fra le quali si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del cyberbullismo; interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati; interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono dei minori; interventi in materia di adozione e affidamenti. Le risorse del Fondo saranno ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento degli Osservatori (Osservatorio nazionale sulla famiglia e Osservatorio nazionale per l'infanzia) la cui attività è sostenuta con le risorse del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato.
Dal 2019, la dotazione a regime del Fondo è pari a 100 milioni di euro. Per il 2020, la dotazione del Fondo prevista dalla legge di bilancio 2020 è pari a 74,5 milioni di euro (la Sezione II della legge 160/2019 ha infatti operato una riduzione di circa 30 milioni di euro sulla dotazione strutturale del Fondo come stabilita dalla legge di bilancio 2019). Nel periodo emergenziale da COVID-19, l'art. 105 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo, allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra zero e 16 anni (modifica approvata durante l'esame referente alla Camera, aumentando il range d'età originariamente previsto tra i 3 ed i 14 anni), nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa.L'incremento è stato ripartito per 135 milioni con Intesa sul finanziamento a 6.147 Comuni per il potenziamento dei centri estivi (v. tabella del riparto regionale), mentre i restanti 15 miloni saranno assegnati tramite bando, per progetti di contrasto alla povertà educativa. Sucessivamente l'art. 19 del decreto legge n. 183 del 2020 di proroga termini (inserendo il comma 3-bis nel corpo dell'art. 105 del Decreto rilancio) ha espressamente previsto che le risorse non utilizzate, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021.
Il Fondo, per il 2021, ha raggiunto una dotazione finale pari a 155,9 milioni di euro grazie all'incremento di 50 milioni previsto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 23, della legge n. 178 del 2020) per sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia. Le risorse sono da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Le modalità di attribuzione di tali risorse sono demandate ad decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre l'art. 1, comma 26, della medesima legge di bilancio 2021 ha inserito un'ulteriore finalizzazione al Fondo per il 2021, stanziando 500mila euro da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio.
La legge 28 agosto 1997, n. 285 ha sollecitato e sostenuto la progettualità orientata alla tutela e alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza suddiviso tra le Regioni (70%) e 15 Città riservatarie (30%), chiamando gli enti locali e il terzo settore a programmare insieme e a diffondere una cultura di progettazione concertata e di collaborazione interistituzionale.
In seguito, la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha disposto, all'art. 1, co. 1258, che la dotazione del Fondo fosse completamente destinata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie e che le restanti risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza confluissero, indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.
Oggi le 15 Città riservatarie - Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia - costituiscono una sorta di nucleo fondante per le politiche della legge 285 e rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza. Il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Tra gli strumenti promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la buona riuscita della sperimentazione 285, vi è il Tavolo di coordinamento tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Città riservatarie e la Banca dati dei progetti.
La dotazione del Fondo per il 2021 è pari a 28,8 milioni di euro.
La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 338, della legge 205/2017) ha istituito, per il triennio 2018-2020, un Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 329, legge n. 178 del 2020) ha operato, a decorrere dal 2021, il rifinanziamento del Fondo con risorse pari a 5 milioni di euro annui. L'art, 4, comma 8-quater, del decreto legge n. 183 del 2020 di proroga termini ha incrementato per l'anno 2021 da 5 a 7 milioni di euro la dotazione del Fondo.
Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Il 10 febbraio 2020 è stato pubblicato in G.U. il Decreto 9 ottobre 2019, n. 175 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che reca il regolamento, previsto dal medesimo comma 338, sulla disciplina delle modalità di utilizzo del contributo a valere sul Fondo. Ai sensi del decreto, la nozione di bambino viene ripresa dall'art. 1 della Convenzione d sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che così qualifica "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni". Ai sensi dell'art. 3 del decreto, il Fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle attività e dei progetti promossi dalle associazioni che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. I progetti finanziabili con il fondo, che non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi, devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni: a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura; d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici; f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 459, della legge 145/2018) ha incrementato di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili.
Nel 2021 le riorse del Fondo sono pari a circa 36 milioni di euro
La legge di bilancio 2019 ha anche istituito (art.1, commi da 470 a 477) il Consiglio Nazionale dei Giovani- quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia. Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l'espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. La prima Assemblea generale del Consiglio, a cui partecipano le associazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani, stabilisce modalità e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo Statuto e i regolamenti. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto, il Consiglio Nazionale dei Giovani, subentra al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù. Contestualmente, la legge di bilancio 2019 ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 200mila euro per il 2019. La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 278, legge 160/2019) ha rifinanziato il Fondo con 200mila euro per ciascun anno del triennio 2020-2022. La dotazione per il 2021 è stata incrementata di 400mila euro dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 572, della legge n. 178 del 2020) che ai commi 910-913 ha anche autorizzato l'Agenzia nazionale per i giovani a bandire, nel corso del 2021, procedure concorsuali pubbliche e ad effettuare conferimenti di incarichi al fine di incrementare la propria dotazione organica in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà (per il 2021, l'autorizzazione di spesa è pari a euro 259.065, a regime, a decorrere dal 2022, a euro 1.036.258).
La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 335, della legge n. 178 del 2020) ha rinnovato per il triennio 2021-2023 una misura sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017) in favore dei care leavers.
La misura finanziata nuovamente per 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio, è destinata ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine. Gli interventi, anche limitati sul piano territoriale, hanno la finalità di garantire la continuità dell'assistenza riferita al percorso di crescita verso l'autonomia, fino al 21° anno di età.
La misura, denominata Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nel triennio 2018-2020 è stata finanziata mediante quote riservate, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Per il triennio 2021-2023, è finanziata a valere sulle risorse del Fondo esigenze indifferibili.
La definizione delle modalità di attuazione della misura è demandata ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Per il 2018, i criteri di riparto del Fondo sono stati indicati all'interno del decreto del 18 maggio 2018 di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto il documento Interventi in via sperimentale in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, per affiancare gli operatori dei servizi sociali, nonché degli altri servizi territoriali che con essi collaborano, nella predisposizione dei progetti individualizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, da definire con l'attiva partecipazione del ragazzo/ragazza. La definizione del progetto, che prevede specifici impegni da parte del beneficiario e sostegni da parte dei servizi territoriali, richiede sia svolta preventivamente una valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del ragazzo che lascia la presa in carico da parte dei servizi, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dei fattori ambientali e di supporto presenti.
L'art. 67-bis del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha poi inserito i care leavers fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/1999.
Il Fondo è stato istituito ad opera dell'art. 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Dal 2021, nel Fondo sono trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido.
Per il 2021, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 7, ella legge n. 178 del 2020) ha incrementato il Fondo di 3.012,1 milioni di euro.
Si ricorda che è ora all'esame della Commissione 11ª del Senato il disegno di legge (S. 1892) "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi " approvato all'unanimità il 21 luglio 2020 dall'Assemblea della Camera (C. 687 Delrio e abb.), che propone l'istituzione di un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell'ambito delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e delle risorse rinvenienti dal riordino delle misure vigenti per i figli a carico.
Il 30 luglio 2020, la Commissione XII della Camera ha iniziato l'esame, in sede referente, del disegno di legge "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" (C. 2561) c.d. Family act. Nel corso della seduta, i relatori hanno illustrato il contenuto del provvedimento (qui le schede di approfondimento del Servizio studi della Camera; qui i video e le memorie depositate nel corso delle Audizioni informali svolte dalla Commisssione XII per l'esame del ddl) sottolineando al contempo che l'articolo 2 del disegno di legge, istitutivo dell'assegno universale e del riordino e semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, sarà soppresso nel prosieguo dell'iter in quanto, il 21 luglio 2020, l'Assemblea della Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge C. 687 Delrio e abbinate, vertente su identica materia, e ora all'esame della Commissione 11ª del Senato (S. 1892).
Il disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2020, incide su materie e ambiti diversi, quali:
Per quanto riguarda il finanziamento, all'attuazione delle deleghe si provvede nei limiti del complesso delle seguenti risorse:
Qualora tali risorse non siano sufficienti all'esercizio delle deleghe, i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse sopra esposte, possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie.
La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 353, della legge 232/2016) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita o all'adozione di minore, pari ad 800 euro. Si tratta di un assegno una tantum, il cui maggior onere è stato stimato, al momento della sua istituzione, in 392 milioni di euro. Il beneficio è corrisposto in unica soluzione dall'INPS a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
La prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
Il beneficio è concesso in un'unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
Il Messaggio INPS n. 4252 del 13 novembre 2020 ha fornito chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi.
La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 362, della legge n. 178 del 2020) ha rinnovato l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), ovvero esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
La prestazione è stata rimodulata dalla legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE e spetta, in applicazione del principio dell'accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell'indicatore ISEE. Più precisamente, l'importo dell'assegno annuo è così modulato:
a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni compreso fra le soglie ISEE di 7.000 e 40.000 euro;
c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.
La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 343 e 344, della legge 160/2019) ha modificato la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione (c.d. Bonus asilo nido), istituito dalla legge di bilancio 2017. A decorrere dal 2020, il Bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base a soglie ISEE differenziate: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l'importo di 3.000 euro). Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. La legge di bilancio 2020 ha incrementato i limiti di spesa precedentemente previsti per la misura, corrispondenti a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Dal 2021 le risorse sono a valere sul valere sul "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" istituito dall'articolo 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019).
La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 348-349 della legge 232/2016) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo di sostegno alla natalità", con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il decreto legge 86/2018, di riordino delle competenze dei ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, la gestione delle risorse del Fondo.
Il fondo è diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età ovvero entro tre anni dall'adozione, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. La platea è individuata fra i nuclei familiari che abbiano la residenza in Italia e cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il decreto 8 giugno 2017 ha definito i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di rilascio e di operatività delle garanzie.
La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendono contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al cinque per cento del prezzo offerto al pubblico. I benefici, dopo la pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, sono attivati mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e soggetti pubblici e privati, previa verifica della coerenza della manifestazione d'interesse con i requisiti e le finalità dell'iniziativa. Il Dipartimento per le politiche della famiglia può anche avviare forme di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con l'Unione delle province d'Italia e con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al fine di promuovere i protocolli d'intesa e le convenzioni nonché la diffusione della Carta. Per quanto riguarda le modalità di rilascio, si prevede che la Carta sia emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile.
La Carta famiglia, istituita nel 2015, è divenuta operativa solo nel 2020. La norma istitutiva non prevedeva alcuna limitazione in base alla cittadinanza. Successivamente, legge di bilancio del 2018 ha limitato la misura ai soli cittadini italiani e dell'Unione Europea. Con ordinanza del 14 settembre 2020, Il Tribunale di Milano chiede alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità della norma che limita i beneficiari della Carta famiglia ai soli cittadini italiani e dell'UE con i principi di parità di trattamento contenuti nelle Direttive UE.
Nel corso del periodo emergenziale da COVID-19, l'articolo 90-bis, del decreto legge n. 18 del 2020 ha previsto che, per il 2020, possono essere destinatari della Carta famiglia anche i nuclei familiari con un solo figlio a carico (anziché con tre figli a carico).
Il 17 marzo 2020, sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, un comunicato ha informato dell'attivazione della piattaforma online, tramite cui richiedere la Carta della famiglia. Per poter richiedere la Carta, uno dei due genitori dovrà registrare il nucleo familiare utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d'identità digitale (Spid). Una volta registrato sulla piattaforma, la carta sarà emessa solamente in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite tutti i dispositivi connessi ad internet.
1. Congedi parentali e indennità di maternità nel Jobs act
Di seguito, le principali novità introdotte con il D.Lgs. 80/2015 in materia di conciliazione vita-lavoro e di supporto alla genitorialità:
Il richiamato D.Lgs. 80/2015, all'articolo 25 prevede, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, che parte delle risorse del Fondo per la contrattazione di secondo livello sia destinato alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata. Al riguardo è stato adottato il Decreto 12 settembre 2017 per l'applicazione di sgravi contributivi (in via sperimentale per il 2017-2018) per aziende che adottano misure conciliazione vita-lavoro.
2. Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità
In tema di congedi, la legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 363, L. 178/2020) ha prorogato anche per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. a), della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti), elevandone la durata a dieci giorni e disponendo che anche per il 2021 (così come previsto per il 2020) il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).
La medesima legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 25, L. 178/2020) ha altresì esteso il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità ai casi di morte perinatale.
3. Svolgimento dell'attività lavorativa
3.1 Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Nelle misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro rientra anche quanto previsto dall'articolo 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act), secondo cui:
3.2 Passaggio di personale tra amministrazioni e lavoro a distanza
Anche la legge delega di Riforma della P.A. (L. 124/2015) ha introdotto alcune disposizioni volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro. In particolare, in tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, dispone che il genitore, dipendente di amministrazioni pubbliche, con figli minori fino a tre anni di età può chiedere di essere assegnato (a determinate condizioni) ad una sede presente nella stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore. L'eventuale dissenso deve essere motivato.
In tema di cure parentali, la legge dispone che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e stipulino convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e organizzino servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica (sul punto, con direttiva del Presidente del consiglo del 1° giugno 2017, sono state definite le linee guida per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti).
In materia di disposizioni volte a favorire il telelavoro, si ricorda che anche la L. 81/2017 (relativa al lavoro autonomo) contiene una disciplina dettagliata (applicabile, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) del lavoro agile e dei suoi elementi costitutivi, proprio al fine di agevolare la conciliazione vita-lavoro.
3.3 Rientro al lavoro delle madri lavoratrici
La legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 23, L. 178/2020) ha disposto un incremento di 50 mln di euro per il 2021 del Fondo per le politiche della famiglia da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto.
3.4 Fondo parità salariale
La legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 276, L. 178/2020) ha istituto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
4. Voucher baby-sitting
Nell'ambito delle politiche dirette alla conciliazione vita-lavoro rientra anche il cosiddetto voucher babysitting, ossia una misura sperimentale (introdotta dall'art. 4, c. 24, lett. b), della L. 92/2012 per il triennio 2013-2015, prorogata dapprima per il 2016 dall'articolo 1, comma 282, della L. 208/2015 e successivamente per il 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 356, della L. 232/2016) che riconosce alla madre lavoratrice dipendente, pubblica o privata, nonché alle madre lavoratrice iscritta alla gestione separata, la possibilità di richiedere (al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi), in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico (pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi) da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
Il suddetto voucher babysitting è stato poi esteso - dapprima per il 2016 (dalla legge di Stabilità 2016) e successivamente anche per il 2017 e 2018 (dalla Legge di bilancio per il 2017) - anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Si segnala, inoltre, che la L. 81/2017 (relativa al lavoro autonomo) è intervenuto apportando alcune modifiche sostanziali alla disciplina dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (non iscritti ad altre forme obbligatorie, né titolari di trattamento pensionistico), disponendo, in particolare:
Una particolare ipotesi di voucher babysitting è stata introdotta dalla normativa adottata in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la quale si rimanda all'apposito tema.
5. Ulteriori disposizioni
A tutela della maternità di specifiche categorie di lavoratrici la legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017) in particolare:
La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto ulteriori misure volte alla conciliazione vita - lavoro. In particolare:
Infine, la legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 365, L. 178/2020) ha introdotto un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Per una sintesi sulle principali misure a favore della genitorialità e dell'occupazione femminile si veda lo schema allegato.
L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal D. Lgs. 109/1998 quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate. L'ISEE, calcolato sulla base d'una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. L'indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti (vedi Tipologie di ISEE sul sito Inps). L'indicatore fa riferimento al reddito dell'ultima dichiarazione, che a sua volta si riferisce all'anno precedente.
L'ISEE è stato revisionato dal D.P.C.M. 159/2013, ma la riforma è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, dopo l'emanazione del Decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE. Il nuovo ISEE ha introdotto criteri di valutazione del reddito e del patrimonio più puntuali, insieme a nuove modalità di raccolta dei dati utili per il calcolo dell'ISEE (i dati fiscali più importanti, quali il reddito complessivo e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall'INPS sono compilati direttamente dall'Istituto tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell'Agenzia delle Entrate) e al rafforzamento dei controlli. Sul punto, si ricorda che la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al comma 314, ha ampliato la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari.
In presenza di variazioni del reddito superiori al 25% dovute ad eventi avversi (risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi), la Riforma del 2013 ha introdotto l'ISEE corrente riferito ai redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).
Attualmente, a decorrere dal 1° settembre 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza del 1° settembre 2019, restano valide fino al 31 dicembre 2019.
Tale disciplina è stata successivamente modificata, a partire dal 1° gennaio 2020, dall'articolo 4-sexies del decreto legge 34/2019 (il c.d. Decreto Crescita, convertito con legge 58/2019) che è intervenuto sull'art. 10 del D.Lgs. 147/2017, istitutivo del Reddito di inclusione (ReI), nella parte dedicata all'ISEE. Più in particolare, sono stati modificati durata e validità della DSU e conseguentemente dell'ISEE. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. Inoltre in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
E' stata poi evidenziata la possibilità (già prevista precedentemente essendo ricompresa nella variazione della situazione lavorativa) di calcolare l'ISEE corrente anche in presenza di una variazione del reddito superiore al 25% dovuta ad interruzione dell'erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. In questo caso, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE sono individuati con le modalità utilizzate nei casi riferiti alla situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. La nuova disciplina dell'ISEE corrente entra in vigore con l'approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente. Infine, la validità dell'ISEE corrente è stata fissata in sei mesi (rispetto ai due mesi precedenti). Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.
L'articolo 1, c. 182-189, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha reintrodotto, in via permanente, una tassazione sostitutiva per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'azienda consistente in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 10%, fino ad un valore massimo di 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).
Il nuovo regime tributario si applica:
Al fine di dare impulso allo sviluppo del welfare aziendale, viene inoltrre prevista la possibilità di convertire i premi in denaro in prestazioni di welfare aziendale (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale), escluse dall'imposizione IRPEF, come, in particolare:
Con riferimento alla detassazione dei servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 28/E/2016, ricorda che, ai fini della normativa in esame, i soggetti non autosufficienti (il cui stato deve risultare da certificazione medica) sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana o che necessitano di sorveglianza continuativa. Si specifica, inoltre, che "l'esenzione dal reddito non compete per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all'esistenza di patologie.".
Per quanto concerne l'individuazione dei familiari anziani, la richiamata circolare precisa che "in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiori detrazione d'imposta dall'articolo 13, comma 4, del TUIR".
Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l'articolo 1, commi da 160 a 162, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). Tale provvedimento,nel confermare la predetta tassazione sostitutiva per i premi di produttività, ha innalzato i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, ha disposto che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione) i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti (anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF). Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti) per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. Viene infine specificato (attraverso una norma di interpretazione autentica), che tra le opere ed i servizi riconosciuti dal datore di lavoro per specifiche finalità (di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) rientrano quelli riconosciuti in conformità a disposizioni di contratti di lavoro non solo "aziendali" (come previsto dalla normativa previgente), ma anche nazionali, territoriali o interconfederali.
Da ultimo, l'articolo 55 del D.L. 50/2017 ha riportato, limitatamente ai contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalla data della sua entrata in vigore (24 aprile 2017), a 3.000 euro (da 4.000) il limite massimo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario agevolato per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro ed introduce, con riferimento ad una quota degli emolumenti in oggetto non superiore a 800 euro, le seguenti misure aggiuntive: