I principali interventi di politica previdenziale attuati nella XIX legislatura sono stati volti, da un lato, a mitigare gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto dei pensionati, pur nell'ottica del contenimento della spesa pensionistica, anticipando la rivalutazione delle pensioni più basse e rivedendo le norme sulla perequazione automatica; dall'altro, a temperare gli effetti della riforma pensionistica del 2012.
1. Requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato
Ai sensi dell'articolo 24, comma 12, del D.L. n. 201/2011 , i requisiti anagrafici e contributivi utili alla maturazione del diritto alla pensione sono adeguati agli incrementi della speranza di vita. Tali requisiti sono aggiornati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati accertati dall'ISTAT. Il citato D.L. 201/2011 ha disposto, in particolare, l'aggiornamento dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva biennale a partire dal 2019.
Ad oggi, tale meccanismo ha portato all'innalzamento graduale del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia fino ad arrivare a 67 anni (requisito in ogni caso previsto con decorrenza dal 2021 dallo stesso D.L 201/2011). L'ultimo incremento, di cinque mesi, è stato stabilito con decreto 5 dicembre 2017 con efficacia dal 1° gennaio 2019. I successivi decreti del 5 novembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 18 luglio 2023 non hanno modificato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere, rispettivamente dal 2021, dal 2023 e dal 2025, in quanto non si sono registrati aumenti della speranza di vita. Da ultimo, il decreto 19 dicembre 2025 ha disposto un incremento di 3 mesi dei requisiti anagrafici e contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Con il D.L. 4/2019 è stato fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci mesi per le donne il requisito di anzianità contributiva che dà diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall'età anagrafica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, termine ridotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 521, L. 213/2023) al 31 dicembre 2024. In questo modo è stata disposta la disapplicazione dell'adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 e degli eventuali incrementi disposti con i successivi adeguamenti alla speranza di vita fino al 2024. Sul punto, si ricorda che il citato DM del 18 luglio 2023 non ha modificato i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere dal 2025.
Inoltre, la normativa vigente prevede che i lavoratori che maturano tali requisiti nel periodo considerato conseguano al diritto alla pensione dopo tre mesi (cd. "periodo finestra").
La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 185-193, L. 199/2025) ha disposto che il prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento si applicherà nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi. Tale incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti).
Dal 1° gennaio 2028 , per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al suddetto incremento si aggiunge altresì un incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti per il pensionamento. Con successivo DPCM saranno individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, non si applica o si applichi parzialmente l'incremento
1.1 Pensionamento nel sistema contributivo integrale
Per l'accesso al pensionamento anticipato con il sistema contributivo integrale la legge di bilancio 2025 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale .
Si ricorda altresì che per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia è ridotto di 4 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 16 mesi (limite così elevato dalla legge di bilancio 2025, rispetto ai 12 precedentemente fissati).
La medesima legge di bilancio per il 2025 (art. 1, c. 169-170, L. 207/2024) ha altresì previsto la facoltà, per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS e privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 2025, di versare una maggiorazione dell'aliquota contributiva pensionistica a loro carico, non superiore al 2%, al fine del corrispondente incremento del montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. La quota di trattamento pensionistico derivante dal suddetto incremento viene corrisposta solo al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e non concorre al raggiungimento degli "importi soglia" posti come condizione (per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996) per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata nel sistema contributivo integrale
1.2 Dipendenti pubblici: pensionamento e trattenimento in servizio
La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 162-165, L. 207/2024) ha disposto che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni. Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.
Viene altresì introdotta la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a 70 anni, e del personale delle forze armate, delle forze di polizia e vigili del fuoco) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate.
2. Misura minima del trattamento pensionistico
La legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 125, L. 213/2023) ha ridotto la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori la cui pensione è calcolata integralmente con il sistema contributivo: l'importo dell'assegno pensionistico non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale (resta fermo il requisito contributivo pari ad almeno 20 anni).
Per gli stessi lavoratori, la medesima legge di bilancio ha altresì modificato la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata, ossia la pensione anticipata contributiva, per accedere alla quale sono richiesti 64 anni di età e 20 di contributi (limite ora assoggettato all'adeguamento alla speranza di vita).
Tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo, da applicarsi fino al raggiungimento dei requisiti per pensione vecchiaia, e un limite dilatorio per cui la pensione decorre dal quarto mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti.
3. Criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo
La legge di bilancio 2024 modifica i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023, relative ai dipendenti pubblici iscritti a determinate casse (CPDEL, CPS, CPI e CPUG), solo nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni.
La riduzione dei trattamenti pensionistici derivante da tale modifica si applica solo nei casi di trattamento pensionistico liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto dalla normativa vigente per i lavoratori precoci), mentre non si applica ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, o per collocamento a riposo d'ufficio. Vengono altresì ampliate le decorrenze del trattamento pensionistico anticipato (cd finestre) per i soggetti iscritti alle suddette casse, a seconda dell'anno di maturazione dei requisiti richiesti.
Per gli iscritti alla CPS e alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile la modifica.
La medesima legge di bilancio 2024 ha previsto, inoltre, la possibilità per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti. Tale prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età.
Anche i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL sono modificati, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.
La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 162-163, L. 199/2025), ha prorogato l'applicazione a tutto il 2026 della disciplina dell'APE sociale, introdotta con legge n. 232/2016 in via sperimentale e già più volte prorogata.
L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. Il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.
L'ape sociale è corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore dei seguenti soggetti:
Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).
Il beneficio in esame non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 161, L. 207/2024) ha riconosciuto un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che avevano deciso di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica e attualmente pari, come detto, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.
La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 194, L. 199/2025) ha esteso il riconoscimento di tale incentivo anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che raggiungono entro il 31 dicembre 2026 il solo requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica, non essendo più vigente l'istituto di Quota 103.
In tali casi viene meno l'obbligo di versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e il medesimo importo viene corrisposto interamente al lavoratore. Tale importo è escluso dalla base imponibile fiscale e da quella contributiva.
La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. da 162 a 165) prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni, fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dalla medesima legge di bilancio (vedi infra).
Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato e viene altresì abrogata la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.
Il DL 25/2025 ha introdotto al riguardo una disciplina transitoria che riconosce, per gli anni 2025 e 2026, alle pubbliche amministrazioni la possibilità di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un dipendente che abbia compiuto i 65 anni di età e che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato in base al requisito generale di anzianità contributiva (pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne). La risoluzione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e può riguardare, per ogni amministrazione, una quota massima pari al quindici per cento (con arrotondamento all'unità superiore) dei dipendenti che, in relazione ai loro dati anagrafici e contributivi, rientrano nell'ambito potenziale di applicazione della risoluzione medesima
Si introduce inoltre la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a 70 anni, e del personale delle forze armate, delle forze di polizia e vigili del fuoco) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate
In considerazione dell'aumento dei tassi di inflazione, il legislatore ha adottato una serie di misure volte, da un lato, a sostenere il potere d'acquisto dei percettori di trattamenti più bassi e, dall'altro, a mitigare l'impatto della perequazione automatica delle pensioni sulla spesa pubblica (per un breve inquadramento della normativa sulla perequazione automatica si rinvia al focus a ciò dedicato).
1. Perequazione automatica
Dopo talune modifiche introdotte per il biennio 2023-2024 (vedi infra), dal 2025 torna ad applicarsi la disciplina generale, introdotta a decorrere dal 2022 dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 478, L. 160/2019), in base alla quale la perequazione - intendendosi per tale l'incremento dei trattamenti pensionistici in base alla variazione dell'indice del costo della vita - è riconosciuta della :
Si segnala che la legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 180, L. 207/2024) ha escluso, in via eccezionale, per i soggetti residenti all'estero, il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS. Tale disposizione ha stabilito, dunque, per la fattispecie summenzionata e nei termini summenzionati, un'esclusione transitoria dalla disciplina generale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Viene fatta salva l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica
In via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, si prevede un incremento transitorio, con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2025 e 2026, per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per il 2025 e a 1,3 punti percentuali per il 2026; la seconda percentuale non si somma alla prima, quindi l'incremento per il 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica, anch'essa applicabile al netto dell'incremento transitorio medesimo (art. 1, c. 177, L. 207/2024). Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l'incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione dell'incremento medesimo sul suddetto minimo. Inoltre, l'incremento transitorio non rileva ai fini del computo dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Inoltre, Gli incrementi transitori in esame non concernono i trattamenti di natura assistenziale.
La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 178, L. 207/2024) ha altresì previsto l'aumento di 8 euro mensili dell'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento.
La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 179, L. 199/2025) ha posto a regime, dal 2026, il suddetto incremento. In particolare aumenta in maniera strutturale da 8 a 20 euro mensili l'importo dell'incremento di tali maggiorazioni sociali e, conseguentemente, da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto
1.1 Percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2025 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è stato determinato nella misura del +0,8% dal 1° gennaio 2025; tale aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat il 3 novembre 2022 (si ricorda che, nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento, in via interpretativa, all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima).
Il medesimo DM prevede altresì che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo).
La legge di bilancio 2026 modifica, a decorrere dal 1° luglio 2026, la disciplina (di cui al D.Lgs. 252/2005) relativa alle modalità di conferimento tacito o automatico – cosiddetto silenzio-assenso – alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati, con un ampliamento degli effetti del suddetto silenzio assenso, e ai connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare.
In particolare, per i lavoratori di prima assunzione e per quelli non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un'adesione a una forma pensionistica complementare, si riduce da sei mesi a sessanta giorni il termine oltre il quale opera il principio suddetto del silenzio-assenso e si introduce (per il caso di applicazione del medesimo principio) un effetto retroattivo, prevedendo la decorrenza dell'iscrizione alla forma pensionistica complementare e dei relativi versamenti dalla data di assunzione, anziché dal mese successivo alla scadenza del suddetto termine. Resta fermo che il termine decorre dalla data di assunzione e che, nel caso di espressa opzione per il mantenimento del regime del trattamento di fine rapporto, tale scelta può essere successivamente revocata. Resta altresì ferma l'esclusione del silenzio-assenso per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro avessero scelto il regime del trattamento di fine rapporto.
Inoltre, vengono ampliati gli effetti del silenzio-assenso, prevedendo che ad esso consegua (nei termini temporali sopra indicati) il versamento anche delle contribuzioni (alla forma pensionistica complementare) a carico del datore di lavoro e del lavoratore previste dal contratto o accordo collettivo (anche aziendale) di istituzione della forma pensionistica complementare.
A seguito delle modifiche apportate alla disciplina recata dal richiamato D.Lgs. 252/2005 si dispone che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che i contributi e gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto versati a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento contraddistinti da differenti profili di rischio e di possibile rendimento, sulla base, in particolare, dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.