tema 2 febbraio 2026
Studi - Lavoro Politiche previdenziali

I principali interventi di politica previdenziale attuati nella XIX legislatura sono stati volti, da un lato, a mitigare gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto dei pensionati, pur nell'ottica del contenimento della spesa pensionistica, anticipando la rivalutazione delle pensioni più basse e rivedendo le norme sulla perequazione automatica; dall'altro, a temperare gli effetti della riforma pensionistica del 2012.

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1. Requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato

Ai sensi dell'articolo 24, comma 12, del D.L. n. 201/2011 , i requisiti anagrafici e contributivi utili alla maturazione del diritto alla pensione sono adeguati agli incrementi della speranza di vita. Tali requisiti sono aggiornati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati accertati dall'ISTAT. Il citato D.L. 201/2011 ha disposto, in particolare, l'aggiornamento dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva biennale a partire dal 2019.
Ad oggi, tale meccanismo ha portato all'innalzamento graduale del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia fino ad arrivare a 67 anni (requisito in ogni caso previsto con decorrenza dal 2021 dallo stesso D.L 201/2011). L'ultimo incremento, di cinque mesi, è stato stabilito con decreto 5 dicembre 2017 con efficacia dal 1° gennaio 2019. I successivi decreti del 5 novembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 18 luglio 2023 non hanno modificato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere, rispettivamente dal 2021, dal 2023 e dal 2025, in quanto non si sono registrati aumenti della speranza di vita. Da ultimo, il decreto 19 dicembre 2025 ha disposto un incremento di 3 mesi dei requisiti anagrafici e contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Con il D.L. 4/2019 è stato fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci mesi per le donne il requisito di anzianità contributiva che dà diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall'età anagrafica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, termine ridotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 521, L. 213/2023) al 31 dicembre 2024. In questo modo è stata disposta la disapplicazione dell'adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 e degli eventuali incrementi disposti con i successivi adeguamenti alla speranza di vita fino al 2024. Sul punto, si ricorda che il citato DM del 18 luglio 2023 non ha modificato i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere dal 2025.
Inoltre, la normativa vigente prevede che i lavoratori che maturano tali requisiti nel periodo considerato conseguano al diritto alla pensione dopo tre mesi (cd. "periodo finestra").
La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 185-193, L. 199/2025) ha disposto che il prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento si applicherà nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi. Tale incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti).
Dal 1° gennaio 2028 , per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al suddetto incremento si aggiunge altresì un incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti per il pensionamento. Con successivo DPCM saranno individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, non si applica o si applichi parzialmente l'incremento

1.1 Pensionamento nel sistema contributivo integrale

Per l'accesso al pensionamento anticipato con il sistema contributivo integrale la legge di bilancio 2025 ha modificato, a  decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale .
Si ricorda altresì che per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia è ridotto di 4 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 16 mesi (limite così elevato dalla legge di bilancio 2025, rispetto ai 12 precedentemente fissati).
La medesima legge di bilancio per il 2025 (art. 1, c. 169-170, L. 207/2024) ha altresì previsto la facoltà, per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS e privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 2025, di versare una maggiorazione dell'aliquota contributiva pensionistica a loro carico, non superiore al 2%, al fine del corrispondente incremento del montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. La quota di trattamento pensionistico derivante dal suddetto incremento viene corrisposta solo al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e non concorre al raggiungimento degli "importi soglia" posti come condizione (per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996) per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata nel sistema contributivo integrale

Si ricorda che la legge di bilancio 2026 ha eliminato la possibilità introdotta dalla legge di bilancio 2025 che consentiva, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Conseguentemente, viene altresì abrogata la disposizione che prevedeva un aumento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che esercitassero la suddetta facoltà.

1.2 Dipendenti pubblici: pensionamento e trattenimento in servizio

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 162-165, L. 207/2024) ha disposto che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni. Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.
Viene altresì introdotta la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a 70 anni, e del personale delle forze armate, delle forze di polizia e vigili del fuoco) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate.

2. Misura minima del trattamento pensionistico

La legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 125, L. 213/2023) ha ridotto la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori la cui pensione è calcolata integralmente con il sistema contributivo: l'importo dell'assegno pensionistico non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale (resta fermo il requisito contributivo pari ad almeno 20 anni).
Per gli stessi lavoratori, la medesima legge di bilancio ha altresì modificato la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata, ossia la pensione anticipata contributiva, per accedere alla quale sono richiesti 64 anni di età e 20 di contributi (limite ora assoggettato all'adeguamento alla speranza di vita).
Tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo, da applicarsi fino al raggiungimento dei requisiti per pensione vecchiaia, e un limite dilatorio per cui la pensione decorre dal quarto mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti.

3. Criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo 

La legge di bilancio 2024 modifica i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023, relative ai dipendenti pubblici iscritti a determinate casse (CPDEL, CPS, CPI e CPUG), solo nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni.
La riduzione dei trattamenti pensionistici derivante da tale modifica si applica solo nei casi di trattamento pensionistico liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto dalla normativa vigente per i lavoratori precoci), mentre non si applica ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, o per collocamento a riposo d'ufficio. Vengono altresì ampliate le decorrenze del trattamento pensionistico anticipato (cd finestre) per i soggetti iscritti alle suddette casse, a seconda dell'anno di maturazione dei requisiti richiesti.
Per gli iscritti alla CPS e alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile la modifica.
La medesima legge di bilancio 2024 ha previsto, inoltre, la possibilità per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti. Tale prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età.
Anche i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL sono modificati, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2023

La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 162-163, L. 199/2025), ha prorogato l'applicazione a tutto il 2026 della disciplina dell'APE sociale, introdotta con legge n. 232/2016 in via sperimentale e già più volte prorogata.

La medesima legge di bilancio 2026 ha altresì disposto l'applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui di cui al secondo e terzo periodo dell'art. 1, c. 165, L. 205/2017) anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026, e ha incrementato l'autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni per l'anno 2031.

L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. Il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

L'ape sociale è corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore dei seguenti soggetti:

  • persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anniin stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
  • persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
  • persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
  • lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).
Il beneficio in esame non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 Di seguito le attività gravose che danno diritto all'accesso all'Ape sociale all'allegato 3 alla legge n. 234/2021:
Allegato 3 alla legge n. 234/2021
32.1- Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3- Operatori della cura estetica
5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e perla fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici
7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2- Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricotura e nella industria alimentare
7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.52- Portantini e professioni assimilate
8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2026

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 161​, L. 207/2024) ha riconosciuto un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che avevano deciso di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica e attualmente pari, come detto, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.
La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 194​, L. 199/2025) ha esteso il riconoscimento di tale incentivo anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che raggiungono entro il 31 dicembre 2026 il solo requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica.

Sul punto, l'INPS, con la circolare n. 42 del 2026, specifica che la facoltà di avvalersi del suddetto incentivo riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:
  • entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata flessibile cosiddetta Quota 103 (di cui all'art. 14.1 del D.L. 4/2019), con 62 anni di età e 41 anni di contributi;
  • entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata ordinaria (di cui all'art. 24, c. 10​, del D.L. 201/2011), con un'anzianità contributiva pari a 41 anni e 10 mesi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

In tali casi viene meno l'obbligo di versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e il medesimo importo viene corrisposto interamente al lavoratore. Tale importo è escluso dalla base imponibile fiscale e da quella contributiva.

ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2026

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. da 162 a 165) prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni, fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dalla medesima legge di bilancio (vedi infra).

Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato e viene altresì abrogata la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.
Il DL 25/2025 ha introdotto al riguardo una disciplina transitoria che riconosce, per gli anni 2025 e 2026, alle pubbliche amministrazioni la possibilità di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un dipendente che abbia compiuto i 65 anni di età e che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato in base al requisito generale di anzianità contributiva (pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne). La risoluzione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e può riguardare, per ogni amministrazione, una quota massima pari al quindici per cento (con arrotondamento all'unità superiore) dei dipendenti che, in relazione ai loro dati anagrafici e contributivi, rientrano nell'ambito potenziale di applicazione della risoluzione medesima

Si introduce inoltre la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a 70 anni, e del personale delle forze armate, delle forze di polizia e vigili del fuoco) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate

ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2025

In considerazione dell'aumento dei tassi di inflazione, il legislatore ha adottato una serie di misure volte, da un lato, a sostenere il potere d'acquisto dei percettori di trattamenti più bassi e, dall'altro, a mitigare l'impatto della perequazione automatica delle pensioni sulla spesa pubblica (per un breve inquadramento della normativa sulla perequazione automatica si rinvia al focus a ciò dedicato).

1. Perequazione automatica

Dopo talune modifiche introdotte per il biennio 2023-2024 (vedi infra), dal 2025 torna ad applicarsi la disciplina generale, introdotta a decorrere dal 2022 dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 478, L. 160/2019), in base alla quale la perequazione - intendendosi per tale l'incremento dei trattamenti pensionistici in base alla variazione dell'indice del costo della vita - è riconosciuta della  :

  • nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 90% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo;
  • nella misura del 75% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
Per il biennio 2023-2024 la legge 197/2022 (comma 309) e la legge n. 213/2023 (comma 135), avevano introdotto una  disciplina speciale che prevedeva una perequazione in termini  più restrittivi - rispetto a quella posta dalla disciplina a regime - per i trattamenti pensionistici più alti e una rivalutazione più alta delle pensioni di importo inferiore al trattamento minimo. Si ricorda che per la perequazione decorrente dal 1° gennaio 2024, tale valore minimo di riferimento è pari a quello definitivo per il 2023 (567,94 euro mensili per tredici mensilità - cfr. Circ INPS 1/2024), in quanto nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.
Più in particolare, si prevedeva che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici si applicasse:
  • nella misura del 100 per cento per trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici di importo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici da sei a otto volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici da otto a dieci volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. Tale misura è stata ridotta al 22 per cento limitatamente al 2024.
Come specificato anche in un  comunicato del Ministero del lavoro, la rivalutazione dei trattamenti fino a quattro volte il minimo, pari al 100% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%. Dal 1°marzo 2023 sono rivalutati anche i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, secondo le percentuali sopra indicate. Come anticipato, la legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 134, L. 213/2023) ha modificato, per l'anno 2024, la suddetta disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno. Tale modifica concerneva esclusivamente la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo. Nel dettaglio, per la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo, si disponeva la riduzione da 32 a 22 punti percentuali (applicati sulla medesima base summenzionata). Il valore percentuale era in ogni caso riconosciuto nella misura immediatamente superiore a quella spettante per la relativa classe, fino a concorrenza dell'importo che derivava dall'applicazione del medesimo valore percentuale superiore sull'importo massimo della classe per la quale è attribuita tale percentuale superiore.

 Si segnala che la legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 180, L. 207/2024) ha escluso, in via eccezionale, per i soggetti residenti all'estero, il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS. Tale disposizione ha stabilito, dunque, per la fattispecie summenzionata e nei termini summenzionati, un'esclusione transitoria dalla disciplina generale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Viene fatta salva l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica 

In via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, si prevede un incremento transitorio, con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2025 e 2026, per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per il 2025 e a 1,3 punti percentuali per il 2026; la seconda percentuale non si somma alla prima, quindi l'incremento per il 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica, anch'essa applicabile al netto dell'incremento transitorio medesimo (art. 1, c. 177, L. 207/2024). Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l'incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione dell'incremento medesimo sul suddetto minimo. Inoltre, l'incremento transitorio non rileva ai fini del computo dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Inoltre, Gli incrementi transitori in esame non concernono i trattamenti di natura assistenziale.

Analogo incremento era stato previsto dalla legge di bilancio 2023 per gli anni 2023 e 2024; tale incremento era pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e a 2,7 punti per l'anno 2024

 

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 178, L. 207/2024) ha altresì previsto l'aumento di 8 euro mensili dell'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento.
La legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 179​, L. 199/2025) ha posto a regime, dal 2026, il suddetto incremento. In particolare aumenta in maniera strutturale da 8 a 20 euro mensili l'importo dell'incremento di tali maggiorazioni sociali e, conseguentemente, da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto 

1.1 Percentuale di variazione per il calcolo della perequazione  

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2025 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è stato determinato nella misura del +0,8% dal 1° gennaio 2025; tale aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat il 3 novembre 2022 (si ricorda che, nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento, in via interpretativa, all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima).
Il medesimo DM prevede altresì che  la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo).

ultimo aggiornamento: 28 novembre 2024

La previdenza complementare, disciplinata dal D.Lgs. 252/2005, costituisce il secondo pilastro del sistema pensionistico allo scopo di integrare la previdenza di base obbligatoria (primo pilastro). Tale previdenza complementare si basa su un sistema di forme pensionistiche che raccolgono, su base volontaria, il risparmio previdenziale del lavoratore che gli consentirà, al termine della vita lavorativa, di beneficiare di una pensione integrativa.

La posizione individuale del lavoratore è costituita dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, nonché dal conferimento del TFR maturando, alla forma pensionistica complementare prescelta e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi.

 

Destinatari

I destinatari dei fondi pensione sono:

  • i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
  • i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative;
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
  • persone che svolgono lavori di cura non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta;
  • soggetti che non lavorano o che sono fiscalmente a carico.

 

Tipologia dei Fondi

Sono forme pensionistiche complementari:

  • i fondi pensione negoziali (chiusi), istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale che hanno un ambito di accesso predefinito in quanto ad essi possono aderire solo i lavoratori ai quali si applica il contratto collettivo che ha istituito il Fondo pensione o che appartengono ad un determinato comparto o territorio;
  • i fondi aperti, istituiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • i fondi istituiti dalle regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
  • i Piani pensionistici individuali (PIP), contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che li disciplinano non dipendono solo dalla polizza assicurativa, ma anche da un regolamento basato sulle direttive della COVIP. A partire dal 23 agosto 2022 è in vigore anche in Italia, il PEEP, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo, introdotto con il Reg. UE 1238/2019;
  • i fondi pensione già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima del D.Lgs. 124/1993 che ha istituito la previdenza complementare e che è stato poi abrogato dal richiamato D.Lgs. 252/2005, che presentano caratteristiche proprie che li distinguono dai fondi istituiti successivamente. Tali fondi rientrano in un regime transitorio caratterizzato da regole in deroga rispetto alla disciplina valevole per la generalità dei Fondi pensione complementare.

 

Finanziamento dei Fondi
Per i lavoratori dipendenti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari avviene mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, nonché attraverso il conferimento del TFR maturando.
Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato, invece, mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi.
Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare l'entità della contribuzione a proprio carico liberamente, nelle adesioni ai Fondi pensione (negoziali o aperti) su base collettiva, il versamento a carico dei datori di lavoro nella misura minima e le modalità sono fissate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

 

Adesione ai Fondi pensione e conferimento TFR
Le modalità di adesione alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati sono state modificate dalla legge di bilancio 2026, a decorrere dal 1° luglio 2026, in particolare con riferimento al meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso.
In dettaglio, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, a meno che non operino una scelta diversa ed una rinuncia a tale adesione automatica entro 60 giorni dalla data di assunzione (in luogo dei 6 mesi previsti sino al 1° luglio 2026). In assenza degli accordi o dei contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale.
L'adesione automatica comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi, salvo determinate eccezioni: la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale e iI TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il suddetto termine di 60 giorni. In caso di adesione automatica, l'iscrizione alla forma pensionistica complementare e i relativi versamenti decorrono dalla data di assunzione, anziché dal mese successivo alla scadenza del suddetto termine (come previsto sino al 1° luglio 2026 con riferimento al termine di sei mesi entro cui non opera il principio del silenzio-assenso).
Come detto, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando ad un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente scelta oppure mantenere il TFR in azienda. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. 
Sempre a decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori non di prima assunzione che hanno in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, possono indicare a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data. In difetto si applica il suddetto meccanismo di adesione automatica. In tali casi, il TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il medesimo termine di 60 giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi o, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.


Come rilevato, il lavoratore, nei termini sopra indicati, può decidere se conferire il TFR alla previdenza complementare o lasciarlo presso il datore di lavoro.
La scelta sulla destinazione del TFR riguarda esclusivamente il TFR maturando. Quanto al TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione, in caso di aziende con almeno 60 dipendenti (soglia valida per il biennio 2026-2027, che scenderà a 50 dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2031 e a 40 dal 1° gennaio 2032), in cui il TFR viene accantonato a partire dal 2007 presso il Fondo di Tesoreria, tali quote saranno indisponibili da parte del lavoratore e del datore di lavoro. I lavoratori impiegati in aziende con un numero di lavoratori inferiore alle suddette soglie, invece, d'intesa con il datore, potranno destinare il TFR pregresso alla previdenza complementare, dato che non opera il Fondo di Tesoreria ma il TFR rimane presso il datore di lavoro.
Si ricorda che la legge di bilancio 2026 ha stabilito che l'obbligo di versare il TFR al Fondo tesoreria (qualora questo non sia destinato alla previdenza complementare) vige per i datori di lavoro che raggiungono la soglia in questione in qualsiasi momento (facendo riferimento alla media annuale nell'anno solare precedente).

 

 Portabilità della posizione individuale
Decorsi 2 anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, l'iscritto alla previdenza complementare ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.
In tali casi, il lavoratore ha diritto al versamento alla nuova forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Il combinato disposto della legge di bilancio 2026 e del D.L. 50/2026 ha comportato la soppressione, a decorrere dal prossimo 31 ottobre 2026, di tale clausola secondo cui il diritto alla portabilità spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro.

 

Vigilanza
La vigilanza sulle forme pensionistiche complementari è affidata ad una specifica Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei Fondi di previdenza complementare, che opera in collaborazione con le altre Autorità (Banca d'Italia, CONSOB, l'ISVAP e Autorità garante della concorrenza e del mercato).

ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2026
 
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