Con il termine perequazione automatica si indica la rivalutazione dell'importo pensionistico, legata all'inflazione, finalizzata alla protezione del potere d'acquisto e riguarda sia le pensioni dirette (come la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata) sia le pensioni indirette (pensione ai superstiti).
Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. n. 503/1992, l'importo delle prestazioni pensionistiche viene adeguato annualmente all'aumento del costo della vita, come determinato dall'ISTAT, utilizzando l'indice FOI.
L'adeguamento interviene a gennaio di ciascun anno (termine indicato dall'articolo 14 della L. 724/1994), in base all'indice provvisorio relativo all'anno precedente, salvo successivo conguaglio - a gennaio dell'anno successivo - in base all'indice definitivo.
L'articolo 24, comma 5 della legge n. 41/1986 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, la determinazione delle percentuali di rivalutazione da applicare agli importi pensionistici dal mese di gennaio dell'anno successivo.
L'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998 dispone (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che tale meccanismo si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Pertanto, la perequazione si effettua in via cumulata, vale a dire che il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato, è il riferimento che rileva ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire.
L'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede, infine, che la percentuale di adeguamento non possa risultare inferiore a zero.
In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale - si basano quindi sulla variazione dell'indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (nel dettaglio, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente). Più in particolare, la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo concerne sia l'incremento riconosciuto in base alla variazione dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente e provvisoriamente accertata con decreto ministeriale entro il 20 novembre di quest'ultimo anno (ex art. 24, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41) sia l'eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore - definitivamente accertato con il suddetto decreto - della variazione dell'indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo (la decorrenza sia degli incrementi a titolo di perequazione sia dei relativi conguagli dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello rispettivamente di riferimento è stata introdotta dall'articolo 14 della L. 23 dicembre 1994, n. 724). Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell'anno precedente.
Evoluzione della normativa
In materia, l'intento che il legislatore si propone di perseguire è quello, da un lato, di proteggere il potere d'acquisto delle pensioni, dall'altro lato, di salvaguardare le esigenze di contenimento della spesa pubblica, differenziando la rivalutazione anche sulla base di criteri redistributivi.
In particolare, l'articolo 69, comma 1, della L. 388/2000 aveva suddiviso la perequazione in tre differenti fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo, disponendo l'erogazione della rivalutazione in misura piena (cioè al 100%) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le pensioni di importo compreso tra tre e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo (moltiplicando il tasso di inflazione per le fasce di rivalutazione si ottiene il tasso effettivo di rivalutazione).
Dal 2001 si sono succeduti una serie di interventi legislativi volti a limitare la rivalutazione, con finalità di contenimento della spesa previdenziale, soprattutto con riguardo ai trattamenti pensionistici più alti, in deroga a quelle indicate a regime dalla legge n. 388/2000, comunque graduate e decrescenti all'aumentare degli importi complessivi spettanti.
Con legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 478, della L 160/2019), sono state ripristinate, a decorrere dal 2022, le aliquote fissate nel 2000, modificando in parte gli scaglioni a cui si applicano. In particolare, la nuova disciplina garantisce la rivalutazione:
- al 100 per cento dei trattamenti pensionistici di importo fino a quattro volte il trattamento minimo;
- al 90 per cento dei trattamenti da quattro a cinque volte il trattamento minimo;
- al 75 per cento dei trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo.