Tra gli strumenti previsti in materia di politiche sociali rientrano le misure a sostegno della famiglia e quelle di contrasto alla povertà.
A sostegno delle famiglie e della natalità, la legge n. 46 del 2021 ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un Assegno unico e universale (AUU). Tale misura costituisce un beneficio economico a favore dei nuclei familiari con figli a carico, attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni – al ricorrere di determinate condizioni – e senza limiti di età per i figli con disabilità, e il cui importo cresce al diminuire dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Al fine di sostenere le famiglie in condizioni di povertà, tra le diverse misure, è stato previsto dall'art. 1, commi 450 e 451, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) il Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, diretto a famiglie in povertà estrema, erogato tramite emissione di social card (c.d. Carta dedicata a te). Tale disposizione è stata modificata dal D.L. n. 131/2023 (L. n. 169/2023), che ha esteso tale contributo anche all'acquisto di carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.
Infine, si ricorda che è stata ulteriormente modificata la disciplina del Terzo settore, contenuta nell'apposito Codice di cui al D.Lgs. n. 117/2017, con la L. n. 104/2024 recante Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali possono essere definite diversamente a seconda della Regione e del livello territoriale locale, anche in base alle dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.
In tema di politiche sociali, da ultimo (con Decreto del Ministro del lavoro e dell politiche sociali di concerto con il MEF), la Rete della protezione e dell'inclusione sociale dell'ANCI ha approvato il nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026, che contiene, al suo interno, il Piano sociale nazionale e il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
Il Piano contiene le indicazioni programmatiche per gli interventi e i servizi sociali finanziati dai diversi Fondi nazionali, formulate a livello regionale con il confronto con le autonomie locali.
Il Piano è redatto nel rispetto dei LEPS già vigenti al fine di fornire garanzie sui diritti sociali. Il testo definitivo dovrà essere approvato con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, affinchè divenga operativo per la prosecuzione dell'implementazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Il Piano prosegue infatti con la programmazione degli interventi già avviati nel Piano sociale nazionale 2021-2023 e nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 (v. anche paragrafo infra)
Il percorso di definizione dei LEPS è proseguito in particolare per i livelli riferiti alla povertà (si veda avanti il paragrafo "Misure di contrasto alla povertà") e alla non autosufficienza (v. "Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza") cui si fa rinvio per il quadro sulle azioni riferibili all'introduzione dei LEPS e al rafforzamento dei servizi sociali.
Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2020) ha inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.
Successivamente, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha fornito, ai commi da 159 a 171, la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e qualificato gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, precisando che gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale. Inoltre, la legge di bilancio 2022, ai commi 172 e 173, ha fissato un LEP al 33 per cento di copertura minima su base locale per i servizi alla prima infanzia, incrementando la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili nei nidi, così da sostenere i Comuni con minori risorse proprie che devono incrementare i numeri di posti a disposizione. Le risorse dedicate sono pari a 120 milioni per il 2022, a 175 milioni per il 2023, a 230 milioni per il 2024, a 300 milioni per il 2025, a 450 per il 2026 e a 1.100 milioni dal 2027.
L'attuazione degli interventi, insieme all'adozione dei necessari atti di programmazione integrata, non è però stata definita nel dettaglio rimandandone la definizione a linee guida da approvare, con intesa, in sede di Conferenza Unificata. La legge di bilancio 2022 ha poi circoscritto i servizi socioassistenziali rivolti agli anziani non autosufficienti, demandandone comunque la definizione nel dettaglio a uno o più decreti del Presidente del Consiglio. Allo stesso modo, si dispone che, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, siano definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati dalla legge quadro n. 328 del 2000.
Nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 vengono poi individuate alcune attività prioritarie nella programmazione triennale e dei nuovi LEPS. Nello specifico, gli interventi considerati come prioritari vengono individuati come segue:
- Area delle azioni di sistema;
- Punti unici di accesso;
- LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali;
- LEPS Dimissioni protette;
- Potenziamento professioni sociali;
- Interventi rivolti alle persone di minore età;
- LEPS Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.;
- Intervento Promozione rapporti scuola territorio - Get Up;
- Sostegno ai care leavers;
- Garanzia infanzia.
A tali nuovi LEPS sono state indirizzate, nel PNRR – Missione 5, azioni,1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3, risorse specifiche.
Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 - 2023, peraltro, oltre a ribadire come LEPS il rafforzamento del servizio sociale professionale, mediante assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, rafforza come LEPS il pronto intervento sociale con la definizione di criteri e modalità di servizio che devono essere assicurati in ogni ATS e introduce un nuovo LEPS per le persone senza dimora, ossia l'accessibilità alla residenza come diritto esigibile garantendo in ogni Comune servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all'iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni di tipo istituzionale.
La determinazione dei LEPS si intreccia con il processo di definizione dei fabbisogni standard che, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, ha previsto che agli enti locali siano attribuite, oltre alle risorse di carattere tributario, anche risorse perequative finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni (rifiuti; amministrazione, gestione e controllo; viabilità e territorio; sociale; istruzione; polizia locale; asili nido; trasporto pubblico locale). Sul punto si rammenta che nel 2020 si è proceduto a modificare la metodologia dei fabbisogni per la funzione "servizi sociali" collegando il fabbisogno standard di ciascun Comune ai livelli di servizi (in termini di utenti presi in carico e ore di assistenza erogate) realizzati negli Enti più virtuosi (per approfondire si rinvia all'intervento del 20 ottobre 2021 del Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
In questo ambito si segnala ancora il D.P.C.M. 1° luglio 2021, "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali", che, ai sensi della legge di bilancio 2017, disciplina le modalità di riparto del "Fondo di solidarietà comunale - Fsc", prevedendo che questo sia destinato, per le quote stanziate per gli anni dal 2021 in poi, al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. A questo proposito è utile ricordare che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 792, legge n. 178 del 2020) ha previsto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, specificamente destinato a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Più precisamente, le risorse aggiuntive per il 2021 sono pari a 254,9 milioni di euro con un incremento progressivo fino a 650,9 mln di euro nel 2030. Il D.P.C.M. 1 luglio 2021 ha poi stabilito che i comuni, nel 2021, fossero tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, pari almeno al fabbisogno standard monetario riportato nella nota tecnica allegata al decreto, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Inoltre, la nota tecnica specifica che i Comuni che non avessero raggiunto l'Obiettivo di servizio 2021 (da certificare ai sensi dei commi 791 e 792 della legge n. 178 del 2020 - legge di bilancio 2021) avrebbero potuto rendicontare l'impegno delle risorse anche destinandole ad interventi per un significativo miglioramento dei Servizi sociali (servizi aggiuntivi o intensificazione di servizi esistenti) relativamente a:
- azioni di sostegno in favore di anziani non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza nel proprio domicilio;
- azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;
- azioni di sostegno in favore dei disabili.
La legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 563, legge n. 234 del 2021) ha incrementato ulteriormente il Fondo per la medesima finalità in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, via via aumentato ogni anno fino a raggiungere i 113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Il D.P.C.M. 3 maggio 2022 ha ridefinito i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il 2022, prevedendo una nuova assegnazione di risorse aggiuntive e relative tempistiche per le quote da ripartire. Per quanto riguarda i servizi sociali, per i soli Comuni delle Regioni a statuto ordinario, l'importo assegnato per il 2022 è pari a 254,9 milioni di euro. Successivamente, il D.P.C.M. 13 ottobre 2022 ha definito gli "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali". Il Decreto stabilisce gli Obiettivi di servizio di ciascun Comune per il 2022, sulla base della Nota metodologica "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni delle RSO – Anno 2022", del 6 luglio 2022, che descrive la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali (art. 1, comma 791-792, legge n. 178 del 2020) dei Comuni delle RSO e le regole di monitoraggio e di rendicontazione delle relative risorse aggiuntive stanziate a favore del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento dei servizi sociali (art. 1, comma 449, lett. d-quinquies, legge n. 232 del 2016). Gli obietttivi di servizio di cui al D.P.C.M 13 ottobre 2022 sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la Funzione sociale di ogni Ente. Tutti gli Enti sono sottoposti a monitoraggio e sono tenuti a riportare nelle relative Schede i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio. Gli Enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario sono tenuti ad indicare anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei Servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni indicate nelle Schede di monitoraggio e riassunte nel paragrafo "Quadro 3) Obiettivi di servizio – Rendicontazione risorse aggiuntive" della Nota tecnica allegata al Decreto. Le Schede di monitoraggio, pubblicate dalla Ctfs unitamente ad un Sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni, devono essere compilate a certificazione dell'Obiettivo di servizio raggiunto e trasmesse, in modalità telematica e integrate dalla relazione da allegare al rendiconto annuale dell'Ente, a Sose Spa entro il 31 maggio 2023. In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli Obiettivi di servizio assegnati, o in assenza di comunicazione verranno recuperate le somme a valere sul "Fondo di solidarietà comunale" attribuite ai Comuni per l'anno seguente a quello di riferimento.
Da ultimo, la legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 494 e 495, L. n. 213/2023) ha disposto una rimodulazione delle risorse del fondo, rideterminandone l'ammontare, a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni di euro per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione riguarda, in particolare, la quota parte delle risorse del FSC – finanziata dalle leggi di bilancio 2021 e 2022 – destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di "obiettivi di servizio" (comma 495, lettere a), b) e c)).
Si sottolinea che tale riduzione del FSC è disposta in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha posto la necessità di un intervento del legislatore al fine di rimuovere l'anomalia del vincolo di destinazione in quanto fondo destinato alla perequazione generale tra i comuni, in attuazione dell'art. 119, terzo comma, Costituzione. Le risorse delle annualità 2025-2029 e quota parte di quelle dell'annualità 2030 oggetto di riduzione sono pertanto destinate ad un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui ai successivi commi 496-501.
La lettera d) del comma 495, infine, integra la disciplina di riparto del FSC, disponendo l'assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e della Regione Sardegna delle risorse derivanti dai rifinanziamenti disposti dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, che autorizzano contributi permanenti per il potenziamento dei predetti servizi in ambito sociale:
Per completezza, si ricorda che nel periodo emergenziale da COVID-19, in cui è venuta in rilievo l'importanza dell'integrazione socio-sanitaria, il rafforzamento dei servizi sociali in una ottica di integrazione fra i diversi livelli di governo, è stata sottolineata del decreto legge n. 34 del 2020 (art. 89, comma 2-bis) che ha inteso garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza. A tal fine, entro il 16 settembre 2020, le regioni e le province autonome sono state impegnate a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali. La norma sottolinea anche che alcuni servizi sociali indicati dalla legge n. 328 del 2020 (più precisamente il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e i centri di accoglienza residenziali o diurni) devono essere considerati servizi pubblici essenziali anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Con riferimento al sostegno delle famiglie e della natalità (per i dati sulla natalità vedi qui), gli interventi hanno riguardato principalmente il riordino e la sistematizzazione delle politiche e delle risorse fondanti le relative misure, tra le quali un ruolo chiave riveste l'istituzione del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" già a partire dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 339, Legge n. 160/2019).
In seguito, la legge n. 46 del 2021 ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un Assegno unico e universale (AUU). In attuazione della citata delega è stato emanato il D.Lgs. n. 230/2021 che, all'articolo 13, comma 1, lettera a) ha rideterminato la consistenza e autorizzazione alla spesa del citato Assegno unico.
Inoltre, nel corso del 2022 è stato approvato all'unanimità dal Parlamento un altro provvedimento, il c.d. Family act, divenuto legge n. 32 del 7 aprile 2022 "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", che intende, utilizzando lo strumento della delega legislativa, ridisegnare il perimetro delle politiche e delle misure a sostegno della famiglia.
Assegno unico e universale
In tale contesto, le misure a sostegno della natalità, quali l'erogazione dell'Assegno unico e universale (AUU) assumono un ruolo centrale. Attuata a partire dal mese di marzo 2022, la misura costituisce un beneficio economico a favore dei nuclei familiari con figli a carico, attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni – al ricorrere di determinate condizioni – e senza limiti di età per i figli con disabilità, e il cui importo cresce al diminuire dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Poiché si tratta di una misura universale, l'assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.939,56 euro ( valore aggiornato alla circolare INPS n. 33/2025). In tal caso saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
Con l'entrata in vigore dell'AUU, sono state abrogate in quanto assorbite dall'Assegno, le seguenti misure di sostegno alla natalità:
L'Assegno unico invece non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Circa la consistenza dell'assegno e le modalità per l'attribuzione della misura su base mensile, si evidenzia che l'importo dell'Assegno viene determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista:
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda presente sul sito INPS.
Da ultimo, si ricorda che, in materia di assegno unico universale, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per violazione del diritto europeo. In particolare, le ragioni avanzate dalla Commissione riguardano il criterio della residenzialità, nonché il requisito della convivenza (nella suddetta sede di residenza) del figlio a carico, previsti dal D.lgs. n. 230 del 2021 per determinare i beneficiari della misura. Tali requisiti si porrebbero, secondo la Commissione, in presunta violazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, (Relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale),che vieta qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari.
Per quanto riguarda le risorse necessarie all'erogazione dell'AUU, si ricorda che gli oneri inizialmente previsti dall'art. 6, comma 8 del D. Lgs. n. 230 del 2021 per il riconoscimento dell'assegno, sono stati valutati in 14.219,5 milioni di euro per il 2022; 18.222,2 milioni di euro per il 2023; 18.694,6 milioni di euro per il 2024; 18.914,8 milioni di euro per il 2025; 19.201,0 milioni di euro per il 2026; 19.316,0 milioni di euro per il 2027; 19.431,0 milioni di euro per il 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.
In seguito, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha provveduto alla riquantificazione degli oneri, resasi necessaria a seguito delle modifiche introdotte (incremento di 409,2 milioni di euro per il 2023, di 525,7 milioni di euro per il 2024, di 542,5 milioni di euro per il 2025, di 550,8 milioni di euro per il 2026, di 554,2 milioni di euro per il 2027, di 557,6 milioni di euro per il 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2029). A tale quantificazione occorre aggiungere quanto disposto dall'art. 1, comma 320, della medesima legge di bilancio 2023 che ha, a sua volta previsto, in seguito all'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, un incremento dello stanziamento a favore dell'assegno unico e universale per i figli a carico, per 11 milioni di euro nel 2023, 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro l'anno dal 2029.
Infine, la legge di bilancio 2024 (L. n.213/2023, commi 183-185), nel prevedere l'esclusione dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, ha previsto un incremento di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del D. Lgs. n. 230/2021 relativo all'Assegno unico universale.
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 206-208, L. n. 207/2024) ha poi introdotto un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025 (c.d. bonus per le nuove nascite); il beneficio è riconosciuto dall'INPS su domanda ed è subordinato alla condizione di un valore ISEE del nucleo familiare entro il 40.000 euro annui, computato al netto dell'AUU per i figli a carico, per una spesa complessiva di 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni annui a decorrere dal 2026. Allo scopo, si prevede un'attività di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, oltre che, nel caso in cui si verifichi o si stia per verificare uno scostamento rispetto alle suddette stime, una procedura ministeriale per la rideterminazione della misura dell'assegno una tantum e del limite suddetto del valore dell'ISEE.
Family act
Con riferimento alle misure rientranti nel c.d. Family act (legge n. 32/2022, Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia), gli ambiti di intervento sono i seguenti:
In merito al termine per l'esercizio delle deleghe richiamate, occorre precisare che:
- per le deleghe relative alla previsione di congedi parentali (art. 3), al sostegno all'occupazione femminile (art. 4) e al sostegno alla spesa delle famiglie per la formazione dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani (art. 5), il termine per l'emanazione dei corrispondenti decreti delegati rimane fissato in ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge delega (12/05/2022) e non è stato prorogato. Attualmente non risultano emanati decreti legislativi attuativi di tale delega.
- diversamente, in merito alle deleghe previste dagli artt. 2 (sostegno all'educazione dei figli) e 6 (sostegno alle responsabilità familiari) il termine per l'emanazione dei corrispondenti decreti delegati è stato prorogato di ulteriori 24 mesi dall'art. 1, comma 7, lett. a) e b), L. n. 14/2023 (Conversione in legge, con modif., del D.L. n. 198/2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative), a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Altre risorse per l'attuazione delle politiche per la famiglia
In tema di risorse per il sostegno all'attuazione delle politiche per la famiglia da parte degli enti territoriali, si segnala il riparto del Fondo nazionale politiche della famiglia (anno 2024 - Decreto 23 dicembre 2024 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento delle politiche per la famiglia) per un totale di 30 milioni di euro, quali risorse per attività di competenza regionale e degli enti locali, per la realizzazione di iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonché interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia.
In aggiunta, la legge di bilancio per il 2024 (commi 177-178, L. n. 213/2023) ha disposto un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età o affetti da gravi patologie croniche certificate, con importi annui di 3 mila, 2.500 e 1.500 euro, rispettivamente per ISEE entro i 25mila euro, da 25 a 40 mila euro e oltre i 40 mila euro (qui i dettagli operativi).
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 209-211, L. n. 207/2024) ha previsto alcune modifiche della disciplina del suddetto buono, escludendo dal valore dell'ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l'importo (corrisposto al nucleo familiare) dell'AUU, mediante conseguente incremento del limite di spesa di 5 milioni di euro annui. A tale beneficio, si aggiunge l'eliminazione, ai fini della corresponsione del buono, della condizione che sia presente, nucleo familiare richiedente, di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, oltre che di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023 (questa seconda condizione resta ferma), incrementando conseguentemente la spesa complessiva.
Nell'ambito dei riparti del Fondo politiche per la famiglia, si segnala inoltre il DPCM del 26 luglio 2024 che ha destinato ai Comuni 60 milioni di euro per il 2024 per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore di minori entro i 17 anni di età.
Alcuni dati sulla povertà
Nell'ottobre 2024, l'Istat ha diffuso i dati sulla povertà relativi al 2023: sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie, pari all'8,4% sul totale delle famiglie residenti, sostanzialmente stabile rispetto al 2022. Nel complesso, sono in povertà assoluta quasi 5,7 milioni di individui, pari al 9,7% del totale degli individui residenti, come nell'anno precedente.
L'incidenza delle famiglie in povertà assoluta si mantiene più alta nel Mezzogiorno (dove coinvolge oltre 859mila famiglie, 10,2%,), seguita dal Nord-ovest (8,0%, 585mila famiglie) e Nord-est (7,9%, 413mila famiglie), mentre il Centro conferma i valori più bassi (6,7%, 360mila famiglie).
Tra le famiglie povere, il 38,7% risiede nel Mezzogiorno (41,4% nel 2022) e il 45,0% al Nord (42,9% nel 2022). Il restante 16,2% risiede nel Centro (15,6% nel 2022).
L'intensità della povertà assoluta, che misura in termini percentuali quanto la spesa mensile delle famiglie povere sia in media al di sotto della linea di povertà (cioè "quanto poveri sono i poveri"), si conferma stabile a livello nazionale (18,2%), con andamenti diversi all'interno delle ripartizioni: in aumento al Nord (arriva a 18,6% dal 17,6% del 2022, con un incremento maggiore nel Nord-est, dove arriva al 18,0% dal 16,5% del 2022), e nel Centro (18,0 %, dal 17,1% del 2022) e si riduce nel Mezzogiorno (17,8% dal 19,3% del 2022, in maniera più accentuata nelle Isole).
Per un quadro più completo si veda il seguente prospetto Istat relativo agli indicatori di povertà assoluta per area geografica negli anni 2022 e 2023.
Politiche per il contrasto della povertà
In merito alle politiche per il contrasto della povertà, si segnala che, negli ultimi anni, è proseguito il percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e il contemporaneo processo di rafforzamento dei servizi sociali. Di seguito si segnalano gli interventi più importanti:
Programma Nazionale di Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027
Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (v. approfondimento sul Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato elaborato sulla base del Regolamento (EU) n. 1060/2021 e approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022. Esso si prefigge, quale obiettivo generale, di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà quali valori fondamentali del nostro stile di vita, nell'ottica di intervenire su alcuni degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Il Programma ha un budget di oltre 4 miliardi di euro, tra cofinanziamento nazionale e finanziamento europeo FSE+ e FESR.
In seguito, l'art. 1, commi 434 e 435, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha istituito il Fondo per il Reddito alimentare, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all'erogazione di pacchi alimentari, realizzati con l'invenduto della distribuzione, da distribuire nelle città metropolitane ai soggetti in condizioni di povertà assoluta.
Per le modalità di attuazione della misura sperimentale (triennale) è stato adottato il Decreto n. 78 del 26 maggio 2023 che ne stabilisce i presupposti e la destinazione delle risorse finanziarie, integrative di quelle già previste dal Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. La sperimentazione, attuata presso alcuni comuni capoluogo di città metropolitana individuati in Conferenza Unificata, prevede che i prodotti invenduti dei negozi - perché non idonei alla vendita a causa di confezioni rovinate o prossime alla scadenza - siano distribuiti gratuitamente sotto forma di pacchi alimentari, anche attraverso gli enti del Terzo Settore.
Carta dedicata a te e altri interventi a sostegno degli indigenti
L'art. 1, commi 450 e 451, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto il Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, diretto a famiglie in povertà estrema, erogato tramite emissione di social card (c.d. Carta dedicata a te).
Successivamente, tale disposizione è stata modificata dal D.L. n. 131/2023(L. n. 169/2023), che ha esteso tale contributo anche all'acquisto di carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale (art. 2, co-1-3), incrementando di 100 milioni l'apposito fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Successivamente, il DM Masaf 18 aprile 2023 ha definito i criteri per l'individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico suddetto.
La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 2-5, L. n. 213/2023) ha previsto un rifinanziamento, per l'anno 2024, relativo al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro).
Da ultimo, la legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 103-104, L. n. 207/2024) ha previsto una serie di misure per il contrasto della povertà estrema, incrementando di 500 milioni per il 2025 la dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, da ripartire in base ad un successivo decreto interministeriale MASAF-MIMIT. Di tali risorse, una quota pari a 2,3 milioni per il 2025 sono destinate ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui comma 451-bis, art. 1, della legge di Bilancio 2023 relativa proprio a tale contributo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, affinché il MASAF possa continuare ad avvalersi delle vigenti procedure in base alle quali il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.
Contestualmente, per il 2024, la citata legge di Bilancio (art. 1, comma 6, L. n. 213/2013) ha incrementato altresì di 50 milioni il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134 del 2012).
Da ultimo, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti è stato incrementato in via permanente, a decorrere dal 2025, dalla Legge di bilancio 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui (L.n.207/2024, comma 102).
Altre misure
Il D.L. n. 48/2023 (L. n. 85 del 3 luglio 2023), che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione (qui l'approfondimento), quale misura di contrasto alla povertà, di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, ha altresì previsto l' Osservatorio sulle povertà.
Tale Osservatorio è stato istituito con D.M. n. 123 del 19 luglio 2024 ed è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
La finalità è quella di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione e degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
Secondo Save the Children, il concetto di "povertà educativa" può definirsi come "la privazione da parte dei bambini, delle bambine e degli/delle adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni".
La povertà educativa è strettamente connessa alla povertà economica.
Secondo i dati Istat pubblicati nel focus relativo alle "Condizioni di vita dei minori", nel 2022, il rischio di povertà o esclusione sociale (indicatore Europa 2030) colpisce il 28,8% dei bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni (circa 2milioni 340mila minori), a fronte del 24,4% della popolazione residente di tale categoria in Italia (circa 14 milioni 304mila persone). L'incidenza è massima (46,6%) nel Mezzogiorno e minima (18,3%) nel Nord.
Nell'indagine nazionale su povertà minorile di Save the Children, che ha elaborato i dati di consuntivo ISTAT 2022, i minori di 16 anni a rischio povertà sono il 25,6%, mentre il tasso di coloro che vivono in famiglie in cui l'intensità lavorativa è bassa ovvero in grave deprivazione materiale è sociale è del 5,9%, con differenze sostanziali a livello geografico.
L'incidenza del rischio di povertà o di esclusione sociale aumenta al crescere dell'età del minore: 30,7% per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 15 anni rispetto al 26,8% per i bambini e le bambine fino a sei anni. Se il minore di 16 anni vive in una famiglia monoreddito ha un rischio di povertà o esclusione sociale di oltre tre volte superiore (56%) rispetto a quello dei minori in famiglie plurireddito (15,7%), mentre il divario è più contenuto per il totale degli individui (40,8% per gli individui in famiglie monoreddito e 15,6% per quelli in famiglie plurireddito).
Gli interventi previsti
In materia di povertà educativa, la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), commi da 392 a 395, ha istituito un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie.
Il Fondo è stato poi più volte prorogato, da ultimo per gli anni 2023 e 2024 con l'articolo 1, comma 136, della L. n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022).
Anche il PNRR ha previsto alcune risorse dirette a contrastare il fenomeno della povertà educativa:
Inoltre, si segnala l'articolo 10 del D.L. 123/2023 per il contrasto del disagio giovanile (L. n. 159/2023) che ha previsto interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, con il piano "Agenda Sud" (qui l'approfondimento), autorizzando le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.
Parallelamente è stato autorizzata, per l'a.s. 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10.000.000 euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud".
E' stato autorizzata inoltre la spesa di 25 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014- 2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC "Per la Scuola" 2014-2020, è stata peraltro modificata la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo ora il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.
Infine, sono state incrementate, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di 6 milioni di euro le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica.
A fini di monitoraggio, l'art. 2 della legge n. 104/2024, modificativa di alcune disposizioni relative al Terzo settore (v. infra), istituisce nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.
Il Tavolo di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (così aggiunto in sede referente). anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo (SINBA) sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie.
Il presidente del tavolo di lavoro, o un suo delegato presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso.
Per quanto riguarda gli enti preposti all'attuazione di politiche sul tema, si segnala che l'articolo 55 del D.L. 13/2023 (L. n. 41/2023) ha istituito l'Agenzia italiana per la gioventù come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, disponendo la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani, Agenzia dotata anch'essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ma priva di personalità giuridica e già operante al servizio di amministrazioni pubbliche. In conformità alla disciplina relativa all'Agenzia ora soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Successivamente, con il D.P.R. n. 23/2024 è stato introdotto il Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.
Più in generale, si può ricordare che l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, quale organismo di supporto tecnico scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia (per un approfondimento v. qui), il 10 agosto 2022 ha approvato il Piano nazionale per la famiglia, il documento strategico che definisce le priorità, gli obiettivi e le azioni da promuovere.
Il Piano è suddiviso in quattro macro aree "adulti in crescita", "generatività e genitorialità", "dinamiche familiari" e "intergenerazionalità".
Le azioni specifiche di ciascuna macro area sono state poi ulteriormente suddivise in "azioni definite e in corso", che trovano già un riscontro nella cornice normativa di riferimento in quanto previste in altri piani, strategie o strumenti di programmazione delle politiche e in "azioni nuove da implementare", o che si caratterizzano per una loro autonomia e innovatività e che dunque richiedono nuove e ulteriori norme, politiche o interventi per poter essere attuate. Con il DM 11 maggio 2023 è stata ricostruita l'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio.
La Riforma del Terzo settore (di seguito TS) è stata attuata in base alle deleghe contenute nella L. n. 106/2016, che è intervenuta anche in materia di impresa sociale e disciplina del servizio civile universale, prevedendo il riordino e la revisione organica della disciplina speciale degli enti TS, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice di cui al D.Lgs. n. 117/2017. Successivamente sono stati esaminati, dalle competenti Commissioni parlamentari, gli schemi dei decreti integrativi e correttivi di tale Codice (D. Lgs. n. 105 del 2018 e del D. Lgs. n. 112 del 2017) e di revisione dell'impresa sociale (D. Lgs. n. 95 del 2018).
In particolare, il codice del Terzo settore provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.
In sintesi, il codice:
• obbliga gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;
In materia, sono stati adottati un complesso di atti regolamentari attuativi della Riforma del Terzo settore fra i quali:
il decreto ministeriale 15 settembre 2020 di Istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
il decreto n. 72 del 31 marzo 2021 recante le Linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del terzo settore (ETS).
il decreto 19 maggio 2021 n. 107 recante il Regolamento per l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse degli ETS di cui viene consentito l'esercizio a condizione che esse siano previste dall'atto costitutivo o dallo statuto e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Viene anche posta l'attenzione sulla definizione di secondarietà e strumentalità delle attività diverse, sull'indicazione di parametri per la corretta valutazione e, infine, sulle sanzioni previste in caso di violazione dei parametri stessi;
il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022 relativo alle Modalità di attuazione del social bonus (un credito di imposta in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad ETS che hanno presentato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata). Il decreto reca disposizioni su: la misura del credito e la sua fruizione, le modalità di individuazione dei progetti di recupero, i requisiti di partecipazione, l'avvio del procedimento e le modalità di esame dei progetti, gli adempimenti previsti, le spese, i controlli e il monitoraggio;
il decreto 9 giugno 2022 che adotta le "Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore" che, rivolte a tutti gli ETS, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione, intende conformare l'attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza. Alle linee guida è allegato un modello di rendiconto, al fine di agevolare gli ETS nell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi.
Dal punto di vista operativo, si segnala l'avvio, il 23 novembre 2021, del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) , che, a regime, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale - APS, delle Organizzazioni di volontariato - ODV e l'anagrafe delle ONLUS previsti dalle precedenti normative di settore (qui un approfondimento).
Si rammenta che il Codice prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L'iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Ogni sezione del Registro prevede specifici requisiti di accesso e diversi benefici fiscali ad essa connessi. In merito al funzionamento del RUNTS, l'art. 4, L. n. 104/2024 recante Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, detta alcune modifiche puntuali al D. Lgs., n. 117/2017.
In materia fiscale, il D.L. n. 73/2022 (L. n. 122/2022) ha inoltre introdotto una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal Codice del Terzo settore di quella relativa all'impresa sociale. Nello specifico, sono state introdotte modifiche in:
materia di imposte sui redditi: in relazione alle attività di interesse generale degli ETS, si è previsto che i costi effettivi siano determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Inoltre le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. Sono state poi disposizioni specifiche circa il mutamento della qualifica da ETS non commerciale a ETS e viceversa;
materia di imposte indirette e tributi locali: riguardo le imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli ETS, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alte convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti no profit (ETS comprese le cooperative sociali ed incluse le imprese sociali costituite in forma di società) sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri;
materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali: si rendono detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali agli ETS e si rendono deducibili dal reddito netto delle persone fisiche le liberalità a favore degli ETS; l'eventuale eccedenza dell'erogazione rispetto all'importo deducibile può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
materia di regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici: i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società;
materia di regime fiscale delle Associazioni di Promozione Sociale: non si considerano commerciali le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre APS che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali). Infine, i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle APS, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società;
E' stata inoltre prorogata al 1° gennaio 2025 (ex articolo 3, comma 12-sexies, D.L. 215/2023 Proroga termini - L. n. 18/2024) l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA applicabili anche agli enti del Terzo Settore, recate dal D.L. n. 146/2021 (L. n. 215/2021).
Sul piano organizzativo, con il decreto direttoriale n. 141/2024 del 5 settembre 2024 sono stati, infatti, nominati i componenti dell'Osservatorio nazionale sull'amministrazione condivisa istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nato per favorire la diffusione e l'applicazione degli istituti previsti dal cosiddetto codice del Terzo settore nel titolo VII, dedicato ai rapporti con gli enti pubblici, in materia di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, convenzioni e servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.