Il Titolo I interviene in materia di governance per il PNRR e il PNC, ed include il solo Capo I (articoli da 1 a 10), sulle misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, l'articolo 1 include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del PNRR come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, oltre a misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari.
L'articolo 2 dispone l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023.
L'articolo 3 reca le misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione, estendendo al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea.
L'articolo 4 reca disposizioni relative al personale e alle funzioni della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dal decreto-legge n. 13 del 2023.
L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari finalizzate al conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
L'articolo 6, comma 1, prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale; supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione; aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio; creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR. Tale nomina deve avvenire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
L'articolo 8 reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.
L'articolo 9 è volto al rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all'esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR.
L'articolo 10 è volto a rafforzare il contributo del CNEL all'attuazione del PNRR.
Il Titolo II reca "Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC" e include dieci Capi, dall'articolo 11 all'articolo 44-quinquies.
Il Capo I del Titolo II reca, agli articoli 11 e 12, misure di semplificazione amministrativa. L'articolo 11 prevede nuove disposizioni relative alle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR.
L'articolo 12 interviene con misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi.
L'articolo 12-bis, inserito in sede referente, reca semplificazioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
L'articolo 12-ter, inserito dalla Commissione di merito, reca disposizioni volte a regolare la compatibilità, con l'esercizio dell'uso civico, delle opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del decreto-legge "sblocca cantieri" o afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali dell'UE.
Il Capo II (articoli da 13 a 18) reca misure urgenti in materia di istruzione e merito. L'articolo 13, composto da un unico comma, modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR.
L'articolo 14, reca disposizioni urgenti per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi.
L'articolo 15, costituito da un comma unico, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici, mediante l'approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR.
L'articolo 15-bis, approvato nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale.
L'articolo 16 è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato.
Le misure oggetto del Capo III, di cui agli articoli 17 e 18, intervengono in materia di università e ricerca. L'articolo 17 reca disposizioni volte a semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti", che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede. I commi 1 e 2 modificano la legge n. 338 del 2000 e l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni per gli alloggi e le residenze per studenti universitari.
L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca.
Il Capo IV, composto dall'articolo 19, introduce misure urgenti in materia di sport. L'articolo 19 reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR.
Il Capo V, composto dagli articoli 20 e 21, interviene con misure in materia di digitalizzazione. L'articolo 20 preveda modifiche al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. L'articolo 20-bis prevede che le Autorità di sistema portuale garantiscano l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System con la Piattaforma logistica digitale nazionale.
L'articolo 21, al comma 1, dispone in materia di supporto tecnico-amministrativo nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni che possono attivare delle convenzioni con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..
Il Capo VI, include gli articoli da 22 a 27, prevede misure urgenti in materia di giustizia.
L'articolo 22, comma 1, modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo, per l'accesso al concorso per magistrato ordinario o titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio.
L'articolo 23 interviene con misure incentivanti per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti.
L'articolo 23-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità di ricorrere ad applicazioni extradistrettuali di magistrati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di abbattimento dell'arretrato civile. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026, inoltre, con finalità incentivanti, si prevede che la stessa valga quale punteggio aggiuntivo ai fini degli scatti di anzianità e che al magistrato applicato spetti una specifica indennità.
L'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, in deroga a quella ordinaria, per l'assunzione e assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024.
L'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca una disposizione volta a consentire agli avvocati la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante un invio postale generato con mezzi telematici.
L'articolo 26 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
L'articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 in materia di giustizia riparativa.
Il Capo VII, composto dal solo articolo 28, introduce misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. L'articolo 28 prevede che - con decreto interministeriale (MIT-MEF) - si disponga la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023.
L'articolo 29, interviene sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, i commi 1 e 3, integrano i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa e modificano il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'articolo 30, comma 1, modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti, compresi i lavoratori autonomi, che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.
L'articolo 31 reca disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive.
L'articolo 31-bis, introdotto in sede referente, prevede che i titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal PNRR per lo sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare possano ottenere le prescritte autorizzazioni ambientali anche successivamente all'ammissione al beneficio PNRR.
Il Capo IX, che include gli articoli dal 32 al 41-bis, reca misure urgenti in materia di investimenti. L'articolo 32 interviene in materia di investimenti attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'interno per gli interventi infrastrutturali relativi al periodo 2021-2034, disposti dall'articolo 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019.
L'articolo 32-bis proroga di 180 giorni il termine per la presentazione del cronoprogramma da parte del Commissario straordinario per la linea 2 della metropolitana di Torino.
L'articolo 33 modifica la disciplina dei progetti delle cosiddette «piccole opere».
L'articolo 33-bis prevede che il centro logistico "Alessandria Smistamento" possa essere non solo progettato ma anche realizzato con le risorse da destinare all'aggiornamento del contratto di programma (parte investimenti) tra MIT e RFI.
L'articolo 34 modifica la disciplina sui Piani urbani integrati al fine di adeguarla alla recente revisione del PNRR.
Le disposizioni dell'articolo 35 adeguano la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano con riguardo agli interventi relativi alla rigenerazione urbana.
L'articolo 36 reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
L'articolo 36-bis, inserito in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
L'articolo 37 modifica le disposizioni che regolano le attività del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
L'articolo 37-bis, incrementa la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), reca la compensazione finanziaria degli oneri e dispone - per le richieste di comando e distacco presso il MIMIT di personale non dirigenziale appartenente al Comparto Funzioni Centrali - la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2026, del limite previsto dalla normativa vigente.
L'articolo 38 istituisce e disciplina il piano "Transizione 5.0".
L'articolo 39 dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato.
L'articolo 39-bis dispone l'abrogazione di una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio camerale e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
L'articolo 40 interviene con disposizioni che riducono i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR.
L'articolo 41-bis, inserito in sede referente, modifica la norma che - previa definizione delle aree idonee all'installazione di impianti a FER e in presenza di talune specifiche condizioni oggettive e soggettive - assoggetta a libera installazione taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo, considerando manufatti strumentali all'attività agricola. La norma in questione viene modificata dall'articolo 41-bis nella parte in cui dispone che l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo. L'articolo 41-bis, sostituisce il termine coltivatore, con conduttore.
Il Capo X, include gli articoli da 42 a 44-quinquies e reca disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della salute.
L'articolo 43 prevede una specifica competenza relativa alla Piattaforma nazionale digital green certificate o "certificazione verde", allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
L'articolo 44, comma 1, rivede, mediante alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell'interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 44-bis, introdotto durante l'esame referente, apporta alcune modifiche alla normativa vigente in materia di funzionamento dei policlinici universitari.
L'articolo 44-ter, introdotto in sede referente, reca una disciplina relativa alle spese per l'avvalimento di personale a tempo non indeterminato.
L'articolo 44-quater, introdotto in sede referente, modifica una disciplina in tema di reclutamento - con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative - di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'articolo 1, co. 548-bis, della legge di bilancio 2019.
L'articolo 44-quinquies, introdotto durante l'esame referente, prevede che le Regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità.
Il Titolo III (articoli 44-sexies e 46) reca norme di coordinamento e quelle relative all'entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 44-sexies, introdotto in sede referente, che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
L'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il comma 2 abroga alcune disposizioni che consentono l'accollo da parte dello Stato dei mutui contratti da comuni, province e città metropolitane.
L'articolo 46 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 marzo 2024.