tema 29 luglio 2024
Studi - Attività produttive Da Industria 4.0 a Transizione 5.0
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Nella XVII legislatura, il 21 settembre 2016, a valle dell'Indagine conoscitiva "Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali", il Governo pro-tempore presentò il Piano nazionale Industria 4.0un programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica in chiave pro-competitiva del tessuto imprenditoriale italiano.

Posto che non esiste una definizione normativa di Industria 4.0, né un elenco legislativamente predeterminato delle misure di sostegno ad essa riconducibili, nel 2017 sono stati ascritti dal Governo al Piano industria 4.0 i seguenti principali interventi legislativi:

-       la riduzione di IRES dal 27,5 al 24 per cento (aliquota tuttora vigente), già disposta dall'articolo 1, comma 61 della legge n. 208/2015;

-       il super e l'iper ammortamento, che consentiva la maggiorazione dei costi deducibili in relazione all'acquisto o al leasing di beni Industria 4.0, ossia beni strumentali particolarmente innovativi;

-       il credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione;

-       la Patent box, ossia la detassazione dei redditi derivanti dall'uso di beni immateriali;

-       l'estensione e il rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start up e PMI innovative;

-       il rifinanziamento e il potenziamento della "Nuova Sabatini", che consente alle imprese di accedere a finanziamenti agevolati per l'acquisto di beni strumentali;

-       il rifinanziamento e potenziamento del Fondo di garanzia PMI;

-       il potenziamento dell'ACE (aiuto alla crescita economica), agevolazione fiscale riconosciuta in relazione ad aumenti di capitale proprio per il rafforzamento patrimoniale;

-       la tassazione agevolata per premi salariali di produttività. 

Nel quadro degli interventi connessi al Piano, con la legge di bilancio 2017, è stato altresì previsto il finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione (c.d. competence center), partenariati pubblico-privati il cui compito è quello di svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese su tematiche Industria 4.0.

 

Nel 2017-2018, il Piano nazionale industria 4.0 è stato modificato in Piano nazionale Impresa 4.0, con l'introduzione, nella legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017), dei seguenti ulteriori interventi:

-       il credito d'imposta Formazione 4.0;

-       il rifinanziamento e l'implementazione dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

Nel 2019, al Piano nazionale Impresa 4.0 è subentrato il piano Transizione 4.0, che ha portato ad una revisione di alcune misure "Industria/Impresa 4.0", anche nell'ottica di finalizzare maggiormente detti strumenti alla promozione dell'innovazione sostenibile.

 

Il rafforzamento degli incentivi fiscali Transizione 4.0 è poi stato inserito nel quadro degli investimenti perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'appostamento di specifiche risorse finanziarie.

La componente M1C2, in particolare, prevede uno specifico programma di investimento finalizzato a sostenere gli incentivi fiscali Transizione 4.0, cui sono state destinate 13,38 miliardi di risorse NGEU (sovvenzioni). A tali risorse, si sono aggiunti ulteriori 5,08 miliardi di euro finanziati dal Fondo nazionale investimenti complementari (la cui funzione è appunto quella di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR), ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 59/2021.


Con la revisione del PNRR, operata con decisione Ecofin dell'8 dicembre 2023, e l'introduzione nel medesimo Piano del Capitolo RepowerEU (nuova Missione 7), è stato introdotto un ulteriore investimento, denominato Investimento M7C1 I.15_Transizione 5.0,  finalizzato alla transizione dei processi produttivi verso un modello di produzione sostenibile e con un budget di 6.300 milioni, puntando a raggiungere un risparmio energetico cumulato di 400.000 TEP (tonnellate di equivalente in petrolio).  La misura è strutturata come un credito di imposta a valere sulle spese effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono per: asset digitali (beni 4.0 materiali e immateriali); asset necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da FER (esclusa la biomassa); formazione del personale in competenze per la transizione ecologica.

Nei paragrafi che seguono si darà quindi indicazione delle principali misure qui citate, nella misura in cui esse hanno ancora vigenza o sono state rifinanziate nell'attuale legislatura.

ultimo aggiornamento: 22 marzo 2024

La legge di bilancio 2020, anziché prorogare al 2020 il c.d. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

Nel corso del tempo la disciplina è stata più volte modificata e integrata, in particolare dalle leggi di bilancio 2021 e 2022: tali provvedimento hanno specificato la disciplina fiscale di tali incentivi, rimodulandone altresì le percentuali di spettanza. Tali provvedimenti hanno prorogato, in misure e con tempistiche diverse, gli incentivi in parola. 

Con riferimento alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in beni strumentali, una valutazione dell'efficacia delle misure è stata formulata dalla Banca d'Italia nel corso di un' audizione svoltasi il 21 febbraio 2023 presso la 6a Commissione Finanze del Senato.  Con riferimento al super- e iper-ammortamento, la Banca d'Italia ha rilevato come tali misure siano sono state introdotte all'indomani di due episodi recessivi importanti e ravvicinati – la crisi finanziaria globale e quella del debito sovrano – al termine dei quali la spesa per investimenti produttivi nel nostro paese risultava inferiore di quasi il 20 per cento rispetto al valore pre-crisi. Secondo le valutazioni della Banca d'Italia, le misure hanno fornito un impulso all'accumulazione di capitale produttivo complessivamente pari a 3,5 punti percentuali nel triennio 2016-2018. Sebbene parte dell'impatto possa aver riflesso anche un anticipo dei piani di spesa, la misura ha dato un contributo indubbiamente rilevante alla riattivazione del ciclo economico. Nel 2016 il prodotto ha nettamente accelerato (all'1,4 per cento, dallo 0,6 dell'anno precedente) e il contributo alla crescita degli investimenti in beni diversi dalle costruzioni è quasi raddoppiato, portandosi a circa 0,7 punti percentuali (da 0,4), un valore superato in seguito solo nel 2021. Tale valutazione è corroborata anche dalle indicazioni ricavabili dai giudizi espressi nel corso degli anni dalle imprese nell'indagine sulle imprese industriali e dei servizi (Invind) e nei sondaggi congiunturali, da cui è anche emerso che la misura non ha perso di efficacia nel corso del tempo, favorendo principalmente le aziende grandi e maggiormente innovative. Nell'indagine del 2017, la quota di imprese che aveva impiegato almeno un'agevolazione per gli investimenti era aumentata a circa il 50 per cento (da poco sopra il 40 dell'anno precedente). Era inoltre salita a quasi un terzo la quota delle aziende beneficiarie secondo cui gli incentivi avrebbero determinato un incremento dell'accumulazione (erano state circa un quinto nel 2016). L'utilizzo delle agevolazioni connesse con il piano nazionale Industria 4.0 è stato più diffuso fra le aziende grandi e fra quelle che già in passato indicavano di aver compiuto investimenti significativi in tecnologie digitali avanzate.

L'agevolazione riguarda tutte le imprese residenti in Italia e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti, anche aderenti al regime forfetario; esso spetta, alle condizioni di legge, alle imprese agricole ed alle imprese marittime. La normativa prevede alcune specifiche esclusioni legate, in sostanza, alla crisi di impresa.

La fruizione del beneficio è condizionata altresì al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, l'ammontare dell'investimento e l'annualità, coprendo gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. 

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nel novero delle spese agevolabili. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda.

 Di seguito si dà conto sinteticamente della struttura del credito d'imposta a legislazione vigente, in relazione alle tipologie di beni strumentali ammessi all'agevolazione.

Si rinvia per ulteriori informazioni al sito del Ministero delle imprese e del made in Italy

   

Il regime per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (beni strumentali materiali cd. tecnologicamente avanzati: allegato A legge di bilancio 2017)

 Per gli investimenti effettuati in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese)  dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 30 novembre 2023 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 198 del 2022) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto, ai sensi della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020):

  • nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Per i medesimi investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:

  • nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022 e del cd. decreto Sostegni-ter, articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

  

Investimenti aventi ad oggetto beni immateriali a vocazione tecnologica (allegato B legge di bilancio 2017)

 

Ai sensi della già menzionata legge di bilancio 2021, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2023.

L'agevolazione scende al 15 per cento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, fermo restando il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, e al 10 per cento nel 2025.

  

 Si ricorda che il  decreto-legge "crescita" ( decreto-legge n. 34 del 2019) aveva reintrodotto dal 1° aprile 2019 il c.d. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento, a fini fiscali, il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Il provvedimento aveva fissato un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. L'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2020 tuttavia ha prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di efficacia del cd. superammortamento 2019, "in considerazione della situazione emergenziale COVID-19". In precedenza, erano agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La legge di bilancio 2019 ( legge n. 145/2018) ha prorogato al medesimo anno 2019 il cd. iperammortamento, in particolare dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; il beneficio è stato graduato in maniera decrescente, in funzione del volume degli investimenti. Per ulteriori informazioni si rinvia al dossier predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze " Il Fisco nella legge di Bilancio 2019".
Credito di imposta in altri beni strumentali nuovi 

 

Il credito d'imposta è riconosciuto anche per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli indicati nell'allegato A. Esso è stati attrubuito nella misura del 6 per cento per gli investimenti effettuati, nel limite di 2 milione di euro, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 198 del 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (ai sensi della già citata legge di bilancio 2021, n. 178 del 2020).

Normativa di riferimento 

A titolo ricognitivo si rammenta che sull'incentivo in parola, negli ultimi anni, sono intervenuti i seguenti provvedimenti:

  • la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della legge n. 178 del 2020) che nel quadro dell'emergenza pandemica ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativa;
  • il decreto-legge proroga termini (articolo 3-quater del decreto-legge n. 228 del 2021) che ha esteso i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021;
  • la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44 della legge 234 del 2021) che ha ulteriormente prorogato e rimodulato la disciplina di tale credito d'imposta occupandosi del triennio 2023-2025;
  • il decreto-legge n. 4 del 2022 che ne ha perfezionato l'operatività rispetto agli obiettivi del PNRR;
  • Il decreto-legge n. 50 del 2022 che ha elevato la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0, effettuati nel 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023);
  • la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 423 della legge n. 197 del 2022) che ha prorogato al 30 settembre 2023 il termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili per cui spetta il credito di imposta riferito al 2022 (il quale si applica con aliquote differenziate in ragione delle quote di investimento effettuato), con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi (beni materiali tecnologicamente avanzati), a specifiche condizioni; tale termine è stato prorogato al 30 novembre 2023 dal decreto-legge proroga termini 2022 (n. 198 del 2022). Il medesimo provvedimento ha posticipato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in "altri beni strumentali" nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati) per cui - con riferimento all'anno 2022 - spetta un credito d'imposta al 6%.
ultimo aggiornamento: 26 marzo 2024

L'articolo 38 del D.L. n. 19/2024 (L. 56/2024) istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.

Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.

La norma dispone, tra l'altro, in ordine a:

  • requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;
  • investimenti agevolabili;
  • misura dell'agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;
  • condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti;
  • modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi;
  • regime dei controlli da parte del GSE;
  • implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione.

Con il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono state specificate le modalità attuative del Piano Transizione 5.0. I successivi provvedimenti (decreto direttoriale 6 agosto 2024 e decreto direttoriale 11 settembre 2024) afferiscono l'apertura dello sportello telematico per la prenotazione del credito d'imposta.

I beneficiari

Possono accedere agli incentivi le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di imprese estere, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono tuttavia escluse dal beneficio le imprese che: 

  • si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
  • sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia);
  • non rispettano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e quelle inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

A seguito delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 427, lettera a)), in alternativa alle imprese, il credito d'imposta può essere riconosciuto alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

Gli investimenti agevolabili

Al beneficio sono ammessi i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che portino a una riduzione dei consumi energetici della struttura di almeno il 3% o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento di almeno il 5%. Sono ammessi anche investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. La riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (Allegati A e B alla Legge n. 232/2016) interconnessi al sistema aziendale di produzione o alla rete di fornitura.

Con particolare riguardo all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 181 del 2023. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, per tali investimenti sono riconosciute le seguenti maggiorazioni (incrementate, rispetto alla formulazione originaria, ai sensi del comma 427, lettera b), della legge di bilancio 2025):

  • al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del D.L. n. 181 del 2023 (nella versione previgente non si prevedeva una maggiorazione, perciò si considerava il 100% del costo);
  • al 140% del costo (in luogo al previgente 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del D.L. n. 181 del 2023;
  • al 150% (in luogo al previgente 140%) per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) del D.L. n. 181 del 2023.

Inoltre, nell'ambito dei progetti di innovazione sono altresì agevolabili le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e fino al limite massimo di 300 mila euro.

L'articolo 5 del Decreto interministeriale 24 luglio 2024 esclude dalle agevolazioni i progetti che non rispettino il principio europeo del "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (come previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852).

Più specificamente, non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione:

  1. destinati ad attività connesse all'uso di combustibili fossili, compreso l'uso a valle, salvo che:
    1. siano attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa e per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
    2. di attivi, quali veicoli agricoli e forestali per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile.
  2. destinati ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, salvo che:
    1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;
    2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto.
  3. destinati ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, salvo che:
    1. Il progetto di innovazione sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione;
    2. il progetto di innovazione sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici.
  4. destinati ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, salvo che:
    1. non comportino un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
    2. generino rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento;
    3. siano volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento;
    4. siano inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi.

La determinazione del credito d'imposta

La misura del credito d'imposta dipende dalla fascia di riduzione dei consumi energetici e dalla fascia di quote di investimento agevolabili.

Per entrambe le tipologie di parametri (riduzione consumi energetici e quote di investimento agevolabili), la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 427, lettere c) e d)) ha ridotto il numero di fasce da 3 a 2.

Nello specifico, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno e per impresa beneficiaria.

Si elimina, pertanto, la fascia intermedia di quote di investimento tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro per cui si riconosceva, nella versione previgente, il credito d'imposta nella misura del 15%.

La misura del credito d'imposta è altresì incrementata in funzione della corrispondente fascia di riduzione dei consumi energetici:

  • al 40% ed al 10% (anziché, rispettivamente, al 35% ed al 5%), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% ovvero riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
  • al 45% ed al 15% (anziché, rispettivamente, al 35% ed al 5%), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% ovvero riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%;

Si elimina, pertanto, la fascia intermedia di quote di investimento tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro per cui si riconosceva, nella versione previgente, il credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 20% e del 25% (anziché del 15%).

La possibilità di fruire degli incrementi delle aliquote del credito d'imposta sopra descritti è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Nella seguente tabella si riepilogano le misure del credito d'imposta sopra descritte.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riguardo ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti.

Per le società di locazione operativa si precisa che il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero, in alternativa, del locatario (articolo 1, comma 427, lettera f), legge di bilancio 2025).

Rispetto al calcolo della riduzione dei consumi (modifiche di cui alla legge di bilancio 2025, articolo 1, comma 427, lettera g)):

  1. si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3% ed al 5%), per gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 (beneficiari del credito d'imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  2. la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.

L'utilizzo del credito d'imposta

 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 presentato tramite servizi telematici (articolo 17 d.gls. n. 241 del 1997), decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE, all'Agenzia delle entrate dell'elenco di imprese beneficiarie, entro la data del 31 dicembre 2025. L'ammontare non utilizzato alla predetta data può essere riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

In ogni caso, l'importo utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo concesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 

Al credito d'imposta non si applicano le seguenti limitazioni:

(a) limite generale di compensazione annuale dei crediti d'imposta e dei contributi, pari a 2 milioni di euro (articolo 34 della legge n. 388 del 2000);

(b) limite annuale utilizzo dei crediti d'imposta da Quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a 250 mila euro (articolo 1, comma 53, legge n. 244 del 2007);   

(c) divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010).

Inoltre, il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del conslidato fiscale e non concorre alla formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP.

La cumulabilità con altri benefici fiscali

Sono inoltre previste specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti: in particolare, l'articolo 11 del decreto interministeriale stabilisce che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 427, lettera h)) ha esteso il perimetro di cumulabilità del credito d'imposta, con i seguenti incentivi esistenti:

  • il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all'articolo 16 del D.L. n. 124/2023 (esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall'articolo 13 del D.L. n. 60/2024);
  • altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea (di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Tuttavia è prevista la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta Transizione 4.0 (articolo 1, comma 1051 e ss. della L. 178/2020).

In termini economici, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto interministeriale sono stanziati 1,03 miliardi di euro per il 2024, 3,11 miliardi per il 2025 e 415,8 milioni per gli anni dal 2026 al 2030, per un totale complessivo di 6,23 miliardi di euro a valere sulla Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia (ai sensi dell'art. 38, comma 21 del D.L. 19/2024).

Per un approfondimento, si rinvia all'apposita sezione del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy ed alla Circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877. Si vedano, inoltre, i relativi dossier di documentazione (D.L. n. 19/2024 – A.S. n. 1110 e legge di bilancio 2025 Volume II). 

ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2025

Nella XVIII legislatura, con la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, commi 198-206), è stata introdotta una nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, in sostituzione di quella previgente di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019, in luogo del 2020. 

Il credito d'imposta R&S è stato poi prorogato e modificato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1064 della legge n. 178/2020) e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 45 della legge n. 234/2021).

La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si è mantenuta comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente. In particolare:

  • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, è riconosciuto sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento della relativa base di calcolo e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, e nel limite di 5 milioni di euro.
  • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è riconosciuto fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto sino al periodo d'imposta 2025: per il periodo d'imposta 2022, in misura pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 in misura del 10 per cento, nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni.

 

La tabella seguente espone la successione temporale delle caratteristiche del credito di imposta, con le relative percentuali differenziate a seconda dell'attività, disposta dall'articolo 1, comma 45 della legge di bilancio 2022. Come sopra indicato, la legge di bilancio mantiene, per l'anno 2022, la stessa misura e lo stesso limite massimo di fruizione disposto dalla legislazione vigente.

 

Credito d'imposta R&S&I&D
 
Legislazione previgente
Legge di bilancio 2022
 
2022
2023
2024
2025
Fino al 2031
Attività
%
limite massimo
%
limite massimo
%
limite massimo
%
limite massimo
%
limite massimo
Ricerca e sviluppo
20
4 mln
10
5 mln
10
5 mln
10
5 mln
10
5 mln
Innovazione tecnologica
10
2 mln
10
2 mln
5
2 mln
5
2 mln
-
-
Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0
15
2 mln
10
4 mln
5
4 mln
5
4 mln
-
-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software
10
2 mln
10
2 mln
5
2 mln
5
2 mln
-
-

 

Il decreto direttoriale del ministero delle imprese e del made in Italy 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Il D.L. n. 73/2022 (articolo 23, comma 2), convertito con modificazioni in .L. n. 122/2022, al fine di favorire la certezza operativa del credito di imposta consente alle imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Per approfondimenti, si rinvia all'apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

La Banca d'Italia, nel corso di un' audizione svoltasi il 21 febbraio 2023 presso la 6a Commissione Finanze del Senato, ha evidenziato che l'evidenza empirica comparata disponibile per questo tipo di incentivi confermerebbe la loro efficacia in termini di aumento degli investimenti e dell'occupazione; tali effetti si manifesterebbero anche con l'aumento delle imprese che intraprendono attività in R&S. La Banca d'Italia al riguardo afferma che i crediti d'imposta per la R&S in Italia hanno aumentato significativamente la spesa in R&S delle imprese, agendo prevalentemente su quelle che già investivano in tale ambito. L'Istituto riferisce infine che le analisi empiriche suggeriscono che in Italia incentivi automatici agli investimenti privati si sono dimostrati efficaci nel promuovere l'accumulazione di capitale e l'ammodernamento dei processi produttivi nelle aree in ritardo di sviluppo e hanno sostenuto il recupero ciclico in fasi di debolezza congiunturale. In particolare, nell'esperienza italiana, il credito d' imposta, in quanto incentivo automatico, sembrerebbe essere più efficace rispetto a sussidi diretti, con ricadute positive anche sull'occupazione.
ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2023

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha istituito e disciplinato il credito di imposta formazione 4.0, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. Esso oggi è finalizzato a ì sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Il beneficio spetta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese.

Il beneficio è stato poi prorogato al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 210 della legge n. 160 del 2019) che ha effettuato alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha prorogato al 2022 (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0. Ha poi chiarito che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono ammissibili all'agevolazione solo specifici costi, compatibilmente alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno secondo la normativa UE.

Una complessiva rimodulazione del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese è stata effettuata dal c.d. "decreto Aiuti" (articolo 22 del decreto-legge n. 50 del 2022).

In particolare, la misura dell'agevolazione è stata elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per le grandi imprese spetta nella misura dal 30% (comma 211 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 2019).

Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

 

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sinteticamente elencate di seguito:

 

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati ex lege, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

 

Le attività formative devono riguardare vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

 

Si rinvia al sito del Ministero delle imprese e del made in Italy per ulteriori informazioni.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

Introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45), il c.d. patent box è regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali.

In particolare, le imprese possono optare per un regime fiscale di favore consistente nell'esclusione dal reddito, ai fini della sua tassazione, di parte dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni (software, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il relativo corrispettivo è reinvestito.

La disciplina del patent box è stata più volte modificata nel tempo. In particolare, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili; sono stati, invece, inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge.

Fino al 2019, per accedere all'agevolazione, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, il contribuente era tenuto alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate (c.d. ruling obbligatorio), mentre, in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l'accordo con il fisco costituiva una mera facoltà del contribuente (c.d. ruling facoltativo). 

Sull'istituto è poi intervenuto il c.d. "decreto Crescita" (articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 4), prevedendo una generale facoltà di autoliquidazione del relativo beneficio, dunque la possibilità per il contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l'agevolazione spettante. In attuazione della novella, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 (Prot. n. 658445/2019) ha chiarito che l'esercizio dell'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione. Si veda la sezione del sito dell'Agenzia delle entrate dedicata al patent box per i provvedimenti attuativi della disciplina agevolativa, nonché per i documenti di prassi emanati dall'amministrazione finanziaria.

 

Una complessiva riforma dell'istituto è stata nuovamente operata dal decreto fiscale 2021 (articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021) che ha sostituito la previgente disciplina del patent box con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Come per il precedente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Si tratta di un regime opzionale, che ha durata di cinque periodi di imposta durante i quali è irrevocabile. L'opzione è rinnovabile.

L'agevolazione consiste nella maggiorazione (in origine del 90 per cento e poi elevata al 110 per cento dalla legge di bilancio 2022), ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifici beni immateriali (software protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e modelli; processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).

Condizione per usufruire dell'agevolazione è che tali beni siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di esercizio dell'opzione. L'agevolazione si applica se i contribuenti svolgono le attività di ricerca e sviluppo - i cui costi sono agevolabili ai sensi dei commi precedenti - finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni il cui costo è fiscalmente maggiorato anche mediante contratti di ricerca, stipulati con:

  • società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  • ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all'originario patent box, non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate.

Come anticipato, con le modifiche della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 10 e 11 della legge n. 234 del 2021) è stata elevata dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili ed è stato ristretto il novero dei beni agevolabili. Con riferimento alla decorrenza, la nuova disciplina si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta. Si consente inoltre ai contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021.

Infine, è stato introdotto un meccanismo di c.d. recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Per chiarimenti sulla disciplina si veda la circolare n. 5/E dell'Agenzia delle entrate.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2024

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023, emanato in attuazione della legge di delega fiscale - quale primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche - e contenente svariate misure in tema di imposte sui redditi, dispone l'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuino ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che il meccanismo fiscale di Aiuto alla crescita economica – ACE è stato istituito per la prima volta dal decreto-legge n. 201 del 2011 e la relativa disciplina è stata ritoccata più volte negli anni successivi. Esso consiste nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Pertanto, l'agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese. Per il calcolo dell'importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. A tale base si moltiplica un'aliquota percentuale, fissata all'1,3 per cento dalla legge di bilancio 2020.
 L'agevolazione era stata abrogata dall'articolo 2, commi dall'1 all'8, del decreto-legge n. 34 del 2019 e dall'articolo 1, comma 1080, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019); la soppressione della disciplina dell'ACE avrebbe dovuto comportarne la sostituzione con altre misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili, in particolare con l'applicazione di un'aliquota ridotta al 15 per cento per l'imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni, c.d. Mini-IRES; l'articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili, ma anche tale regime agevolativo è stato tuttavia abrogato dalla disposizione che prevede il ripristino dell'ACE.
Successivamente la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 297 della legge n. 160 del 2019) ha ripristinato l'ACE e, come accennato, ha fissato l'aliquota di calcolo di rendimento nozionale all'1,3 per cento. Il c.d. "decreto Sostegni- bis" (decreto-legge n. 73 del 2020) ha temporaneamente potenziato la disciplina dell'ACE, prevedendo per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro, una valutazione del rendimento nozionale mediante l'applicazione di un coefficiente più elevato (15 per cento) rispetto a quello ordinario (1,3 per cento). Ha poi consentito di fruire dell'agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d'imposta, che può essere richiesto in compensazione con F24, senza limiti d'importo, oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi.
ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2024

La c.d. "Nuova Sabatini " è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013). Nel corso del tempo, è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La nuova Sabatini sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:

  • L'accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di leasing finanziario.
    Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI.
    Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento.
    Il finanziamento deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni;
    • tra 20.000 euro e i 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019);
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
  • L'accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in questione è parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari;
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali,compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.

Nella XIX legislatura la misura è stata rifinanziata dai seguenti interventi legislativi:

  • legge di bilancio 2023  (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 414-415) per 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è prorogato per ulteriori 6 mesi. E' stato conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.
  • D.L. n. 145/2023, articolo 13, comma 1, per ulteriori 50 milioni di euro per il 2023.
  • legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 256) ha rifinanziato la misura di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

ultimo aggiornamento: 22 marzo 2024

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a grantire la liquidità delle PMI.

Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso. 

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o controgarantisce/riassicura operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una disciplina speciale, straordinaria e temporanea approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, sia per ciò che attiene agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

L'intervento straordinario del Fondo - introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 e ss. mod. e int. - è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 54). Contestualmente, la stessa legge di bilancio ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un graduale phasing out dal periodo emergenziale, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa discipina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 è stato prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 392-393).

La legge di bilancio 2023 ha anche prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo del Fondo di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della crisi ucraina. Tale sostegno trova disciplina nel comma 55-bis e 55-ter della legge di bilancio 2022, come inseriti dal D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022), e la sua legittimazione nel Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina  (2022/C 131 I/01).

Contestualmente, la stessa legge ha introdotto disposizioni di carattere strutturale, le quali prevedono che il Fondo di garanzia PMI operi entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:

  1. di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
  2. del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

  Il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2023, è stato adottato con delibera CIPESS 27 dicembre 2022, pubblicata in G.U. del 17 marzo 2023.

Le Disposizioni operative di carattere generale del Fondo (D.O.) sono state approvate con il D.M. 2 agosto 2023 e ono in vigore dal 13 ottobre 203.

Il D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023) (articolo 15-bis) ha recentemente riformato la disciplina del Fondo, disponendo che, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo nuove specifiche modalità, dettagliate nello stesso articolo. Si tratta di modalità ancora parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo, che si applica per quanto non diversamente disposto dal decreto legge (qui, le disposizioni operative di carattere generale del Fondo).

Peraltro, in ragione della circolare n. 7/2024 del Mediocredito Centrale, a seguito dell'autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2024) 1666 dell'11 marzo 2024, in riferimento alla misura di aiuto SA.111369, a partire dal 27 marzo 2024 le PMI, i Professionisti e per le imprese diverse dalla PMI (con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), come previsto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli "Aiuti di importo limitato" - Sezione 2.1 del Quadrotemporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Nella tabella che segue sono riportate le attuali speciali modalità operative, vigenti per tutto il 2024, a confronto con il precedente regime straordinario vigente sino a tutto il 2023.

Si segnala peraltro che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di aiuti di stato de minimis di cui al nuovo Regolamento 2831/2023/UE della Commissione europea (si rinvia sul punto alle circolari n. 2/2024 e 3/2024 del Mediocredito Centrale).Per una analisi ancora più approfondita si rinvia al sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI.

 

Quanto ai rifinanziamenti del Fondo di garanzia PMI, si segnala l'incremento di dotazioni disposto dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, comma 393), per 720 milioni di euro per l'anno 2023.

Da ultimo, l'articolo 2-bis del D.L. n. 4/2024 (L. n. 28/2024) riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del decreto legge stesso.  L'articolo 2-ter riconosce, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. In attuazione, è stata adottata la circolare del Fondo, n. 4/2024.

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024

Lo strumento dei contratti di sviluppo - finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale - registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, rientra a pieno titolo tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, i contratti di sviluppo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord).

Il contratto di sviluppo è anche uno degli strumenti privilegiati per l'attuazione degli investimenti del PNRR, e, per tale motivo, la relativa disciplina attuativa, è stata rivista nell'ultimo anno della XVIII legislatura.  

 La misura è stata introdotta dall'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa ed è divenuta operativa dal 2011.

L'articolo 43 ha affidato all' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione concessa alle imprese, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione stessa.

 

Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (General Block Exemption Regulation), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2026.Il D.M. 9 dicembre 2014 è stato modificato ed integrato più volte:

  • dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati attraverso lo strumento;
  • dal D.M. 12 agosto 2022, per adeguarlo alla disciplina del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'attuale contesto di crisi Ucraina;
  • dal D.M. 19 aprile 2023, per aggiornarlo al nuovo regime di aiuti UE inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per apportare ulteriori modifiche in materia di semplificazione del procedimento;
  • dal D.M. 14 settembre 2023, che apporta modifiche inerenti all'applicazione delle nuove disposizioni europee relative agli aiuti di Stato di esenzione per categoria, di cui al regolamento "GBER", nonché all'applicazione di alcune disposizioni del Quadro temporaneo "Ucraina".

Negli ultimi anni, lo strumento è stato considerevolmente potenziato anche quanto a risorse finanziarie, per le quali si rinvia all'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, in cui sono riepilogate le risorse assegnate, non solo con legge.

Nell'attuale legislatura, la legge di bilancio 2023 rifinanzia i contratti di sviluppo per:

a)   190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le relative risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

b)   40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche,

c)   100 mila euro per l'anno 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy  ha la facoltà di impartire ad Invitalia, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 389-390).

La legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 253) ha ulteriormente rifinanziato la misura, autorizzando la spesa di 190 milioni per l'anno 2024, di 310 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.  

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024

I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati il cui compito è svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese su tematiche Industria 4.0 nonché di supporto nell'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate.

Il decreto direttoriale del MISE 29 gennaio 2018 ha definito le condizioni, i criteri e le modalità di finanziamento dei centri di competenza. Il 24 maggio 2018 è stato completato l'esame e la valutazione delle domande pervenute per la costituzione dei Competence Center su tematiche Industria 4.0. 

Gli otto centri che sono stati selezionati sono:

  1. CIM 4.0 - Competence Industry Manufacturing 4.0
  2. Made - Competence Center Industria 4.0
  3. BI-REX - Big data Innovation-Research EXcellence
  4. ARTES 4.0 - Industry 4.0 Competence Center on Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0
  5. SMACT Competence Center
  6. MedITech Competence Center I 4.0
  7. START 4.0 - Sicurezza e ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche Industria 4.0
  8. CYBER 4.0 - Cybersecurity Competence Center

Nel PNRR è previsto uno specifico investimento destinato al potenziamento e all'estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria (M4C2-I.2.3), che viene finanziato con 350 milioni di euro di risorse NGEU. La misura, attuata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ha l'obiettivo di sostenere una rete di 50 centri (Centri di Competenza, Polo europeo dell'innovazione digitale, Marchio di eccellenza, Struttura di prova e sperimentazione, Punti nazionali di Innovazione Digitale) incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e di servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico. 

L'investimento si compone di due linee di intervento:

  • la prima linea, cui sono destinati 307 milioni di euro,  finanzia 35 centri esclusivamente con fondi PNRR, tra cui 27 nuovi poli (Competence center, Seal of Excellence, Network of on-the-ground innovation hubs) e gli otto Competence center esistenti, con l'erogazione di 307 milioni;
  • seconda linea prevede il co-finanziamento di ulteriori 15 centri (13 European Digital Innovation Hubs- EDIHs  e 2 Testing Experimentation Facility (TEF) - attraverso i fondi RRF e i fondi del Programma Europa digitale per il periodo 2021- 2027 e la strutturazione di ciascun progetto in work packages (WBS).

Si rammenta che i Poli Europei di Innovazione Digitale (European Digital Innovation Hubs - EDIHs) sono strutture selezionate dalla Commissione europea in collaborazione con i singoli Stati membri. L'obiettivo è assicurare la transizione digitale dell'industria, con particolare riferimento alle PMI, e della pubblica amministrazione. Si rinvia al sito istituzionale del MIMIT quanto ai Poli collocati su territorio italiano.

 

Il Seal of excellence è un marchio di qualità attribuito alle strutture che hanno partecipato alla selezione per i poli di innovazione digitale, ma non ricevono sovvenzioni. Il loro obiettivo è favorire la transizione digitale. Si rinvia al sito istituzionale del MIMIT.

Le "Testing and experimentation FacilitiesTEF"  sono strutture in rete previste dal Programma Europa Digitale per il periodo 2021- 2027 finalizzate alla trasformazione digitale delle società e delle economie europee, anche attraverso lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale e delle tecnologie robotiche alimentate dall'IA. Si tratta di riferimento specializzati su larga scala aperti a tutti i fornitori di tecnologie in tutta Europa per testare e sperimentare soluzioni di IA all'avanguardia, compresi prodotti e servizi soft e hardware, ad esempio robot, in ambienti real.

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024

I c.d. accordi per l'innovazione sono finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e sono sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in italy con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e le imprese proponenti. Le imprese che stipulano l'accordo godono di benefici finanziati dalle amministrazioni sottoscrittrici. In generale, lo strumento "Accordi per l'innovazione" e la procedura negoziale che ne costituisce il presupposto hanno suscitato grande interesse nei soggetti coinvolti, con una risposta del mondo delle imprese via via crescente.

 

Si tratta di un regime di aiuti indirizzato a sostenere inziative di grande dimensione riguardanti la ricerca, la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative di alto profilo e rilevante impatto tecnologico, in grado di incidere sulla competitività delle imprese.

La misura è stata istituita con decreto ministeriale 1 aprile 2015, a valere sulle risorse e in base alla disciplina del Fondo per la crescita sostenibile, con il cofinanziamento delle risorse dei fondi strutturali europei. II successivo decreto ministeriale 24 maggio 2017 - che costituisce il quadro normativo di riferimento degli accordi per l'innovazione - ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Il decreto ministeriale 5 marzo 2018, rivolto ai progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche "Agrifood", "Fabbrica intelligente" e "Scienze della vita", coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile del 2016, al Capo II, ha poi previsto che le agevolazioni potessero essere concesse secondo la procedura negoziale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 123/1998 e del citato D.M. del 2017. Il decreto ministeriale 2 agosto 2019, tenuto conto della necessità di continuare a sostenere lo sviluppo di specifici ambiti territoriali o settoriali e di ridurre il rischio di fuoriuscita di imprese di rilevanti dimensioni da comparti strategici ha definito l'intervento agevolativo in continuità con il precedente bando nelle aree tecnologiche "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni". Dall'anno 2015 all'anno 2021, sono state destinate all'intervento risorse complessive pari a 1,7 miliardi di euro, interamente utilizzate.

Con il decreto ministeriale 31 dicembre 2021 sono state ridefinite le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal D.M. 24 maggio 2017. La finalità della riforma è stata quella di semplificare e di rendere più fruibile l'aiuto, anche alla luce del fatto che gli accordi per l'innovazione sono stati rifinanziati, con risorse pari a 1 miliardo di euro per il periodo 2021-2026, di cui: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, nonchè 180 milioni per il 2025 e 70 milioni per il 2026, a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. f), n. 3 del D.L. n. 59/2021, recentemente modificato dal D.L. n. 19/2024 (c.d. D.L. PNRR). Quest'ultimo decreto legge è attualmente all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

Il rifinanziamento degli accordi per l'innovazione del PNC si pone in un rapporto di complementarietà e sinergia con la strategia del PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" diretta a rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base ed applicata tra università e imprese. Le risorse del PNC sono state allocate sul Fondo crescita sostenibile (cap.7483/pg.12/MIMIT e contabilità speciale n. 1726).

La tabella che segue, predisposta dal MIMIT, riassume i principali punti della riforma del dicembre 2021. Per una analisi più dettagliata si rinvia alla scheda ricostruttiva del Ministero.

Il Decreto 31 dicembre 2021 ha quindi reso disponibili per la concessione delle agevolazioni le risorse provenienti dal PNC, pari come detto pari a 1 miliardo di euro, tramite l'apertura di due sportelli agevolativi .

Per  ciascuno degli sportelli è stato destinato un ammontare pari a 500 milioni di euro.

Le risorse finanziarie destinate al primo sportello agevolativo sono state integrate con D.M. 25 maggio 2022 di ulteriori 591,3 milioni di euro, risorse, queste, provenienti dal Fondo per la crescita sostenibile. Si rinvia più diffusamente alla pagina dedicata del sito istituzionale del MIMIT.

Il secondo sportello è stato aperto il 31 gennaio 2023 e, con decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, è stata approvata la graduatoria. Con decreto ministeriale 11 maggio 2023 sono state destinate ulteriori risorse finanziarie, pari a 175 milioni di euro, per iniziative realizzate interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate, coerenti con gli obiettivi tematici del Programma che le finanzia: Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, e i criteri di selezione, generali e specifici dell'Azione 1.1.4 "Ricerca collaborativa"del medesimo Programma.

Si rinvia alla pagina dedicata del sito istituzionale MIMIT.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5), nonché attività di ricerca.

I progetti devono riguardare  attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell'ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa", di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:

  • Tecnologie di fabbricazione
  • Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
  • Tecnologie abilitanti emergenti
  • Materiali avanzati
  • Intelligenza artificiale e robotica
  • Industrie circolari
  • Industria pulita a basse emissioni di carbonio
  • Malattie rare e non trasmissibili
  • Impianti industriali nella transizione energetica
  • Competitività industriale nel settore dei trasporti
  • Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
  • Mobilità intelligente
  • Stoccaggio dell'energia
  • Sistemi alimentari
  • Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione
  • Sistemi circolari

I progetti di ricerca e sviluppo devono:

- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro,

- avere una durata non superiore a 36 mesi,

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

  • il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
  • il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014 (GBER), una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Il soggetto gestore della misura è un raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli.

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024

Si rammenta che, ai sensi della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015), salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una tassazione di vantaggio, consistente nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Tali somme sono sottoposte a tassazione agevolata entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato a 4 mila euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro).

Tali disposizioni  trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme agevolabili, a euro 80.000. Le somme e i valori erogati devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali. In attuazione di quanto disposto dalla normativa di rango primario è stato emanato il D.M. 25 marzo 2016.

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 53 della legge n. 197 del 2022) ha ridotto l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5 per cento (in luogo del 10 per cento) con riferimento ai premi e alle somme erogati nell'anno 2023.

 

ultimo aggiornamento: 6 marzo 2023
 
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