Nel corso degli ultimi anni il tema della dirigenza pubblica è stato al centro del dibattito parlamentare e di vari tentativi per un'ampia riforma.
Nella XVIII legislatura sono intervenute alcune disposizioni normative volte a modificare, in primo luogo, la disciplina dell'accesso alla dirigenza nelle amministrazioni statali, come previsto in particolare dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che: ha reso effettive le modalità di reclutamento concorsuale per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia; ha dettato nuove disposizioni sui criteri di valutazione e sulle prove dei concorsi; ha introdotto una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato.
Altri interventi normativi hanno riguardato le disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali: in particolare, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Pnrr, è stata disposta una deroga sui limiti percentuali previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, nonché sono state dettate norme per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari italiani impiegati nell'UE o nelle organizzazioni internazionali.
E' stata infine modificata con misure specifiche la normativa relativa alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Sna), con particolare riguardo alle risorse umane, finanziarie e organizzative. È prevista la possibilità di istituire poli formativi su tutto il territorio nazionale, nonché di erogare corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream.
Per le misure sulla trasparenza degli incarichi dirigenziali si rinvia a tema diritto di accesso, trasparenza e prevenzione corruzione.
In base alla normativa vigente, il ruolo dei dirigenti di ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire l'eventuale specificità tecnica (art. 23, D.Lgs. 165/2001). I requisiti le modalità per accedere alla dirigenza sono disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (articoli 28 e 28-bis, e successive modificazioni) e dai regolamenti di cui al D.P.R. n. 272 del 2004 e al D.P.R. n. 70 del 2013, in attuazione all'articolo 11, co. 1, del D.L. 95/2012 (conv. L. 135/2012), che ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di riformare il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici. Per le Regioni e gli enti locali la dirigenza pubblica è disciplinata secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto dei principi generali fissati con legge dello Stato.
Nel corso della XVIII legislatura, sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, ad opera del decreto-legge n. 80 del 2021 (art. 3, co. 3, 4 e 5), che ha disposto misure per il reclutamento nel pubblico impiego al fine di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In primo luogo, grazie a tale intervento legislativo hanno acquistato piena efficacia le modalità di reclutamento per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in base alle quali l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni.
Tali modalità, infatti, pur essendo previste dall'articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ed introdotte ad opera del D.Lgs. 150 del 2009 (art. 47), non erano mai state concretamente applicate per il susseguirsi di interventi normativi che ne avevano sospeso l'efficacia. In particolare, l'ultima sospensione era stabilita fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 183 del 2020 (art. 1, co. 6). Il D.L. n. 80 del 2021 (art. 3, comma 5) ha modificato tale termine portandolo al 31 ottobre 2021. Pertanto, per effetto di tale modifica normativa, a partire dal 1° novembre 2021 hanno preso efficacia le modalità di reclutamento previste dal citato articolo 28-bis, ripristinando il sistema binario di accesso alla dirigenza di livello generale.
In base alla riformulazione della norma, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni in oggetto indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendano vacanti in ragione del collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso pubblico.
In secondo luogo, con il decreto-legge 80/2021 si stabilisce che i relativi bandi devono prevedere la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali - con riferimento agli ambiti di competenza individuati dal medesimo bando -, mediante prove scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. La novella richiede inoltre che la composizione della commissione esaminatrice comprenda - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza. (art. 28-bis, co. 3-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001). Resta fermo che i vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo europeo o internazionale, ma si specifica che il periodo di formazione è svolto secondo moduli definiti dalla SNA. Inoltre si sopprime (mediante l'abrogazione del comma 5 dello stesso articolo 28-bis) le previsioni che richiedono che il periodo di formazione sia a tempo pieno, che abbia una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e che gli uffici summenzionati, presso i quali il periodo di formazione si debba svolgere, siano scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.
Sempre in tema di accesso alla dirigenza di prima fascia, ma nelle forme alternative al concorso, il D.L. 80/2021 ha introdotto alcune disposizioni sul reclutamento a tempo determinato di soggetti in possesso di peculiari professionalità (articolo 28-bis, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001). In particolare si prevede che, nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali, e qualora le ordinarie procedure di interpello (inerenti alle quote di conferimento senza concorso) non abbiano dato esito soddisfacente, l'incarico possa essere conferito attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) anche da membri esterni. Tali incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato, stipulati per un periodo non superiore a tre anni. Gli incarichi così conferiti non rientrano nel computo dei limiti percentuali di cui al citato comma 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 165. Si specifica altresì che l'applicazione di tale normativa non deve determinare posizioni sovrannumerarie.
In tema di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, il D.L. 80/2021 ha previsto, fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che (art. 28, co. 1-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001):
Conseguentemente a tali modifiche, sono stati soppressi (art. 3, commi 3-bis e 3-ter, D.L. n. 80/2021) i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis del TU pubblico impiego, che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia (dell'amministrazione) - per il conferimento di incarichi a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti da organi costituzionali.
Anche per la seconda fascia, in tema di ambiti di competenze da accertare mediante le prove concorsuali, si prevede, in aggiunta alla conoscenza delle materie, anche la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali (c.d. assessment). A tal fine si prescrive che i bandi individuino gli «ambiti di competenza» da valutare e prevedano la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate allo loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti (art. 28, co. 1-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001).
Gli interventi normativi sull'accesso alla dirigenza introdotti dal D.L. n. 80 del 2021 costituiscono princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici.
Per garantire l'attuazione delle nuove disposizioni sull'accesso alla dirigenza pubblica, il decreto-legge 80/2021 (art. 3, co. 6) ha demandato alla Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione di apposite linee guida. Il successivo D.L. n. 36/2022, ha modificato tale procedura (art. 3, co. 5), stabilendo che le linee guida siano adottate entro il 31 ottobre 2022 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver acquisito le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
Sulla proposta di linee guida, pubblicata sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione, è stata acquisita l'intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 28 settembre 2022.
Alcuni interventi normativi hanno riguardato la disciplina generale del conferimento degli incarichi dirigenziali (contenuta nell'articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001).
Va ricordato in proposito che il Testo unico del lavoro alle dipendenze delle PA consente alle amministrazioni statali di conferire incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo di altre amministrazioni o di organi costituzionali (art. 19, co. 5-bis, D.Lgs. 165/2001), nonché a soggetti esterni, non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni stesse (art. 19, co. 6, D.Lgs. 165/2001), in presenza di alcuni requisiti e nel rispetto di limiti percentuali che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia dell'amministrazione che conferisce l'incarico.
Nel corso della XVIII legislatura, come già ricordato, sono stati soppressi ad opera del D.L. n. 80 del 2021 i limiti percentuali degli incarichi conferiti ex art. 19, co. 5-bis, D.Lgs. 165/2001, in quanto assorbiti nella nuova disciplina sull'accesso alla dirigenza di seconda fascia.
Per quanto concerne, invece, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni:
Ancora al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto del limite dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione conferente (quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) il D.L. n. 36/2022 (art. 6, co. 7) ha previsto, in via transitoria, la possibilità di conferimento (a tempo determinato) di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale). La durata degli incarichi così conferiti non può eccedere il termine del 31 dicembre 2026.
Una ulteriore disposizione approvata nel corso della legislatura, relativa ai processi volti a favorire la mobilità del personale (art. 3, co. 7-quater, D.L. 80/2021), ha stabilito che i dirigenti di seconda fascia (o equivalenti in base alla specificità dell'ordinamento) appartenenti ai ruoli di autorità amministrative indipendenti, che ricoprano incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti in alcune amministrazioni, possano transitare (su domanda) nei ruoli di quest'ultima amministrazione come dirigente di prima fascia. Le amministrazioni di destinazione per le quali si può applicare la norma sono costituite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri, dall'Avvocatura generale dello Stato, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.
Nel corso della legislatura sono stati adottati alcuni interventi normativi sui profili organizzativi e funzionali della Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA (originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione: SSPA).
In particolare, l'articolo 5 del decreto-legge n. 80 del 2021 ha ridisegnato alcuni compiti della Scuola al fine di annoverarvi profili attinenti alla formazione del personale che operi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché del personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo ed attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il DL 80/2021 ha altresì introdotto nell'organizzazione della Scuola, la figura del Segretario generale, in luogo della figura del dirigente amministrativo. La figura del Segretario generale, rispetto al dirigente amministrativo, assume la titolarità di un più articolato spettro di compiti, alcuni dei quali precedentemente attribuiti al Presidente - come la proposta in Comitato di gestione dei bilanci preventivo e consuntivo, o l'attivazione del Comitato di gestione affinché questo sia sentito circa la definizione dell'organizzazione interna della Scuola. Inoltre il Segretario generale è membro del Comitato di gestione (laddove il dirigente amministrativo partecipava senza diritto di voto).
Con un'ulteriore modifica si dispone che i docenti della Scuola i quali esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, abbiano ridotto "corrispondentemente" il trattamento economico.
Ulteriori disposizioni sulla Scuola sono state dettate con il decreto-legge n. 36 del 2022 (articolo 12) che:
Infine con il decreto-legge n. 68/2022 (art. 9, co. 10-bis), si consente alla SNA di prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche di Corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream. Tale previsione, che dovrà tuttavia avvenire nel rispetto dei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, persegue l'obiettivo di sviluppare nuovi percorsi formativi volti a favorire l'integrazione interdisciplinare tra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della PA, nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre più qualificato nella PA.
La disposizione consente, altresì, alla Scuola di emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione. È previsto un massimo di 8 candidati in via di prima applicazione, fino al raggiungimento - a regime - di un numero di frequentatori fino a 32 unità, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nel corso della XVIII legislatura, la legge di bilancio 2022 (L. 234 del 2021, articolo 1, co. 68) ha stabilito a decorrere dall'anno 2022, per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, che il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 (pari a 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente), è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 448 del 1998 (pari all'1,71 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020), in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.
Al fine di assicurare l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico in relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, il decreto "cura Italia" ha dettato alcune disposizioni per procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali (art. 74, co. 7-bis, D.L. 18/2020).
In particolare, sono state stabilite alcune disposizioni speciali per consentire, con modalità a distanza, la conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e la conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni.
Sulla materia è successivamente intervenuto il D.L. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) che ha previsto l'indizione entro il 30 giugno 2020 da parte della SNA dell'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, già autorizzato dal DM 31 marzo 2020, e ne ha stabilito speciali modalità di svolgimento, che includono: la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al corso-concorso con modalità telematiche; lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate di due prove scritte; la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, che accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche; l'articolazione in sottocommissioni della commissione di concorso (art. 250). Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco al quale le amministrazioni attingono, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (come rideterminato dall'art. 1, co. 5, del D.L. n. 183 del 2020).
In relazione alla sospensione delle procedure concorsuali adottate in fase emergenziale, il decreto prevedeva di procedere ad un aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento, di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, allo scopo di corrispondere comunque all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.
A tal fine la norma prevedeva l'adozione entro il 31 luglio 2020 di un regolamento governativo ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione per stabilire una disciplina in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, tuttavia, con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si è intervenuti a regime sulla disciplina del reclutamento dei dirigenti introducendo diverse novelle al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 3, commi 3, 3-bis e 4), per le quali si rinvia al paragrafo su Accesso alla dirigenza. Conseguentemente, la disposizione che prevedeva l'adozione del regolamento (art. 74, co. 7-ter, D.L. n. 18 del 2020) è stata abrogata dal D.L. n. 130 del 2021.
All'inizio della XVIII legislatura, all'interno del disegno di legge di iniziativa del Governo Conte I di riforma della pubblica amministrazione - il cui esame era stato avviato al Senato (S. 1122) - era contenuta una delega al Governo per il riordino della dirigenza, al fine di incentivare la qualità della prestazione lavorativa dei dirigenti (articolo 4).