provvedimento 4 maggio 2023
Studi - Finanze Il decreto-legge n. 25 del 2023 - FinTech

E' all'esame dell'Assemblea il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 25 (A.C. 1115), già approvato dal Senato, che contiene disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. Il provvedimento intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858 (capo I-Capo VII) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech, (Capo VIII). Il decreto-legge consta di 35 articoli, che nel corso dell'esame al Senato sono stati oggetto di limitati interventi emendativi che non hanno modificato l'impostazione generale del provvedimento.

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L'articolo 1 contiene le definizioni e l'articolo 2 disciplina  l'ambito applicativo delle norme sugli strumenti finanziari digitali. Gli articoli da 3 a 17 contengono le disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale degli strumenti finanziari eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale.

L'articolo 3 disciplina l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. Vengono definiti i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale (articolo  4), gli effetti della scritturazione su registro (articolo 5),  la disciplina delle eccezioni opponibili da parte dell'emittente nei confronti del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione (articolo  6), le modalità di determinazione della legittimazione in assemblea all'intervento e al diritto di voto, riferite alle scritturazioni del registro (articolo 7), le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale (articolo  8), le modalità di costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali (articolo  9), gli adempimenti concernenti i libri sociali (articolo 10), la disciplina applicabile nel caso in cui la scritturazione sul registro sia effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti (articolo 11), le modalità di pubblicazione delle informazioni riguardanti l'emissione di titoli (art. 12), gli obblighi del responsabile del registro e del gestore del sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT Distributed Ledger Technology settlement system) e dei sistemi di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT Distributed Ledger Technology trading and settlement systems) (articolo 13). L'articolo 14 prevede la disciplina da applicarsi nel caso di emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT) o presso un sistema di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT). L'articolo 15 prevede che l'emittente possa deliberare un mutamento volontario del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali determinandone le condizioni mentre l'articolo 16 stabilisce che il soggetto legittimato che denunci l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali, abbia diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in sostituzione di quella originaria. L'articolo 17 disciplina infine le modalità di controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali.

Gli articoli da 18 a 26 diciplinano gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un presso un sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT) o presso un sistema di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT). L'articolo 18 disciplina le modalità di emissione, l'articolo 19 individua i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, l'articolo 20 disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. L'articolo 21 reca la disciplina concernente la cancellazione e sospensione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. L'articolo 22 attribuisce alla Consob la facoltà di identificare, d'intesa con la Banca d'Italia, i responsabili del registro da considerarsi significativi. L'articolo 23 individua gli obblighi in capo al responsabile del registro. L'articolo 24 stabilisce che i requisiti di idoneità dei soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso responsabili del registro. Ulteriori requisiti sono previsti per gli esponenti aziendali dei responsabili del registro qualificati come significativi.

L'articolo 25 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Consob e verso la Banca d'Italia per l'organo che svolge la funzione di controllo e per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro. L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro.

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto l'articolo 26-bis, che ricomprende i responsabili dei registri per la circolazione digitale, di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), nella categoria di "altri operatori non finanziari".

Gli articoli  27 e 28 contengono le norme relative alla Vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale.  L'articolo 27 affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai sensi del decreto in esame, definendone precisamente i contenuti e la ripartizione tra le due autorità L'articolo 28, attribuisce alla Consob il potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina in esame.

L'articolo 29 indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858.

L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative.

L'articolo 31 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.   L'articolo 32 prevede un regime transitorio di iscrizione, a cura della Consob, in un elenco provvisorio dei responsabili del registro.

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2023

L'articolo 33 chiarisce che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione Fintech e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni. 

   

In particolare, si modifica l'articolo 36, comma 2-sexies del decreto legge n. 34 del 2019 che stabilisce il quadro normativo entro il quale la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di tecno-finanza (Fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. Il provvedimento in esame chiarisce che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima.

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2023

L'articolo 34 disciplina le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni e reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 35 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

 

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2023
 
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