provvedimento 9 novembre 2022
Studi - Bilancio Il decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. Aiuti-ter)

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. "Aiuti-ter") reca ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

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Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (AC 5), è esaminato dalla Camera in prima lettura. L'esame in sede referente si è svolto dinanzi alla Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento della Camera, la quale ha concluso l'esame, con la votazione del mandato al relatore, in data 8 novembre 2022.

Il decreto-legge n. 144 del 2022 segue altri due precedenti decreti-legge, esaminati e convertiti in legge nell'ultima fase della XVIII legislatura, recanti misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali, emergenza idrica e crisi ucraina (rispettivamente, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142).

A seguito dell'esame in sede referente, il disegno di legge di conversione (AC 5-A), inizialmente composto di 44 articoli, si compone di 47 articoli, suddivisi in cinque Capi:

  • il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 17, reca misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti;
  • il Capo II, composto dagli articoli da 18 a 21, reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali;
  • il Capo III, composto dagli articoli da 22 a 34-bis, reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è a sua volta articolato in quattro Sezioni:

  - la Sezione I, composta dagli articoli da 22 a 24, contiene misure per l'attuazione del PNRR in materia ambientale;

  - la Sezione II, composta dall'articolo 25, reca misure per l'attuazione del PNRR in materia di università;

  - la Sezione III, composta dagli articoli da 26 a 28, contiene misure per l'attuazione del PNRR in materia di istruzione;

  - la Sezione IV, composta dagli articoli da 29 a 34-bis, reca ulteriori misure per l'attuazione del PNRR;

  • il Capo IV, composto dagli articoli da 35 a 41, reca ulteriori disposizioni urgenti;
  • il Capo V, composto dagli articoli da 42 a 44, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Nell'ambito del Capo I, recante misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti:

  • l'articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati da precedenti decreti-legge emanati nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, regolando le modalità di fruizione e il regime di cedibilità degli stessi e prorogando al 31 marzo 2023 il termine per usufruire dei medesimi, riferiti al terzo trimestre 2022;
  • l'articolo 2 riconosce un credito di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica. La disposizione regola il regime di cedibilità del credito di imposta, rinviando per i profili di dettaglio a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
  • l'articolo 3 prevede misure a supporto delle imprese con sede in Italia colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia;
  • l'articolo 4, modificato in sede referente, conferma fino al 18 novembre 2022 la già disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ai carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Nel testo originario la proroga era disposta fino al 31 ottobre 2022; per effetto delle modifiche apportate in Commissione, con le quali è confluito nel provvedimento il contenuto del successivo decreto-legge n. 153 del 2022, l'agevolazione è stata ulteriormente estesa nel tempo. Il disegno di legge di conversione contestualmente abroga il predetto decreto-legge n. 153 del 2022 con salvezza dei relativi effetti;
  • l'articolo 5 prevede misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali. In sede referente sono stati inseriti due nuovi commi: il comma 6-bis attribuisce alle regioni e alle province autonome, per l'anno 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome (comma 6-bis); il comma 6-ter esonera per l'anno 2022 gli enti locali dall'obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ricevuti per disposizioni di legge per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas;
  • l'articolo 6 incrementa la dotazione del fondo destinato al riconoscimento agli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario di un contributo per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante;
  • l'articolo 7 incrementa la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, rinviando a un decreto dell'Autorità delegata in materia di sport la determinazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi;
  • l'articolo 8 prevede un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore;
  • l'articolo 9 reca disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;
  • l'articolo 10 prevede che il Ministero dell'interno nonché, secondo quanto introdotto in sede referente, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzino direttamente o affidino in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • l'articolo 11 stanzia risorse per mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di energia elettrica e gas sostenuti da cinema, teatri, istituti e luoghi della cultura;
  • l'articolo 12 rifinanzia il Fondo destinato all'erogazione del Bonus trasporti per il 2022;
  • l'articolo 13 incrementa il contributo per la gestione dell'emergenza energetica nelle scuole paritarie;
  • l'articolo 14 autorizza uno stanziamento di risorse da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada;
  • l'articolo 15 prevede un contributo una tantum in favore degli istituti di patronato;
  • l'articolo 16 contiene disposizioni in materia di termini dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
  • l'articolo 17 innalza l'importo massimo dei finanziamenti in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca garantiti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

 

Nell'ambito del Capo II, recante disposizioni urgenti in materia di politiche sociali:

  • l'articolo 18 prevede la corresponsione di un'indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile del mese di novembre fino a 1.538 euro; l'indennità è corrisposta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare dei medesimi trattamenti e prestazioni. Come precisato in sede referente, non sono tenuti a rendere tale dichiarazione i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA;
  • l'articolo 19 prevede la corresponsione di un'indennità una tantum di 150 euro ai pensionati con reddito fino a 20 mila euro, nonché ad altre categorie di soggetti;
  • l'articolo 20 prevede un incremento, nella misura di 150 euro, dell'indennità una tantum già prevista per il 2022, nella misura di 200 euro, in favore dei lavoratori autonomi;
  • l'articolo 21 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite riferite ai periodi d'imposta 2020 e 2019.

Nell'ambito del Capo III, recante misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

  • gli articoli della Sezione I contengono disposizioni in materia di accelerazione delle procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento le attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti e degli imballaggi (articolo 22), in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 23) e in materia di sostegno alla siderurgia per la realizzazione degli investimenti PNRR legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (articolo 24);
  • l'articolo 25, contenuto nella Sezione II, modificato in sede referente, dispone che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;
  • gli articoli della Sezione III contengono disposizioni in materia di riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica superiore (articolo 26), in materia di riforma del sistema di istruzione professionale (articolo 27) e in materia di istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (articolo 28);
  • gli articoli della Sezione IV contengono disposizioni in materia di:

  - accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili anche degli enti locali attuatori degli interventi del Piano complementare al PNRR (articolo 29);

  - utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR (articolo 30);

  - realizzazione di piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi al monitoraggio dell'attuazione delle misure del PNRR attribuite alla titolarità del Ministero dello sviluppo economico (articolo 31);

  - accelerazione della realizzazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, attribuendo a Invitalia S.p.A. la promozione di appositi accordi-quadro per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori (articolo 32);

  - modifica della disciplina relativa alla procedura di accesso alla magistratura e alle commissioni di concorso, consentendo l'accesso al concorso ai neolaureati e prevedendo la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per l'espletamento delle prove (articolo 33);

  - estensione anche alle farmacie rurali sussidiate che si trovano al di fuori delle Aree interne del Paese della possibilità di accedere ai finanziamenti nell'ambito del PNRR (articolo 34);

  - facoltà di affidare gli incarichi di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici (articolo 34-bis).

 

Nell'ambito del Capo IV, recante ulteriori disposizioni urgenti:

  • l'articolo 35 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare le misure necessarie ad assicurare la partecipazione italiana alle iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito del programma di assistenza macrofinanziaria eccezionale a favore dell'Ucraina;
  • l'articolo 35-bis, introdotto in sede referente, proroga alcune misure di sostegno all'accesso ai mutui prima casa per i giovani;
  • l'articolo 36 incrementa le risorse destinate ai centri di assistenza fiscale;
  • l'articolo 37 reca modifiche alla disciplina in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi;
  • l'articolo 38, sostituito in sede referente, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
  • l'articolo 39 prevede l'applicabilità delle "clausole sociali" previste dal Codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei servizi museali;
  • l'articolo 40 proroga al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato, le disposizioni in materia di esonero dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su spazi aperti di strutture amovibili, purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande. Il comma 1-bis, inserito in sede referente, dispone che, per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale del PNRR "Rifinanziamento Fondo 394/1981 gestito da SIMEST (M1.C2.I5)", presentate ed eccedenti il limite di spesa autorizzato, si provveda in regime di aiuti di stato "de minimis", a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente  relative al medesimo Fondo, fino a 700 milioni, e al Fondo per la promozione integrata, fino a 180 milioni;
  • l'articolo 41 apporta modifiche alla disciplina sulle navi destinate alla navigazione internazionale, al fine di adeguare l'ordinamento interno a una decisione della Commissione europea.

 

Nell'ambito del Capo V, infine, recante le disposizioni finanziarie e finali:

  • l'articolo 42 modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
  • l'articolo 43, modificato in sede referente, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal decreto-legge, indicando le corrispondenti fonti di copertura finanziaria;
  • l'articolo 43-bis, inserito in sede referente, prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione;
  • l'articolo 44 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il 24 settembre 2022.
ultimo aggiornamento: 9 novembre 2022
 
temi di Politica economica e finanza pubblica