provvedimento 2 ottobre 2023
Studi - Bilancio D.L. 104/2023 - Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici

E' in discussione in Assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.C. 1436).

Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge, si rinvia al dossier a cura dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier a cura del Servizo Bilancio dello Stato.

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Misure urgenti a tutela degli utenti (Capo I - articoli da 1 a 4)

 

L'articolo 1, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, assegna all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo, specialmente in presenza di condotte restrittive della concorrenza o dell'abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale.

L'articolo 2 impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree.

L'articolo 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi, consentendo ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze in misura non superiore al 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario.

L'articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.

 

Misure urgenti in materia di attività economiche (Capo II - articoli da 5 a 12-quater)

 

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027.

L'articolo, inoltre, istituisce il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.

L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di incentivare e sviluppare la filiera nazionale foresta-legno, prevedendo la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al predetto Codice, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell'articolo 136 del Codice.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking.

Con un comma introdotto al Senato si prevede, inoltre, che i periodi di lavoro eventualmente già prestati con contratto a tempo determinato dal personale degli enti pubblici di ricerca concorrano a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012. Per effetto delle modifiche approvate dal Senato è stato abrogato l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevedere l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del Golden power (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.

L'articolo 8 aumenta da 5 a 10 anni, in relazione alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, la durata del periodo durante il quale una eventuale delocalizzazione dell'attività interessata all'esterno dell'UE e dello Spazio economico europeo comporta la decadenza del beneficio e l'irrogazione di una sanzione.

L'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

L'articolo 10, modificato dal Senato, autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu.

L'articolo 10-bis, introdotto in Senato, introduce modifiche alla disciplina del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che operano nella riproduzione animale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 52 del 2018.

L'articolo 11, modificato in Senato, consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro.

È stata autorizzata, per i medesimi interventi, la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023, prevedendo che per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici vengano assegnati all'AGEA 2,5 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 11-bis, introdotto al Senato, interviene sulle modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario dell'attività venatoria previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

L'articolo 11-ter, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, interviene in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

L'articolo 12 reca misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa. Si consente la prosecuzione, nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'intervento non è riconosciuto dalla data di eventuale maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Sono stabiliti limiti specifici di importo per il trattamento integrativo previsto nell'ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

In caso di riconoscimento dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, le due società interessate sono esonerate dal pagamento sia delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, spettanti all'INPS e relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia del contributo addizionale relativo alla risoluzione (involontaria per il dipendente) di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'articolo 12-bis, introdotto in Senato, dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 12-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, recante disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

L'articolo 12-quater, inserito in sede referente al Senato, reca norme transitorie di deroga relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico. Le deroghe concernono il requisito di anzianità lavorativa dei dipendenti beneficiari e il limite massimo di sospensione di ore lavorabili nell'unità produttiva interessata.

 

Disposizioni in materia di investimenti (Capo III - articoli da 13 a 23)

 

L'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, il Consiglio dei ministri nomina commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti".

Si prevede, inoltre, il rilascio, previa conferenza di servizi, di un'autorizzazione unica da parte di detti commissari in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento.

L'articolo 13-bis, introdotto in Senato, fa confluire nel decreto-legge n. 104 del 2023 il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023. Esso autorizza una spesa massima di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, prevedendo altresì una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti. La concreta individuazione delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a un DPCM.

L'articolo 14, modificato al Senato, introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

Da un lato, sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza; dall'altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 15, modificato al Senato, autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di servizi di ormeggio.

L'articolo 16, modificato al Senato, reca una disposizione riguardante i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell'Allegato IV-bis del decreto-legge n. 77 del 2021.

L'articolo 17, modificato nel corso dell'esame al Senato, specifica che nel riparto del 50 per cento della quota del Fondo Nazionale TPL distribuita – ai sensi di legge – tenendo conto dei costi standard, si tenga conto dei servizi di TPL complessivamente resi in ciascuna regione, risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL, nonché, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.

Si consente, inoltre, al Ministro delle infrastrutture e trasporti di nominare come Gestori della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como anche soggetti che non siano funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio.

Si attribuiscono, infine, al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025.

L'articolo 18 reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi si provvede a valere sulle somme del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano, al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano.

L'articolo 19, modificato dal Senato, istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, con l'obiettivo di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni per il 2024 e 12 milioni per il 2025. Con alcune modifiche introdotte al Senato, viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni per il 2024 per la ristrutturazione delle zone alluvionate della Regione Sardegna colpite da eventi atmosferici rilevanti a partire dal 30 maggio del 2023.

L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la nomina un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo.

L'articolo 20 esclude il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dispone che il contributo per il funzionamento della predetta Autorità non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

L'articolo 21, modificato durante l'esame in Senato, reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.

Si attribuisce, inoltre, una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. L'anticipazione, concessa fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

Si prevede, infine, la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano in dissesto e in riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per il 2023, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana.

L'articolo 21-bis, introdotto al Senato, prevede che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possono impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale e dal bilancio di previsione finanziario.

L'articolo 21-ter, introdotto in sede referente al Senato, attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto.

L'articolo 22 stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti agli enti locali. La disposizione in esame è stata introdotta, nel provvedimento d'urgenza in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 23, modificato durante l'esame in sede referente al Senato, apporta modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023 (c.d. decreto alluvioni), volte principalmente: a consentire l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico; a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati; ad incrementare l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente.

Disposizioni in materia fiscale (Capo IV - articoli da 24 a 27)

 

L'articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

L'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge.

L'articolo 26, modificato nel corso dell'esame in sede referente in Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento:

-          la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024;

-          il limite massimo dell'imposta passa dallo 0,1 dell'attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio;

-          in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta, a una riserva non distribuibile;

-          è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali; l'AGCM deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, comprensivi di interessi e spese.

Disposizioni finali (Capo V - articoli 28 e 29)

 

L'articolo 28 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge.

L'articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2023

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è stato esaminato, in prima lettura, dal Senato, che lo ha approvato in data 28 settembre 2023 con numerosi emendamenti e articoli aggiuntivi rispetto al testo originario del decreto.

In particolare, il provvedimento originario risultava composto da 29 articoli, articolati in 5 Capi. A seguito delle modifiche introdotte al Senato, il provvedimento risulta ora composto da 41 articoli, sempre suddivisi in 5 Capi.

Alla Camera, il disegno di legge è stato esaminato, in sede referente, dalla V Commissione della Camera, che ha approvato il mandato al relatore in data 3 ottobre 2023, senza approvare ulteriori modifiche al testo del decreto-legge.

Il termine per la conversione del decreto-legge scade il 9 ottobre 2023.

ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2023
 
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