Il decreto-legge n. 39 del 2024 contiene misure di natura essenzialmente fiscale e finanziaria dirette a modificare, in più parti, il regime fiscale del cosiddetto superbonus ed in generale quello relativo alle agevolazioni nel settore edilizioanche istituendo alcuni Fondi destinate a finanziare interventi edilizi, a modificare alcuni regimi fiscali (come ad esempio transizione 4.0 e 5.0) nonchè ad introdurre e rafforzare alcuni presidi antifrode in ambito fiscale. Specifiche disposizioni contengono rifinanziamenti relativi a diversi Fondi (ad esempio il Fondo per l'attuazione della delega fiscale ed il Fondo nazionale per il servizio civile) e altre disposizioni procedurali e organizzative riguardanti l'amministrazione finanziaria.
Per ulteriori informazioni si rimanda al relativo dossier di documentazione.
Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.
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Il decreto-legge n. 39 del 2024 è composto di 17 articoli e contiene essenzialmente disposizioni di carattere fiscale e finanziario.
In particolare:
- si restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Infine, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto legge n.11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati (art. 1);
- si prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza precisando l'ambito applicativo e le modalità di assegnazione delle risorse (art. 1-bis);
- viene istituito un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale (art. 1-ter );
- si esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articolo 2).
- viene introdotto l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (art. 3);
- si dispone, la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione disciplinandone il regime (anche con riferimento ai contribuenti con iscrizioni d'importo superiore a 100.000 euro) ed i termini di applicazione della norma (art. 4).
- sono introdotte modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, le norme ivi previste vietano ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La disposizione prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Viene inoltre rimodulato il termine di recupero delle detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. superbonus e relative all'eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni (art. 4-bis);
- si introduce in capo agli enti comunali, al comma 1, un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo (art. 4-ter);
- viene limitata la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE – aiuto alla crescita economica – e dispone che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 5);
- sono introdotte specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0 quali la segnalazione preventiva degli investimenti che si intendono effettuar, il flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Sono state introdotte alcune modifiche la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0, contenuta nel decreto-legge n. 19 del 2024, con particolare riferimento alle attività del GSE (art. 6);
- si introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024 (art. 7, commi 1-3);
- si dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 (art. 7, comma 4);
- Viene previsto che la sanzione prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applichi agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento (art. 7, comma 5);
- viene prorogato dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (art. 7, comma 6);
- si concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive (art. 7, comma 7);.
- si proroga al 31 ottobre 2024 il termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta (art. 7, comma 7-bis);.
- si proroga al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca della medesima adesione (art. 7, comma 7-ter);
- si prevede, per l'anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva (art. 7, comma 7-quater);
- si introduce una norma interpretativa volta a escludere il principio del contraddittorio per alcune tipologie di atti (art 7-bis);
- si consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici (art. 8, comma 1);
- si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90 per cento del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali (art. 8, comma 2);
- si dispone l'incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). La norma dispone, inoltre, la copertura degli oneri e il versamento all'entrata dello Stato di somme di importo corrispondente da parte delle predette Agenzie (art. 8, comma 3);
- si prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi metereologici eccezionali nel novembre del 2023 (art. 9, comma 1);
- si introducono misure dirette a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali (art. 9, comma 2);
- si prevede che i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, disciplinando le modalità procedurali dell'intervento e la copertura finanziaria del medesimo (art. 9, commi 3-6);
- si riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 9, comma 7); .
- viene autorizzata la spesa di 800.000 euro per il 2024 e 700.000 euro per il 2025 per l'attuazione dei programmi del G7 concernenti "Industria, Tecnologia e Digitale" (art. 9, comma 7-bis);
- si incrementa: l'autorizzazione di spesa per contributi al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 1); il Fondo per le emergenze nazionali (art. 9-bis comma 2); il Fondo nazionale per il servizio civile (art. 9-bis comma 3); il Fondo per l'attuazione della delega fiscale (art. 9-bis comma 4); il Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 9-bis comma 5); le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili (art. 9-bis comma 6).
- si posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e al 1° luglio 2025 la decorrenza della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (art. 9-bis, comma 7);
- viene ridotta dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (art. 9-bis, comma 8);.
- si precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 9-bis, comma 9);.
- si prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2024 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (art. 9-ter).
ultimo aggiornamento: 16 maggio 2024