provvedimento 10 ottobre 2024
Studi - Finanze Aiuti alle start-up e alle imprese innovative

L'AC 107-B, avente ad oggetto la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, è all'esame della Camera in terza lettura limitatamente alle disposizioni che sono state oggetto di modifica ed integrazione nel corso dell'esame al Senato.

La proposta di legge è composta da 5 articoli.

L'articolo 1approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L'articolo 2approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'articolo 3, introdotto al Senato modifica la disciplina del Patrimonio Destinato ampliandone le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.

L'articolo 4 chiarisce e specifica i contenuti dell'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative. Attraverso le modifiche effettuate nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte disposizioni  volte a disciplinare l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati presso l'Anagrafe nazionale delle ricerche (inserendo i nuovi commi 3 e 4) e sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 5, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere,  innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

 
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