provvedimento 28 dicembre 2022
Studi - Bilancio D.L. 176/2022 - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e della finanza pubblica (c.d. Aiuti quater)

È all'esame della Commissione Bilancio della Camera, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (A.C. 730) – già approvato in prima lettura dal Senato il 21 dicembre 2022 – recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cd. "Aiuti-quater").

  Nel corso dell'esame in Senato sono state apportate diverse modifiche al testo originario e sono state introdotte nuove disposizione. Il termine per la conversione del decreto-legge scade il 17 gennaio 2023.

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Il contenuto del provvedimento si sostanzia nella proroga di numerose tipologie di misure di sostegno introdotte e già più volte prorogate da precedenti decreti-legge adottati nel corso del 2022 (n. 17, n. 50, n. 115, n. 144) al fine di far fronte alle conseguenze economiche della crisi internazionale successiva alla guerra russo-ucraina e, in particolare, all'aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti energetici.

 

  Si riassumono di seguito le principali misure di sostegno contenute nel provvedimento:

  • il disegno di legge di conversione, come modificato al Senato, prevede anzitutto l'assorbimento al suo interno – con la contestuale abrogazione e salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici medio tempore sorti – del decreto-legge n. 179 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici (articolo 1, comma 2).
  • si prevede l'estensione, anche al mese di dicembre 2022, di alcuni crediti di imposta, già disciplinati da precedenti decreti-legge del 2022, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas per le imprese (articolo 1). Si tratta:

o   del credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore, in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica o per il gas acquistati e utilizzati nel mese di dicembre 2022;

o   del credito d'imposta per imprese diverse dalle energivore, attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel mese di dicembre 2022;

o   del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta.

A seguito delle modifiche introdotte in Senato, il termine per la fruizione dei suddetti crediti di imposta e per la loro cessione è stato posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

  • è prorogata fino al 30 novembre 2022 – in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento – la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti, in vigore dal 22 marzo 2022. Dal dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori ai livelli vigenti fino al 21 marzo 2022. È prorogata al 31 dicembre 2022 anche l'aliquota IVA al 5 per cento sulle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione (articolo 2).
  • è disposta la proroga, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, dei termini per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto del carburante nel quarto trimestre solare del 2022, in favore di imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (articolo 2-bis).
  • si attribuisce alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, la facoltà di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (articolo 3). È disciplinata, altresì, la possibilità per le suddette imprese di avvalersi della disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato, nonché di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente ai piani di rateizzazione e come opzione alternativa alla fruizione dei crediti di imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas.
  • si prevede un regime di maggiore favore in materia esenzione dall'IRPEF – entro il limite di 3.000 euro, anziché dei previgenti 600 euro – per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, o per le somme a questo erogate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas (art. 3, comma 10).
  • è incrementato il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, portato a complessivi 60 milioni di euro, per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (art. 3, comma 11).
  • sono previste misure in favore di enti che gestiscono servizi sociosanitari e assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale, nonché di enti operanti nell'ambito del Terzo settore anche non aventi la gestione di tali servizi (art. 3, commi 12 e 14).
  • sono apportate modifiche in senso ampliativo al regime giuridico e temporale degli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati alla commercializzazione di veicoli, al fine di contrastare gli effetti economici negativi della crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive (articolo 7-ter).

 

Su un diverso fronte, il provvedimento interviene sulla disciplina degli approvvigionamenti di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, al fine di destinare quest'ultimo, a prezzi calmierati, ai clienti industriali finali "energivori", con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre contestualmente l'emissione di gas climalteranti (articolo 4).

Sempre in materia di utilizzo del gas naturale e di misure per fronteggiare il relativo rincaro, il provvedimento prevede:

  • che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi e le correlate modifiche tecnico-impiantistiche, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, fino al 31 marzo 2024 siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali (articolo 4-bis).
  • un termine del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas fissato, anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 come in precedenza previsto, a decorrere dal 10 gennaio 2024 (articolo 5).
  • l'assegnazione al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene prorogato alla data del 10 novembre 2023 (articolo 5).
  • modifiche alla disciplina la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030, nonché alla disciplina del contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, al fine di incrementare la produzione dei biocarburanti (articolo 6-bis).

 

Il provvedimento prevede, inoltre, misure in favore degli enti locali, tra le quali si evidenziano, in particolare:

  • l'incremento di 150 milioni di euro per il 2022 – di cui 130 milioni per i comuni e 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province – il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi da questi erogati, in relazione alle maggiori spese per utenze di energia elettrica e gas (articolo 3-bis).
  • lo stanziamento di ulteriori 320 milioni di euro è effettuato per il 2022 per fronteggiare i costi dell'energia nel settore del trasporto pubblico regionale e locale (articolo 3-bis). Si interviene, altresì, sulle modalità di riparto del Fondo per il trasporto pubblico locale, specificando che, all'esito del riparto – effettuato tenendo conto, per il 50 per cento dei costi standard e per il 50 per cento dei livelli adeguati di prestazione del servizio – nessuna regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo (articolo 7-bis).
  • gli interventi in materia di divieto di assunzione di personale da parte degli enti locali che non rispettino i termini di approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché i termini per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti. Viene fatto salvo, infatti, lo svolgimento delle funzioni fondamentali nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10 mila abitanti, ove nell'anno precedente sia stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente (Lampedusa e Linosa) (articolo 14-ter).
  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per il 2025 e 120 milioni di euro per il 2026 (articolo 14-quinquies).
  • la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario comunale a funzionari di ruolo in possesso di determinati requisiti, al fine di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni (articolo 14-sexies).

 

Il provvedimento interviene anche sulla disciplina del superbonus (articolo 9), prevedendo, in particolare:

  • la riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina dell'istituto.
  • la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e la possibilità, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
  • il riconoscimento dell'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso.
  • l'innalzamento, da 2 a 3, del limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio.
  • la possibilità per SACE di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus.

 

Sono dettate, altresì, norme in materia di affidamenti di lavori pubblici (articolo 10), le quali, modificando il precedente decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. "sblocca-cantieri"), prevedono:

  • che l'obbligo a carico del comune non capoluogo di provincia di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento sia pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture.
  • le condizioni affinché le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC possano ricevere contributi per fronteggiare gli incrementi di costo conseguenti all'aggiornamento regionale dei prezziari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
  • la proroga al 31 marzo 2023 dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022.
  • un procedimento speciale e semplificato per l'accelerazione della realizzazione di interventi autostradali di preminente interesse nazionale specificamente individuati.
  • una modifica della composizione della Commissione tecnica a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale dei progetti PNRR-PNIEC, la quale può nominare fino a trenta componenti aggregati (articolo 11).

 

Tra le altre misure di sostegno contemplate dal provvedimento, si segnalano, in particolare:

  • l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (articolo 12, commi 1 e 2), nonché interventi sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari (articolo 11-bis).
  • l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 12, comma 3), nonché lo stanziamento di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Marche (articolo 12-bis).
  • disposizioni in materia di termini di sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali per le federazioni sportive nazionali, in favore degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (articolo 13).
  • un incremento di 1080 milioni di euro per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli incrementi relativi alla rete tradizionale (articolo 14, comma 1).
  • l'autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per i programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati alla difesa nazionale (articolo 14, comma 2).
  • l'incremento di 85,8 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinando le risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente, nonché una spesa di 14,2 milioni di euro per il 2022 per i compensi individuali accessori del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative (articolo 14, comma 3).

 

Tra le disposizioni finanziarie contenute nel provvedimento, si segnalano soprattutto: la spesa di 150 milioni di euro per il 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve del personale scolastico; la spesa di 410 milioni di euro per il 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas; l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025; l'incremento del FISPE di 17 milioni di euro per il 2024.

 

ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2022
 
temi di Politica economica e finanza pubblica