Costituzione, diritti e libertà

Modifiche ai vitalizi e al trattamento economico dei parlamentari

Nel corso della XVII legislatura sono state adottate diverse misure per la riduzione delle spese per i membri di governo e per i parlamentari. La materia dei vitalizi e del trattamento pensionistico dei parlamentari e dei consiglieri regionali è stata altresì oggetto di esame parlamentare nel corso della legislatura, con l'approvazione da parte della Camera dei deputati, nella seduta del 26 luglio 2017,  di un testo volto a disporre l'applicazione di un nuovo trattamento previdenziale contributivo e la rideterminazione dei trattamenti e vitalizi in essere; l'iter parlamentare non si è concluso prima della fine della legislatura.

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Nei primi mesi della XVII legislatura è stato introdotto (con il c.d. decreto IMU) il divieto per i membri del governo di cumulare il trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici). Per i membri del governo non parlamentari, i c.d. "tecnici", la legge di stabilità 2014 ha previsto che il trattamento economico del membro di Governo non parlamentare che ha optato per lo stipendio di dipendente pubblico non può superare, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Nel corso della legislatura, l'esame delle proposte di legge sui temi del trattamento economico dei parlamentari e delle modifiche alla disciplina sui contributi previdenziali sono state unificate, nel corso dell'iter parlamentare presso la I Commissione: nel mese di maggio 2017, si è convenuto di ridefinire il perimetro d'esame e di abbinare alle proposte di legge sul in corso di esame presso la medesima Commissione. La Commissione, dopo un'istruttoria legislativa che ha tenuto altresì conto dei principali sistemi vigenti negli altri Paesi europei  , ha elaborato un testo, successivamente approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati   che ha previsto l'applicazione di un sistema contributivo ai membri del Parlamento analogo a quello vigente per i dipendenti pubblici con i seguenti contenuti:

  • veniva definito un sistema previdenziale, interamente contributivo, per i parlamentari in carica e per quelli cessati dal mandato che già  percepivano gli assegni vitalizi o il trattamento previdenziale;
  • era previsto che, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, i parlamentari fossero assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare; nel caso in cui i parlamentari optassero  (ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. 165/2001) per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi potevano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si sarebbero effettuate sulle competenze accessorie;
  • la determinazione del trattamento previdenziale era effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori (moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, di cui alla tabella A dell'allegato 2 della L. 247/2007, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione);
  • il montante contributivo individuale era individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota pari a quella per i lavoratori pubblici (art. 2, co. 2, L. 335/1995);
  • il nuovo sistema previdenziale era esteso entro 6 mesi anche alle regioni (le regioni a statuto speciale e le province autonome erano tenute ad adeguarsi conformemente ai loro statuti).

Specifiche disposizioni riguardavano inoltre la sospensione in caso di elezione o nomina ad altra carica pubblica; la rivalutazione dei trattamenti previdenziali; la rideterminazione, da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e pensioni attualmente erogate in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame; in ogni caso, l'importo risultante dalla rideterminazione non poteva essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non poteva essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, secondo le modalità previste dalla proposta di legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali (del membro del Parlamento e dall'organo di appartenenza) applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento, era richiesto il raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti stabilita dalla legge Fornero (art. 24 del DL 201/2011); per i parlamentari che esercitavano o che avevano esercitato il mandato alla data di entrata in vigore della proposta di legge si applicavano i requisiti anagrafici vigenti, in base alle determinazioni delle Camere, a quella data.

L'iter parlamentare   del provvedimento non si è concluso prima della fine della legislatura.

Parallelamente, dal mese di settembre 2015, il tema era stato trattato anche da due proposte di legge costituzionali   in materia di vitalizi e trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, di cui la I Commissione aveva avviato l'esame.

Alcune delle proposte di legge in materia di trattamento economico dei parlamentari  erano altresì volte all'introduzione di una nuova disciplina per i collaboratori dei parlamentari. Sul medesimo tema, sono stati altresì esaminati, nel corso della legislatura, presso la XI Commissione Lavoro della Camera, alcune proposte di legge   sulla regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.

Modifiche alla disciplina del trattamento previdenziale dei parlamentari, come definita dal Regolamento delle pensioni dei senatori e dal Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati, sono state approvate negli ultimi anni  .
In particolare, con la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 31 gennaio 2012 e con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012 è stato disposto il  superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio e l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento basato sul  sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello pensionistico vigente per i pubblici dipendenti.
Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai parlamentari eletti dopo il 1° gennaio 2012. Per i parlamentari invece allora in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema  pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
I parlamentari cessati dal mandato comunque conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni.
A tal fine, i parlamentari sono assoggettati d'ufficio al versamento di un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità parlamentare lorda.
Sotto altro profilo, il 7 maggio 2015, il Consiglio di Presidenza del Senato e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati hanno ciascuno approvato una delibera avente ad oggetto la disciplina della corresponsione di fine mandato a parlamentari condannati in via definitiva per reati di particolare gravità (anche tenuto conto che il decreto legislativo n. 235 del 2012 ha disposto la connessione ad alcune fattispecie della perdita del requisito di elettorato passivo, nella forma di incandidabilità sopravvenuta).
In quegli atti delle Camere è stato previsto il venir meno della corresponsione, per i parlamentari condannati in via definitiva per reati di mafia, terrorismo e contro la pubblica amministrazione (escluso l'abuso d'ufficio), con pene superiori ai due anni. Per gli altri reati, occorre vi sia stata una condanna definitiva con pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni.
La cessazione del trattamento a sua volta non si applica qualora per il parlamentare condannato in via definitiva intervenga la riabilitazione, la quale consente (decorsi almeno tre anni di esecuzione della pena) di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna e delle pene accessorie.
Da ultimo, il 22 marzo 2017 l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha deliberato che, per un triennio (a decorrere dal 1° maggio 2017), sugli assegni vitalizi e sui trattamenti previdenziali diretti e di reversibilità corrisposti ai deputati cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applichi un contributo straordinario, nella parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui. Si tratta di un contributo in quattro scaglioni (del 10 per cento per i primi 10.000 euro eccedenti quella soglia, del 20 per cento per i secondi 10.000 euro eccedenti, indi del 30 e del 40 per cento).

 

 

 

L'esame in sede referente delle proposte di legge A.C. 495 Vaccaro, A.C. 661 Lenzi, A.C. 1137 Capelli, A.C. 1958 Vitelli e A.C. 2354 Lombardi è stato avviato dalla I Commissione Affari costituzionali nella seduta del 19 febbraio 2016.

Successivamente, la pdl A.C. 2354 Lombardi è stata inserita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo del 29 settembre 2016 nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 24 ottobre 2016.

Nella seduta del 6 ottobre 2016, la Commissione ha approvato la decisione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, presa nella riunione del 5 ottobre, di delimitare l'ambito dell'esame ai seguenti aspetti: determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento; disciplina del rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio, spese generali e disciplina della diaria dei parlamentari; regime tributario; regime di trasparenza connesso alle suddette materie. Il perimetro oggettivo sopra indicato è considerato vincolante ai fini della predisposizione e dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame e per la conseguente valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite.

Nella seduta successiva, il 13 ottobre, la Commissione ha deliberato di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato proposto dalla relatrice.

Il 19 ottobre 2016, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che non sussistevano le condizioni per procedere alla discussione e alla votazione dei numerosi emendamenti presentati al testo unificato della proposta di legge, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 24 ottobre 2016. Il Presidente della I Commissione, nella seduta del 20 ottobre, ha dunque comunicato che avrebbe riferito all'Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali, sull'esito dei lavori della Commissione e sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti e al conferimento del mandato al relatore.

Infine, a seguito della proposta avanzata dal gruppo del Movimento 5 stelle, nella medesima seduta del 20 ottobre, il Presidente della I Commissione ha disposto la revoca dell'abbinamento delle proposte di legge A.C. 495 Vaccaro, A.C. 661 Lenzi, A.C. 1137 Capelli e A.C. 1958 Vitelli. La discussione in Assemblea, iniziata il 24 ottobre, ha riguardato la proposta A.C. 2354 (Lombardi). Nella seduta successiva, il 25 ottobre 2016, la Camera ha approvato la proposta di rinvare in Commissione la proposta di legge.
 L'11 maggio 2017 la I Commissione ha adotatto un nuovo testo base proposto dalla relatrice nell'ambito dell'esame della proposta di legge A.C. 2354, riconfermando la delimintazione dell'ambito dell'esame agli aspetti già definiti in precedenza.

Nella seduta del 16 maggio 2017, la Commissione ha deciso di ridefinire il perimetro d'esame e di abbinare alle proposte in esame sul trattamento economico dei parlamentari con quelle relative ai vitalizi in corso di esame presso la medesima Commissione (A.C. 1093 e abb). I due procedimenti legislativi, dunque, sono confluiti in un unico iter. Nella stessa seduta l'on. Lombardi ha rinunciato a svolgere la funzione di relatrice e il Presidente della Commissione ha conferito l'incarico di relatore all'on. Richetti. Nella seduta del 17 maggio il relatore, on. Richetti, ha proposto l'adozione - come testo base per il proseguimento dell'esame in sede referente - della pdl A.C. 3225 in materia di vitalizi (si veda il paragrafo Disciplina dei vitalizi e del sistema previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali).

La proposta di legge C. 2354, in primo luogo, riduce l'importo dell'indennità parlamentare, sostituendo l'attuale parametro di riferimento, ossia il trattamento complessivo annuo lordo di presidente di Sezione della Corte di cassazione, con l'individuazione di un importo direttamente stabilito dalla legge (5.000 euro lorde mensili).

Tale modalità di determinazione dell'indennità viene estesa anche ai consiglieri regionali.

La proposta interviene anche sulle altre voci che concorrono, assieme all'indennità, a formare il trattamento economico complessivo dei parlamentari, quali il rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio e il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

Inoltre, vengono introdotte alcune misure (ulteriori rispetto a quelle vigenti) di trasparenza e di controllo (con la previsione, in determinati casi, di un intervento anche della Corte di conti) della corrispondenza tra spese e rimborsi; con la previsione altresì di specifiche sanzioni in caso di violazioni.

Altro tratto caratteristico della proposta di legge è quello della equiparazione, quanto più possibile, di alcuni istituti previsti per i parlamentari con quelli validi per il lavoro dipendente: tra questi, l'abolizione dell'assegno di fine mandato e la sua sostituzione con una indennità che ricalca il trattamento di fine rapporto (TFR); la disciplina del trattamento previdenziale; l'estensione a deputati e senatori della disciplina dei congedi parentali.

Infine, uno degli elementi caratterizzanti molte disposizioni recate dalla proposta in esame, risiede nel cambiamento della fonte normativa: sono ricondotte alla legge una serie di previsioni attualmente disciplinate per intero dai Regolamenti parlamentari o da decisioni degli Uffici di Presidenza.

Il decreto-legge n. 54 del 2013 (il c.d. decreto IMU) ha introdotto il divieto per i membri del governo, che sono anche parlamentari, di cumulare il trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici), con un risparmio di spesa previsto per il 2013 pari a € 1.209.375, al lordo degli oneri riflessi, con effetti in termini di indebitamento netto pari a € 604.687 (articolo 3). Tale risparmio, insieme con l'utilizzo di risorse di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, consentirà di coprire gli oneri in termini di interessi derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione dell'IMU disposta dal decreto-legge. Nel corso dell'esame parlamentare, il divieto di cumulo tra il trattamento stipendiale e l'indennità parlamentare è stato esteso anche ai viceministri e ai membri del governo non parlamentari, i c.d. "tecnici", i quali percepiscono un trattamento economico sostanzialmente analogo a quello dei parlamentari, in quanto, oltre allo stipendio da ministro o sottosegretario, hanno diritto ad una speciale indennità, pari a quella dei parlamentari. In materia è intervenuta successivamente la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) che ha previsto che il trattamento economico del membro di Governo non parlamentare che ha optato per lo stipendio di dipendente pubblico non può superare, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

La riduzione del trattamento economico dei parlamentari

Il decreto-legge 78/2010 (art. 5, comma 1), in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha previsto, nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, anche la riduzione delle spese degli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Senato, Camera e Corte Costituzionale), rimettendone la concreta determinazione all'autonomia di ciascun organo. Gli importi corrispondenti alle riduzioni sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Tra le diverse misure adottate dalla Camera in attuazione del decreto-legge, si ricorda la riduzione di 1.000 euro dei rimborsi spesa forfetari dovuti mensilmente a ciascun deputato: 500 euro decurtati dalla diaria di soggiorno e 500 dal rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 27 luglio 2010).

Successivamente, in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 138/2011, che prevedeva riduzioni di spesa per gli anni 2011, 2012 e 2013, è stato operato un taglio alla indennità dei deputati in misura pari al 10% per la parte eccedente i 90 mila euro annui e fino a 150 mila e al 20% per la parte eccedente i 150 mila (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera del 28 settembre 2011).

Tra le altre misure adottate dalla Camera si ricordano:

  • introduzione di trattenute sulla diaria mensile in relazione al tasso di partecipazione ai lavori delle Commissioni, in aggiunta a quella già prevista in relazione ai lavori dell'Assemblea (ottobre 2011);
  • introduzione, in sostituzione del contributo eletto/elettori, del nuovo rimborso per l'esercizio del mandato, di pari importo, che prevede due quote distinte: per un importo fino a un massimo del 50% a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere documentate: collaboratori; consulenze, ricerche; ecc.; per il restante 50% forfetariamente (gennaio 2012);
  • abolizione dei vitalizi per gli ex deputati (gennaio 2012);
  • riduzione del 10 per cento degli importi delle indennità spettanti ai deputati titolari di incarichi istituzionali, come il Presidente della Camera, i Vicepresidenti, i Presidenti delle Commissioni (febbraio 2012);
  • proroga fino al 2015 di tutte le misure di riduzione relative al trattamento economico dei deputati e di blocco del meccanismo di adeguamento (agosto 2012).

Per un esame dettagliato di tutti gli interventi si veda Camera dei deputati, Le misure per la riduzione della spesa, 20 dicembre 2012  .

Per le riduzioni di spesa adottate dal Senato si veda la pagina dedicata al Trattamento economico dei senatori   sul sito del Senato.

L'adegumento delle indennità alla media europea

Il decreto-legge 98/2011 ha stabilito un tetto al trattamento economico omnicomprensivo corrisposto ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice di diversi organismi pari alla media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro (art. 1).

Il 1° settembre 2011 si è insediata una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT, che avrebbe dovuto provvedere, entro il 1° luglio di ogni anno, alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici riferiti all'anno precedente. Il 31 marzo 2012 la Commissione ha trasmesso al Governo il rapporto finale   per l'anno 2011, rimettendo il mandato affidatole, in quanto le criticità riscontrate hanno impedito di portare a compimento la ricognizione.

Successivamente, presso la I Commissione della Camera è iniziato l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare A.C. 5105 finalizzata all'adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale, alla quale sono state poi abbinate altre proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 324 ed altre). La Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dai relatori il 20 dicembre 2012, senza tuttavia proseguire oltre l'esame.

Il testo base prevede che l'indennità parlamentare sia determinata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali in misura pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, ai sensi dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con la decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, e delle misure di attuazione del medesimo, adottate con la decisione 2009/C159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008.

La regolamentazione dei gruppi parlamentari

Con deliberazione del 25 settembre 2012, la Camera ha modificato il proprio regolamento   introducendo una nuova disciplina dei gruppi parlamentari e del loro finanziamento.

Per la prima volta, è stata introdotta una definizione dei gruppi, indicati quali associazioni di deputati, ai quali, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, sono assicurate, a carico del bilancio della Camera, le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

I gruppi devono dotarsi di uno statuto e i contributi loro spettanti devono essere destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare.

Inoltre, viene introdotto l'obbligo per ciascun gruppo di presentare un rendiconto di esercizio annuale, pena la decadenza dai contributi. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, si prevede il ricorso ad un'unica società esterna di revisione legale.

Il controllo sui rendiconti è effettuato a cura del Collegio dei Questori della Camera.

Analoghe misure sono state adottate dal Senato (deliberazione 21 novembre 2012).

I collaboratori parlamentari

Nella XVI legislatura, la Camera aveva approvato un testo unificato di due proposte di legge concernenti tale materia (A.C. 2438 e A.C. 5382). Il testo prevedeva, in particolare, che gli Uffici di presidenza definissero l'ammontare del contributo spettante ai parlamentari per la retribuzione dei collaboratori e disciplinassero il pagamento diretto da parte dell'amministrazione e l'assolvimento dei relativi oneri amministrativi, fiscali e previdenziali. 

Il testo della proposta di legge è stata trasmessa il 4 ottobre 2012 al Senato (A.S. 3508)   che però non ne ha iniziato l'esame.