Cultura, spettacolo, sport

La nuova organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

L'organizzazione del Ministero è stata interessata, nella XVII legislatura, da una serie rilevante di modifiche, effettuate attraverso previsioni normative primarie, un primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e vari decreti ministeriali, intersecati temporalmente fra loro e, da ultimo, un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In particolare, sono state trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero le funzioni in materia di turismo e sono stati costituiti 32 musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, nonché le Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

Novità sono intervenute anche in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali nei musei e nei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, per alcuni dei quali si è determinato un contenzioso che, in un caso, è ancora in corso.

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L'art. 1, co. 2-8, della L. 71/2013  , di conversione del D.L. 43/2013  , ha disposto il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, conseguentemente prevedendo che il Ministero assumeva la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con il DPCM 21 ottobre 2013   è stata operata l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

Sulla base dell'art. 16, co. 4, del D.L. 66/2014   (L. 89/2014  ), come modificato dall'art. 2, co. 4-bis, del D.L. 90/2014   (L. 114/2014  ) – che ha autorizzato i Ministeri, fino al 15 ottobre 2014, ad adottare i regolamenti di organizzazione nella forma di DPCM (anziché di DPR) –, è stato adottato il DPCM 171/2014  .

Nell'adozione del DPCM si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 83/2014   (L. 106/2014  ), che ha dettato disposizioni specifiche per l'organizzazione del Mibact.

 

In particolare, l'art. 14, co. 1, del D.L. 83/2014   – novellando l'art. 54 del d.lgs. 300/1999   - aveva previsto che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Mibact, incluso il Segretario generale, non poteva essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro (previsione in seguito superata).

Al contempo ha stabilito che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei 10 anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, in via temporanea (per un periodo non superiore a 5 anni), per assicurare la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale.
Con riferimento a tale previsione, è intervenuto - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 - il DM 483/2016  .

Il co. 2 ha previsto che, con decreto interministeriale (MIBACT-MEF-PA), gli istituti e i luoghi della cultura statali (v. art. 101 d.lgs. 42/2004  ) e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere trasformati in "soprintendenze" dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. In tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è previsto un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.

A sua volta, il co. 3 ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione, sarebbe stato abrogato l'art. 7 del d.lgs. 368/1999   che stabiliva, in particolare, l'istituzione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, quali uffici di livello dirigenziale generale, in ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

 

Successivamente, peraltro, sulla base di quanto disposto, in particolare, dall'art. 16 del D.L. 78/2015   (L. 125/2015  ), dall'art. 1, co. 327, della L. 208/2015   (L. di stabilità 2016) e dall'art. 1, co. 432, della L. 232/2016   (L. di bilancio 2017), sono intervenute rilevanti modifiche all'organizzazione del Mibact, effettuate attraverso decreti ministeriali.

Da ultimo, è intervenuto il DPCM 238/2017   che, oltre a dar seguito a quanto previsto dall'art. 22, co. 7-quinquies, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) circa l'incremento di una unità dirigenziale di livello generale, ha novellato il DPCM 171/2014   inserendo nello stesso le modifiche derivanti da alcuni dei decreti ministeriali nel tempo adottati.

In base al DPCM 171/2014  , il Mibact si articola in amministrazione centrale, organi consultivi centrali, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale, amministrazione periferica.

 

1) Amministrazione centrale

 

L'Amministrazione centrale del Mibact si articola in un Segretariato generale e in Direzioni generali.

Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa. Coordina, inoltre, le Direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attività di coordinamento e della realizzazione degli indirizzi impartiti dallo stesso.

 

Le Direzioni generali sono attualmente 11: Educazione e ricerca; Archeologia, Belle arti e paesaggio; Arte e architettura contemporanee e periferie urbane; Spettacolo; Cinema; Turismo; Musei; Archivi; Biblioteche e istituti culturali; Organizzazione; Bilancio.

 

Nello specifico, la Direzione generale Musei, istituita dal DPCM 171/2014  , sovrintende al sistema museale nazionale – articolato in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini –, coordina i (nuovi) Poli museali regionali e promuove la costituzione di poli museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito di uno stesso territorio.
Tra le competenze della Direzione generale Educazione e ricerca, anch'essa istituita dal DPCM 171/2014  , vi sono quelle relative alla predisposizione di un Piano nazionale annuale per l'educazione al patrimonio culturale, alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi relativi ai restauratori (artt. 29 e 182 del d.lgs. 42/2004  ) e di quelli relativi agli altri professionisti dei beni culturali (art. 9- bis del d.lgs. 42/2004  ).
 

L'attuale organizzazione delle Direzione generali – che le vede in numero ridotto rispetto alle 12 originariamente previste dal DPCM 171/2014   – deriva dal DM 23 gennaio 2016  , adottato a seguito di quanto disposto dall'art. 1, co. 327, della L. 208/2015  , che aveva previsto la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Mibact, al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015  .

In particolare, il DM 23 gennaio 2016 ha previsto la costituzione di un'unica Direzione generale Archeologia, Belle arti e paesaggio, a fronte delle precedenti Direzione generale Archeologia e Direzione generale Belle arti e paesaggio.

Tale nuovo assetto è stato introdotto nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

 

2) Istituti centrali e Istituti dotati di autonomia speciale

 

Gli Istituti centrali sono attualmente 7: Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; Istituto centrale per la demoetnoantropologia; Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; Istituto centrale per gli archivi; Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; Istituto centrale per l'archeologia.

Infatti, a fronte degli 8 Istituti centrali originariamente previsti dall'art. 30, co. 1, del DPCM 171/2014  :

  • con D.I. 8 maggio 2015   e con D.I. 15 settembre 2015   è stata attribuita l'autonomia speciale, rispettivamente, all'Opificio delle pietre dure e all'Istituto centrale per la grafica, precedentemente inclusi nell'elenco degli Istituti centrali;
  • con DM 245 del 13 maggio 2016   è stato costituito l'Istituto centrale per l'Archeologia.

    Anche tale nuovo assetto è stato introdotto nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

 

Tra gli Istituti dotati di autonomia speciale si distinguono, in particolare, quelli di rilevante interesse nazionale, che attualmente sono 32: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo e Real Bosco di Capodimonte; Museo Nazionale Romano; Parco archeologico del Colosseo; Parco archeologico di Pompei; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Complesso monumentale della Pilotta; Galleria dell'Accademia di Firenze; Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale dell'Umbria; Gallerie Estensi di Modena; Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma; Musei reali di Torino; Museo delle Civiltà; Museo archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Musei del Bargello; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Parco archeologico di Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

 

In particolare, ai 18 Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale originariamente previsti dall'art. 30, co. 3, del DPCM 171/2014  , se ne sono aggiunti altri 14.

Ciò, sulla base del co. 4 dello stesso art. 30, che ha previsto che con decreti ministeriali possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.L. 83/2014  , nonché ridenominati gli stessi Istituti. In base al co. 5 del medesimo art. 30, l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, inclusa la dotazione organica, sono definiti con decreti ministeriali.

Nello specifico:

  • il già citato DM 23 gennaio 2016   ha istituito i seguenti (ulteriori) Istituti e musei di rilevante interesse nazionale, prevedendo che agli stessi, con successivi provvedimenti, poteva essere attribuita l'autonomia speciale: Museo nazionale romano; Complesso monumentale della Pilotta; Museo delle civiltà, con sede a Roma Eur; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia Antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco Archeologico di Ostia antica; Villa Adriana e Villa d'Este. L'autonomia speciale a tali Istituti e musei è stata conferita con D.I. 328 del 28 giugno 2016  ;
  • il già citato D.I. 8 maggio 2015   ha conferito l'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche e alla Galleria Nazionale dell'Umbria;
  • il DM 12 gennaio 2017   – intervenuto a seguito, dell'art. 1, co. 432, della L. 232/2016  , che ha disposto l'adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'art. 14 del D.L. 83/2014  , a tal fine prevedendo la modifica del DM 23 gennaio 2016   – ha istituito quali Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale il Parco archeologico del Colosseo (in sostituzione della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma), e il Parco archeologico di Pompei (in sostituzione della Soprintendenza speciale Pompei).
Il Parco archeologico del Colosseo ha sostituito la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, sopravvenuta, a sua volta, alla Soprintendenza archeologica per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma - di cui all' art. 30, co. 2, del DPCM 171/2014   -  in base al DM 23 gennaio 2016   (che, come si è visto, ha conferito al Museo nazionale romano il rilevante interesse nazionale).
Il Parco archeologico di Pompei ha sostituito la Soprintendenza speciale Pompei, nuova denominazione, in base all'art. 16, co. 1- bis, lett. b), del D.L. 78/2015   ( L. 125/2015  ), dal 1° gennaio 2016, della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, di cui all' art. 30, co. 2, del DPCM 171/2014  .

Anche le modifiche relative agli Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale sono state introdotte nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

 

Per gli Istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, l'art. 22, co. 6, del D.L. 50/2017   (L. 96/2017  ) – come modificato dall'art. 1, co. 307, della L. 205/2017   (L. di bilancio 2018) – ha previsto la possibilità di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di € 200.000 annui.

 

Gli Istituti dotati di autonomia speciale sono attualmente 8: Istituto superiore per la conservazione e il restauro; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; Archivio Centrale dello Stato; Centro per il libro e la lettura; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la grafica; Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

In particolare, rispetto ai 7 originariamente previsti dall'art. 30, co. 2, del DPCM 171/2014   – oltre alle modifiche di cui si è detto, riguardanti l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la grafica, e le due Soprintendenze speciali –, il già citato DM 12 gennaio 2017   ha conferito l'autonomia speciale alla Soprintendenza per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, ridenominandola Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

Anche tali modifiche sono state introdotte nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

 

3) Organi consultivi centrali

 

Gli organi consultivi centrali del Mibact sono 12 (Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici; Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia; Comitato tecnico-scientifico per le belle arti; Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio; Comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee; Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura; Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali; Consiglio superiore dello spettacolo; Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo; Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia; Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore).

In particolare, l'art. 3 della L. 175/2017   ha disposto la soppressione della Consulta per lo spettacolo – prevista dall'art. 27 del DPCM 171/2014   – a decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore dello spettacolo, dopo che l'art. 11 della L. 220/2016   aveva previsto la soppressione della sezione cinema della stessa Consulta, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo è stato istituito con DM 109 del 6 marzo 2017  .
Il Consiglio superiore dello spettacolo non risulta ancora istituito.
 

4) Amministrazione periferica

 

Gli organi periferici del Mibact sono costituiti da: Segretariati regionali; Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio; Soprintendenze Archivistiche e bibliografiche; Poli museali regionali; Musei; Archivi di Stato; Biblioteche statali.

 

Rispetto a quanto originariamente disposto dagli artt. 31 e ss. del DPCM 171/2014   che, in particolare, prevedevano tra gli organi periferici le Soprintendenze Archeologia, le Soprintendenze Belle arti e paesaggio e le Soprintendenze Archivistiche, il già citato DM 23 gennaio 2016  :

  • ha istituito in tutto il territorio nazionale le Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio – articolate in 7 aree funzionali – quale risultato della fusione e dell'accorpamento delle Soprintendenze Archeologia con le Soprintendenze Belle arti e paesaggio;
  • ha attribuito le funzioni di tutela dei beni librari non statali alle Soprintendenze archivistiche, disponendo che le stesse assumono la denominazione di Soprintendenze archivistiche e bibliografiche – articolate in almeno 3 aree funzionali – ad eccezione delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Ciò, a seguito dell'art. 16, co. 1-sexies, del D.L. 78/2015   (L. 125/2015  ), che ha abrogato il co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. 42/2004  , in base al quale le funzioni di tutela aventi ad oggetto beni librari non statali erano esercitate dalle regioni.

Anche tali modifiche sono state introdotte nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.

 

Per quanto concerne i musei statali, l'art. 35 del DPCM 171/2014   ha stabilito che essi hanno autonomia tecnico-scientifica e sono dotati di un proprio statuto. I musei uffici di livello dirigenziale dipendono funzionalmente dalla nuova Direzione generale Musei; i musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei Poli museali regionali che, a loro volta, in base all'art. 34, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei.

In base allo stesso art. 34, i Poli museali regionali, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare in numero non superiore a 17, operano in una o più regioni, ad esclusione di Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

Il Direttore del Polo museale regionale, in particolare, programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale.

 

Sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 83/2014   e dell'art. 30, co. 4 e 5, del DPCM 171/2014  , è, dunque, intervenuto il DM 23 dicembre 2014  , recante organizzazione e funzionamento dei musei statali, che ha individuato 17 Poli museali regionali e un primo elenco di istituti e luoghi della cultura ad essi assegnati.

Il DM è stato successivamente, modificato con DM 14 ottobre 2015  , DM 23 gennaio 2016  , DM 9 aprile 2016  , DM 12 gennaio 2017  , DM 7 febbraio 2018  .

 

A livello periferico operano, infine, in base all'art. 39 del DPCM 171/2014  , le Commissioni regionali per il patrimonio culturale, organi collegiali a competenza intersettoriale che, in particolare, verificano la sussistenza dell'interesse culturale (art. 12 d.lgs. 42/2004  ), dichiarano l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti (art. 13 d.lgs. 42/2004  ), e svolgono le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale (art. 12, co. 1-bis, D.L. 83/2014  ).

 

5) Dotazione organica

 

L'attuale dotazione organica dirigenziale è costituita da 25 Dirigenti di prima fascia (incluso il Segretario generale, e di cui 1  presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance) e 167 Dirigenti di seconda fascia (di cui 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance).

 

Infatti, rispetto a quanto originariamente previsto dalla Tab. A del DPCM 171/2014   – che fissava, sulla base dell'art. 54, co. 1, del d.lgs. 300/1999   - come novellato dall'art. 14, co. 1, del D.L. 83/2014   -, in 24 unità, incluso il Segretario generale, la dotazione organica dei Dirigenti di prima fascia –, l'art. 22, co. 7-quinquies, del D.L. 50/2017   (L. 96/2017  ) ha previsto l'incremento di una unità dirigenziale di livello generale, al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate.

Al riguardo, il DPCM 238/2017, modificando l'art. 12 e la Tab. A del DPCM 171/2014, ha istituito l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, alla quale sono affidati compiti di coordinamento sia delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, sia degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali e internazionali.

 

In base alla Tab. B del DPCM 171/2014  , la dotazione organica delle Aree è di 19.050 unità (di cui, 700 per l'area I, 12.893 per l'Area II, 5.475 per l'Area III).

L'art. 14, co. 2-bis, del D.L. 83/2014   (L. 106/2014  ) ha disposto che, al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei, con regolamento adottato con decreto interministeriale (MIBACT-MEF-PA) sono individuati, fra l'altro, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, nei quali i relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, in materia di limiti al contingente di incarichi dirigenziali da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione.

 

Sulla base di ciò, l'art. 3 del DM 27 novembre 2014   ha previsto, in particolare, che per il conferimento degli incarichi dirigenziali nei Poli museali e negli Istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale il Ministro può svolgere apposite procedure di selezione, distinte da quelle dirette al conferimento degli altri incarichi dirigenziali, ricorrendo ad una o più commissioni composta, ciascuna, da tre a cinque membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

 

Per il conferimento degli incarichi di Direttore sono dunque state indette 4 procedure di selezione pubblica in 31 dei 32 musei e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale (ossia, tutti tranne il Parco archeologico di Pompei). Tutti i bandi hanno previsto che l'incarico è conferito per la durata di 4 anni.

In particolare, l'8 gennaio 2015 è stata indetta una selezione pubblica   internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore dei seguenti 20 musei: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria dell'Accademia di Venezia; Galleria Estense di Modena ( ora, in base al    DM 14 ottobre 2015  , Gallerie Estensi di Modena); Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Firenze; Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma; Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo Nazionale del Bargello; Museo di Capodimonte; Palazzo Ducale di Mantova; Galleria Nazionale dell'Umbria; Palazzo Reale di Genova; Parco archeologico di Paestum; Pinacoteca di Brera; Polo Reale di Torino ( ora, in base al    DM 23 gennaio 2016  , Musei reali di Torino); Reggia di Caserta.
Qui   la pagina dedicata alla procedura, conclusasi nel mese di agosto 2015.
 
Il 27 maggio 2016 è stata indetta la selezione pubblica   internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore dei seguenti 9 musei: Complesso monumentale della Pilotta; Museo delle Civiltà; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Villa Adriana e Villa D'Este.
Il 2 agosto 2016 è stata indetta la selezione pubblica   internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore del Museo Nazionale Romano.
Le due procedure si sono concluse l'8 febbraio 2017. Qui   la pagina dedicata.
 
Il 27 febbraio 2017 è stata indetta la selezione pubblica   internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore del Parco archeologico del Colosseo, la cui conclusione era prevista entro il 30 giugno 2017.

Successivamente, l'art. 22, co. 7 e 7-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017  ), oltre a prevedere la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore dei medesimi Istituti o luoghi della cultura, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale, ha stabilito, con una norma definita di interpretazione autentica dell'art. 14, co. 2-bis, del D.L. 83/2014  , che a tali procedure non si applicano i limiti di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche per i cittadini non italiani, di cui all'art. 38 del d.lgs. 165/2001  .

 

La disposizione definita di interpretazione autentica è intervenuta a seguito del contenzioso che si è determinato con riferimento ad alcuni Istituti e luoghi della cultura che, nel mese di febbraio 2018, era ancora pendente con riferimento al Palazzo Ducale di Mantova.

 

Nello specifico, con le sentenze nn. 6170/2017   e 6171/2017  , pubblicate il 24 maggio 2017, il TAR del Lazio – in esito ai ricorsi n. 12941 (presentato il 6 novembre 2015) e n. 1117 (presentato il 27 gennaio 2016) – aveva annullato i provvedimenti di nomina dei direttori dei seguenti musei: Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo archeologico nazionale di Taranto, Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (sentenza n. 6170/2017), Gallerie Estensi di Modena e Palazzo ducale di Mantova (sentenza n. 6171/2017). I motivi dell'annullamento erano stati, in un caso (Palazzo Ducale di Mantova), l' accesso alla procedura di selezione consentito a cittadini non italiani, e, in tutti, la trasparenza della procedura e i criteri di valutazione. In particolare, nella sentenza 6171/2017 il TAR aveva evidenziato che, mentre l'art. 14, co. 2- bis, del D.L. 83/2014 aveva previsto la deroga a quanto disposto dall'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 – in materia di limiti al contingente di incarichi dirigenziali da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione – non aveva, viceversa, previsto la deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 38 dello stesso d.lgs in materia di cittadinanza.
 
Al riguardo, il Mibact, con comunicato del 25 maggio 2017  , aveva preannunciato la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva e, con comunicato del 26 maggio 2017  , aveva reso noto che il Ministro aveva designato come direttori ad interim i direttori dei 5 Poli museali regionali.
 
Con le ordinanze nn. 2471   e 2472   del 15 giugno 2017 la VI sezione del Consiglio di Stato, effettuata una valutazione comparativa delle circostanze, ha poi sospeso l'efficacia delle sentenze impugnate fino alla pubblicazione del provvedimento che sarebbe stato emanato all'esito dell'udienza fissata per il 26 ottobre 2017.
 
All'esito delle udienze del 26 ottobre 2017, la VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5745/2017  , pubblicata il 6 dicembre 2017 – riferita alla sentenza del TAR del Lazio 6170/2017 – ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado e, dunque, l'estinzione del giudizio di appello.
Pertanto, il contenzioso relativo al Museo archeologico nazionale di Napoli, al Museo archeologico nazionale di Taranto e al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria si è concluso con il mantenimento della situazione precedente alla sentenza del TAR.
 
Con riferimento, invece, alla sentenza del TAR del Lazio 6171/2017, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha emanato la sentenza in parte "definitiva" e in parte "parziale", con contestuale ordinanza di trasmissione all'Adunanza Plenaria n. 677/2018  , pubblicata il 2 febbraio 2018.
In particolare, la Sezione ha ritenuto fondato il motivo di appello con cui il Ministero ha dedotto che le valutazioni della commissione non sono affette dai profili di eccesso di potere rilevati dal TAR, mentre, con riferimento alla trasparenza, ha ritenuto che nessun elemento vi sia per ipotizzare che, nel caso di specie, la seduta non si sia svolta pubblicamente, nel senso che il pubblico eventualmente interessato non vi avrebbe potuto assistere. Quanto, invece, all'apertura della selezione a cittadini stranieri, la Sezione ha ritenuto di rimettere la questione all'esame dell'Adunanza Plenaria, ampiamente argomentando, e pervenendo a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito dalla medesima VI Sezione con la sentenza n. 3666/2017   relativa al Parco archeologico del Colosseo.
 
Nel frattempo, infatti, alcune vicende giurisdizionali – ora concluse – hanno riguardato anche il Parco archeologico del Colosseo.
In particolare, con sentenze nn. 6719/2017 e 6720/2017  , pubblicate il 7 giugno 2017, il Tar del Lazio aveva annullato il DM 12 gennaio 2017   , nella parte riguardante l' istituzione del Parco archeologico del Colosseo, per varie ragioni, fra le quali l'inadeguatezza dello strumento utilizzato, la mancata consultazione del Comune di Roma, l'apertura della selezione per il conferimento dell'incarico di direttore anche a soggetti non in possesso di cittadinanza italiana.
Successivamente, con sentenze nn. 3666/2017   e 3665/2017,   pubblicate il 24 luglio 2017, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dal Mibact. In particolare, la sentenza n. 3666/2017 ha ritenuto che l'attività di direttore del museo statale non è riservata ai cittadini italiani e che sono dunque legittimi gli atti che hanno consentito la partecipazione alla selezione di cittadini dell'Unione e la loro nomina fra i vincitori.
Conseguentemente, con Circolare 160 del 28 luglio 2017   è stato trasmesso il Decreto direttoriale 28 luglio 2017  , con il quale è stata disposta la riapertura della procedura concernente la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore del Parco archeologico del Colosseo, prevedendone la conclusione entro il 30 novembre 2017.
La procedura si è conclusa il 5 dicembre 2017. Qui   la pagina dedicata.