L'organizzazione del Ministero è stata interessata, nella XVII legislatura, da una serie rilevante di modifiche, effettuate attraverso previsioni normative primarie, un primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e vari decreti ministeriali, intersecati temporalmente fra loro e, da ultimo, un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In particolare, sono state trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero le funzioni in materia di turismo e sono stati costituiti 32 musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, nonché le Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.
Novità sono intervenute anche in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali nei musei e nei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, per alcuni dei quali si è determinato un contenzioso che, in un caso, è ancora in corso.
apri tutti i paragrafiL'art. 1, co. 2-8, della L. 71/2013 , di conversione del D.L. 43/2013 , ha disposto il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, conseguentemente prevedendo che il Ministero assumeva la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Sulla base dell'art. 16, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014 ), come modificato dall'art. 2, co. 4-bis, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014 ) – che ha autorizzato i Ministeri, fino al 15 ottobre 2014, ad adottare i regolamenti di organizzazione nella forma di DPCM (anziché di DPR) –, è stato adottato il DPCM 171/2014 .
Nell'adozione del DPCM si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014 ), che ha dettato disposizioni specifiche per l'organizzazione del Mibact.
In particolare, l'art. 14, co. 1, del D.L. 83/2014 – novellando l'art. 54 del d.lgs. 300/1999 - aveva previsto che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Mibact, incluso il Segretario generale, non poteva essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro (previsione in seguito superata).
Il co. 2 ha previsto che, con decreto interministeriale (MIBACT-MEF-PA), gli istituti e i luoghi della cultura statali (v. art. 101 d.lgs. 42/2004 ) e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere trasformati in "soprintendenze" dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. In tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è previsto un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
A sua volta, il co. 3 ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione, sarebbe stato abrogato l'art. 7 del d.lgs. 368/1999 che stabiliva, in particolare, l'istituzione delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, quali uffici di livello dirigenziale generale, in ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
Successivamente, peraltro, sulla base di quanto disposto, in particolare, dall'art. 16 del D.L. 78/2015 (L. 125/2015 ), dall'art. 1, co. 327, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) e dall'art. 1, co. 432, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), sono intervenute rilevanti modifiche all'organizzazione del Mibact, effettuate attraverso decreti ministeriali.
Da ultimo, è intervenuto il DPCM 238/2017 che, oltre a dar seguito a quanto previsto dall'art. 22, co. 7-quinquies, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) circa l'incremento di una unità dirigenziale di livello generale, ha novellato il DPCM 171/2014 inserendo nello stesso le modifiche derivanti da alcuni dei decreti ministeriali nel tempo adottati.
In base al DPCM 171/2014 , il Mibact si articola in amministrazione centrale, organi consultivi centrali, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale, amministrazione periferica.
1) Amministrazione centrale
L'Amministrazione centrale del Mibact si articola in un Segretariato generale e in Direzioni generali.
Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa. Coordina, inoltre, le Direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attività di coordinamento e della realizzazione degli indirizzi impartiti dallo stesso.
Le Direzioni generali sono attualmente 11: Educazione e ricerca; Archeologia, Belle arti e paesaggio; Arte e architettura contemporanee e periferie urbane; Spettacolo; Cinema; Turismo; Musei; Archivi; Biblioteche e istituti culturali; Organizzazione; Bilancio.
L'attuale organizzazione delle Direzione generali – che le vede in numero ridotto rispetto alle 12 originariamente previste dal DPCM 171/2014 – deriva dal DM 23 gennaio 2016 , adottato a seguito di quanto disposto dall'art. 1, co. 327, della L. 208/2015 , che aveva previsto la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Mibact, al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015 .
In particolare, il DM 23 gennaio 2016 ha previsto la costituzione di un'unica Direzione generale Archeologia, Belle arti e paesaggio, a fronte delle precedenti Direzione generale Archeologia e Direzione generale Belle arti e paesaggio.
Tale nuovo assetto è stato introdotto nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.
2) Istituti centrali e Istituti dotati di autonomia speciale
Gli Istituti centrali sono attualmente 7: Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; Istituto centrale per la demoetnoantropologia; Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; Istituto centrale per gli archivi; Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; Istituto centrale per l'archeologia.
Infatti, a fronte degli 8 Istituti centrali originariamente previsti dall'art. 30, co. 1, del DPCM 171/2014 :
- con D.I. 8 maggio 2015 e con D.I. 15 settembre 2015 è stata attribuita l'autonomia speciale, rispettivamente, all'Opificio delle pietre dure e all'Istituto centrale per la grafica, precedentemente inclusi nell'elenco degli Istituti centrali;
- con DM 245 del 13 maggio 2016 è stato costituito l'Istituto centrale per l'Archeologia.
Anche tale nuovo assetto è stato introdotto nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.
Tra gli Istituti dotati di autonomia speciale si distinguono, in particolare, quelli di rilevante interesse nazionale, che attualmente sono 32: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo e Real Bosco di Capodimonte; Museo Nazionale Romano; Parco archeologico del Colosseo; Parco archeologico di Pompei; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Complesso monumentale della Pilotta; Galleria dell'Accademia di Firenze; Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale dell'Umbria; Gallerie Estensi di Modena; Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma; Musei reali di Torino; Museo delle Civiltà; Museo archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Musei del Bargello; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Parco archeologico di Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.
In particolare, ai 18 Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale originariamente previsti dall'art. 30, co. 3, del DPCM 171/2014 , se ne sono aggiunti altri 14.
Ciò, sulla base del co. 4 dello stesso art. 30, che ha previsto che con decreti ministeriali possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.L. 83/2014 , nonché ridenominati gli stessi Istituti. In base al co. 5 del medesimo art. 30, l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, inclusa la dotazione organica, sono definiti con decreti ministeriali.
Nello specifico:
- il già citato DM 23 gennaio 2016 ha istituito i seguenti (ulteriori) Istituti e musei di rilevante interesse nazionale, prevedendo che agli stessi, con successivi provvedimenti, poteva essere attribuita l'autonomia speciale: Museo nazionale romano; Complesso monumentale della Pilotta; Museo delle civiltà, con sede a Roma Eur; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia Antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco Archeologico di Ostia antica; Villa Adriana e Villa d'Este. L'autonomia speciale a tali Istituti e musei è stata conferita con D.I. 328 del 28 giugno 2016 ;
- il già citato D.I. 8 maggio 2015 ha conferito l'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche e alla Galleria Nazionale dell'Umbria;
- il DM 12 gennaio 2017 – intervenuto a seguito, dell'art. 1, co. 432, della L. 232/2016 , che ha disposto l'adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'art. 14 del D.L. 83/2014 , a tal fine prevedendo la modifica del DM 23 gennaio 2016 – ha istituito quali Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale il Parco archeologico del Colosseo (in sostituzione della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma), e il Parco archeologico di Pompei (in sostituzione della Soprintendenza speciale Pompei).
Il Parco archeologico di Pompei ha sostituito la Soprintendenza speciale Pompei, nuova denominazione, in base all'art. 16, co. 1- bis, lett. b), del D.L. 78/2015 ( L. 125/2015 ), dal 1° gennaio 2016, della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, di cui all' art. 30, co. 2, del DPCM 171/2014 .
Anche le modifiche relative agli Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale sono state introdotte nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.
Per gli Istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, l'art. 22, co. 6, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017 ) – come modificato dall'art. 1, co. 307, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – ha previsto la possibilità di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di € 200.000 annui.
Gli Istituti dotati di autonomia speciale sono attualmente 8: Istituto superiore per la conservazione e il restauro; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; Archivio Centrale dello Stato; Centro per il libro e la lettura; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la grafica; Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.
In particolare, rispetto ai 7 originariamente previsti dall'art. 30, co. 2, del DPCM 171/2014 – oltre alle modifiche di cui si è detto, riguardanti l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la grafica, e le due Soprintendenze speciali –, il già citato DM 12 gennaio 2017 ha conferito l'autonomia speciale alla Soprintendenza per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, ridenominandola Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.
Anche tali modifiche sono state introdotte nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.
3) Organi consultivi centrali
Gli organi consultivi centrali del Mibact sono 12 (Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici; Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia; Comitato tecnico-scientifico per le belle arti; Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio; Comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee; Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura; Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali; Consiglio superiore dello spettacolo; Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo; Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia; Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore).
In particolare, l'art. 3 della L. 175/2017 ha disposto la soppressione della Consulta per lo spettacolo – prevista dall'art. 27 del DPCM 171/2014 – a decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore dello spettacolo, dopo che l'art. 11 della L. 220/2016 aveva previsto la soppressione della sezione cinema della stessa Consulta, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.
4) Amministrazione periferica
Gli organi periferici del Mibact sono costituiti da: Segretariati regionali; Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio; Soprintendenze Archivistiche e bibliografiche; Poli museali regionali; Musei; Archivi di Stato; Biblioteche statali.
Rispetto a quanto originariamente disposto dagli artt. 31 e ss. del DPCM 171/2014 che, in particolare, prevedevano tra gli organi periferici le Soprintendenze Archeologia, le Soprintendenze Belle arti e paesaggio e le Soprintendenze Archivistiche, il già citato DM 23 gennaio 2016 :
- ha istituito in tutto il territorio nazionale le Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggio – articolate in 7 aree funzionali – quale risultato della fusione e dell'accorpamento delle Soprintendenze Archeologia con le Soprintendenze Belle arti e paesaggio;
- ha attribuito le funzioni di tutela dei beni librari non statali alle Soprintendenze archivistiche, disponendo che le stesse assumono la denominazione di Soprintendenze archivistiche e bibliografiche – articolate in almeno 3 aree funzionali – ad eccezione delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.
Ciò, a seguito dell'art. 16, co. 1-sexies, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015 ), che ha abrogato il co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. 42/2004 , in base al quale le funzioni di tutela aventi ad oggetto beni librari non statali erano esercitate dalle regioni.
Anche tali modifiche sono state introdotte nel DPCM 171/2014 con il DPCM 238/2017.
Per quanto concerne i musei statali, l'art. 35 del DPCM 171/2014 ha stabilito che essi hanno autonomia tecnico-scientifica e sono dotati di un proprio statuto. I musei uffici di livello dirigenziale dipendono funzionalmente dalla nuova Direzione generale Musei; i musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei Poli museali regionali che, a loro volta, in base all'art. 34, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei.
In base allo stesso art. 34, i Poli museali regionali, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare in numero non superiore a 17, operano in una o più regioni, ad esclusione di Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.
Il Direttore del Polo museale regionale, in particolare, programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 83/2014 e dell'art. 30, co. 4 e 5, del DPCM 171/2014 , è, dunque, intervenuto il DM 23 dicembre 2014 , recante organizzazione e funzionamento dei musei statali, che ha individuato 17 Poli museali regionali e un primo elenco di istituti e luoghi della cultura ad essi assegnati.
Il DM è stato successivamente, modificato con DM 14 ottobre 2015 , DM 23 gennaio 2016 , DM 9 aprile 2016 , DM 12 gennaio 2017 , DM 7 febbraio 2018 .
A livello periferico operano, infine, in base all'art. 39 del DPCM 171/2014 , le Commissioni regionali per il patrimonio culturale, organi collegiali a competenza intersettoriale che, in particolare, verificano la sussistenza dell'interesse culturale (art. 12 d.lgs. 42/2004 ), dichiarano l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti (art. 13 d.lgs. 42/2004 ), e svolgono le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale (art. 12, co. 1-bis, D.L. 83/2014 ).
5) Dotazione organica
L'attuale dotazione organica dirigenziale è costituita da 25 Dirigenti di prima fascia (incluso il Segretario generale, e di cui 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance) e 167 Dirigenti di seconda fascia (di cui 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance).
Infatti, rispetto a quanto originariamente previsto dalla Tab. A del DPCM 171/2014 – che fissava, sulla base dell'art. 54, co. 1, del d.lgs. 300/1999 - come novellato dall'art. 14, co. 1, del D.L. 83/2014 -, in 24 unità, incluso il Segretario generale, la dotazione organica dei Dirigenti di prima fascia –, l'art. 22, co. 7-quinquies, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017 ) ha previsto l'incremento di una unità dirigenziale di livello generale, al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate.
Al riguardo, il DPCM 238/2017, modificando l'art. 12 e la Tab. A del DPCM 171/2014, ha istituito l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, alla quale sono affidati compiti di coordinamento sia delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, sia degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali e internazionali.
In base alla Tab. B del DPCM 171/2014 , la dotazione organica delle Aree è di 19.050 unità (di cui, 700 per l'area I, 12.893 per l'Area II, 5.475 per l'Area III).
L'art. 14, co. 2-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014 ) ha disposto che, al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei, con regolamento adottato con decreto interministeriale (MIBACT-MEF-PA) sono individuati, fra l'altro, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, nei quali i relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, in materia di limiti al contingente di incarichi dirigenziali da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione.
Sulla base di ciò, l'art. 3 del DM 27 novembre 2014 ha previsto, in particolare, che per il conferimento degli incarichi dirigenziali nei Poli museali e negli Istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale il Ministro può svolgere apposite procedure di selezione, distinte da quelle dirette al conferimento degli altri incarichi dirigenziali, ricorrendo ad una o più commissioni composta, ciascuna, da tre a cinque membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
Per il conferimento degli incarichi di Direttore sono dunque state indette 4 procedure di selezione pubblica in 31 dei 32 musei e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale (ossia, tutti tranne il Parco archeologico di Pompei). Tutti i bandi hanno previsto che l'incarico è conferito per la durata di 4 anni.
Successivamente, l'art. 22, co. 7 e 7-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017 ), oltre a prevedere la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore dei medesimi Istituti o luoghi della cultura, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale, ha stabilito, con una norma definita di interpretazione autentica dell'art. 14, co. 2-bis, del D.L. 83/2014 , che a tali procedure non si applicano i limiti di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche per i cittadini non italiani, di cui all'art. 38 del d.lgs. 165/2001 .
La disposizione definita di interpretazione autentica è intervenuta a seguito del contenzioso che si è determinato con riferimento ad alcuni Istituti e luoghi della cultura che, nel mese di febbraio 2018, era ancora pendente con riferimento al Palazzo Ducale di Mantova.