Informazione e Comunicazioni

Il prezzo dei libri

La disciplina del prezzo di vendita dei libri è attualmente recata dalla L. 128/2011, come modificata dall'art. 4, co. 4-bis e 4-ter, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

In precedenza, la disciplina era recata dall'art. 11 della L. 62/2001, come modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2001 (L. 198/2001).

L'obiettivo della disciplina – che si applica dal 1° settembre 2011 – è quello di contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla tutela del pluralismo dell'informazione.

Il prezzo al consumatore finale dei libri è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore: lo sconto al consumatore finale, anche sui libri venduti per corrispondenza anche nell'ambito di attività di commercio elettronico, non deve essere superiore al 15% del prezzo fissato.

Lo sconto può arrivare fino al 20% per i libri venduti in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.

Alcune categorie di libri sono comunque escluse dall'applicazione di tali previsioni. Si tratta, in particolare, di libri per bibliofili, libri d'arte, libri antichi, libri usati, libri posti fuori catalogo, libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.

Alcune novità riguardano la disciplina delle campagne promozionali: ad eccezione del mese di dicembre, gli editori possono realizzare campagne promozionali distinte fra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti fino al 25% del prezzo fissato. E' fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio di non aderire alle campagne promozionali, pur dovendo essere in ogni caso informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni.

La vendita di libri effettuata in difformità da quanto disposto comporta l'applicazione di sanzioni.

Decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria avrebbe dovuto trasmettere alle Camere una relazione governativa sugli effetti delle nuove disposizioni sul settore del libro. La relazione non è mai pervenuta.

Il 25 settembre 2012, peraltro, ad un anno dall'approvazione della legge, alla Camera dei deputati si era svolto un convegno organizzato dalla VII Commissione, trasmesso in diretta sulla webtv di Montecitorio.

Il 2 ottobre 2012, infine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva inviato al Parlamento una segnalazione contenente Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013.   In tale documento, l'Autorità aveva evidenziato che la previsione di tetti massimi agli sconti sul prezzo dei libri poteva limitare la libertà di concorrenza dei rivenditori finali, senza produrre sostanziali benefici per i consumatori in termini di servizi offerti o di ampliamento del numero di libri immessi sul mercato. Aveva, dunque, segnalato che "Nonostante la norma sul tetto agli sconti ricada in una delle ipotesi di cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, lett. h) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138  , è stata già prevista l'abrogazione in termini generali, l'Autorità ritiene, in ogni caso, necessario disporne l'abrogazione espressa al fine di garantire maggiore certezza giuridica agli operatori".