provvedimento 11 maggio 2026
Studi - Finanze D.L. 33/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali

ll disegno di legge di conversione del decreto-legge n.33 del 18 marzo 2026, A.C. 2890, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali (cosiddetto decreto carburanti), composto di sei articoli, è stato assegnato in prima lettura al Senato, che ne ha concluso l'esame, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, in data 22 aprile 2026.

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Il decreto-legge n.33 del 2026, cosiddetto "decreto carburanti" introduce le seguenti misure:

  • un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti per tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, imponendo comunicazioni giornaliere e vietando rincari infragiornalieri . Contestualmente, affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, il compito di monitorare l'intera filiera per individuare e reprimere tempestivamente eventuali manovre speculative (articolo 1).
  • la riduzione dal 19 marzo al 7 aprile 2026 delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL impiegati come carburanti (articolo 2);
  • riconoscimento per le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzoaprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno ed entro limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU). La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta è demandata ad apposito decreto interministeriale. Al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, si dispone che l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato, dal 19 marzo al 30 giugno 2026con cadenza mensile (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio (art. 3);
  • l'introduzione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. L'articolo demanda la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito di imposta a un decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  • l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), recando la quantificazione degli oneri e indicando la copertura finanziaria, specificando le riduzioni sui singoli programmi di spesa dei Ministeri e facendo salva la facoltà di rimodulazione anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa.
ultimo aggiornamento: 29 aprile 2026
 
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