tema 13 gennaio 2025
Studi - Lavoro Politiche previdenziali

I principali interventi di politica previdenziale attuati nei primi mesi della XIX legislatura sono stati volti, da un lato, a mitigare gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto dei pensionati, pur nell'ottica del contenimento della spesa pensionistica, anticipando la rivalutazione delle pensioni più basse e rivedendo le norme sulla perequazione automatica; dall'altro, a temperare gli effetti della riforma pensionistica del 2012, rinnovando istituti vigenti (opzione donna e ape sociale) o fissando nuovi requisiti per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico (cd Quota 103).

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1. Requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato

Ai sensi dell'articolo 24, comma 12, del D.L. n. 201/2011 , i requisiti anagrafici e contributivi utili alla maturazione del diritto alla pensione sono adeguati agli incrementi della speranza di vita. Tali requisiti sono aggiornati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati accertati dall'ISTAT. Il citato D.L. 201/2011 ha disposto, in particolare, l'aggiornamento dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva biennale a partire dal 2019.
Ad oggi, tale meccanismo ha portato all'innalzamento graduale del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia fino ad arrivare a 67 anni (requisito in ogni caso previsto con decorrenza dal 2021 dallo stesso D.L 201/2011). L'ultimo incremento, di cinque mesi, è stato stabilito con decreto 5 dicembre 2017 con efficacia dal 1° gennaio 2019. I successivi decreti del 5 novembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 18 luglio 2023 non hanno modificato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere, rispettivamente dal 2021, dal 2023 e dal 2025, in quanto non si sono registrati aumenti della speranza di vita.
Con il D.L. 4/2019 è stato fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci mesi per le donne il requisito di anzianità contributiva che dà diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall'età anagrafica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, termine ridotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 521, L. 213/2023) al 31 dicembre 2024. In questo modo è stata disposta la disapplicazione dell'adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 e degli eventuali incrementi disposti con i successivi adeguamenti alla speranza di vita fino al 2024. Sul punto, si ricorda che il citato DM del 18 luglio 2023 non ha modificato i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere dal 2025.
Inoltre, la normativa vigente prevede che i lavoratori che maturano tali requisiti nel periodo considerato conseguano al diritto alla pensione dopo tre mesi (cd. "periodo finestra").

1.1 Pensionamento nel sistema contributivo integrale

La legge di bilancio n. 207 del 2024 ha disposto che dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato .
Per i lavoratori che esercitano tale facoltà ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato con il sistema contributivo integrale, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni decorrere dal 1° gennaio 2030 e la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

A  decorrere dal 1° gennaio 2030, per l'accesso al pensionamento anticipato con il sistema contributivo integrale viene altresì modificato il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale 

Si ricorda altresì che per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia è ridotto di 4 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 16 mesi (limite così elevato dalla legge di bilancio 2025, rispetto ai 12 precedentemente fissati).

1.2 Dipendenti pubblici: pensionamento e trattenimento in servizio

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 162-165, L. 207/2024) ha disposto che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni. Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.
Viene altresì introdotta la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a 70 anni, e del personale delle forze armate, delle forze di polizia e vigili del fuoco) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate.

2. Misura minima del trattamento pensionistico

La legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 125, L. 213/2023) ha ridotto la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori la cui pensione è calcolata integralmente con il sistema contributivo: l'importo dell'assegno pensionistico non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale (resta fermo il requisito contributivo pari ad almeno 20 anni).
Per gli stessi lavoratori, la medesima legge di bilancio ha altresì modificato la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata, ossia la pensione anticipata contributiva, per accedere alla quale sono richiesti 64 anni di età e 20 di contributi (limite ora assoggettato all'adeguamento alla speranza di vita).
Tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo, da applicarsi fino al raggiungimento dei requisiti per pensione vecchiaia, e un limite dilatorio per cui la pensione decorre dal quarto mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti.

3. Criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo 

La legge di bilancio 2024 modifica i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023, relative ai dipendenti pubblici iscritti a determinate casse (CPDEL, CPS, CPI e CPUG), solo nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni.
La riduzione dei trattamenti pensionistici derivante da tale modifica si applica solo nei casi di trattamento pensionistico liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto dalla normativa vigente per i lavoratori precoci), mentre non si applica ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, o per collocamento a riposo d'ufficio. Vengono altresì ampliate le decorrenze del trattamento pensionistico anticipato (cd finestre) per i soggetti iscritti alle suddette casse, a seconda dell'anno di maturazione dei requisiti richiesti.
Per gli iscritti alla CPS e alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile la modifica.
La medesima legge di bilancio 2024 ha previsto, inoltre, la possibilità per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti. Tale prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età.
Anche i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL sono modificati, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2023

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 175, L. 207/2024), proroga l'applicazione a tutto il 2025 della disciplina dell'APE sociale, introdotta con legge n. 232/2016 in via sperimentale e già più volte prorogata.

La medesima legge di bilancio 2025 ha altresì disposto l'applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui di cui al secondo e terzo periodo dell'art. 1, c. 165, L. 205/2017) anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2025, e ha incrementato l'autorizzazione di spesa di 114 milioni di euro per l'anno 2025, di 240 milioni di euro per l'anno 2026, di 208 milioni di euro per l'anno 2027, di 151 milioni di euro per l'anno 2028, di 90 milioni di euro per l'anno 2029 e di 35 milioni di euro per l'anno 2030.

L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore dei seguenti soggetti:

  • persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anniin stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
  • persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
  • persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
  • lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).
Il beneficio in esame non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 Di seguito le attività gravose che danno diritto all'accesso all'Ape sociale all'allegato 3 alla legge n. 234/2021:
Allegato 3 alla legge n. 234/2021
32.1- Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3- Operatori della cura estetica
5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e perla fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici
7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2- Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricotura e nella industria alimentare
7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.52- Portantini e professioni assimilate
8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2024

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 173, L. 207/2024) estende la possibilità di accedere al pensionamento anticipato Opzione donna, come ridisegnato dalla legge di bilancio 2023, anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2024.

Tale istituto riconosce la possibilità di accedere a tale trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2024 (termine così prorogato, come anticipato, dalla legge di bilancio 2025) un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anniun'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti. Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a 59 anni. Al predetto requisito anagrafico, richiesto per l'accesso al pensionamento in esame, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previstai dalla normativa vigente (ex art. 12 D.L. 78/2010).

L'accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, è riconosciuto, in particolare, alle lavoratrici che siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Come specificato dalla Circ. INPS n. 25 del 2023, i sei mesi di assistenza - che si considera soddisfatta dalla convivenza - devono essere continuativi;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);

  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo, al 1° gennaio 2024 (cfr. Circ. INPS n. 59 del 2024) un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In questo caso il requisito anagrafico è ridotto a 59 ann

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un'età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato "opzione donna", come disciplinato antecedentemente alla legge di bilancio 2023 (ex art. 16, c. 1, D.L. 4/2019, non modificato dalle norme in esame.

Il diritto al trattamento pensionistico è conseguito trascorsi un numero di mesi (cosiddetta finestra) dalla data di maturazione dei requisiti pari a diciotto per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti.

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico. La domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2024, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo.

ultimo aggiornamento: 6 gennaio 2025

L'istituto di pensionamento anticipato denominato Quota 103 è una misura sperimentale introdotta per il 2023 dalla L. 197/2022 e prorogata per il 2024, con requisiti parzialmente diversi, dalla L. 213/2023, nonché per il 2025 dalla L.207/2024 (legge di bilancio 2025, art. 1, co. 174).

Tale misura consente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici (personale militare delle Forze armate, ivi compreso il personale della Guardia di finanza, personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria, e personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), di accedere al pensionamento con:

  • 62 anni di età (requisito non soggetto all'adeguamento all'incremento della speranza di vita);
  • 41 anni di anzianità contributiva;

I termini dilatori (cosiddette finestre) per la decorrenza del trattamento riconosciuto in base alla fattispecie sperimentale sono i seguenti:

  • 7 mesi se lavoratori privati;
  • 9 mesi se dipendenti pubblici.

Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2024, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2025.

Per il 2024 e 2025, tale trattamento di pensione anticipata è liquidato in base al sistema contributivo integrale e, fino al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni di età anagrafica), l'importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (5 per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023).

Si ricorda che il trattamento in base alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei relativi requisiti, con applicazione della disciplina relativa al medesimo anno di maturazione (il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data).

Si segnala altresì che la legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 161, L. 207/2024) riconosce un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidono di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica e attualmente pari, come detto, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il trattamento liquidato, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale (si rileva che l'identica distinzione nella possibilità di cumulo, posta nell'ambito di precedenti norme transitorie in materia di pensionamenti anticipati, è stata ritenuta legittima dalla sentenza n. 234 del 4 ottobre 2022-24 novembre 2022 della Corte costituzionale); questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde - per i redditi da lavoro autonomo occasionale - a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

I termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie sperimentale de qua decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. 201/2011 (al fine in oggetto, non rileva, ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della L. 232/2016, la circostanza che il soggetto rientri nella disciplina pensionistica dei cosiddetti lavoratori precoci).

Viene infine abrogata la disciplina istitutiva di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi (si ricorda che il decreto ministeriale attuativo di tale normativa non è stato emanato).

Si rammenta che nel corso della XVIII legislatura sono stati introdotti istituti analoghi a Quota 103, noti come Quota 100 e Quota 102, i cui requisiti dovevano essere maturati entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2021 ed il 31 dicembre 2022.
L' articolo 14 del D.L. n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni  e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cd. Pensione quota 100) da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché da parte degli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Successivamente, la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 87 e 88,  L. 234/2021) ha introdotto, in via sperimentale, per il solo 2022, la possibilità di conseguire la pensione anticipata per i medesimi lavoratori che alla data del 31 dicembre 2022 raggiungono il requisito anagrafico di 64 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cd quota 102).
Sia le disposizioni istitutive di Quota 100 che quelle che prevedono Quota 102 consentono a quanti maturano il diritto all'accesso alla pensione nei periodi considerati di esercitarlo rispettivamente anche dopo il 31 dicembre 2021 e dopo il 31 dicembre 2022.
Per entrambi gli istituti è stato previsto un periodo finestra di tre mesi per i dipendenti privati e di sei mesi per i dipendenti pubblici. Questi ultimi sono tenuti a presentare la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2024

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 161, L. 207/2024) riconosce un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidono di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica e attualmente pari, come detto, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.
In tali casi viene meno l'obbligo di versamento 
all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e il medesimo importo viene corrisposto interamente al lavoratore. Tale importo è escluso dalla base imponibile fiscale e da quella contributiva.

ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2025

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. da 162 a 165) prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni, fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dalla medesima legge di bilancio (vedi infra).

Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato e viene altresì abrogata la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato

Si introduce inoltre la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a 70 anni, e del personale delle forze armate, delle forze di polizia e vigili del fuoco) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate

ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2025

In considerazione dell'aumento dei tassi di inflazione, il legislatore ha adottato una serie di misure volte, da un lato, a sostenere il potere d'acquisto dei percettori di trattamenti più bassi e, dall'altro, a mitigare l'impatto della perequazione automatica delle pensioni sulla spesa pubblica (per un breve inquadramento della normativa sulla perequazione automatica si rinvia al focus a ciò dedicato).

1. Perequazione automatica

Dopo talune modifiche introdotte per il biennio 2023-2024 (vedi infra), dal 2025 torna ad applicarsi la disciplina generale, introdotta con legge di bilancio 2022, in base alla quale la perequazione - intendendosi per tale l'incremento dei trattamenti pensionistici in base alla variazione dell'indice del costo della vita - è riconosciuta della  :

  • nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 90% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo;
  • nella misura del 75% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
Per il biennio 2023-2024, la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), all'articolo 1, commi 309 e 310, ha introdotto una  disciplina speciale che prevedeva una perequazione in termini  più restrittivi - rispetto a quella posta dalla disciplina a regime - per i trattamenti pensionistici più alti e una rivalutazione più alta delle pensioni di importo inferiore al trattamento minimo. Si ricorda che per la perequazione decorrente dal 1° gennaio 2024, tale valore minimo di riferimento è pari a quello definitivo per il 2023 (567,94 euro mensili per tredici mensilità - cfr. Circ INPS 1/2024), in quanto nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.
Più in particolare, la legge di bilancio 2023 aveva previsto che per gli anni 2023 e 2024 la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici si applicasse:
  • nella misura del 100 per cento per trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici di importo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici da sei a otto volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici da otto a dieci volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. Tale misura è stata ridotta al 22 per cento limitatamente al 2024.
Come specificato anche in un  comunicato del Ministero del lavoro, la rivalutazione dei trattamenti fino a quattro volte il minimo, pari al 100% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%. Dal 1°marzo 2023 sono rivalutati anche i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, secondo le percentuali sopra indicate. Come anticipato, la legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 134, L. 213/2023) ha modificato, per l'anno 2024, la suddetta disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno. Tale modifica concerneva esclusivamente la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo. Nel dettaglio, per la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo, si disponeva la riduzione da 32 a 22 punti percentuali (applicati sulla medesima base summenzionata). Il valore percentuale era in ogni caso riconosciuto nella misura immediatamente superiore a quella spettante per la relativa classe, fino a concorrenza dell'importo che derivava dall'applicazione del medesimo valore percentuale superiore sull'importo massimo della classe per la quale è attribuita tale percentuale superiore.

 Si segnala che la legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 180, L. 207/2024) ha escluso, in via eccezionale, per i soggetti residenti all'estero, il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS. Tale disposizione ha stabilito, dunque, per la fattispecie summenzionata e nei termini summenzionati, un'esclusione transitoria dalla disciplina generale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Viene fatta salva l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica 

In via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, si prevede un incremento transitorio, con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2025 e 2026, per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per il 2025 e a 1,3 punti percentuali per il 2026; la seconda percentuale non si somma alla prima, quindi l'incremento per il 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica, anch'essa applicabile al netto dell'incremento transitorio medesimo (art. 1, c. 177, L. 207/2024). Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l'incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione dell'incremento medesimo sul suddetto minimo. Inoltre, l'incremento transitorio non rileva ai fini del computo dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Inoltre, Gli incrementi transitori in esame non concernono i trattamenti di natura assistenziale.

Analogo incremento era stato previsto dalla legge di bilancio 2023 per gli anni 2023 e 2024; tale incremento era pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e a 2,7 punti per l'anno 2024

 

La legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 178, L. 207/2024) ha altresì previsto l'aumento di 8 euro mensili dell'importo dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto 

1.1 Percentuale di variazione per il calcolo della perequazione  

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2022  la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è stato determinato nella misura del +7,3% dal 1° gennaio 2023; tale aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat il 3 novembre 2022 (si ricorda che, nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento, in via interpretativa, all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima).

Il D.L. 145/2023 ha previsto l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022 ‒ conguaglio consistente in un incremento dello 0,8 per cento (aggiuntivi rispetto alla suddetta perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023), con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023. La variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per il 2022, da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per il 2023, è dunque pari al +8,1%, come specificato nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2023 - ; sulla base di tale variazione percentuale si calcola il conguaglio rispetto all'importo mensile corrisposto in via provvisoria dal mese di gennaio 2023 (cfr. INPS mess. 4050/2023).

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 novembre 2024, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è stato determinato nella misura del +5,4% dal 1° gennaio 2024; tale aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat il 7 novembre 2023. Il medesimo DM prevede altresì che  la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo).

Per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022 si ricorda che, poiché i dati definitivi relativi al tasso di inflazione nel 2021 rilevavano un aumento dei prezzi più consistente (dell'1,9, anziché dell'1,7 per cento) di quanto previsto con D.M. 17 novembre 2021, ai fini della rivalutazione delle pensioni a partire da gennaio 2022 e considerato il significativo incremento dei prezzi nel corso dell'anno, al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e di tutelare maggiormente il potere d'acquisto dei pensionati, l'articolo 21 del D.L. 115/2022 ha previsto, in via eccezionale, per il solo 2022:

  1. l'incremento, nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022, dal 1° gennaio 2023, del 2 per cento dell'importo della pensione erogata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, compresa la tredicesima mensilità, qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore a 2.692 euro (qualora, tuttavia, il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla disposizione de qua, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato);
  2. l'anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021, pari allo 0,2 per cento, dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022.
ultimo aggiornamento: 28 novembre 2024
 
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