1. Sgravi contributivi per assunzioni di donne
Per quanto riguarda le misure dirette a favorire l'occupazione femminile si segnala, in particolare, l'esonero contributivo, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro, previsto per le assunzioni di donne svantaggiate (art. 4, c. 8-11, L. 92/20212).
In particolare, tale esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, di donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio. Tale esonero, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato per le assunzioni di donne:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, come modificata con decisione C (2016) final del 23 settembre 2016);
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (per il 2024 cfr. DM 20 novembre 2023, n. 365);
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Tale esonero era stato elevato al 100 per cento per le assunzioni effettuate nel 2023 (legge di bilancio 2023 - art. 1, c. 298, L. 197/2022).
Con la legge di bilancio 2024, inoltre, è stato introdotto un nuovo esonero contributivo totale - nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione - in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. In sede di prima applicazione lo sgravio si applica anche a favore delle donne che hanno usufruito del Reddito nel 2023 (art. 1, c. 191, L. 213/2023).
Analogo esonero è riconosciuto dal D.L. Lavoro n. 62 del 2026 (art. 1) per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026:
- di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- di donne di qualsiasi età, ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- tra i 15 e i 24 anni;
- prive di un diploma di scuola media superiore o professionale o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora un impiego regolarmente retribuito;
- con più di 50 anni;
- con una o più persone a carico;
- occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (per il 2026 si veda il DD 31 dicembre 2025, n. 3795);
appartenenti ad una minoranza etnica di uno Stato membro.
L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 o 12 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile, elevato ad 800 euro se la donna è residente nella ZES Unica per il Mezzogiorno
Ulteriori sgravi contributivi per assunzioni di donne sono stati introdotti altresì dalla legge di bilancio 2026 che prevede:
- un esonero totale per le assunzioni effettuate dal 2026 da parte di datori di lavoro privati di donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni e prive di un impiego retributio da almeno sei mesi. Lo sgravio totale spetta nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui per 12 mesi se l'assunzione è a tempo determinato, anche in somministrazione, per 18 mesi se vi è una trasformazione e per 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato (art. 1, c. 210, L. 199/2025);
- uno sgravio contributivo parziale, per un periodo massimo di 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni di contratti a tempo determinato) effettuate nel 2026 da parte di datori di lavoro privati al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate. La definizione delle modalità attuative è demandata ad apposito decreto ministeriale (art. 1, c. 153, L. 199/2025);
- un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi per i datori di lavoro privati che applicano la previsione che riconosce priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale (o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale) alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili (art. 1, c. 214-218, L. 199/2025).
Si segnala, infine, che l'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 ha introdotto un'agevolazione fiscale per le nuove assunzioni di personale. In particolare, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, prevede una maggiorazione del costo ammesso in deduzione per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tale maggiorazione viene ulteriormente incrementata laddove le suddette nuove assunzioni riguardino particolari categorie di soggetti, tra cui:
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali UE;
- donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.
Per approfondimenti ulteriori si rinvia al tema Conciliazione vita lavoro.
2. Ulteriori misure
L'attuale legislatura ha altresì rafforzato le seguenti misure che possono favorire indirettamente l'occupazione femminile, in particolare in materia di appalti, di lavoro agile, di congedi parentali e di decontribuzione:
- in materia di appalti:
- l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di assicurare all'occupazione femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto (cosiddetta clausola di priorità, introdotta dall'art. 47 del D.L. n. 77 del 2021);
- in sede di prima applicazione, meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità di genere;
- l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione di parità (art. 108, c. 7, D.Lgs. 36/2023);
- una riduzione fino ad un massimo del 20 per cento della garanzia provvisoria (la apposita garanzia fideiussoria della quale deve essere corredata l'offerta) per gli operatori economici in possesso della medesima certificazione di genere (art. 106, c. 8, D.Lgs. 36/2023).
- in materia di congedi parentali, la legge di bilancio per il 2023 ha disposto un incremento dal 30 all'80 per cento dell'indennità per le madri lavoratrici dipendenti e per i padri lavoratori dipendenti, in alternativa tra loro, nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 (cfr. Circ. INPS 45/2023). Successivamente, la legge di bilancio 2024 ha portato tale indennità dal 30 al 60 per cento (80 per il solo 2024) per un ulteriore mese, aggiuntivo rispetto a quello suddetto, già indennizzato all'80 per cento previsto dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (cfr. Circ. INPS 4/2024, par. 4). Da ultimo, la legge di bilancio 2025 ha disposto, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l'aumento dell'indennità in esame all'80 per cento della retribuzione per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino (in luogo del 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e del 30 per cento, già previsto per il terzo mese);
- in materia di certificazione della parità di genere, la normativa vigente collega al possesso di tale certificazione - rilasciata alle imprese che rispettano determinati parametri per la realizzazione della parità di genere in ambito lavorativo - la concessione di uno sgravio contributivo nella misura dell'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. I criteri e le modalità di concessione di tale esonero sono stati definiti con il DM 20 ottobre 2022;
- in materia di natalità e esigenze di cura, il D.L. lavoro n. 62 del 2026 ha introdotto un esonero contributivo, in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, a favore del datore di lavoro per quelle aziende che possiedono le certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura. L'esonero è riconosciuto nel limite di euro 7 milioni per l'anno 2026 e di euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (art. 6 D.L. 62/2026). In attuazione di tale previsione è stato emanato il DM 15 ottobre 2026;
- in materia di decontribuzione si prevede:
- per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti, a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero era riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti, sempre a tempo indeterminato, madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età da parte del figlio più piccolo (art. 1, c. 180, L. 213/2023);
- dal 2027 decontribuzione parziale (la cui entità sarà individuata da apposito DM) per le lavoratrici dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e per le lavoratrici autonome (che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata o da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario). Tale esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo se la lavoratrice è madre di due o più figli, e fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, se la lavoratrice è madre di tre o più figli (combinato disposto art. 1, c. 219, L. 207/2024 e art. 1, c. 206, L. 199/2025);
- in materia di sostegno al reddito, per il 2026, è stata introdotta (comma 207, L. 199/2025) un'integrazione al reddito pari a 60 euro mensili per le lavoratrici dipendenti e autonome, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, madri di due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio. Alle lavoratrici dipendenti e autonome madri di più di due figli, sempre se con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, è riconosciuta la medesima integrazione ma fino al mese del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio più piccolo. Nel caso di lavoratrici madri di più di due figli tale integrazione è riconosciuta a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si ricorda che per il 2026 resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria (di cui all'art. 1, c. 180, L. 213/2023)
ultimo aggiornamento: 6 maggio 2026