La rete di ammortizzatori sociali a sostegno del reddito è stata ridefinita dal D.Lgs. n. 22/2015, con l'istituzione della NASpI per i lavoratori dipendenti e la DIS-COLL per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione. Particolari forme di sostegno al reddito sono previste per i lavoratori agricoli e, con l'istituzione dell'ALAS con D.L. n. 73/2021, per i lavoratori autonomi dello spettacolo. Una forma di integrazione al reddito è stata introdotta anche per i lavoratori autonomi (c.d. ISCRO).
La NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione, disciplinata dal D.Lgs. n. 22/2015 e riconosciuta ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni), nonché agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che si trovino in stato di disoccupazione involontaria. Tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il D.L. 60/2024 ha previsto l'iscrizione d'ufficio dei beneficiari NASpI nel SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e per il Lavoro) e l'obbligo per gli stessi di sottoscrizione del CV, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio personalizzato (art. 25 D.L. 60/2024).
1. Requisiti
L'indennità spetta a soggetti con i seguenti requisiti:
2. Beneficio
La gestione della NASpI e l'erogazione dell'indennità sono in capo all'INPS.
La durata del sussidio è pari alla metà delle settimane per cui sono stati versati contributi previdenziali, fino a un massimo di 24 mesi.
Nei primi cinque mesi l'indennità ammonta:
Dal sesto mese in poi si riduce del 3 per cento ogni mese (il decalage iniziava dal quarto mese prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2022); per i lavoratori con più di 55 anni il decalage scatta dall'ottavo mese.
La percezione della NASpI è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato purché la durata dello stesso non sia superiore a sei mesi o se il reddito annuale che se ne ricava non sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale. In tal caso, l'indennità viene ridotta dell'80 per cento dei redditi previsti.
La percezione della NASpI è altresì compatibile con lo svolgimento di un'attività autonoma o di impresa individuale dalla quale ricavi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Anche in tal caso, l'indennità viene ridotta dell'80 per cento dei redditi previsti.
Il lavoratore avente diritto alla NASpI può chiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo che gli spetta e non ancora percepito, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
3. Incentivo in caso di assunzione
Ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art. 2, c. 10-bis, L. 92/2012)
Per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l'occupazione è prevista una distinta indennità di disoccupazione (DIS-COLL), anch'essa gestita dall'INPS.
Il D.L. 60/2024 ha previsto l'iscrizione d'ufficio dei beneficiari DIS-COLL nel SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e per il Lavoro) e l'obbligo per gli stessi di sottoscrizione del CV, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio personalizzato (art. 25 D.L. 60/2024).
1. Requisiti
L'indennità spetta a soggetti con i seguenti requisiti:
2. Beneficio
L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi uguale al numero dei mesi per i quali sono stati versati contributi a partire dal primo gennaio dell'anno precedente, con una durata massima di un anno.
Tale indennità è pari:
L'indennità si riduce del 3 per cento ogni mese dal sesto mese di fruizione.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio,
La percezione della DIS-COLL è compatibile con lo svolgimento di un'attività autonoma o di impresa individuale dalla quale ricavi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. In tal caso, l'indennità viene ridotta dell'80 per cento dei redditi previsti.
I percettori della NASpI o della DIS-COLL sono tenuti, ai sensi del D.lgs. 150/2015, a stipulare con i Centri per l'Impiego gestiti a livello regionale un Patto di servizio personalizzato che li impegna a partecipare ai programmi da questi organizzati per la formazione, riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro, nonché ad accettare eventuali offerte congrue di lavoro ricevute durante la fruizione del sussidio.
L'art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150/2015 sanziona, salvo giustificato motivo, la mancata presentazione del beneficiario della NASpI o della DIS-COLL alle convocazioni del Centro per l'Impiego o la mancata partecipazione alle attività organizzate nel quadro del Patto di servizio con la decurtazione dell'indennità o, nei casi più gravi, la decadenza dal beneficio. Quest'ultima è prevista anche nel caso sia rifiutata un'offerta di lavoro congrua.
La definizione di offerta di lavoro congrua è definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Anpal, sulla base della coerenza con le esperienze e le competenze maturate, la distanza dal domicilio e i tempi di trasferimento con mezzi pubblici, la durata della disoccupazione e il livello retributivo (che deve essere superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nel mese precedente).
Di seguito una tabella descrittiva dei parametri di congruità delle offerte di lavoro, attualmente indicati dal D.M. 10 aprile 2018.
Tabella 1. Definizione di offerta congrua di lavoro
L'art. 32 della legge 264/1949 prevede l'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione per i lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze.
1. Requisiti
L'indennità di disoccupazione agricola spetta a:
Sono richiesti, per l'accesso alla disoccupazione agricola, almeno due anni di anzianità e lo svolgimento di almeno 102 giornate lavorative nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e quello precedente (requisito perfezionabile mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola se l'attività agricola è comunque prevalente nel periodo di riferimento).
Conseguentemente, l'importo massimo dell'indennità di disoccupazione agricola da liquidare nel 2025, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2023, è quello indicato nella Circ. INPS n. 25 del 2025 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire 1.392,89 euro.
2. Beneficio
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate. L'importo è pari al 40% (art. 1, comma 55 della Legge 247/2007) della retribuzione di riferimento avendo riguardo ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (sentenze Cassazione nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022), nel caso di operai a tempo determinato (cui però si applica un contributo di solidarietà del 9 per cento) e al 30 per cento della retribuzione effettiva per gli operai agricoli a tempo indeterminato.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha introdotto, per il triennio 2021-2023, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.
Tale indennità è stata resa strutturale dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 142, L. 213/2023).
Attualmente, i soggetti che possono beneficiare dell'indennità in oggetto sono coloro che hanno prodotto, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e che hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore, nel 2025, a 12.648 euro
L'ISCRO è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda (comma 147). Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite, nel 2025, di 806,40 euro mensili e non può essere inferiore a 252 euro mensili (cfr. Circ. INPS n. 25 del 2025).
L'indennità in oggetto è incompatibile con talune prestazioni (ad esempio prestazioni pensionistiche dirette, titolarità dell'Assegno di inclusione o iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie) e deve essere accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale. A tal fine, il beneficiario dell'ISCRO autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale
a decorrere dal 1° gennaio 2024 è stata istituita l'indennità di discontinuità per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, che ha sostituito la precedente ALAS, un'indennità a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo per la disoccupazione involontaria (art. 1, 2 e 8 D.Lgs. 175/2023).
Ambito di applicazione
La suddetta indennità può essere riconosciuta
Requisiti
L'indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
Beneficio
L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo (maternità, malattia, infortunio, indennità di disoccupazione involontaria, assegno ordinario di invalidità), nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive (per maggiori dettagli si veda la circolare INPS n. 2 del 2024).