Il decreto-legge n. 34 del 2023, avente ad oggetto misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (AC. 1060) si articola in quattro Capi e si compone di 37 articoli e due allegati. Il capo I, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (artt. 1-7-quinquies); il capo II, anch'esso oggetto di modifiche in sede referente, contiene Disposizioni in materia di salute (artt. 8-16-bis); il capo III contiene misure in materia di adempimenti fiscali (artt. 17-23-bis) mentre il capo IV (artt. 24 e 25) contiene le disposizioni finanziarie e finali.
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Il provvedimento prevede alcune misure in materia sanitaria, più nello specifico:
l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, e la disciplina del contenzioso relativo allo stesso (art. 8);
la disciplina dell'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore (art. 15);
la previsione di una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, allo scopo di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva (art. 15-bis);
l'abolizione, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, viene consentito agli odontoiatri di esercitare alcune specifiche attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva, ed abroga la disposizione che attualmente preclude, salvo alcune eccezioni, la contemporanea iscrizione all'Albo di odontoiatra e ad altro Albo professionale (art. 15-ter);
Il provvedimento contiene anche numerose disposizioni in materia fiscale, tra cui si segnalano le seguenti:
la rideterminazione della base imponibile valevole per il calcolo del contributo di solidarietà 2023 per le imprese operanti nel settore dell'energia e in quello del gas, con l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nonché con l'esclusione - a specifiche condizioni - degli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022 (articolo 5);
la deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia, oltre specifiche soglie, da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; tale a deroga opera solo per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 6);
il riconoscimento di un credito d'imposta alle start-up operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici (articolo 7-quater);
la possibilità, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, per le stesse aziende di portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati. Per effetto delle modifiche in sede referente, il computo dell'IVA è effettuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e si basa sulle fatture emesse dalle aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e si impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento. Gli importi del costo del bene e del costo del servizio, entrambi riportati nelle fatture elettroniche, devono essere indicati separatamente (articolo 9).
Un gruppo di norme interviene sulle misure volte ad agevolare i rapporti tra fisco e contribuente disciplinate dalla legge di bilancio 2023. In dettaglio:
viene prevista una specifica disciplina che consente agli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023, e cioè lo stralcio dei debiti fino a mille euro e la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione-quater) (articolo 17-bis, introdotto in sede referente);
è modificata la disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare si precisa l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023 (articolo 18);
sono novellati i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cd. ravvedimento speciale. In particolare viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima; sono modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale (articolo 19);
sono modificati i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023. In sintesi, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono altresì rimodulati i termini per il versamento rateale del quantum dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Con le modifiche apportate in sede referente è stata rimodulata la tempistica dei pagamenti rateali, con riferimento alle rate successive alle prime tre. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata; viene esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è altresì posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata. Sono riaperti i termini per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Sono poi prorogati i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023 e, in conseguenza delle modifiche alle norme deflative del contenzioso, il comma 2 dell'articolo posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti (articolo 20);
con norme di interpretazione autentica si precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cd. ravvedimento speciale, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione; si prevede che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE ed all'IVAFE non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre esclude dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione; si dispone che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata prevista dal comma 179 della legge di bilancio 2023 si applica anche all'accertamento con adesione elativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali (articolo 21);
si estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (articolo 22);
si introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello (articolo 23).
Il provvedimento reca alcune misure in materia di energia e sviluppo sostenibile. In particolare prevede:
Tra le ulteriori disposizioni si segnalano: