provvedimento 17 maggio 2023
Studi - Affari sociali Studi - Finanze D.L. 34/2023 - Energia, fisco e salute

Il decreto-legge n. 34 del 2023, avente ad oggetto misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (AC. 1060) si articola in quattro Capi e si compone di 37 articoli e due allegati. Il capo I, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (artt. 1-7-quinquies); il capo II, anch'esso oggetto di modifiche in sede referente, contiene Disposizioni in materia di salute (artt. 8-16-bis); il capo III contiene misure in materia di adempimenti fiscali (artt. 17-23-bis) mentre il capo IV (artt. 24 e 25) contiene le disposizioni finanziarie e finali.

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Il provvedimento prevede alcune misure in materia sanitaria,  più nello specifico:

  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, e la disciplina del contenzioso relativo allo stesso (art. 8);

  • la disciplina degli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza - dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico (art. 10);
  • la previsione e la disciplina della facoltà di ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa oraria (art. 11);
  • l'introduzione e la disciplina di particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione - di tale personale con determinati requisiti – ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione (art. 12);
  • la modifica della normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio (art. 13, comma 1);
  • l'estensione al personale tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) una disciplina transitoria in tema di stabilizzazione, posta dall'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. proroga termini) con riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo dello stesso SSN (art. 13, comma 1-bis);
  • la modifica della disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'art. 1, co. 548-bis della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) (art. 14);
  • la disciplina dell'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore (art. 15);

  • la previsione di una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, allo scopo di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva (art. 15-bis);

  • l'abolizione, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, viene consentito agli odontoiatri di esercitare alcune specifiche attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva, ed abroga la disposizione che attualmente preclude, salvo alcune eccezioni, la contemporanea iscrizione all'Albo di odontoiatra e ad altro Albo professionale (art. 15-ter);

  • l'introduzione di una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (art. 16, comma 1);
  • la previsione dell'istituzione di presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nonché per garantire l'incolumità del personale ivi operante (art. 16, comma 1-bis);

ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Il provvedimento contiene anche numerose disposizioni in materia fiscale, tra cui si segnalano le seguenti:

  • la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, se contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. La predetta riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA opera anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (articolo 2, commi 1-3); 
  • l'attribuzione, con aliquote inferiori, anche nel secondo trimestre 2023 di alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 e nel primo trimestre 2023, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese (articolo 4); 
  • la rideterminazione della base imponibile valevole per il calcolo del contributo di solidarietà 2023 per le imprese operanti nel settore dell'energia e in quello del gas, con l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nonché con l'esclusione - a specifiche condizioni - degli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022 (articolo 5);

  • la deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia, oltre specifiche soglie, da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; tale a deroga opera solo per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 6);

  • l'autorizzazione al cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest'ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo; nel corso dell'esame in sede referente sono state specificate le ipotesi che rientrano nella fattispecie degli interventi di risparmio energetico ammessi al beneficio (articolo 7);
  • il riconoscimento di un credito d'imposta alle start-up operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici (articolo 7-quater);

  • la possibilità, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, per le stesse aziende di portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati. Per effetto delle modifiche in sede referente, il computo dell'IVA è effettuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e si basa sulle fatture emesse dalle aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e si impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento. Gli importi del costo del bene e del costo del servizio, entrambi riportati nelle fatture elettroniche, devono essere indicati separatamente (articolo 9).

Un gruppo di norme interviene sulle misure volte ad agevolare i rapporti tra fisco e contribuente disciplinate dalla legge di bilancio 2023. In dettaglio:

  • si consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, con riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate, con il versamento del quantum così rideterminato entro il 30 aprile 2023; per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, si consente di rideterminare il quantum dovuto a titolo di sanzione a 1/18 di quelle irrogate con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo; si consente di estendere l'ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate (articolo 17);
  • viene prevista una specifica disciplina che consente agli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023, e cioè lo stralcio dei debiti fino a mille euro e la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione-quater) (articolo 17-bis, introdotto in sede referente);

  • è modificata la disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare si precisa l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023 (articolo 18);

  • sono novellati i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cd. ravvedimento speciale. In particolare viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima; sono modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale (articolo 19);

  • sono modificati i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023. In sintesi, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono altresì rimodulati i termini per il versamento rateale del quantum dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Con le modifiche apportate in sede referente è stata rimodulata la tempistica dei pagamenti rateali, con riferimento alle rate successive alle prime tre. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata; viene esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è altresì posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata. Sono riaperti i termini per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Sono poi prorogati i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023 e, in conseguenza delle modifiche alle norme deflative del contenzioso, il comma 2 dell'articolo posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti (articolo 20);

  • con norme di interpretazione autentica si precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cd. ravvedimento speciale, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione; si prevede che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE ed all'IVAFE non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre esclude dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione; si dispone che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata prevista dal comma 179 della legge di bilancio 2023 si applica anche all'accertamento con adesione elativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali (articolo 21);

  • si estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (articolo 22);

  • si introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello (articolo 23).

ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Il provvedimento reca alcune misure in materia di energia e sviluppo sostenibile. In particolare prevede:

  • la rideterminazione, per il secondo trimestre 2023, dei cd bonus sociali elettricità e gas, a ciò destinando 400 milioni di euro nella disponibilità di CSEA (art. 1, comma 1) e l'innalzamento da 20 a 30 mila euro della soglia ISEE al di sotto della quale essi sono riconosciuti alle famiglie con almeno quattro figli a carico dal secondo al quarto trimestre 2023, nel limite di 5 milioni di euro, utilizzando anche in questo caso le disponibilità di CSEA (articolo 1, comma 2);
  • la riduzione degli oneri generali di sistema gas a carico degli utenti mediante l'applicazione, anche per il mese di aprile, agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi di gas l'anno, delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l'azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas. Per queste finalità sono stanziati 280 milioni di euro (articolo 2, commi 4 e 5); 
  • lo stanziamento di un miliardo di euro per l'erogazione di un contributo a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per la fornitura di gas nei mesi da ottobre a dicembre 2023, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh (articolo 3);
  • l'incremento di 10 milioni di euro, per il 2023, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per ulteriori enti, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (art. 4-ter).
  • la possibilità, fino al 30 giugno 2024, di realizzare previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW nelle strutture turistiche o termali (articolo 7-bis);
  • lo stanziamento di tre milioni di euro per assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnolopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile" (articolo 7-quinquies);
  • l'istituzione di un fondo con dotazione di 2 milioni di euro pe ril 2023 per il sostegno alle imprese elettrivore localizzate nelle regioni insulari per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale (articolo 24, comma 5).
ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023

Tra le ulteriori disposizioni si segnalano:

  • l'istituzione per il 2023 del Fondo per le vittime dell'amianto - con una dotazione di 20 milioni di euro - in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo opera a favore degli eredi in caso di decesso dei suddetti lavoratori (articolo 24, comma 2);
  • la previsione, che nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (art. 4,comma 10 bis-10-ter, introdotto in sede referente);
  • il rifinanziamento di 200 mila euro, per l'anno 2023, del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano, istituito dall'art. 1, comma 868, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) (articolo 24, comma 4);
  • lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei comuni con popolazione da 25 mila a 35 mila abitanti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario, con il relativo piano approvato dalla Corte dei conti nel 2015 e con durata fino all'anno 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas (art. 2, comma 5-bis);
  • il rifinanziamento di 9 milioni di euro per il 2023 del fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori (articolo 7-ter);
  • l'incremento di 44 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione fondo il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali  (articolo 24, comma 1).
ultimo aggiornamento: 15 maggio 2023
 
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