Premessa
Il presente focus ha ad oggetto le agevolazioni fiscali previste a legislazione vigente per il donante (persona fisica o giuridica) che effettua erogazioni liberali nei confronti di enti civili e religiosi, nonché il regime fiscale delle erogazioni liberali ricevute dagli enti civili e religiosi,
Agevolazioni fiscali per il donante persona fisica soggetto all'IRPEF
Per quanto concerne le liberalità poste in essere a favore di alcuni degli enti enti civili o religiosi esercenti attività di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione, pubblica utilità e di enti religiosi da parte delle persone fisiche, si ricorda che sono previste a legislazione vigente specifiche deduzioni e detrazioni ai fini delle imposte sui redditi.
Deduzioni
In primo luogo, l'articolo 10, comma 1, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) prevede la deducibilità dei seguenti oneri:
- erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.032,91 euro, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi o intese, limitatamente all'importo medesimo di 1.032,91 euro;
- erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 1987, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Detrazioni
In alternativa, l'articolo 15 del TUIR riconosce alcune specifiche detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. Con riferimento alle erogazioni liberali la norma consente la detrazione del 19 per cento delle seguenti spese:
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente;
- erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.
Inoltre, il medesimo articolo 15 del TUIR, al comma 1.1, riconosce una detrazione pari al 26 per cento per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30 mila euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'OCSE.
Specifiche agevolazioni fiscali sono previste, altresì, dall'articolo 83 del Codice del Terzo settore.
In particolare, è riconosciuta la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30 mila euro. Tale importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
Peraltro, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Si rammenta che tale deduzione è riconosciuta tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche.
Ai fini delle suddette agevolazioni, è necessario che le erogazioni liberali siano destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria dell'ente beneficiario per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Benefici fiscali per i soggetti donanti

Regime fiscale dei beni donati/ricevuti per successione mortis causa dai donatari