Nel corso della XIX legislatura diverse iniziative hanno riguardato, anche in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n.111 del 2023), la ridefinizione di norme attinenti ai rapporti tra fisco e contribuente.
Sono stati oggetto di modifica i principi dello statuto del contribuente e la disciplina dell'adempimento collaborativo e dell'accertamento con adesione. Sono state inoltre adottate diverse misure per definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria ovvero il relativo contenzioso.
In particolare la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto uno strumentario di norme contiene diverse disposizioni attinenti a quest'ultimo profilo. Successivi interventi hanno modificato e chiarito la portata delle misure introdotte.
Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti di merito e di legittimità. Tali norme consentono di usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.
I primi chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet, con riferimento alla definizione delle somme ad essa affidate.
Tali disposizioni si collocano nel solco di interventi intrapresi già nelle legislature precedenti (alcuni di quali anche in occasione dell'emergenza pandemica), per i quali si rinvia al tema web sulla riscossione dei tributi.
Per una panoramica degli interventi si rinvia altresì al sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.
Con il decreto legislativo n. 219 del 2023, in attuazione della legge n. 111 del 2023 contenente la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, sono state introdotte, diverse modifiche ai contenuti della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Sulla materia è quindi intervenuto il decreto legislativo n. 192 del 2025 il quale ha introdotto ulteriori disposizioni correttive e integrative.
In massima parte si tratta di disposizioni aggiuntive che integrano e precisano i contenuti dello Statuto dei diritti del contribuente. Fanno eccezione la norma che modifica integralmente la disciplina degli interpelli e quella che sostituisce i garanti regionali del contribuente con un unico Garante nazionale. Modifiche puntuali sono state inoltre introdotte con il decreto-legge n. 145 del 2023 e con il decreto-legge n. 39 del 2024.
Come anticipato, il decreto legislativo n. 219 del 2023 dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 111 del 2023, avente specificamente ad oggetto la riforma dello Statuto del contribuente, ma anche al comma 1, lettera p) dell'articolo 16, in materia di sospensione dei termini di risposta all'interpello nel mese di agosto, nonché all'articolo 17, comma 1, lettera b) che delega il Governo ad applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, prevedendo inoltre una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche: 1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo; 2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento; 3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente; 4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000.
Sotto il profilo contenutistico:
L'art. 13 del D.Lgs. n. 192 del 2025 ha apportato ulteriori modifiche ad alcune disposizioni dello Statuto del contribuente: si specifica, nell'ambito dell'art. 6-bis, che il termine di sessanta giorni concesso al contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo è unitario, non separato tra le due attività; si estende l'autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori; si elimina il riferimento agli enti privati tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridica e, da ultimo, è regolata l'inammissibilità dell'istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata.
Nel corso della XIX legislatura sono state introdotte alcune modifiche al regime dell'adempimento collaborativo, in particolare, in attuazione della legge delega di riforma fiscale, dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, dal decreto legislativo n. 108 del 2024 e dal decreto legislativo n. 192 del 2025, dirette ad estenderne l'applicazione e precisarne i requisiti e i contenuti.
Con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 è stato inoltre previsto un regime opzionale anche per i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo che adottino un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, analogo a quello previsto per i contribuenti legittimati ad aderire al regime di adempimento collaborativo.
Il regime di adempimento collaborativo è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (articoli da 3 a 7) e si pone l'obiettivo di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.
Tale obiettivo è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
Requisiti soggettivi
Con riferimento ai requisiti soggettivi, il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha ridotto i limiti minimi di ricavi richiesto per l'accesso al regime.
A seguito delle modifiche intercorse il regime dell'adempimento collaborativo si applica ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:
Tali requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.
Possono accedere al regime anche i contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali sopra indicati e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato, nonché i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, indipendentemente dal loro volume d'affari, al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla disciplina dell'adempimento collaborativo.
Requisiti oggettivi
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, i contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente (inciso introdotto dal decreto legislativo n. 221 del 2023), inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (cd. "Tax Control Framework"), che sia certificato da parte di professionisti indipendenti qualificati (anche l'obbligo di certificazione è stato previsto dal decreto legislativo n. 221 del 2023).
L'articolo 14 del D.Lgs. n. 192 del 2025 ha prorogato al 30 settembre 2026 il termine per la presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework) con riferimento alle domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025. Nel frattempo l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione. La mancata presentazione della certificazione entro il termine del 30 settembre 2026 costituisce causa di esclusione dal regime.
La certificazione ha la funzione di attestare che l'impresa sia dotata di un efficace TCF integrato con il sistema di controllo dell'informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la "solidità" del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria.
Il decreto legislativo n. 108 del 2024 ha successivamente introdotto una definizione di certificazione infedele, ossia la certificazione resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento ministeriale, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento medesimo e una specifica sanzione nell'ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscale.
In dettaglio, fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive; una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi azienda.
Il decreto legislativo n. 221 del 2023, modificando le disposizioni del decreto legislativo n. 128 del 2015, ha rimesso ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione di linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Il decreto legislativo n. 221 del 2023 e, successivamente, il decreto legislativo n. 108 del 2024, hanno introdotto diverse modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015, con riferimento ai benefici connessi all'adempimento collaborativo.
Con le citate disposizioni:
Un ulteriore beneficio -non modificato dalle citate disposizioni concerne l'applicazione di una procedura abbreviata di interpello preventivo: l'Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta.
I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
L'Agenzia delle entrate può dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti ovvero per l'inosservanza degli impegni assunti. In tale ultimo caso l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo è preceduta da un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità dell'istituto e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione è pari a centoventi giorni ed è rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
Il decreto legislativo n.221 del 2023 ha introdotto un regime opzionale per i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo ma che decidano di adottare un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
L'opzione ha una durata di due periodi d'imposta, è irrevocabile e si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
Gli effetti dell'esercizio dell'opzione concernono:
Analogamente a quanto disposto in passato dai decreti-legge nn. 193 del 2016, 148 del 2017 e 119 del 2018, nel corso della XIX legislatura la legge di bilancio 2023 (commi 231-252) ha consentito di definire con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (cd. rottamazione quater delle cartelle esattoriali).
Successivamente la legge di bilancio 2026 ha consentito di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (cd. rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali).
Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
Il termine per la presentazione o l'integrazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è scaduto il 30 giugno 2023 (come previsto dal decreto-legge n. 51 del 2023, articolo 4).
Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento dal 1° novembre 2023. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Il decreto-legge n. 51 del 2023 ha rimodulato le scadenze delle rate: i versamenti possono essere effettuati in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Il decreto-legge n. 145 del 2023 ha successivamente rimesso in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, consentendo di effettuare i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 entro il 18 dicembre 2023. Successivamente il decreto-legge n. 215 del 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater. A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni. Il decreto legislativo n.108 del 2024 ha poi differito al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata scadente il 31 luglio 2024.
Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:
La definizione agevolata è estesa alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Successivamente, il decreto-legge n. 202 del 2024 (articolo 3-bis) (per cui si rinvia al relativo dossier) ha previsto la riammissione alla c.d. Rottamazione-quater per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima. La riammissione opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.
È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione di adesione alla procedura in oggetto con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall'agente della riscossione nel proprio sito internet entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Peraltro, nella medesima dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci.
A tal fine, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
Il decreto-legge n. 61 del 2023, all'articolo 1, ha posticipato di tre mesi anche i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) per i contribuenti dei territori colpiti dalle calamità naturali del maggio 2023. Una ulteriore proroga (al 15 marzo 2024) è stata prevista con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-quater. Per tali soggetti è previsto l'azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale.
Il decreto-legge n. 65 del 2025 ha prorogato di tre mesi i termini di versamento delle rate della Rottamazione-quater in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025 per i soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in immobili:
Il decreto-legge n. 65 del 2025, sempre con riferimento ai soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 13 e il 15 marzo 2025 nei Campi Flegrei, ha prorogato di tre mesi anche i termini degli adempimenti e dei versamenti concernenti la procedura di riammissione alla R
La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) ai commi 82-101 ha disciplinato la definizione agevolata che nel dettaglio riguarda i soli debiti da:
- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972;
- omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Tale estinzione può essere ottenuta versando le somme:
- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento di tali somme può essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo. A seguito del pagamento delle somme, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Il termine per la presentazione o l'integrazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è fissato al 30 aprile 2026.
Con il decreto-legge n. 38 del 2026 (art. 10, comma 2-bis) è stato previsto che non si decade dal beneficio della definizione agevolata in esame nel caso di pagamento con un ritardo non superiore a cinque giorni, nel caso dell'unica rata o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è dichiarata d'ufficio dal giudice ed è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione che si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e dietro presentazione della documentazione attestante il relativo versamento. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. La determinazione dell'ammontare delle somme da versare tiene conto esclusivamente degli importi già versati allo stesso titolo. Inoltre, se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la volontà di aderirvi rendendo la relativa dichiarazione di adesione. Infine, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai soli carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
La definizione agevolata produce effetti sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Infatti, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata: a) alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
La definizione agevolata non produce effetti, e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, in caso di mancato o di insufficiente versamento: a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.
Possono essere compresi nella definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dalla legge n. 3. del 2012, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore di cui al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
La definizione agevolata (c.d. "rottamazione quinquies") consente l'estinzione anche dei debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione. In particolare, si tratta di: a) debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al c.d. "saldo e stralcio": b) debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 1, comma 235 della legge di bilancio 2023 o dell'articolo 3-bis, comma 1 del decreto-legge n. 202 del 2024. Sono esclusi, invece, i debiti inclusi nella c.d. "rottamazione-quater", e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Alla presente definizione agevolata si applica la disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto n. 267 del 1942, e dal codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
Per le sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture per violazioni del codice della strada l'applicazione della definizione agevolata è limitata ai soli interessi.
Il decreto-legge n. 38 del 2026 (art. 10-quinquies) ha stabilito l'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quinquies) ai carichi degli enti territoriali che, nell'esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l'applicazione, disciplinandone modalità e termini. In particolare la definizione agevolata si applica a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione, dalle regioni e dagli enti locali, che nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
La norma individua i termini della procedura, che sono stati prorogati, come indicato, dall'art. 1-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2026:
a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
b) tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 il debitore rende la dichiarazione con cui manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro il 15 dicembre 2026;
c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, le prime cinque, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta in poi il il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
d) entro il 28 febbraio 2027 l'agente della riscossione invia la comunicazione ai debitori con cui individua l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse;
e) gli effetti sulle dilazioni operanti da una data antecedente si determinano alla data del 31 marzo 2027;
f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applicano limitatamente agli interessi.
La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) ai commi 102-110 ha previsto una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali. Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. Sono quindi stabilite le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell'introdurre misure di definizione agevolata. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.
In precedenza il decreto-legge n. 198 del 2022 (articolo 3-bis) ha dato facoltà agli enti territoriali di estendere alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (conciliazione agevolata delle controversie, rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione e regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale) alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.
E' stato poi esteso il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all'annullamento automatico dei carichi fino a mille euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e gli enti di previdenza privati). In sostanza, per effetto delle norme in esame, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e gli enti di previdenza privati): se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l'annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023; in alternativa, possono aderire all'integrale applicazione dell'annullamento automatico, secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali, amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.
Di conseguenza, gli enti predetti sono stati posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio direttamente ex lege, di disapplicarlo del tutto (con rimessione in termini al 31 marzo 2023 per l'adozione di provvedimenti in tal senso) ovvero di optare per l'applicazione integrale, entro il medesimo termine del 31 marzo 2023.
Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 17-bis) ha consentito agli enti territoriali, anche ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023, e cioè lo stralcio dei debiti fino a mille euro e la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione-quater).
Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 15-bis) ha elevato a 120 mila euro (in luogo di 60 mila euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede, inoltre, che chi non paga otto rate (in luogo di cinque) decada dal beneficio e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato. La disposizione precisa, altresì, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. In pratica, con la norma introdotta, a regime, si può presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120 mila euro.
L'articolo 20-ter del medesimo decreto, estende, inoltre,, la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Con la norma in esame tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.
Con riferimento alla fase prodromica, le disposizioni della legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 153-159 della legge n. 197 del 2022) consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della norma), mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Si ricorda che il decreto-legge n. 61 del 2023 (c.d. decreto alluvioni), all'articolo 1, comma 9, ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 per la regolarizzazione degli avvisi bonari, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna e nelle Marche.
Sono riaperti (commi 160-165) i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022. Tali pagamenti possono essere dilazionati in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2022.
Si consente inoltre (commi 166-173) di sanare le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima originariamente dovuta entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Il provvedimento del 30/01/2023 dell'Agenzia delle entrate reca la disposizioni di attuazione dell'istituto in esame.
Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 19, comma 1, lettera a)) ha posticipato il termine per il pagamento della prima rata utile prevista per la definizione delle violazioni di natura formale, portandola al 31 ottobre 2023. La seconda rata resta dovuta entro il 31 marzo 2024.
Inoltre, il citato decreto-legge n. 61 del 2023 ha sospeso di termini dei versamenti in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 anche per la sanatoria in parola, a favore dei contribuenti dei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna e nelle Marche del maggio 2023.
In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, la legge di bilancio per il 2023 (commi 174-178) ha introdotto la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni - purché validamente presentate - relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
Con il decreto-legge n. 215 del 2023 l'applicazione del c.d. ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) è stata estesa anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate.
La disciplina del ravvedimento speciale è stata più volte modificata da successivi provvedimenti. In particolare, per effetto dell'articolo 19 del decreto-legge n. 34 del 2023:
- si consente il versamento delle somme dovute mediante versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023, anziché entro il 31 marzo 2023, e quelle successive entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sulle quali sono dovuti gli interessi del 2 per cento annuo (identica percentuale è dovuta anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022);
- la regolarizzazione deve essere perfezionata con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023 e che, in ragione di ciò, in caso di mancato versamento si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi.
Il medesimo provvedimento, all'articolo 21, con norme di interpretazione autentica precisa l'ambito di applicazione dell'istituto, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione; consente che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE ed all'IVAFE non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre esclude dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione.
L'articolo 3-bis del decreto-legge n. 132 del 2023 ha poi rimesso in termini i contribuenti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non avessero perfezionato la procedura di regolarizzazione, consentendo ai medesimi di versare le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 rimuovendo irregolarità od omissioni entro la medesima data.
Opera, anche per il ravvedimento speciale, la citata sospensione disposta dal decreto-legge n. 61 del 2023, in favore dei contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna e nelle Marche del maggio 2023.
L'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 ha esteso l'applicazione del c.d. ravvedimento speciale anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 (il termine originario era il 31 marzo 2024, prorogato dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2024) ovvero in quattro rate di pari importo, in quest'ultimo caso con interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Con il comma 7 dell'articolo 7 del suddetto decreto-legge n. 39 del 2024 viene consentito ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.
L'art. 14-bis del D.Lgs. n. 173 del 2024 (introdotto nel Testo Unico delle sanzioni tributarie dal Decreto Legislativo n. 192/2025) prevede una forma di ravvedimento speciale per le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale non operare o non versate entro i termini ivi previsti: in tal caso è possibile procedere al versamento di quanto dovuto, mediante ravvedimento operoso, applicando esclusivamente la sanzione nella misura ridotta. Affinché possa applicarsi la sanzione in tale misura ridotta è necessario che: a) i sostituti o intermediari abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto (maggiorato degli interessi legali) anteriormente alla presentazione della dichiarazione (Modello 770) nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte; b) la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza; c) il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.
L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 131 del 2023 ha concesso la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.
L'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2025, sempre in materia di ravvedimento operoso, ha disposto che il contribuente può usufruire del ravvedimento operoso, con una riduzione della sanzione a un quarto del minimo anche in caso di versamento frazionato del tributo, anche nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato abbia regolarizzato errori e omissioni dopo la comunicazione dello schema d'atto finalizzato all'instaurazione del contraddittorio con l'amministrazione finanziaria relativo alla constatazione mediante processo verbale della violazione contestata all'esito delle indagini, senza che sia stata presentata dal contribuente l'istanza di accertamento con adesione purché il contribuente abbia rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto finalizzato all'instaurazione del contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, indicato all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Un altro gruppo di norme della legge di bilancio 2023 (commi 179-185) ha introdotto la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.
Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.
L'articolo 17 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha previsto la possibilità di definire in acquiescenza entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (31 marzo 2023) gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.
L'articolo 21, comma 3, del decreto medesimo, con norma di interpretazione autentica, ha disposto che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
Il provvedimento del 30 gennaio 2023 dell'Agenzia delle entrate reca le disposizioni di attuazione dell'istituto in esame.
Anche per tale istituto valgono le sospensioni disposte dal citato decreto-legge n. 61 del 2023, per i contribuenti dei territori colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna e nelle Marche del maggio 2023.
I commi 186-205 della legge di bilancio 2023 consentono di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della norma), anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane (tale estensione è stata operata durante l'esame parlamentare), aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore.
Se vi è soccombenza dell'Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Con riferimento agli effetti della definizione agevolata delle controversie sul processo tributario, si prevede la sospensione della controversia, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l'obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.
Si prevede inoltre che l'eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione; che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; che la revocazione sia chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.
L'articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha riaperto i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In sintesi, è stato posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono stati, altresì, rimodulati i termini per il versamento rateale del quantum dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Con le modifiche apportate, è stata rimodulata la tempistica dei pagamenti rateali, con riferimento alle rate successive alle prime tre. E' stato posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata; viene esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è, altresì, posticipato dal 31 luglio al 30 settembre 2024 il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata.
Per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia si è espressa con in il Provvedimento 1 febbraio 2023 e il Provvedimento 5 luglio 2023. Per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quest'ultima ha emanato la Determinazione 14 marzo 2023, n. 141685/RU.
Anche per tale istituto si applicano le sospensioni di cui al citato decreto-legge n. 61 del 2023.
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è consentito definire con un accordo conciliativo fuori udienza (commi 206-212) le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
L'articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha riaperto i termini per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023.
L'articolo 17 del medesimo decreto consente di definire con accordo conciliativo fuori udienza anche le controversie tributarie pendenti al 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
Anche a tale istituto si applicano le sospensioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2023.
La legge di bilancio 2023 (commi 213-218) introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
L'articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha riaperto i termini per usufruire della rinuncia agevolata, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Anche per tale istituto si applicano le sospensioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2023.
La legge di bilancio 2023 consente, inoltre, (commi 219- 221-bis) di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare:
La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute.
L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'istituto in documenti di prassi (Circolare n. 2 del 2023 e Circolare n. 6 del 2023).
L'articolo 18 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha precisato l'ambito applicativo della disciplina dell'annullamento automatico, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.
Si applicano le sospensioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2023.
Si ricorda che l'articolo 3-bis decreto-legge n. 198 del 2022 ha consentito agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie (di cui ai commi da 206 a 221) alle liti in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui ai commi da 186 a 204.
Le disposizioni introdotte (commi 222-230) prevedono l'annullamento automatico (c.d. Stralcio), alla data del 30 aprile 2023 (in origine 31 marzo 2023, prorogato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 198 del 2022), dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione (dunque, tra gli altri, anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati).
Si tratta di un annullamento automatico di tipo parziale, riferito alle somme dovute a titolo di:
L'annullamento automatico di tipo "parziale" non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
Viene prevista, inoltre, una specifica disciplina per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, in relazione alle quali l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute.
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2023 (originariamente 31 marzo 2023) è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare.
Anche per questo istituto trovano applicazione le sospensioni di cui al citato decreto-legge n.61 del 2023.
Conseguentemente alle misure agevolative introdotte, si prevede infine (commi 253-254) la rimodulazione dei termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni. Si riconosce, inoltre, la possibilità per l'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.
L'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2025, ha definito i termini del pagamento della prima rata, nel caso di definizione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni della normativa tributaria con il pagamento di una sanzione ridotta (importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo). In tal caso si precisa che la prima rata deve essere pagata entro il termine di proposizione del ricorso (le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre).
Diverse disposizioni normative sono intervenute al fine di prorogare i termini per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui all'articolo all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati (esclusi i casi di condotte fraudolente o di crediti non documentati), introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021.
Il decreto-legge n. 144 del 2022 ha chiarito che, ai fini dell'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell'agevolazione fiscale le imprese possono ottenere una certificazione che attesti la corretta qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare. la legge di bilancio 2023 ha precisato che le certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta citati non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.
Il decreto-legge n. 144 del 2022 (articolo 38), e, successivamente, la legge di bilancio 2023 (commi 271-272) ed il decreto-legge n. 145 del 2023 (art. 5) hanno inoltre prorogato dal termine originario del 30 settembre 2022 al 30 luglio 2024 i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Il decreto-legge n. 145 del 2023 (art. 5) ha, inoltre, previsto che i soggetti che possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta e che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, prorogato al 30 luglio 2024 in sede di conversione in legge.
L'articolo 7, comma 7-bis, del decreto-legge n. 39 del 2024 ha prorogato al 31 ottobre 2024 il termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta, mentre il comma 7-ter, ha prorogato, inoltre, al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca della medesima adesione.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 458) ha riconosciuto un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo entro il termine previsto, del quale hanno fruito senza averne titolo, secondo le modalità stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale contributo è commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 460.
Da ultimo, l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025 (per cui si rinvia al relativo dossier) ha disposto la riapertura del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo, fissandolo al 3 giugno 2025.
Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.))0;comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.))
Nel corso della XIX legislatura diverse disposizioni sono intervenute per ridisegnare i contenuti del procedimento di accertamento con adesione, disciplinato dal decreto legislativo n. 218 del 1997, unitamente alla conciliazione giudiziale.
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso fiscale, applicabile a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. Può essere proposta dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione). Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante.
In particolare il decreto legislativo n.14 del 2024 ha previsto alcuni adattamenti consequenziali ai principi introdotti nello statuto del contribuente, in particolare:
Successivamente il decreto legislativo n. 81 del 2025, è intervenuto con alcuni ulteriori correttivi al testo del decreto legislativo n. 218 del 1997, consequenziali alle modifiche introdotte con il citato decreto legislativo n. 14 del 2025.
L'accertamento con adesione è un istituto deflativo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, avente natura definitiva.
Esso può riguardare: le imposte sui redditi ivi comprese le imposte sostitutive dell'imposta sui redditi), l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, altre imposte indirette minori, nonché (a seguito delle modifiche sopra ricordate) il recupero dei crediti indebitamente compensati. Il quadro delle imposte definibile mediante accertamento con adesione è indicato qui.
Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti dei soggetti suddetti effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità, non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa.
Sotto il profilo procedurale lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo dallo statuto del contribuente (articolo 6-bis, comma 3), ovvero l'avviso di accertamento o di rettifica deve già contenere l'indicazione della possibilità di presentare istanza per la definizione dell'accertamento con adesione (oltre all'invito -alternativo al primo- alla formulazione di osservazioni). Anche nelle ipotesi nelle quali l'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo, l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento deve essere comunque comunicato al contribuente.
L'accordo può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura di accertamento con adesione relativamente alle imposte dirette e dell'IVA
La procedura di accertamento con adesione, concernente la definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. Essa può essere avviata:
-dall'ufficio competente;
-su istanza del contribuente.
Nell'ipotesi di avvio a cura degli uffici competenti, con riferimento alle imposte dirette e all'IVA, l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, ove non sia richiesto il contraddittorio secondo le previsioni dello Statuto del contribuente, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, comunica al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati, tra l'altro, i periodi di imposta suscettibili di accertamento, le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti e i motivi a fondamento della pretesa. Viene inoltre indicata la data di comparizione per definire l'accertamento con adesione, che, qualora preceda di meno di novanta giorni quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo, comporta una proroga automatica, di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario, del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo.
Nell'ipotesi di avvio della procedura su istanza del contribuente:
- nei casi di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo il contribuente può formulare l'istanza di accertamento con adesione anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
- nei casi di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo il contribuente può presentare l'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni;
- nei casi di accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, la presentazione dell'istanza comporta la sospensione dei termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. Inoltre, all'atto del perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza l'ufficio competente invita il contribuente alla comparizione.
La procedura può applicarsi anche nelle ipotesi nelle quali venga redatto un verbale di constatazione (che è l'atto con il quale si conclude l'attività di controllo svolta dagli uffici dell'Agenzia o dalla Guardia di finanza in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente).
In tal caso il contribuente può aderire all'accertamento senza condizioni ovvero condizionando l'adesione alla rimozione di errori manifesti. Oggetto dell'adesione è esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione.
L'adesione del contribuente deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto e, nel caso di errori manifesti, nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di adesione incondizionata del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale mentre nel caso di adesione condizionata il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate da parte dell'organo che ha redatto il verbale.
La procedura relativa alle imposte indirette
Con riferimento alle imposte indirette diverse dall'IVA, l'accertamento con adesione concerne i beni e i diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
Il valore definito, in tali atti, vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai tributi sopra indicati. Non è possibile, con riferimento alle imposte indirette l'effettuazione di adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione (tuttavia se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto).
L'ufficio delle entrate competente per territorio che effettua la contestazione, ove richiesto il contraddittorio secondo le previsioni dello Statuto del contribuente, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, comunica al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati tra l'altro gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti e i motivi a fondamento della pretesa.
Gli obblighi sopra indicati sussistono anche in caso di istanza del contribuente.
Il contribuente può presentare l'istanza di adesione, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto per il quale sussiste il diritto al contraddittorio.
Il contribuente può inoltre presentare istanza anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. In tal caso, laddove all'esito delle controdeduzioni emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facoltà di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. Tuttavia il contribuente che si sia avvalso di tale facoltà non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
Nei casi nei quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, può formulare, in caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, istanza di accertamento con adesione entro i termini di presentazione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire sopra menzionato.
La definizione mediante accertamento con adesione non esclude tuttavia l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire; b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria; d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.