Nel presente tema sono indicati i principali interventi normativi volti a far emergere la base imponibile, ad aumentare l'adesione spontanea agli obblighi contributivi e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale. A tal fine, si ricorda che il legislatore ha recentemente individuato nuovi strumenti per cercare di facilitare l'attività di riscossione e di ridurre il divario tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento spontaneo alla legislazione esistente (cd. tax gap).
Sul punto, si evidenzia che sono in corso di attuazione, secondo le indicazioni normative contenute in più provvedimenti, delle attività di analisi del rischio di evasione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.
In pratica, a questi soggetti viene riconosciuta la possibilità di avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con tutte le banche dati di cui dispongono. Sono in corso di attuazione, altresì, delle modifiche alla governance del Servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una sempre maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Nel tema sono inoltre indicati i dati quantitativi aggiornati che caratterizzano il fenomeno dell'evasione fiscale in Italia, nonché quelli inerenti all'attività di accertamento e riscossione svolte dalle Agenzie fiscali.
In tema di risultati alla lotta all'evasione, l'Agenzia delle entrate ha presentato il 18 febbraio 2025 i risultati raggiunti nel 2024. Dall'analisi emerge che nel 2024 sono stati recuperati 26,3 miliardi, 1,6 miliardi in più rispetto al 2023 (+6,5%). È la somma più alta di sempre. Nel dettaglio, 22,8 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dal Fisco e 3,5 miliardi da misure straordinarie, come la "rottamazione" delle cartelle, la definizione delle liti pendenti e la "pace fiscale".
Nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva del 2024, presentata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, emerge che il tax gap, in termini assoluti, nel 2021 risulta essere di circa 96 miliardi di euro, di cui 84,4 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,6 miliardi di mancate entrate contributive. Il Ministero rileva che "le indicazioni relative all'anno 2021 – ultimo per il quale le informazioni rilevanti sono disponibili - confermano la tendenza di medio-lungo periodo ad una contrazione dell'incidenza dell'economia non osservata sul prodotto interno lordo e del rapporto fra le entrate complessivamente sottratte alla finanza pubblica a causa dell'evasione (il cosiddetto tax gap) e il gettito potenziale".
In materia di attività di accertamento e riscossione numerose misure volte a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari sono state introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.
Inoltre, si segnala che in data 30 gennaio 2025 il Ministro dell'Economia e delle finanze ha trasmesso alla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2025-2027, in cui si dà conto delle misure volte al contrasto dell'evasione fiscale.
L'esigenza manifestata dal legislatore di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale deriva da una disciplina frammentata e stratificatasi nel tempo. Attualmente infatti la misura di detti interessi è diversa sia secondo il tributo, sia secondo la fase del procedimento di accertamento o riscossione, nonché secondo la tipologia di adempimento (spontaneo o coattivo).
Si ricorda in primo luogo che sono stati compiuti due tentativi di uniformazione della misura degli interessi fiscali:
Di conseguenza, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, emanato in attuazione della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Esso disciplina, in misura profondamente differenziata, gli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo: la misura di detti interessi in origine doveva rimanere nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile (limite introdotto dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133), ad eccezione della determinazione degli interessi di mora (ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602 del 1973), ma lo scostamento degli interessi fiscali dal tasso di interesse è legale è stato ridotto a un punto nel 2011 (articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011 in materia di semplificazioni fiscali).
Il D. M. 21 maggio 2009, come anticipato, ha quindi provveduto alla determinazione di tutti i tassi di interesse per la riscossione e il rimborso dei tributi, diversificando tra le varie forme di prelievo.
Interesse per ritardato rimborso delle imposte (articolo 1)
Sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo ovvero dell'1 per cento semestrale:
- gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (articoli 44 e 44-bis del DPR n. 602 del 1973);
- gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto (articoli 38-bis e 38-ter del DPR n. 633 del 1972 decreto IVA);
- gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione (articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990) e delle imposte ipotecaria e catastale (articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 347 del 1990);
- gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari (articoli 1 e 5 della citata legge n. 29 del 1961).
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 2)
Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo.
Interessi per dilazione del pagamento (articolo 3)
Gli interessi per dilazione del pagamento (articolo 21 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo.
Interessi per la sospensione amministrativa (articolo 4)
Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo.
Interessi per pagamenti rateali (articolo 5)
Gli interessi per i pagamenti rateali in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 20, d.lgs. n. 241 del 1997) sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo.
Gli interessi per inadempimento dei pagamenti rateali a seguito di controlli formali e controlli automatizzati (articolo 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 462 del 1997) sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
Gli interessi sugli importi dilazionati per l'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990), sono dovuti nella misura del 3 per cento annuo.
Interessi per ritardato pagamento (articolo 6)
Gli interessi relativi alle somme dovute per i pagamenti rateali a seguito di controlli formali e controlli automatizzati (articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997), versate entro 30 giorni, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
Sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:
a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, d.lgs. n. 218 del 1997);
b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro 60 giorni (articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, DPR n. 131 del 1986);
c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative (DPR n. 641 del 1972), e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
d) accertamento con adesione (articolo 8, d.lgs. n. 218 del 1997), versate entro 20 giorni;
e) conciliazione giudiziale (articolo 48, d.lgs. n. 546 del 1992), versate nei termini fissati dall'accordo.
Sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro sessanta giorni (articolo 37, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990).
Viceversa la definizione del tasso degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973 è demandata a un provvedimento annuale del Direttore dell'Agenzia delle entrate che deve tener conto della media dei tassi bancari attivi. Da ultimo, il provvedimento del 23 maggio 2019 ha fissato il tasso di interesse nella misura del 2,68 per cento annuo
L'articolo 30 stabilisce che, decorso inutilmente il termine previsto dalla cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.
Con riferimento alla misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, vedi anche il focus dell'Agenzia delle entrate.
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Diversi interventi normativi sono volti a semplificare e a favorire l'attività di riscossione, soprattutto attraverso misure di incentivo all'adesione spontanea dei cittadini contribuenti.
La legge di bilancio 2024 ha riconosciuto all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
disporre che l'azione amministrativa debba essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie;
L'articolo 4-quinquies del decreto-legge n.145 del 2023 abroga l'obbligo previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime. La disposizione introduce, altresì, una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti e introduce, altresì, una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.
L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n.215 del 2023 ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.
In materia di riscossione si segnala inoltre il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della legge n. 111 del 2023 (delega per la riforma del sistema fiscale italiano) che modifica la disciplina delle attività che l'agente della riscossione deve effettuare per il recupero delle somme affidategli e del discarico di tali somme, introducendo il discarico automatico delle somme non riscosse al 31 dicembre del quinto anno dall'affidamento e consentendo il discarico anticipato delle stesse al ricorrere di precise condizioni. Vengono inoltre disciplinati le modalità e le condizioni del riaffidamento dei carichi, i controlli sull'attività dell'agente della riscossione e della responsabilità dello stesso agente, nonché dell'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, mentre è rimessa all'attività di un'apposita Commissione ministeriale l'analisi del magazzino di crediti da riscuotere in carico all'Agenzia delle entrate riscossione e la proposta di opportune soluzioni ai fini del relativo smaltimento.
Inoltre, interviene sulla rateazione delle somme affidate all'agente della riscossione, sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento, nonché sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali e sulla compensazione tra rimborsi d'imposta e importi iscritti a ruolo (per un approfondimento si consulti il tema web: La riforma fiscale).
Per quanto attiene ai dati della riscossione, presentati nel Bollettino delle entrate tributarie 2024, pubblicato nel mese di gennaio 2025, nel periodo gennaio-novembre 2024, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 519.329 milioni di euro, con un aumento di 10.242 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,0%). Le imposte dirette si attestano a 293.340 milioni di euro (+2.826 milioni di euro, pari a+1,0%) e le imposte indirette risultano pari a 225.989 milioni di euro (+7.416 milioni di euro, pari a +3,4%). ll gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo si è attestato a 13.129 milioni (+754 milioni di euro, pari a +6,1%) di cui: 6.398 milioni di euro (+179 milioni di euro, pari a +2,9%) sono affluiti dalle imposte dirette e 6.731 milioni di euro (+575 milioni di euro, pari a +9,3%) dalle imposte indirette.
Le norme applicabili ai contribuenti che operano o risiedono in Paesi non cooperativi a fini fiscali ovvero in Paesi a fiscalità privilegiata, ossia quei Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni e/o presentano un livello di tassazione basso, è molto articolata, presentando alcune differenze in relazione alle diverse fattispecie disciplinate. In particolare rilevano:
a) le disposizioni relative alla residenza delle persone fisiche
Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 (articolo 1, comma 2-bis, del TUIR).
b) le disposizioni concernenti l'indeducibilità componenti negativi di reddito per i soggetti passivi IRES
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in tali Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali di cui alla lista UE sono deducibili nei limiti del loro valore normale (nuovo comma 9-bis, dell'articolo 110 del TUIR, inserito dall'articolo 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
L'8 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, nel cui elenco figurano 11 Paesi.
c) le disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati con riferimento ai redditi da capitali
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUIR, si considerano regimi fiscali privilegiati di Stati o territori diversi da quelli appartenenti all'Unione europea e da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni qualora:
Tale disposizione viene richiamata in diverse norme del TUIR al fine di determinare il regime applicabile alle fattispecie rientranti nell'ambito applicativo di questa disposizione.
d) le disposizioni in materia di imprese estere controllate (cosiddette CFC) applicabili sia ai soggetti passivi IRPEF sia ai soggetti passivi IRES
Nell'ambito di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, il regime delle "CFC" (Controlled Foreign Companies ossia le imprese estere controllate), di cui all'articolo 167 del TUIR, è stato nuovamente modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2023.
Tale regime prevede l'imputazione del reddito realizzato dal soggetto controllato non residente al soggetto controllante residente o localizzato in Italia, in proporzione alla quota di partecipazione da questi (direttamente o indirettamente) detenuta, laddove – in assenza di esimenti – il soggetto controllato non residente integri congiuntamente le seguenti condizioni:
In alternativa, i soggetti controllanti possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sull'utile contabile netto dell'esercizio della controllata non residente, a condizione che il bilancio di esercizio di quest'ultima sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione. L'opzione è irrevocabile ed ha durata di tre esercizi.
e) la disciplina riguardante il regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati
Il regime di esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari è applicabile ai soggetti percettori residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996).
A tal fine, l'elenco degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, uno scambio di informazioni (cd. "white list") è stato approvato con il decreto del decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996.
Per un approfondimento sulle singole di disposizioni normative di cui sopra, si rinvia al relativo focus.
Nel corso della XIX legislatura il legislatore ha introdotto diverse disposizioni volte a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte del contribuente, in particolare riconoscendo la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
L'articolo 15-bis del decreto legge n.50 del 2022 innalza a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede inoltre che chi non paga otto rate (in luogo di cinque) decada dal beneficio e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato.
La disposizione precisa inoltre che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. In pratica, con la norma introdotta, a regime, si può presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a centoventimila euro.
L'articolo 20-ter, del medesimo decreto, estende inoltre la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Con la norma in esame tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.
Il comma 913 della legge di bilancio 2022 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.
Con la circolare n. 11/E del 22 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti e indicazioni operative con riferimento all'articolo 4 del decreto legge n. 41/2021 (decreto-legge "Sostegni"), commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Nello specifico la norma prevede che i debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
In precedenza, sia la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) che il decreto-legge n. 119 del 2018 hanno introdotto numerose misure complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco attraverso una molteplicità di strumenti:
- definizione agevolata delle cartelle tributarie, degli atti del procedimento di accertamento fiscale e delle liti pendenti (cd. rottamazione ter);
- annullamento automatico ("stralcio") di alcuni debiti di modico valore;
- regolarizzazione delle irregolarità formali dei periodi d'imposta precedenti;
- definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica;
- definizione agevolata relativamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE (tariffe doganali) e di Iva riscossa all'importazione.
Ulteriori norme hanno disposto la riapertura dei termini previsti per avvalersi delle agevolazioni sopra descritte introducendo altresì nuove agevolazioni.
Da ultimo, i commi da 153 a 159 della legge di bilancio 2023 consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'1 gennaio 2023 (dunque all'entrata in vigore della norma in esame), che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
I commi 160 e 161 riaprono i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, in scadenza il 22 dicembre 2022. I versamenti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero con possibilità di dilazione in sessanta rate; in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.
L'Agenzia delle entrate in merito ai benefici fiscali derivanti dalle norme sopra citate specifica che il contribuente soggetto ad accertamento fiscale avente rilevanza penale, che intenda avvalersi degli istituti definitori introdotti dal legislatore dell'ultima legge di bilancio, potrà ottenere benefici anche in ambito penale. In generale, dovrà presentare, entro il 30 settembre 2023, apposita domanda di definizione, utilizzando il modello ad hoc, quello approvato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia del 1° febbraio 2023; eseguire il pagamento integrale delle somme dovute prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e invocare l'applicazione della circostanza attenuante (ex articolo 13-bis, Dlgs n. 74/2000).
I commi da 231 a 252, sempre della legge di bilancio 2023, hanno altresì introdotto la definizione agevolata, cd. rottamazione-quater, dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Successivamente l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha provveduto al recapito delle lettere che contengono l'esito della richiesta, l'elenco dei debiti rottamati e l'importo dovuto, inviate in risposta alle circa 3,8 milioni di domande di adesione alla definizione agevolata presentate entro il termine di legge del 30 giugno 2023.
Per una dettagliata panoramica della disciplina si rinvia al tema Misure per facilitare i rapporti tra fisco e contribuente (definizioni agevolate).
L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è il frutto di un'articolata evoluzione normativa che ha portato, dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), alla possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (il termine è così stato fissato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).
In sintesi, da tale data, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:
- svolgimento del servizio tramite risorse interne;
- affidamento in house del servizio (tramite società strumentali);
- affidamento del servizio all'ente pubblico economico (AdeR) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa delibera;
- affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.
I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legge n.113 del 2024 contengono disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali.
Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma. Sono infine disciplinati i casi in cui i concessionari della riscossione ovvero gli enti locali siano inadempienti rispetto a quanto disposto.
In precedenza, sostanziali innovazioni hanno riguardato (commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020) i poteri di riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva.
In dettaglio, tali norme hanno previsto, anche per gli enti locali, l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Esso opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data; esso dunque opera anche per le entrate tributarie (IMU, TARI, ecc.) e patrimoniali degli enti locali (rette refezione scolastica, canoni idrici, fitti, lampade votive, ecc.), con l'eccezione delle contravvenzioni del Codice della strada.