tema 6 marzo 2026
Studi - Finanze Lotta all'evasione fiscale e attività di riscossione

Nel tema sono indicati i principali interventi normativi volti a far emergere la base imponibile, ad aumentare l'adesione spontanea agli obblighi contributivi e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale. Il legislatore ha recentemente individuato nuovi strumenti per cercare di facilitare l'attività di riscossione e di ridurre il divario tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento spontaneo alla legislazione esistente (cd. tax gap).

Secondo le indicazioni normative contenute in più provvedimenti, sono in corso di attuazione attività di analisi del rischio di evasione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, a cui viene riconosciuta la possibilità di avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con tutte le banche dati di cui dispongono. Sono in corso di attuazione, altresì, delle modifiche alla governance del Servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una sempre maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In materia di riscossione si segnala che è stato emanato il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della legge n. 111 del 2023 (delega per la riforma del sistema fiscale italiano). Il provvedimento contiene la disciplina delle attività che l'agente della riscossione deve effettuare per il recupero delle somme affidategli e del discarico di tali somme, dei controlli sull'attività dell'agente della riscossione e della responsabilità dello stesso agente, nonché dell'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Inoltre, interviene sulla rateazione delle somme affidate all'agente della riscossione, sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento, nonché sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali e sulla compensazione tra rimborsi d'imposta e importi iscritti a ruolo. Successivamente è stato emanato il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 che costituisce il Testo unico in materia di versamenti e riscossione e contiene la disciplina delle modalità di esazione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell'area tematica oggetto delle disposizioni di legge. Il Testo unico contenuto nel Dlgs n. 33/2025 ha l'obiettivo di razionalizzare e accorpare le disposizioni in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando il quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento. Le disposizioni contenute nel testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (in luogo al 1° gennaio 2026, per effetto dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 200 del 2025, che modifica l'articolo 243). Il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 ha introdotto una serie di modifiche al Testo unico in materia di versamenti e riscossione (art. 18, comma 4). Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, con la modifica all'articolo 154 del citato testo unico si prevede la possibilità di proporre opposizione (come regolata dal codice di procedura penale) nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo. Per un ulteriore approfondimento si segnala il tema web La riforma fiscale. 

In materia di attività di accertamento e riscossione numerose misure volte a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari sono state introdotte dal decreto legislativo  30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

Nel tema sono inoltre indicati i dati quantitativi aggiornati che caratterizzano il fenomeno dell'evasione fiscale in Italia, nonché quelli inerenti all'attività di accertamento e riscossione svolte dalle Agenzie fiscali.

Nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva del 2025, trasmessa il 23 ottobre 2025 dal Ministero dell'economia e delle finanze, emerge che il tax gap, in termini assoluti, nel 2022 risulta essere compreso fra circa 98,1 e 102,5 miliardi di euro. Il Ministero rileva che "in un'ottica di medio-lungo periodo – applicabile per il momento solo al citato sottoinsieme di entrate tributarie – la riduzione della propensione all'evasione appare marcata e persistente e pari ad un terzo circa del valore osservato in occasione del picco del 2004 (38,3%) nonché interamente concentrata nella fattispecie della omessa o infedele dichiarazione (risultando relativamente stabile la fattispecie dell'omesso versamento)".

Per un'analisi dell'evasione a livello europeo si segnala il Rapporto Mind the gap pubblicato dalla Commissione europea nel dicembre 2025 il quale illustra le strategie adottate nei diversi Stati membri, mettendo in luce punti di forza e aree che richiedono interventi. Il rapporto contiene inoltre due approfondimenti tecnici che documentano le perdite significative di gettito fiscale dovute alla non conformità nell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e nell'imposta sul reddito delle società in tutta l'UE.

L'Agenzia delle entrate ha presentato il 25 marzo 2026 i risultati raggiunti nel 2025 nella lotta all'evasione. Dall'analisi emerge che nel 2025 sono stati recuperati 36,2 miliardi, 2,8 miliardi in più rispetto al 2024 (+8,4%). Nel dettaglio, 29 miliardi derivano dalle attività di contrasto all'evasione fiscale e 7,2 miliardi sono recuperi ottenuti da Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri enti. Nel dettaglio, i 29 miliardi di euro di recupero dell'evasione fiscale comprendono: 15,9 miliardi versati direttamente dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto dell'Agenzia delle entrate; 6,9 miliardi corrisposti a seguito di una cartella e 3,3 miliardi frutto delle attività di promozione della compliance; a questi vanno aggiunti gli incassi da misure straordinarie (rottamazione delle cartelle e pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti), che ammontano a 2,9 miliardi, in calo del 17,1%.

Per quanto attiene ai dati della riscossione, presentati nel Bollettino delle entrate tributarie 2025, pubblicato nel mese di marzo 2025, nell'anno 2025 (periodo gennaio-dicembre), le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 622.132 milioni di euro, con un aumento di 17.851 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+3,0%). L'aumento è stato trainato prevalentemente dalle imposte indirette, che crescono di 11.361 milioni di euro (+4,4%), mentre le imposte dirette registrano un incremento più contenuto, pari a 6.491 milioni di euro (+1,9%). Il gettito IRPEF si è attestato a 231.301 milioni di euro (-4.479 milioni di euro, -1,9%). L'IRES è risultata pari a 60.085 milioni di euro (+2.503 milioni di euro, pari a +4,3%). L'andamento delle entrate nel 2025 risente anche dell'attuazione progressiva della delega fiscale. In particolare, il D.Lgs. n. 216 del 2023 e le successive disposizioni di stabilizzazione contenute nella legge di bilancio per il 2025 hanno dato attuazione al primo modulo di riforma dell'IRPEF, riducendo il numero degli scaglioni, ampliando la no-tax area per i redditi da lavoro dipendente e trasformando il taglio temporaneo del cuneo contributivo in misure di natura fiscale. Tali interventi hanno determinato una riduzione strutturale delle ritenute IRPEF e del gettito in autoliquidazione, incidendo in modo permanente sulle imposte dirette nel confronto tendenziale. Di converso, la base imponibile IRES si è ampliata per effetto delle disposizioni della legge di bilancio per il 2025 che hanno introdotto modifiche rilevanti in materia di deduzioni e di imposte anticipate (DTA), in particolare attraverso il differimento della deducibilità di svalutazioni, crediti, avviamento e dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione del principio contabile IFRS9, soprattutto per banche e intermediari finanziari.

A marzo 2026 il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2026-2028. Nel documento si afferma che nei prossimi anni sarà perseguito l'obiettivo di riduzione strutturale dell'evasione fiscale, da un lato, attraverso l'adozione di un approccio più collaborativo tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti e, dall'altro, mediante l'introduzione di strategie di controllo ancora più efficaci e sanzioni tempestive. In tale prospettiva, sono individuate tre direttrici prioritarie: i) proseguire nel processo di attuazione della legge di delega di riforma fiscale; ii) promuovere la tax compliance, al fine di aumentare il gettito derivante da attività di prevenzione e contestualmente rafforzare l'attività di contrasto all'evasione; iii) provvedere al completamento della riforma di efficientamento del sistema della riscossione.

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Nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (anno 2025), trasmessa al Parlamento il 23 ottobre 2025, emerge che il tax gap (la differenza tra gettito teorico e gettito effettivo) riferito alle entrate tributarie, in termini assoluti, per l'anno 2022 risulta essere compresa fra 89,7 e 90,9 miliardi di euro, con un aumento di 2,9 miliardi di euro rispetto al 2021. Inoltre, la propensione all'evasione dell'obbligo tributario è contestualmente diminuita di 0,5 punti percentuali, attestandosi al 17%. Tale discesa dipende in larga misura dal gap IRAP e accise (rispettivamente -4,4 e -4,3 punti percentuali), dal gap IVA (-1,4 punti percentuali) e dal gap IRPEF sul reddito da lavoro autonomo e d'impresa.

Il Ministero segnala, inoltre, che la propensione al gap delle imposte risulta pari al 17,0 per cento nel 2022, stabile rispetto al dato dell'anno precedente, ma in riduzione del 2,7 per cento rispetto al valore del 2018. Si conferma, dunque, secondo il MEF, la tendenza alla contrazione nel medio periodo dell'economia sommersa e dell'evasione fiscale, dovuta in particolare alla riduzione dell'evasione da omessa o infedele dichiarazione di IVA, IRES, IRAP e delle accise sui prodotti energetici.

La tendenza alla riduzione del tax gap e l'aumento delle entrate dovuto all'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva emerge da un'analisi storica riferita agli anni 2018-2024, che si riporta nel grafico sottostante. Si sottolinea che, a causa della revisione generale dei conti nazionali effettuata a marzo 2025 e della nuova metodologia di calcolo del gap sull'Irpef sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa, sono stati ricalcolati i valori della serie storica, nonché si è deciso di introdurre un range di valori entro i quali si può collocare il fenomeno del tax gap in conseguenza delle ipotesi comportamentali incluse nella nuova metodologia applicata.

Numerose misure volte a far emergere base imponibile e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale, sono state introdotte negli ultimi anni.

La legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 74-80) ha previsto delle misure volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l'applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni). Inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, sono introdotte disposizioni sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN), e si prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Viene anche riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, il comma 74 stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Il 18 febbraio 2025 sono stati comunicati dall'Agenzia delle entrate i dati della lotta all'evasione fiscale e contributiva relativi all'anno precedente (Risultati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione). Ammontano a 33,4 miliardi di euro le somme confluite nelle casse dello Stato nel 2024 grazie alla complessiva attività svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione: 2 miliardi in più rispetto al 2023 (+6,5%) Nel dettaglio, l'87% del denaro recuperato deriva dalle ordinarie attività di controllo svolte dal Fisco e il restante 13% da misure straordinarie, come "rottamazione" delle cartelle, definizione delle liti pendenti e pace fiscale. Aumentano anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate ha superato 536 miliardi di euro, con un incremento di oltre 26 miliardi rispetto all'anno precedente. Più nel dettaglio, dei 26,3 miliardi recuperati alla sola evasione fiscale, 22,8 provengono da attività di controllo ordinarie, così ripartiti: 12,6 miliardi da versamenti diretti, 4,5 miliardi da attività di promozione della compliance e 5,7 miliardi da cartelle di pagamento affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Gli incassi da misure straordinarie, sempre riferiti all'Agenzia delle Entrate, ammontano a 3,5 miliardi: 3,2 miliardi da rottamazione delle cartelle, 200 milioni da definizione delle liti pendenti (legge di Bilancio 2023) e 100 milioni dalla "pace fiscale".

L'Agenzia delle entrate ha presentato il 25 marzo 2026 i risultati raggiunti nel 2025 nella lotta all'evasione. Dall'analisi emerge che nel 2025 sono stati recuperati 36,2 miliardi, 2,8 miliardi in più rispetto al 2024 (+8,4%). Nel dettaglio, 29 miliardi derivano dalle attività di contrasto all'evasione fiscale e 7,2 miliardi sono recuperi ottenuti da Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri enti. Nel dettaglio, i 29 miliardi di euro di recupero dell'evasione fiscale comprendono: 15,9 miliardi versati direttamente dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto dell'Agenzia delle entrate; 6,9 miliardi corrisposti a seguito di una cartella e 3,3 miliardi frutto delle attività di promozione della compliance; a questi vanno aggiunti gli incassi da misure straordinarie (rottamazione delle cartelle e pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti), che ammontano a 2,9 miliardi, in calo del 17,1%.

Per quanto riguarda l'evasione fiscale dei tributi locali, la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali (luglio 2025) segnala che il gettito da riscossione è aumentato nell'anno 2024 rispetto al 2023. In particolare, gli incassi dell'imposta municipale propria (IMU) sono cresciuti quasi del 18% per riscossione ordinaria e del 12,5% a seguito di attività di verifica e di controllo; mentre la riscossione della TARI è cresciuta del 6,6% per via ordinaria e del 16,6% a seguito di verifiche e controlli.

Di seguito si segnalano le norme introdotte nell'attuale legislatura al fine di contrastare l'evasione fiscale.
L'articolo 1, comma 88, della legge di bilancio 2024 ha  elevato, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, al fine di rafforzare il contrasto di interessi derivante dal prezzo che il beneficiario deve corrispondere in relazione alla ricezione di bonifici connessi a benefici fiscali.
L'articolo 3, comma 6- septies, del decreto legge 228 del 2021 ha modificato il regime di utilizzo del contante, introdotto sempre ai fini della lotta all'evasione dal comma 3- bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023. Successivamente il comma 384 della legge di bilancio 2023 ha innalzato tale valore soglia portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
Sempre con riferimento alla lotta ai fenomeni criminali è stato previsto che (articolo 4 del decreto-legge n. 162 del 2022) il nucleo di polizia economico-finanziaria del Corpo della guardia di finanza possa procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale, oltre che delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3- bis, c.p.p.; sia stata emanata sentenza di condanna, anche non definitiva, per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, anche nei confronti di tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'art.41-bis dell'Ordinamento penitenziario (lett. a). Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, la disposizione in commento prevede che una copia del decreto del Ministro della Giustizia, che dispone l'applicazione del regime carcerario previsto dal citato articolo 41- bis, sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche.
Il legislatore è, altresì, intervenuto per contrastare le frodi IVA. Tra le misure adottate, si ricordano:
  • l'estensione, introdotta con il comma 93 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024, degli obblighi anti-evasione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006 alle operazioni di voltura e immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino;
  • gli obblighi introdotti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 13 del 2024 in capo al rappresentante fiscale di soggetti importatori non residenti nell'UE;
  • le misure introdotte dalla legge di bilancio per il 2026 per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA, che consentono all'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, di procedere alla liquidazione dell'IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale (entro il settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), disciplinando il relativo procedimento in contraddittorio (articolo 1, comma 111);

La legge di bilancio 2025 ha disposto il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o software equivalenti) (legge n. 207 del 2024, art. 1, commi 74-77). La stessa legge ha inoltre previsto l'utilizzo del CIN – Codice identificativo nazionale delle unità immobiliari destinate a locazioni turistiche (commi 78-80) ed ha richiesto la tracciabilità del pagamento per ottenere la deducibilità fiscale delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea(commi 81-83).

Con riferimento a misure di contrasto volte a penalizzare contribuenti non in regola con gli adempimenti fiscali si ricordano:

  • la limitazione della possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale ("esterna"), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000, -il limite previgente era di 100.000 euro (articolo 1, comma 116 della legge di bilancio 2026);
  • l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare la regolarità della posizione fiscale degli esercenti di arti e professioni prima di liquidare i compensi loro dovuti per l'attività professionale svolta, anche per importi inferiori a 5.000 euro (articolo 1, comma 725, della legge di bilancio 2026). In tal caso le pubbliche amministrazioni verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, procedono, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.

     

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026

L'esigenza manifestata dal legislatore di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale deriva da una disciplina frammentata e stratificatasi nel tempo. Attualmente infatti la misura di detti interessi è diversa sia secondo il tributo, sia secondo la fase del procedimento di accertamento o riscossione, nonché secondo la tipologia di adempimento (spontaneo o coattivo).

Si ricorda in primo luogo che sono stati compiuti due tentativi di uniformazione della misura degli interessi fiscali: 

  • in attuazione della delega fiscale del 2014 (legge n. 23 del 2014), il decreto legislativo n. 159 del 2015 (articolo 13) affidava al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di fissare, con decreto, la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo. I predetti tassi si sarebbero dovuti determinare possibilmente in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento. Tale decreto, volto in sostanza a unificare la gli interessi per la fase di adempimento spontaneo e coattivo dell'obbligo tributario, nonché per i rimborsi, non è stato tuttavia emanato; 
  • successivamente, il decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 37, comma 1-ter) ha stabilito che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento. Ai sensi del comma 1-quater, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovevano essere stabilite misure differenziate, sempre nei limiti predetti, per altre tipologie di interessi: più precisamente gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (pagamenti rateali), agli articoli 20 (per ritardata iscrizione a ruolo), 21  per dilazione del pagamento), 30 (interessi di mora), 39 (sospensione amministrativa della riscossione), 44 (interessi per ritardato rimborso di imposte pagate) e 44-bis (interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione. Anche tali disposizioni non risultano attuate, in quanto non sono stati emanati i relativi decreti.

Di conseguenza, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, emanato in attuazione della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Esso disciplina, in misura profondamente differenziata, gli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo: la misura di detti interessi in origine doveva rimanere nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile (limite introdotto dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133), ad eccezione della determinazione degli interessi di mora (ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602 del 1973), ma lo scostamento degli interessi fiscali dal tasso di interesse è legale è stato ridotto a un punto nel 2011 (articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011 in materia di semplificazioni fiscali).

 Il D. M. 21 maggio 2009, come anticipato, ha quindi provveduto alla determinazione di tutti i tassi di interesse per la riscossione e il rimborso dei tributi, diversificando tra le varie forme di prelievo.

Interesse per ritardato rimborso delle imposte (articolo 1)

Sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo ovvero dell'1 per cento semestrale:
- gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (articoli 44 e 44-bis del DPR n. 602 del 1973);
- gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto (articoli 38-bis e 38-ter del DPR n. 633 del 1972 decreto IVA);
- gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione (articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990) e delle imposte ipotecaria e catastale (articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 347 del 1990);
- gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari (articoli 1 e 5 della citata legge n. 29 del 1961).

 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 2)

 Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo.

 Interessi per dilazione del pagamento (articolo 3)

 Gli interessi per dilazione del pagamento (articolo 21 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo.

 Interessi per la sospensione amministrativa (articolo 4)

 Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo.

 Interessi per pagamenti rateali (articolo 5)

 Gli interessi per i pagamenti rateali in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 20, d.lgs. n. 241 del 1997) sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo.
 Gli interessi per inadempimento dei pagamenti rateali a seguito di controlli formali e controlli automatizzati (articolo 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 462 del 1997) sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
 Gli interessi sugli importi dilazionati per l'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990), sono dovuti nella misura del 3 per cento annuo.

 Interessi per ritardato pagamento (articolo 6)

 Gli interessi relativi alle somme dovute per i pagamenti rateali a seguito di controlli formali e controlli automatizzati (articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997), versate entro 30 giorni, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

 Sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:
a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, d.lgs. n. 218 del 1997);
b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro 60 giorni (articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, DPR n. 131 del 1986);
c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative (DPR n. 641 del 1972), e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
d) accertamento con adesione (articolo 8, d.lgs. n. 218 del 1997), versate entro 20 giorni;
e) conciliazione giudiziale (articolo 48, d.lgs. n. 546 del 1992), versate nei termini fissati dall'accordo.

Sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro sessanta giorni (articolo 37, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990).

Viceversa la definizione del tasso degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973 è demandata a un provvedimento annuale del Direttore dell'Agenzia delle entrate che deve tener conto della media dei tassi bancari attivi. Da ultimo, il provvedimento del 23 maggio 2019 ha fissato il tasso di interesse nella misura del 2,68 per cento annuo

L'articolo 30 stabilisce che, decorso inutilmente il termine previsto dalla cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

Con riferimento alla misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, vedi anche il focus dell'Agenzia delle entrate.

ultimo aggiornamento: 28 novembre 2025

Nel corso della XIX legislatura sono stati effettuati diversi interventi diretti a modificare la disciplina dell'analisi del rischio fiscale e a potenziarne l'utilizzo. Sono state inoltre introdotte disposizioni dirette a favorire e razionalizzare gli strumenti di cooperazione transfrontaliera per il corretto accertamento delle imposte.

In primo luogo, con il decreto legislativo n. 13 del 2024 (art. 2), in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) ed f), della legge 9 agosto 2023, n. 111, si è proceduto al riordino e al potenziamento delle disposizioni che disciplinano le attività di analisi del rischio nel settore fiscale, al fine di pervenire ad un quadro normativo coerente ed unitario, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, senza pregiudicare le garanzie dei contribuenti.

 In primo luogo, è stato definito, in termini generali e con riferimento a tutte le disposizioni che ad esso fanno riferimento il processo di analisi del rischio: il processo, composto da una o più fasi, che, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi (per criterio selettivo si intende una condotta identificata e tipizzata, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale) ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati (ossia indicatori che derivano da un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi), la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale (ossia il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario) effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi.

Le finalità del processo di analisi del rischio fiscale è quello di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo. Tuttavia i risultati dell'analisi  possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi. 

I modelli presi in considerazione per l'analisi sono due:

  • l'analisi deterministica ossia insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o più contribuenti ovvero a uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;
  • l'analisi probabilistica ossia l'insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un rischio fiscale noto. 

Riguardo ai dati, la medesima disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate possa utilizzare, nello svolgimento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di erogazione di servizi, tutte le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone, ivi comprese quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili. Viene inoltre riconosciuto alla Guardia di finanza il potere di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui essa ha la disponibilità, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici e si riconosce all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza la possibilità, mediante la stipula di protocolli d'intesa, di condividere tra loro tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono,

 Sotto il profilo delle garanzie, oltre al rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, nell'utilizzo dei modelli probabilistici e deterministici, si prevede la possibilità di limitare, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate i diritti degli interessati previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (accesso, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati, opposizione alla profilazione e alla sottoposizione a decisioni basate esclusivamente su trattamenti automatizzati) al fine di assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico,  affidando ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze la disciplina di dettaglio e, in particolare, l'individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

 In secondo luogo specifici riferimenti all'analisi del rischio fiscale sono introdotti con riguardo ai poteri di controllo degli uffici deputati al controllo delle dichiarazioni fiscali (sia con riguardo alle imposte dirette che all'IVA) sia individuando l'analisi del rischio quale strumento a disposizione degli uffici per lo svolgimento dei propri compiti,

Con riferimento alla cooperazione nel settore fiscale il decreto legislativo n. 13 del 2024 (art. 3) ha innovata la disciplina concernente la cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo. Le disposizioni incidono su vari aspetti concernenti lo scambio di informazioni su richiesta; gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata; la presenza di funzionari di altri Stati membri negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle attività di controllo, ai controlli simultanei e alle verifiche congiunte estendendo la disciplina sulle forme di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea alle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni.

 

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2026

Diversi interventi normativi adottati nell'ambito della riforma fiscale sono volti a semplificare gli adempimenti tributari, favorire l'adempimento spontaneo e rendere più efficace l'attività di accertamento e di riscossione. Un intervento di particolare rilievo è rappresentato dal riordino della disciplina attraverso l'adozione di testi unici, che ha interessato, in particolare, la materia degli adempimenti e dell'accertamento e quella dei versamenti e della riscossione. A tali interventi si aggiungono disposizioni volte a rafforzare l'utilizzo delle banche dati e degli strumenti digitali, a favorire la cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente e a potenziare le attività di recupero delle somme dovute.

In materia di accertamento, il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 ha approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, entrato in vigore il 7 agosto 2026. Il Testo unico riordina in un unico corpus normativo la disciplina degli adempimenti tributari, della collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, dei controlli e dell'accertamento e comprende, tra l'altro, la disciplina del concordato preventivo biennale, della promozione dell'adempimento spontaneo, degli atti di recupero dei crediti, dell'accertamento e dell'accertamento con adesione. Il decreto reca altresì disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici adottati in attuazione della delega fiscale. Successivamente, il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (correttivo delle disposizioni attuative della delega fiscale) ha introdotto disposizioni integrative e correttive, intervenendo anche sulla disciplina dell'accertamento.

Il decreto legislativo n. 13 del 2024 ha previsto diverse forme di semplificazione volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione. In particolare, è stata prevista una disciplina unitaria dell'atto di recupero, con la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un termine di decadenza di otto anni per la notifica dell'atto e specifiche disposizioni in materia di pagamento e riscossione delle somme dovute. La disciplina è stata estesa, con gli opportuni adattamenti, anche al recupero di importi non versati e di contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti e alle cessioni di crediti d'imposta effettuate in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 ha apportato modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, prevedendo una serie di disposizioni volte a rafforzare le garanzie del contribuente e a razionalizzare il procedimento tributario. Tra le principali misure si segnalano:

  • la disciplina dell'annullabilità degli atti emessi in violazione degli obblighi previsti in materia di partecipazione del contribuente al procedimento: i provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti non sono più nulli, ma annullabili;
  • la previsione, a pena di annullabilità, del contraddittorio informato ed effettivo per gli atti che incidono sfavorevolmente sulla sfera giuridica del destinatario, nei casi previsti dalla legge;
  • l'estensione alle scritture contabili del termine massimo di dieci anni di conservazione degli atti e dei documenti rilevanti ai fini tributari; decorso il termine è preclusa definitivamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione;
  • il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
  • la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
  • l'applicazione del principio di proporzionalità all'azione amministrativa tributaria, comprese le misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e le sanzioni tributarie;

  • l'introduzione della possibilità di realizzare un servizio di consultazione semplificata, attraverso apposita banca dati, dei documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria;
  • l'istituzione del Garante nazionale del contribuente.

Ulteriori interventi hanno riguardato la digitalizzazione dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria e la semplificazione degli adempimenti. In particolare, l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha eliminato, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, l'obbligo per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF e l'obbligo di conservazione delle schede. La medesima disposizione ha introdotto semplificazioni per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e per il rilascio del parere conforme dell'Agenzia delle entrate nelle proposte di transazione sui crediti tributari e contributivi.

L'articolo 8 del decreto-legge n. 19 del 2026 ha inoltre eliminato per i contribuenti l'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. "terminali POS") abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata prevedendo la possibilità di utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita da banche e intermediari finanziari, qualora le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate secondo le modalità civilistiche.

Con l'articolo 13-bis del decreto-legge 20 giugno 2025, n. 84, sono state inoltre rafforzate le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, prevedendo l'obbligo di indicare nell'atto di autorizzazione e nel processo verbale delle operazioni di verifica le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso, in attuazione dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza relativa al caso Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia.

L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n.215 del 2023 ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

In materia di riscossione il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 ha disposto il riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n.111 del 2023). Il decreto interviene sulla pianificazione dell'attività dell'agente della riscossione, sulle procedure di recupero, sul discarico dei carichi non riscossi, sul riaffidamento dei carichi discaricati, sulla responsabilità dell'agente della riscossione e sui controlli ministeriali. Tra le principali innovazioni figura il discarico automatico delle quote non riscosse al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, con esclusione temporanea delle quote per le quali siano in corso specifiche procedure o forme di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili o di azioni fruttuosamente esperibili. È inoltre prevista la possibilità, a determinate condizioni, di riaffidare le somme successivamente discaricate qualora emergano nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali. Il decreto legislativo n. 110 del 2024 interviene inoltre sulla rateazione delle somme affidate all'agente della riscossione, sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento, sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali e sulla compensazione tra rimborsi d'imposta e somme iscritte a ruolo. La riforma prevede altresì un progressivo superamento del ruolo e della cartella di pagamento per le nuove entrate affidate all'agente della riscossione e la razionalizzazione e informatizzazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari.

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ha approvato il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, con l'obiettivo di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia. Il testo unico disciplina, tra l'altro, la riscossione spontanea, il versamento unitario e la compensazione, la riscossione mediante ruolo, la riscossione coattiva e le procedure di rateazione. L'applicazione delle disposizioni del Testo unico, originariamente prevista dal 1° gennaio 2026, è stata differita al 1° gennaio 2027.

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Tra queste si segnala la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetta rottamazione-quinquies), disciplinata dai commi da 82 a 101 dell'articolo 1, nonché la possibilità per regioni, province e comuni di introdurre proprie forme di definizione agevolata. La legge ha inoltre modificato la disciplina delle compensazioni, riducendo da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo rilevante ai fini delle limitazioni alla compensazione orizzontale ed ha rafforzato gli strumenti informativi a disposizione dell'agente della riscossione. In particolare, i commi 117 e 118 dell'articolo 1 consentono all'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse, nei sei mesi precedenti, dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente, per le attività di analisi finalizzate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.

Il  decreto-legge n. 38 del 2026 (art. 10) ha successivamente modificato la disciplina della riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, stabilendo, per determinate categorie di carichi per i quali sia decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, che la richiesta di riconsegna anticipata debba essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale previsto dalla normativa.

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026
Gli  Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA, introdotti dall'articolo 9-bis del  decreto-legge n. 50 del 2017, riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni e hanno sostituito gli studi di settore. Si tratta di un insieme di indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione finanziaria verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Consentono agli operatori economici di valutare la propria posizione e verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.
La normativa vigente collega a  imprese e  lavoratori autonomi qualificati come "affidabili" alcune disposizioni premiali, con particolare riferimento all'esclusione da alcuni controlli fiscali e alla riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Gli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n.1 del 2024, in attuazione della legge n. 111 del 2023 (delega per la riforma del sistema fiscale italiano), sono volti alla riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. In primo luogo, si prevede che l'attività di revisione degli ISA tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici, allo scopo di rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Sono poi semplificate le modalità di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA: l'Agenzia deve rendere disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA. Gli elementi e le informazioni da fornire saranno individuati in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Infine, si dispone che l'Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024 come prima sperimentazione. A decorrere dall'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. Sono, infine, elevate le soglie rilevanti per l'apposizione del visto di conformità (da 50.000 euro a 70.000 euro, ai fini IVA ovvero da 20.000 euro a 50.000 euro, ai fini delle imposte sui redditi e Irap) o il rilascio della garanzia ai fini IVA (da 50.000 euro a 70.000).

Si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica annualmente un report contenente le statistiche relative agli ISA. Nell'ultimo documento disponibile, riferito all'anno di imposta 2023, si afferma, tra l'altro, che la platea interessata dagli ISA è rappresentata da 2.741.892 soggetti, in lieve aumento rispetto all'anno d'imposta precedente (+0,3%). Il numero di contribuenti con un ISA almeno pari a 8 si attesta per l'anno d'imposta 2023 a 1.226.493, ovvero il 44,7% del totale. Nel 2022 erano 1.206.059, con un incremento dell'1,7%.

Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale. Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931 della legge n. 205 del 2017). Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore (articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016). Inoltre, si prevede che l'Agenzia delle entrate rende disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l'applicazione degli ISA nell'area riservata del suo sito internet istituzionale. Con particolare riguardo al periodo d'imposta 2024, le relative specifiche tecniche ed i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità  sono state approvate con  provvedimento del 17 marzo 2025; per l'approvazione di n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo, si veda il secondo  provvedimento adottato alla medesima data del 17 marzo 2025. In relazione ai livelli di affidabilità relativi ai periodi d'imposta 2022 e 2023 si vedano, rispettivamente, il  provvedimento del 30 gennaio 2023 ed il  provvedimento del 28 febbraio 2024.
 
Con decreto del 31 marzo 2026 del Ministero dell'economia e delle finanze è stato approvato l'aggiornamento di 85 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo d'imposta 2025. Gli ISA approvati sono relativi ai comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e interessano circa 1,85 milioni di soggetti che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo. Nel decreto è approvato anche l'aggiornamento di alcune territorialità che hanno l'obiettivo di differenziare il Paese sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell'influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi. Sono confermate anche per il periodo d'imposta 2025 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti per i precedenti periodi di imposta: contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro; contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari; contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.
Il decreto-legge n. 89 del 2026 (art. 6) ha disposto il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2026 dei termini per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali per l'anno 2026 a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La misura si rivolge, inoltre, anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, ai contribuenti in r egime di vantaggio (cosiddetti "minimi", ex art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011), ai contribuenti in r egime forfetario (ex Legge n. 190/2014) e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (soci di società di persone, associazioni professionali, e società in regime di trasparenza fiscale), a condizione che la compagine partecipata abbia i requisiti ISA. Non si applicano maggiorazioni se i versamenti sono effettuati entro il suddetto termine del 20 luglio 2026, mentre si applica una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo nel caso in cui i versamenti avvengano entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
ultimo aggiornamento: 7 luglio 2026

L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è il risultato di un'articolata evoluzione normativa che ha progressivamente ampliato gli strumenti a disposizione degli enti e le modalità di affidamento del servizio. Dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), gli enti locali possono deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie o patrimoniali e di quelle delle società da essi partecipate, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Gli enti locali possono pertanto gestire la riscossione delle proprie entrate mediante gestione diretta, attraverso le proprie strutture, mediante affidamento in house a società strumentali, mediante affidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione, previa deliberazione dell'ente, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi secondo le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto la possibilità per gli enti locali di affidare ad AMCO – Asset Management Company S.p.A. la gestione delle attività di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie ed extratributarie. I crediti restano nella titolarità degli enti locali, mentre AMCO svolge le attività di riscossione attraverso uno o più patrimoni destinati e mediante operatori iscritti nell'albo dei soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La disciplina è stata successivamente riformulata dall'articolo 25 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144: gli enti locali possono affidare ad AMCO la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie ed extratributarie; l'affidamento può riguardare anche i carichi già affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e successivamente discaricati ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di affidamento ad AMCO, l'affidamento alla società diviene obbligatorio qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi risulti inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione relative agli ultimi tre esercizi per le entrate considerate dalla disposizione. La soglia è aggiornata con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'individuazione degli enti soggetti all'obbligo è effettuata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). Sono previste specifiche esclusioni, tra l'altro, per gli enti che presentano determinati valori dei residui attivi o per i quali l'ammontare dei residui risulti inferiore alla soglia prevista dalla legge. Per gli enti per i quali non risultano acquisiti nella BDAP almeno tre rendiconti relativi a esercizi consecutivi nell'ultimo quadriennio, l'affidamento della riscossione coattiva ad AMCO è comunque obbligatorio. Per gli enti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, l'affidamento deve essere deliberato entro i termini stabiliti dalla normativa; i contratti di servizio con soggetti diversi da AMCO stipulati in presenza delle condizioni che determinano l'obbligo di affidamento sono dichiarati nulli. L'affidamento ad AMCO ha una durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, ed è automaticamente rinnovabile, una sola volta, per un ulteriore quinquennio, salvo diversa determinazione dell'ente. La riscossione dei crediti affidati prosegue anche oltre la scadenza del periodo di affidamento fino all'incasso delle somme dovute o al discarico automatico. La remunerazione di AMCO è determinata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; restano a carico del debitore, nei casi previsti dalla legge, le spese di notifica e gli altri oneri specificamente individuati dalla disciplina. Le attività affidate ad AMCO sono gestite mediante patrimoni destinati, distinti dal patrimonio della società. I crediti e i relativi rapporti restano nella titolarità dell'ente locale affidante e sono oggetto di separata rendicontazione; le obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato sono imputate esclusivamente al patrimonio medesimo. La disciplina prevede inoltre specifiche modalità di gestione dei flussi finanziari, attraverso conti correnti dedicati, al fine di assicurare la separazione e la tracciabilità delle somme riscosse per ciascun ente locale.

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, dedica uno specifico capo alla materia dell'accertamento e della riscossione dei tributi regionali e locali. Il decreto prevede, tra l'altro, che regioni ed enti locali assumano iniziative volte a potenziare forme di collaborazione con il contribuente, semplificare gli adempimenti, prevenire gli errori e favorire l'adempimento spontaneo, anche mediante strumenti informatici e digitali. Sono inoltre previste disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina dei tributi regionali e locali e per la revisione dei relativi sistemi di accertamento e riscossione.

In materia di potenziamento della capacità di contrasto dell'evasione dei tributi regionali, l'art. 5-bis del decreto-legge n. 19 del 2026 consente consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, con propria legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali. Il Fondo può finanziare, tra l'altro, l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e strumenti informatici, l'implementazione delle banche dati e la formazione specialistica del personale. Il Fondo è alimentato annualmente mediante l'accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, del gettito effettivamente riscosso a seguito delle attività di contrasto dell'evasione dei tributi regionali, con esclusione del gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari esterni.

Il decreto-legge n.113 del 2024 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. L'articolo 7, comma 4, è volto a consentire ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente. Il decreto-legge n. 200 del 2025 (articolo 4, comma 11-bis) ha ulteriormente prorogato tale termine al 31 dicembre 2026. Il medesimo decreto-legge n. 113 del 2024 ha previsto, all'articolo 17, l'obbligo per gli enti locali di aprire conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il termine è stato fissato al 31 dicembre 2025. La disciplina stabilisce inoltre le conseguenze dell'eventuale prosecuzione dell'incasso diretto da parte dei concessionari e dell'inadempimento dell'ente locale.

Il decreto-legge n. 202 del 2024 reca, oltre alla proroga di alcuni termini per la presentazione di documenti da parte delle società iscritte al suddetto albo, una disposizione di interpretazione autentica degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 con cui si afferma che le società di scopo e le società di progetto deputate allo svolgimento di attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte all'albo previsto dal citato articolo 53, ove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, sia già iscritta all'albo.

Si ricorda che la riforma della riscossione degli enti locali, introdotta dai commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha attribuito agli enti locali più incisivi strumenti per l'esercizio della potestà impositiva. Tra le principali innovazioni figura l'accertamento esecutivo, che consente di concentrare in un unico atto l'accertamento del tributo e la formazione del titolo esecutivo, secondo una disciplina analoga a quella prevista per le entrate erariali. L'istituto si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, con le esclusioni previste dalla legge, tra cui le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada. Un ulteriore intervento ha riguardato il sistema di remunerazione dell'agente della riscossione. La legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina degli oneri di riscossione, eliminando, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, il precedente sistema basato sull'aggio e prevedendo il finanziamento degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione attraverso risorse stanziate a carico del bilancio dello Stato e mediante le quote poste a carico dei debitori e degli enti creditori secondo la disciplina vigente. Per i carichi affidati dagli enti locali ad Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, restano in particolare a carico del debitore le quote correlate alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione e quelle correlate all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa. A carico degli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali sono previste le quote stabilite dalla disciplina di finanziamento del servizio nazionale della riscossione, tra cui una quota pari all'1 per cento delle somme riscosse e una quota correlata ai provvedimenti di sgravio, secondo le modalità previste dalla legge.

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026
 
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