tema 26 febbraio 2025
Studi - Finanze Lotta all'evasione fiscale, attività di riscossione e misure di definizione agevolata dei carichi fiscali

Nel presente tema sono indicati i principali interventi normativi volti a far emergere la base imponibile, ad aumentare l'adesione spontanea agli obblighi contributivi e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale. A tal fine, si ricorda che il legislatore ha recentemente individuato nuovi strumenti per cercare di facilitare l'attività di riscossione e di ridurre il divario tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento spontaneo alla legislazione esistente (cd. tax gap).

Sul punto, si evidenzia che sono in corso di attuazione, secondo le indicazioni normative contenute in più provvedimenti, delle attività di analisi del rischio di evasione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

In pratica, a questi soggetti viene riconosciuta la possibilità di avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con tutte le banche dati di cui dispongono. Sono in corso di attuazione, altresì, delle modifiche alla governance del Servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una sempre maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In materia di riscossione si segnala che è stato emanato il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della legge n. 111 del 2023 (delega per la riforma del sistema fiscale italiano) svolge una ricognizione della disciplina delle attività che l'agente della riscossione deve effettuare per il recupero delle somme affidategli e del discarico di tali somme, dei controlli sull'attività dell'agente della riscossione e della responsabilità dello stesso agente, nonché dell'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Inoltre, interviene sulla rateazione delle somme affidate all'agente della riscossione, sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento, nonché sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali e sulla compensazione tra rimborsi d'imposta e importi iscritti a ruolo (per un approfondimento si consulti il tema web: La riforma fiscale) .

Nel tema sono inoltre indicati i dati quantitativi aggiornati che caratterizzano il fenomeno dell'evasione fiscale in Italia, nonché quelli inerenti all'attività di accertamento e riscossione svolte dalle Agenzie fiscali.

In tema di risultati alla lotta all'evasione, l'Agenzia delle entrate ha presentato il 18 febbraio 2025 i risultati raggiunti nel 2024. Dall'analisi emerge che nel 2024 sono stati recuperati 26,3 miliardi, 1,6 miliardi in più rispetto al 2023 (+6,5%). È la somma più alta di sempre. Nel dettaglio, 22,8 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dal Fisco e 3,5 miliardi da misure straordinarie, come la "rottamazione" delle cartelle, la definizione delle liti pendenti e la "pace fiscale".

Nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva del 2024, presentata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, emerge che il tax gap, in termini assoluti, nel 2021 risulta essere di circa 96 miliardi di euro, di cui 84,4 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,6 miliardi di mancate entrate contributive. Il Ministero rileva che "le indicazioni relative all'anno 2021 – ultimo per il quale le informazioni rilevanti sono disponibili - confermano la tendenza di medio-lungo periodo ad una contrazione dell'incidenza dell'economia non osservata sul prodotto interno lordo e del rapporto fra le entrate complessivamente sottratte alla finanza pubblica a causa dell'evasione (il cosiddetto tax gap) e il gettito potenziale".

In materia di attività di accertamento e riscossione numerose misure volte a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari sono state introdotte dal decreto legislativo  30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

Inoltre, si segnala che in data 30 gennaio 2025 il Ministro dell'Economia e delle finanze ha trasmesso alla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2025-2027, in cui si dà conto delle misure volte al contrasto dell'evasione fiscale.

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Numerose misure volte a far emergere base imponibile e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale, sono state introdotte negli ultimi anni.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 74-80) ha previsto delle misure volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l'applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni).
Inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, sono introdotte disposizioni sulla disciplina del codice identificativo nazionale ( CIN), e si prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate.  
Viene anche riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all' Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, il comma 74  stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
La legge di bilancio  2023 (articolo 1, comma 151), al fine di contrastare attività fraudolente in materia di IVA, aveva stabilito che il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.
Nella Convenzione triennale per gli esercizi 2023-2025 tra MEF e le Agenzie fiscali si prevede che l'Agenzia monitorerà il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificare nel tempo il loro grado di propensione all'adempimento e, più in generale, per valutare il livello di fedeltà fiscale; si dovrà, inoltre, incrementare la capacità operativa nell'ottica di favorire il miglioramento della qualità dei controlli, attraverso nuovi strumenti e progetti di analisi avanzata dei dati, l'applicazione di tecniche come l'intelligenza artificiale, il machine learning e il text mining. In concreto, per il perseguimento degli obiettivi sopra descritti, l'Agenzia delle entrate, con la direttiva 74424 del 2023, recante modifiche all'organizzazione e alle attribuzioni della Divisione contribuenti e della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, ha istituito al suo interno l'Ufficio data science con i compiti di:
  • realizzazione di processi informatici complessi di elaborazione e trattamento di big data negli ambiti dell'analisi del rischio e del contrasto alle frodi, finalizzati all'individuazione di criteri di rischio, deterministici e probabilistici, da utilizzare per la predisposizione di liste selettive di controllo e di elenchi destinati all'alimentazione del processo di stimolo della compliance;
  • supporto tecnico-informatico alle strutture centrali e regionali nelle attività di estrazione, modellizzazione ed elaborazione dei dati, anche per l'utilizzo delle piattaforme di analisi avanzata dei dati;
  • sviluppo di metodologie di supporto alle attività di controllo preventivo, anche avvalendosi di tecniche di machine learning e intelligenza artificiale;
  • realizzazione di indicatori di rischio basati su tecniche di machine learning, intelligenza artificiale, analisi di rete e text mining e loro implementazione negli applicativi di analisi;
  • individuazione di soluzioni informatiche e metodologiche innovative per il trattamento dei dati provenienti dalla cooperazione internazionale;
  • implementazione di tecniche di text mining finalizzate a consentire l'utilizzo dei "dati fattura integrati" nell'ambito dell'analisi del rischio.
In tale ottica, il comma 256 della l egge di bilancio 2023 autorizza l'Agenzia delle entrate, nel biennio 2023-2024, ad assumere un contingente di personale pari a 3.900 unità, mentre il comma 258 stabilisce che che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione trasferisce entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda. Dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività trasferite sono erogate da Sogei S.p.a. sulla base di apposite convenzioni.
 I commi 148-150 della legge di bilancio 2023  rafforzano l'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA. In particolare, la norma riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile. In dettaglio il comma 148 della medesima legge stabilisce che l 'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria. Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni. L'esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.  In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

In precedenza, la legge di bilancio 2020 ha previsto che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini; viene incluso, fra le ipotesi in cui è limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale (commi 681-686).
In attuazione di tali norme è stato successivamente pubblicato il D.M. 28 giugno 2022 che dà attuazione alle misure in materia di analisi del rischio prospettate dalla Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione pubblicata il 20 dicembre 2021, in attuazione del traguardo M1C1-101 del PNRR.
L'agenzia delle entrate con la Circolare 21/E del 20 giugno 2022, sempre in linea con le nuove norme introdotte, chiarisce che l'analisi del rischio di evasione basata sui dati dell'Archivio dei rapporti, già avviata in via sperimentale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, sarà potenziata mediante l'elaborazione di nuove liste selettive per l'attività di controllo, che saranno rese disponibili mediante l'applicativo Ve.R.A. Gli elenchi elaborati a livello centrale, mediante specifici criteri di rischio basati sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria, permetteranno a ciascuna Direzione regionale e provinciale di indirizzare l'ordinaria attività di controllo nei confronti delle posizioni a più elevato rischio di evasione, previa autonoma valutazione della proficuità comparata.
 Sia il decreto-legge crescita (n. 34 del 2019) che il decreto fiscale 2019 (n. 124 del 2019) avevano già introdotto disposizioni volte a contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali, soprattutto attraverso l'interoperabilità dei dati e le modifiche agli adempimenti fiscali.
 
Anche la tracciabilità dei pagamenti è considerata dal legislatore uno strumento chiave nella lotta ai fenomeni criminali e all'evasione fiscale. A tal fine la legge di bilancio 2020 condiziona l'utilizzo delle detrazioni IRPEF al 19 per cento al pagamento delle relative spese mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (commi 679-680).
L' articolo 3, comma 6-septies, del decreto legge 228 del 2021 ha modificato il regime di utilizzo del contante, introdotto sempre ai fini della lotta all'evasione dal comma 3- bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma successivamente il comma 384 della legge di bilancio 2023 i nnalza tale valore soglia portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
Il 18 febbraio 2025 sono stati comunicati dall'Agenzia delle entrate i dati della lotta all'evasione fiscale e contributiva relativi all'anno precedente (Risultati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione). Ammontano a  33,4 miliardi di euro le somme confluite nelle casse dello Stato nel 2024 grazie alla complessiva attività svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione: 2 miliardi in più rispetto al 2023 ( +6,5%). L'Agenzia delle entrate segnala che si tratta della somma più elevata registrata finora. Nel dettaglio, l'87% del denaro recuperato deriva dalle ordinarie attività di controllo svolte dal Fisco e il restante 13% da misure straordinarie, come "rottamazione" delle cartelle, definizione delle liti pendenti e pace fiscale. Aumentano anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate ha superato 536 miliardi di euro, con un incremento di oltre 26 miliardi rispetto all'anno precedente. Più nel dettaglio, dei 26,3 miliardi recuperati alla sola evasione fiscale, 22,8 provengono da attività di controllo ordinarie, così ripartiti: 12,6 miliardi da versamenti diretti, 4,5 miliardi da attività di promozione della  compliance e 5,7 miliardi da cartelle di pagamento affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Gli incassi da misure straordinarie, sempre riferiti all'Agenzia delle Entrate, ammontano a 3,5 miliardi: 3,2 miliardi da rottamazione delle cartelle, 200 milioni da definizione delle liti pendenti (legge di Bilancio 2023) e 100 milioni dalla "pace fiscale".
Di seguito il grafico contenente i dati sul recupero dell'evasione fiscale dal 2019 al 2024:

Fonte: Agenzia delle entrate 

Nel Rapporto 2024 sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, emerge che il tax gap (la differenza tra gettito teorico e gettito effettivo), in termini assoluti, per l'anno 2021  risulta essere pari a 82,4 miliardi di euro, con una riduzione di 3,2 miliardi di euro rispetto al 2020. Nel documento si sottolinea che tale risultato risente in modo particolare dalla riduzione del gap IVA  e del tax gap relativo alle locazioni, compensato parzialmente da un leggero aumento del gap Irpef.
Il Ministero segnala, inoltre, che la propensione all'evasione, calcolata per tutte le imposte ad esclusione dell'IMU e delle accise, si è ridotta nel 2024 del 15% rispetto al valore del 2019, che risultava pari al 18,5%. Si conferma, dunque, secondo il MEF, la tendenza alla contrazione nel medio periodo dell'economia sommersa e dell'evasione fiscale.
La tendenza alla riduzione del tax gap e l'aumento delle entrate dovuto all'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva emerge da un'analisi storica riferita agli anni 2015-2024, che si riporta nel grafico sottostante.

ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2025

L'esigenza manifestata dal legislatore di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale deriva da una disciplina frammentata e stratificatasi nel tempo. Attualmente infatti la misura di detti interessi è diversa sia secondo il tributo, sia secondo la fase del procedimento di accertamento o riscossione, nonché secondo la tipologia di adempimento (spontaneo o coattivo).

Si ricorda in primo luogo che sono stati compiuti due tentativi di uniformazione della misura degli interessi fiscali: 

  • in attuazione della delega fiscale del 2014 (legge n. 23 del 2014), il D.Lgs. 159 del 2015 (articolo 13) affidava al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di fissare, con decreto, la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo. I predetti tassi si sarebbero dovuti determinare possibilmente in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento. Tale decreto, volto in sostanza a unificare la gli interessi per la fase di adempimento spontaneo e coattivo dell'obbligo tributario, nonché per i rimborsi, non è stato tuttavia emanato
  • successivamente, il decreto legge n. 124 del 2019 (articolo 37, comma 1-ter) ha stabilito che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento. Ai sensi del comma 1-quater, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovevano essere stabilite misure differenziate, sempre nei limiti predetti, per altre tipologie di interessi: più precisamente gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (pagamenti rateali), agli articoli 20 (per ritardata iscrizione a ruolo), 21  per dilazione del pagamento), 30 (interessi di mora), 39 (sospensione amministrativa della riscossione), 44 (interessi per ritardato rimborso di imposte pagate) e 44-bis (interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione. Anche tali disposizioni non risultano attuate, in quanto non sono stati emanati i relativi decreti. 

Di conseguenza, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, emanato in attuazione della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Esso disciplina, in misura profondamente differenziata, gli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo: la misura di detti interessi in origine doveva rimanere nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile (limite introdotto dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133), ad eccezione della determinazione degli interessi di mora (ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602 del 1973), ma lo scostamento degli interessi fiscali dal tasso di interesse è legale è stato ridotto a un punto nel 2011 (articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011 in materia di semplificazioni fiscali).

 Il D. M. 21 maggio 2009, come anticipato, ha quindi provveduto alla determinazione di tutti i tassi di interesse per la riscossione e il rimborso dei tributi, diversificando tra le varie forme di prelievo.

 

Interesse per ritardato rimborso delle imposte (articolo 1)

 

Sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo ovvero dell'1 per cento semestrale:

-         gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (articoli 44 e 44-bis del DPR n. 602 del 1973);

-         gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto (articoli 38-bis e 38-ter del DPR n. 633 del 1972 decreto IVA);

-         gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione (articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990) e delle imposte ipotecaria e catastale (articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 347 del 1990);

-         gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari (articoli 1 e 5 della citata legge n. 29 del 1961).

 

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 2)

 

Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo.

 

Interessi per dilazione del pagamento (articolo 3)

 

Gli interessi per dilazione del pagamento (articolo 21 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo.

 

 

Interessi per la sospensione amministrativa (articolo 4)

 

Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo.

 

Interessi per pagamenti rateali (articolo 5)

 

Gli interessi per i pagamenti rateali in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 20, d.lgs. n. 241 del 1997) sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo.

 

Gli interessi per inadempimento dei pagamenti rateali a seguito di controlli formali e controlli automatizzati (articolo 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 462 del 1997) sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

 

Gli interessi sugli importi dilazionati per l'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990), sono dovuti nella misura del 3 per cento annuo.

 

Interessi per ritardato pagamento (articolo 6)

 

Gli interessi relativi alle somme dovute per i pagamenti rateali a seguito di controlli formali e controlli automatizzati (articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997), versate entro 30 giorni, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

 

Sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:

a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, d.lgs. n. 218 del 1997);

b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro 60 giorni (articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, DPR n. 131 del 1986);

c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative (DPR n. 641 del 1972), e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;

d) accertamento con adesione (articolo 8, d.lgs. n. 218 del 1997), versate entro 20 giorni;

e) conciliazione giudiziale (articolo 48, d.lgs. n. 546 del 1992), versate nei termini fissati dall'accordo.

Sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro sessanta giorni (articolo 37, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990).

 

Viceversa la definizione del tasso degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973 è demandata a un provvedimento annuale del Direttore dell'Agenzia delle entrate che deve tener conto della media dei tassi bancari attivi. Da ultimo, il provvedimento del 23 maggio 2019 ha fissato il tasso di interesse nella misura del 2,68 per cento annuo

L'articolo 30 stabilisce che, decorso inutilmente il termine previsto dalla cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

Con riferimento alla misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, vedi anche il focus dell'Agenzia delle entrate.

 

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ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2025

Diversi interventi normativi sono volti a semplificare e a favorire l'attività di riscossione, soprattutto attraverso misure di incentivo all'adesione spontanea dei cittadini contribuenti.

La legge di bilancio 2024 ha riconosciuto all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali

 

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, prevede alcune misure che perseguono l'obiettivo di razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari. Tra queste, in sintesi, si segnalano le seguenti disposizioni volte a:
  • stabilire che i provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti non siano più nulli, ma annullabili;
  • disporre che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;
  • prevedere che l'obbligo di conservazione degli atti a fini tributari per non più di dieci anni è esteso alle scritture contabili (l'obbligo riguarda non solo la conservazione, ma altresì l'utilizzazione dei predetti atti). Decorso il citato termine è preclusa definitivamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione;
  • stabilire che il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
  • riconoscere all'Amministrazione finanziaria la possibilità di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo restando che è fatto divieto alla medesima Amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni così acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati;
  • disporre che l'azione amministrativa debba essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie;

  • prevedere la possibilità di introdurre, disciplinandone l'accesso, il servizio di consultazione semplificata, attraverso apposita banca dati, dei documenti di prassi in possesso dall'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente;
  • istituire la nuova figura del Garante nazionale del contribuente.

L'articolo 4-quinquies del decreto-legge n.145 del 2023 abroga l'obbligo previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime. La disposizione introduce, altresì, una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti e introduce, altresì, una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.

L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n.215 del 2023 ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. 

In materia di riscossione si segnala inoltre il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della legge n. 111 del 2023 (delega per la riforma del sistema fiscale italiano) che modifica la disciplina delle attività che l'agente della riscossione deve effettuare per il recupero delle somme affidategli e del discarico di tali somme, introducendo il discarico automatico delle somme non riscosse al 31 dicembre del quinto anno dall'affidamento e consentendo il discarico anticipato delle stesse al ricorrere di precise condizioni. Vengono inoltre disciplinati le modalità e le condizioni del riaffidamento dei carichi, i controlli sull'attività dell'agente della riscossione e della responsabilità dello stesso agente, nonché dell'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, mentre è rimessa all'attività di un'apposita Commissione ministeriale l'analisi del magazzino di crediti da riscuotere in carico all'Agenzia delle entrate riscossione e la proposta di opportune soluzioni ai fini del relativo smaltimento.

Inoltre, interviene sulla rateazione delle somme affidate all'agente della riscossione, sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento, nonché sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali e sulla compensazione tra rimborsi d'imposta e importi iscritti a ruolo (per un approfondimento si consulti il tema web: La riforma fiscale).

Per quanto attiene ai dati della riscossione, presentati nel Bollettino delle entrate tributarie 2024, pubblicato nel mese di gennaio 2025, nel periodo gennaio-novembre 2024, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 519.329 milioni di euro, con un aumento di 10.242 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,0%). Le imposte dirette si attestano a 293.340 milioni di euro (+2.826 milioni di euro, pari a+1,0%) e le imposte indirette risultano pari a 225.989 milioni di euro (+7.416 milioni di euro, pari a +3,4%). ll gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo si è attestato a 13.129 milioni (+754 milioni di euro, pari a +6,1%) di cui: 6.398 milioni di euro (+179 milioni di euro, pari a +2,9%) sono affluiti dalle imposte dirette e 6.731 milioni di euro (+575 milioni di euro, pari a +9,3%) dalle imposte indirette.

ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2025

 Le norme applicabili ai contribuenti che operano o risiedono in Paesi non cooperativi a fini fiscali ovvero in Paesi a fiscalità privilegiata, ossia quei Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni e/o presentano un livello di tassazione basso, è molto articolata, presentando alcune differenze in relazione alle diverse fattispecie disciplinate. In particolare rilevano:

 

a) le disposizioni relative alla residenza delle persone fisiche 

Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 (articolo 1, comma 2-bis, del TUIR).

 

b) le disposizioni concernenti l'indeducibilità componenti negativi di reddito per i soggetti passivi IRES 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in tali Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali di cui alla lista UE sono deducibili nei limiti del loro valore normale (nuovo comma 9-bis, dell'articolo 110 del TUIR, inserito dall'articolo 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

L'8 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, nel cui elenco figurano 11 Paesi.

 

c) le disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati con riferimento ai redditi da capitali 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUIR, si considerano regimi fiscali privilegiati di Stati o territori diversi da quelli appartenenti all'Unione europea e da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni qualora:

  1. l'impresa non residente sottoposta a controllo da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia abbia un livello di tassazione effettiva inferiore al 15 per cento;
  2. nel caso in cui non ricorra il requisito del controllo, l'impresa non residente abbia un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (articolo 47-bis del TUIR).

Tale disposizione viene richiamata in diverse norme del TUIR al fine di determinare il regime applicabile alle fattispecie rientranti nell'ambito applicativo di questa disposizione.

 

d) le disposizioni in materia di imprese estere controllate (cosiddette CFC) applicabili sia ai soggetti passivi IRPEF sia ai soggetti passivi IRES 

Nell'ambito di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, il regime delle "CFC" (Controlled Foreign Companies ossia le imprese estere controllate), di cui all'articolo 167 del TUIR, è stato nuovamente modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Tale regime prevede l'imputazione del reddito realizzato dal soggetto controllato non residente al soggetto controllante residente o localizzato in Italia, in proporzione alla quota di partecipazione da questi (direttamente o indirettamente) detenuta, laddove – in assenza di esimenti – il soggetto controllato non residente integri congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. sia assoggettato a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento;
  2. oltre un terzo dei proventi da esso realizzati rientra in una o più delle cd. "passive income" ivi previste dalla norma (a titolo esemplificativo: interessi, canoni, dividendi, etc.).

In alternativa, i soggetti controllanti possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sull'utile contabile netto dell'esercizio della controllata non residente, a condizione che il bilancio di esercizio di quest'ultima sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione. L'opzione è irrevocabile ed ha durata di tre esercizi.

 

e) la disciplina riguardante il regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati 

Il regime di esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari è applicabile ai soggetti percettori residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996).

A tal fine, l'elenco degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, uno scambio di informazioni (cd. "white list") è stato approvato con il decreto del decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996

Per un approfondimento sulle singole di disposizioni normative di cui sopra, si rinvia al relativo focus.

ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2025

Nel corso della XIX legislatura il legislatore ha introdotto diverse disposizioni volte a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte del contribuente, in particolare riconoscendo la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

L'articolo 15-bis del decreto legge n.50 del 2022 innalza a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede inoltre che chi non paga otto rate (in luogo di cinque) decada dal beneficio e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato.

La disposizione precisa inoltre che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. In pratica, con la norma introdotta, a regime, si può presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a centoventimila euro.

L'articolo 20-ter, del medesimo decreto, estende inoltre la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Con la norma in esame tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

Il comma 913 della legge di bilancio 2022 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

Con la circolare n. 11/E del 22 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti e indicazioni operative con riferimento all'articolo 4 del decreto legge n. 41/2021 (decreto-legge "Sostegni"), commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Nello specifico la norma prevede che i debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro. 

In precedenza, sia la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) che il decreto-legge n. 119 del 2018 hanno introdotto numerose misure complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco attraverso una molteplicità di strumenti:

 

-       definizione agevolata delle cartelle tributarie, degli atti del procedimento di accertamento fiscale e delle liti pendenti (cd. rottamazione ter);

-       annullamento automatico ("stralcio") di alcuni debiti di modico valore;

-       regolarizzazione delle irregolarità formali dei periodi d'imposta precedenti;

-       definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica;

-       definizione agevolata relativamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE (tariffe doganali) e di Iva riscossa all'importazione.

Ulteriori norme hanno disposto la riapertura dei termini previsti per avvalersi delle agevolazioni sopra descritte introducendo altresì nuove agevolazioni.

Da ultimo, i commi da 153 a 159 della legge di bilancio 2023 consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'1 gennaio 2023 (dunque all'entrata in vigore della norma in esame), che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

I commi 160 e 161  riaprono i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,  in scadenza il 22 dicembre 2022.  I versamenti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero con possibilità di dilazione in sessanta rate; in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

L'Agenzia delle entrate in merito ai benefici fiscali derivanti dalle norme sopra citate specifica che il contribuente soggetto ad accertamento fiscale avente rilevanza penale, che intenda avvalersi degli istituti definitori introdotti dal legislatore dell'ultima legge di bilancio, potrà ottenere benefici anche in ambito penale. In generale, dovrà presentare, entro il 30 settembre 2023, apposita domanda di definizione, utilizzando il modello ad hoc, quello approvato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia del 1° febbraio 2023; eseguire il pagamento integrale delle somme dovute prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e invocare l'applicazione della circostanza attenuante (ex articolo 13-bis, Dlgs n. 74/2000).

I commi da 231 a 252, sempre della legge di bilancio 2023, hanno altresì introdotto la definizione agevolata, cd. rottamazione-quater, dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Successivamente l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha provveduto al recapito delle lettere che contengono l'esito della richiesta, l'elenco dei debiti rottamati e l'importo dovuto, inviate in risposta alle circa 3,8 milioni di domande di adesione alla definizione agevolata presentate entro il termine di legge del 30 giugno 2023.

Per una dettagliata panoramica della disciplina si rinvia al tema Misure per facilitare i rapporti tra fisco e contribuente (definizioni agevolate)

ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2025

L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è il frutto di un'articolata evoluzione normativa che ha portato, dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), alla possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (il termine è così stato fissato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

In sintesi, da tale data, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

-         svolgimento del servizio tramite risorse interne;

-         affidamento in house del servizio (tramite società strumentali);

-         affidamento del servizio all'ente pubblico economico (AdeR) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa delibera;

-         affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.

 

I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legge n.113 del 2024 contengono disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali.

Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma. Sono infine disciplinati i casi in cui i concessionari della riscossione ovvero gli enti locali siano inadempienti rispetto a quanto disposto.

In precedenza, sostanziali innovazioni hanno riguardato (commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020) i poteri di riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva.

In dettaglio, tali norme hanno previsto, anche per gli enti locali, l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Esso opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data; esso dunque opera anche per le entrate tributarie (IMU, TARI, ecc.) e patrimoniali degli enti locali (rette refezione scolastica, canoni idrici, fitti, lampade votive, ecc.), con l'eccezione delle contravvenzioni del Codice della strada.

 
In questa sede si ricorda inoltre che un significativo impatto sulla riscossione affidata dagli enti locali all'Agenzia delle entrate-Riscossione è seguito alla riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione operata dalla legge di bilancio 2022, che ha eliminato gli oneri di riscossione (c.d. aggio) per i carichi – riportati sia nei ruoli sia negli avvisi di accertamento esecutivo – affidati dagli enti creditori all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022.
In particolare, l'intervento di riforma, nel prevedere uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ha eliminato il cd. "aggio", a carico del contribuente o parzialmente dell'ente.
Per le attività svolte dall'agente della riscossione, a decorrere dal 1°gennaio 2022, è inoltre venuta meno la precedente disposizione che prevedeva, a carico del singolo ente creditore, il rimborso all'agente della riscossione delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento non riscosse dal contribuente.
In sintesi, con il nuovo sistema di remunerazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, per i carichi affidati dagli enti creditori alla stessa Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022, rimangono a carico del solo contribuente una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione e una quota correlata all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione.
A carico degli enti locali (in quanto enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali) il nuovo sistema di remunerazione ha, invece, previsto:
-         una quota pari all'1 per cento delle somme riscosse;
-         una quota, nella misura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate (c.d. provvedimento di sgravio).
Tali quote (a carico del contribuente o degli enti) – unitamente al c.d. "aggio" riscosso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 – sono riversate al bilancio dello Stato a parziale copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.
ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2025
 
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