Il presente tema dà conto degli atti di recepimento delle direttive e di adeguamento ai regolamenti dell'Unione europea nel settore bancario, finanziario e fiscale oggetto di esame parlamentare nel corso della XIX legislatura.
Nel corso della XIX legislatura si è proceduto ad allineare il nostro ordinamento alle disposizioni normative dell'Unione europea attraverso il recepimento di direttive e l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti unionali.
Di seguito si riportano le disposizioni recepite nell'ordinamento nazionale.
Le direttive recepite ed i regolamenti attuati nei settori bancario e finanziario
In attuazione della legge n. 15 del 2024, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" è stata conferita delega al Governo per il recepimento, secondo i termini e le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui alla legge n. 234 del 2012, nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, degli atti europei ivi richiamati. In particolare la delega, in particolare, prevede l'adozione da parte del Governo degli atti necessari al recepimento di 20 direttive e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 9 regolamenti europei.
Con riferimento al settore fiscale, bancario e finanziario:
La direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti
Il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 116 del 2024.
La direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. «Secondary Market Directive» o «SMD»), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il 24 novembre 2021, è relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.
La direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni a cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando standard uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, essa riserva alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 159 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.
La direttiva (UE) 2022/2464 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità e l'attestazione della conformità della rendicontazione
Il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 125 del 2024.
La direttiva 2022/2464/UE (c.d. "Corporate Sustainability Reporting Directive" o "CSRD"), che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE ha ad oggetto la rendicontazione societaria di sostenibilità (in materia ambientale, sociale e di governance societaria – ESG). La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. In particolare, si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, prevedendo, con scadenze differenziate, che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance.
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 160 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.
Il regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività
L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 129 del 2024.
Il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. "Markets in Crypto-assets Regulation" o "MiCA"), relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023. Il regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell'emissione, nell'offerta al pubblico e nell'ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione, con alcune eccezioni sia soggettive (sono ad esempio esclusi i soggetti istituzionali come le Banche centrali e la BCE, ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri, e la BEI) sia oggettive (sono ad esempio escluse le criptoattività che rientrano nella definizione di attività finanziarie di altra natura tra le quali, ad esempio, strumenti finanziari, depositi, compresi i depositi strutturati, fondi -eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica -, prodotti pensionistici, ecc.). La normativa è volta a fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti e ai fornitori di criptoattività per rafforzare l'innovazione preservando la stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi. Esso fa parte del "Pacchetto finanza digitale" adottato dalla Commissione nel settembre 2020.
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 172 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.
Il regolamento (UE) n. 2022/2036 riguardante il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 195 del 2024.
Le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 intervengono sul regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e sulla direttiva 2014/59/UE (BRRD in relazione al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili. Le modifiche previste dal regolamento (UE) 2022/2036 sono dirette ad attuare nell'Unione la lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total-Loss Absorbing Capacity - TLAC) disposta dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015 nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), nonché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - MREL) nei confronti di tutte le banche. L'articolo 14 della legge di delegazione europea 2022-2023 al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale.
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 195 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.
Il regolamento (UE) 2018/1672 riferito ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione
L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 211 del 2024.
L' articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-23 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, anch'esso riferito al medesimo ambito. Il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione dell'Unione per quanto concerne il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo in considerazione anche la Raccomandazione 32 del GAFI (FATF), con cui si fa presente l'opportunità di adottare misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. L'obiettivo è quello di migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, armonizzando le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché quelle volte alla condivisione e utilizzazione delle relative informazioni. Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce "i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672".
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 194 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.
Il regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività
L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 204 del 2024.
L'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023 prevede principi di delega specifici finalizzati all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 ((c.d. "Transfer of Funds Regulation recast" o "TFR"). Il regolamento TFR introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il regolamento si applicherà a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 227 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.
Il regolamento (UE) 2022/2554 e la direttiva (UE) 2022/2556 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario
L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e alla direttiva (UE) 2022/2556 è avvenuto, a seguito di apposito esame parlamentare, con il decreto legislativo n. 23 del 2025.
L'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 reca la delega al Governo per adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (la legge di delegazione europea è entrata in vigore il 10 Marzo 2024), con le procedure previste e acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556. Il regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. "Digital Operational Resilience Act" o "DORA"), riconducibile al c.d. "Pacchetto finanza digitale", è volto a definire un quadro dettagliato sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'UE al fine di approfondire e razionalizzare la gestione dei rischi digitali da parte delle entità finanziarie, istituire test accurati dei sistemi di ICT e accrescere la consapevolezza da parte delle autorità di vigilanza dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, nonché conferire alle autorità di vigilanza finanziaria poteri di sorveglianza sui rischi dovuti alla dipendenza delle entità finanziarie da fornitori terzi di servizi nonché istituire un meccanismo coerente di segnalazione degli incidenti. La direttiva UE) 2022/2556 richiede una riforma della normativa nazionale in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario introducendo un'esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione nonché modificando o chiarendo talune disposizioni delle vigenti direttive UE relative ai servizi finanziari.
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. 242 del 2024), si veda il relativo dossier di documentazione.
Le direttive recepite ed i regolamenti attuati a seguito nel settore fiscale
La direttiva (UE) 2022/2523 sulla Global minimum tax
Il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 è avvenuto, in attuazione della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 e a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 209 del 2023. Tale direttiva, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, dà seguito al "secondo pilastro" dell'accordo raggiunto in sede OCSE/G20 su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. La direttiva ricalca l'accordo sul secondo pilastro e determina pertanto le modalità tramite le quali i principi dell'aliquota fiscale effettiva del 15% saranno applicati nell'UE a qualsiasi grande gruppo, multinazionale (come nell'intesa) ma anche nazionale, presente in uno Stato membro, che abbia un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro.
La direttiva poggia sulle due regole, tra loro collegate, volte ad assicurare una tassazione minima effettiva in ogni Paese in cui l'impresa opera (c.d. regole GloBE - Global Anti-Base Erosion rules) previste dall'accordo OCSE sopra ricordato.
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 90 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione
La direttiva (UE) 2021/2101 relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
Il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 128 del 2024.
Il decreto legislativo n. 128 del 2024 di recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 modifica il decreto legislativo n. 139 del 2015 (che aveva recepito la direttiva 2013/34/UE, modificata proprio dalla direttiva (UE) 2021/2101) volto a regolamentare le comunicazioni riguardanti le imposte sui redditi da effettuare per specifiche imprese e succursali. Con la direttiva UE n. 2021/2101, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione Europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro ("Cbcr – country by country reporting"). Il termine di recepimento della direttiva in esame era fissato al 22 giugno 2023, il mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 nei termini previsti è aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2023/0150 (Il 23 maggio 2024 la Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia).
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 158 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.
La direttiva (UE) 2022/542 relativa alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
Il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 180 del 2024.
Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge di delegazione europea è prevista la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A della legge medesima. Tra queste, la direttiva (UE) 2022/542 introduce una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cd. "direttiva IVA"), prevedendo la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024. L'intervento del legislatore europeo parte dalla premessa che le aliquote ridotte dovrebbero rimanere un'eccezione rispetto all'aliquota normale e che I beni e servizi interessati dall'agevolazione dovrebbero non solo costituire un beneficio per il consumatore finale ma perseguire obiettivi di interesse generale. La portata innovativa della direttiva (UE) 2022/542 si traduce in una serie di modifiche della direttiva IVA, tra cui l'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte e l'introduzione di un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicarle, l'ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni preesistenti e l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente.
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 188 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.
La direttiva (UE) 2020/285 relativa al regime speciale IVA per le piccole imprese
Il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 è avvenuto, a seguito di apposito iter parlamentare, con il decreto legislativo n. 180 del 2024.
La legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) all'allegato A, n. 39, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese. Obiettivo della direttiva è quello di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese. Già nel Piano d'azione sull'IVA (per maggiori dettagli si veda la comunicazione della Commissione "su un Piano d'azione sull'IVA. Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" - COM (2016) 148). la Commissione europea aveva annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese al fine di ridurre i loro oneri amministrativi e aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Tale pacchetto di semplificazione comporta un riesame del regime speciale per le piccole imprese.
Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 188 del 2024) si veda il relativo dossier di documentazione.