tema 6 ottobre 2023
Studi - Attività produttive Le misure adottate contro i rincari energetici

A partire dalla seconda metà del 2021, il legislatore ha adottato una serie di misure volte a mitigare gli effetti sulle famiglie e sulle imprese degli aumenti di prezzo dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti verificatisi con la ripresa dei consumi dopo la crisi pandemica e accentuatisi in coincidenza con la crisi ucraina. Riportiamo di seguito un quadro di sintesi delle misure approvate.

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Dopo la forte diminuzione avvenuta nel corso del 2020 a causa della pandemia da COVID –19, i prezzi dell'energia e delle materie prime - a seguito della ripresa economica e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - hanno subito un deciso rialzo, con variazioni che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime ben oltre i massimi storici (ARERA-Memoria 48/2022/I/COM).

Sin dall'anno 2021, dunque, i prezzi delle materie prime si sono sviluppati su un sentiero crescente (circa i fattori che hanno determinato un aumento dei prezzi energetici, si rinvia alla pagina di ricostruzione fatta dalle Istituzioni europee).

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022, ha determinato ulteriori ripercussioni sui mercati dell'energia, con nuovi aumenti dei prezzi energetici e delle materie prime e timori per la capacità dell'UE di garantire il proprio approvvigionamento energetico.

A fronte di tali aumenti, particolarmente sentiti nei Paesi con un mix energetico fortemente dipendente dal gas naturale, come l'Italia, i governi nazionali, sin dalla seconda metà dell'anno 2021, hanno adottato misure straordinarie per mitigare l'impatto del rialzo sui consumatori e sulle imprese. Ulteriori e più ampie misure sono state poi disposte, per l'anno 2022, all'indomani dell'aggressione della Russia all'Ucraina. La maggior parte degli strumenti adottati dagli Stati membri ha privilegiato le leve di natura fiscale, parafiscale e il rafforzamento degli strumenti a tutela dei clienti più vulnerabili (ARERA - Memoria 50/2022/I/COM).

Le tipologie di aiuto alle imprese adottate dagli Stati membri dell'Unione europea si sono via via ampliate, in virtù della maggiore flessibilità loro concessa dal Quadro temporaneo: sono state così introdotte, in Italia, garanzie pubbliche straordinarie attraverso SACE e fondo di garanzia PMI finalizzate a fronteggiare le esigenze di liquidità delle imprese connesse all'incremento dei costi energetici e delle materie prime. Si tratta di interventi che seguono un modello già adottato durante la pandemia da COVID-19 e che impiegano i limiti di impegno (di SACE) e le risorse a copertura della relativa garanzia statale già allora stanziate e rimaste libere.

I primi mesi del 2023 sono stati caratterizzati da un significativo miglioramento dei prezzi all'ingrosso delle commodities energetiche. Conseguentemente. sono state confermate solo alcune delle manovre adottate nel corso dell'anno 2022.

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023

Per quanto riguarda l'Italia, tra le misure di maggior rilievo, che saranno oggetto di esame nei successivi paragrafi di questo tema, si segnala:

  • lo stanziamento di ingenti risorse per ridurre temporaneamente la bolletta elettrica e del gas, principalmente mediante interventi volti a compensare il peso degli oneri generali di sistema sostenuti in bolletta e costituenti una significativa percentuale della stessa. Per ciò che attiene al settore elettrico, tale percentuale è superiore al 20% della spesa annua per il cliente domestico tipo servito in regime di maggiore tutela. Nella sostanza, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anziché a carico dell'utente;
  • il rafforzamento degli strumenti a tutela dei clienti più vulnerabili, ossia i bonus sociali elettricità e gas e il bonus elettrico per disagio fisico. In proposito, la platea degli aventi diritto al bonus sociale elettricità e gas è stato ampliato, con un innalzamento della soglia ISEE necessaria per avervi accesso, e l'entità del bonus ha avuto una integrazione (cd. bonus straordinario aggiuntivo o componente compensativa integrativa - CCI);
  • la rateizzazione delle bollette energetiche per le utenze domestiche, nonchè per le imprese con sede in Italia;
  • tra gli interventi fiscali, i crediti di imposta a favore delle imprese per la spesa da esse sostenuta per l'acquisto di gas ed energia elettrica;
  • sempre tra gli interventi fiscali, la diminuzione al 5 per cento dell'IVA sul gas, la riduzione delle accise su benzina, gasolio e GPL e la riduzione dell'IVA sul gas per l'autotrasporto.

Contemporaneamente, sono state introdotte alcune forme di prelievo a carico delle imprese energetiche.

In particolare, sono stati istituiti:

- un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche che svolgono attività di attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, pari al 25 per cento del saldo tra operazioni attive e passive riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, ridotto del saldo riportato un anno prima;

- un contributo di solidarietà temporaneo, a carico delle medesime imprese, pari al 50 per cento della quota del reddito conseguito nel 2022 che eccede di oltre il 10 per cento la media dei quattro anni precedenti;

- un meccanismo di compensazione a due vie, applicato dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 agli impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal Conto Energia, nonché ad impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 2010, consistente nell'obbligo di versare (se positiva) o nel diritto a ricevere (se negativa) dal GSE la differenza tra il prezzo dell'energia registrato nel 2022 ed un prezzo di riferimento indicato per legge (e basato sui prezzi zonali registrati negli anni passati);

- un meccanismo di compensazione a una via, applicabile dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 agli altri impianti a fonti rinnovabili, nonché agli impianti alimentati da rifiuti, lignite, prodotti del petrolio greggio e torba, consistente nell'obbligo di versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica a un prezzo superiore a 180 euro/MWh.

Emerge, secondo l'analisi dell'UPB, un significativo carattere redistributivo dell'intervento pubblico a fronte di una crisi congiunturale che ha avuto effetti fortemente asimmetrici per i settori produttivi.

Va, infine, segnalato che le misure per mitigare l'impatto dei prezzi sono state affiancate, all'indomani dello scoppio della guerra russo-ucraina, anche da interventi a più lungo termine, volti a rafforzare la sicurezza delle forniture europee. Tali interventi consistono in ulteriori snellimenti delle procedure autorizzatorie per un più veloce sviluppo delle fonti rinnovabili, oggetto di numerosi investimenti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il potenziamento delle capacità di fornitura e stoccaggio nazionale di gas, anche attraverso una valorizzazione della produzione nazionale. Si rinvia sul punto al tema dell'attività parlamentare "Interventi per ridurre la dipendenza energetica dall'estero"..

Un dossier del Servizio Bilancio dello Stato ricostruisce gli effetti sui saldi di finanza pubblica di tutte le misure adottate nel 2022 per sostenere famiglie e imprese e contrastare gli effetti del "caro energia". Nel dossier viene anche offerta un'analisi degli effetti finanziari delle predette misure disaggregati per tipologia di agevolazione e settore di intervento (spesa per elettricità, per il gas, per carburanti e trasporti).

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta dalle seguenti  voci di spesa indicate su tutte le bollette: il costo della materia prima (spesa per la materia energia), il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore), gli oneri generali di sistema, le imposte (accise ed IVA) (si rinvia ad ARERA, guida alle voci di spesa per la bolletta elettrica e del gas).

Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative. Tali obiettivi attengono precipuamente allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Accanto a questi obiettivi direttamente connessi al sistema energetico, nel corso degli anni, con tali componenti tariffarie, sono stati finanziati anche altri obiettivi, di politica sociale, come il bonus per le famiglie economicamente disagiate, o industriale, quali il sostegno alle imprese energivore e la copertura del regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI per i consumi di energia elettrica relativi ai servizi ferroviari su rete tradizionale (ARERA, Memoria 8 febbraio 2022).

Per quanto riguarda il settore gas, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono quattro:

  • RE/REt che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell'efficienza energetica per il settore (certificati bianchi)
  • GS/GSt che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas
  • UG2 che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela (QVD) tenendo conto dell'obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi
  • UG3/UG3t che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali (si rinvia ad ARERA, Relazione 212/2022/I/com sull'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Bilancio dello Stato per la riduzione degli oneri generali di sistema e il rafforzamento dei bonus sociali a partire dal luglio 2021 (la cui presentazione è stata prevista dall'articolo 2-bis del D.L. n. 17/2022, conv. con modificazioni in L. n. 34/2022)

Per quanto attiene al settore elettrico, gli oneri sono suddivisi in due raggruppamenti:

  • ASOS, essenzialmente finalizzata a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili, e
  • ARIM, per altre finalità, quali la promozione dell'efficienza energetica, le compensazioni alle imprese elettriche minori, i regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario (RFI), il bonus elettrico, il sostegno alla ricerca di sistema (si rinvia più nel dettaglio ad ARERA, sito istituzionale, pagina dedicata agli oneri di sistema, e Memoria 8 febbraio 2022).

Il settore elettrico è quello in cui gli oneri di sistema hanno il maggior peso. Nel II trimestre 2021, ultimo trimestre prima della crisi dei prezzi, prima dunque degli interventi legislativi di mitigazione, tali oneri gravavano sulla bolletta del cliente domestico tipo servito in regime di maggiore tutela per più del 20% della spesa annua.

Dicasi anche che il peso delle diverse componenti tariffarie (componente energia, trasporto, oneri di sistema, imposte) non è omogeneo al variare delle quantità consumate e dunque la variazione di ognuna di esse ha un differente impatto sulla bolletta per gli utenti che consumano diverse quantità di energia. A fronte della sola componente dell'IVA che è proporzionale ai consumi, vi sono componenti che pesano maggiormente in corrispondenza di bassi consumi (trasporto e commercializzazione) e altre che aumentano con essi (come appunto gli oneri di sistema e le accise).

Alcune misure legislative sono state adottate per compensare il trend al rialzo del costo della materia prima dovuta all'aumento dei prezzi, attraverso la riduzione degli oneri di sistema, oltre che dell'aliquota IVA, il cui gettito è, altrimenti, correlato alla dinamica dei prezzi della materia prima (vedasi, a tal proposito, il paragrafo dedicato alle misure fiscali).

Già durante la crisi pandemica, sono state adottate misure per ridurre l'incidenza degli oneri di sistema sulla spesa energetica delle imprese. Nella seconda metà del 2022, la componente tariffaria relativa degli oneri di sistema è stata dapprima ridotta per tutte le utenze elettriche nel IV trimestre 2021 (D.L. n. 130/2021) e poi azzerata per tutto il 2022  (Legge di bilancio 2022, D.L. n. 4/2022, D.L. n. 50/2022, D.L. n. 115/2022, D.L. n. 144/2022). Nella sostanza, per calmierare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anzichè a carico dell'utente che lo pagava attraverso le bollette.

In particolare, per tutti e quattro i trimestre 2022, vi è stato un annullamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM per tutte le utenze elettriche, nonché l'azzeramento delle componenti tariffarie RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze gas. Quanto alla componente UG2 gas, questa è stata ridotta nell'anno 2022 da ARERA – attraverso l'utilizzo delle giacenze CSEA - con la deliberazione 148/2022/R/gas, a vantaggio di tutti gli utenti in fascia di consumi fino a 5.000 metri cubi di gas all'anno. Il decreto legge n. 80/2022 (confluito nel D.L. n. 50/2022 in sede di conversione) ha disposto, per essi una ulteriore riduzione della componente UG2 nel III trimestre, confermata anche per il IV trimestre dal decreto-legge n. 115/2022  (cfr. anche Delibera ARERA 463/2022/R/Com). Dal II trimestre 2022, per effetto dei provvedimenti e delle disposizioni di cui sopra, l'aliquota degli oneri generali di sistema per il settore gas è stata negativa (lo "sconto", per una famiglia con un consumo annuale di 1.400 m³, in c€/m³, è stato di circa 33 c€/m3 nel IIi e IV trimestre 2022). 

Complessivamente, il legislatore ha stanziato, nel 2022, oltre 12 miliardi di euro per la riduzione degli oneri generali di sistema nei settori del gas e dell'energia elettrica.

Con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) sono state stanziati ulteriori 963 milioni di euro per l'annullamento degli oneri generali di sistema elettrico applicato alle utenze in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e 3.543 milioni di euro per l'applicazione di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui e l'azzeramento di tutte le altre aliquote nel I trimestre 2023.

Inoltre, la legge n. 197/2022 prevede alcune misure volte a ridurre in via permanente gli oneri generali di sistema. In particolare, l'articolo 1, comma 20 prevede la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema elettrico afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale; le risorse per il finanziamento di tali attività, stimate in 400 milioni di euro annui, non saranno più raccolte in tariffa, bensì corrisposte dall'erario. Inoltre, al sucessivo comma 21 sono abrogate alcune disposizioni di legge che prevedevano il versamento di una parte del gettito derivante dagli oneri generali di sistema all'erario, per 135 milioni di euro l'anno. L'articolo 1, comma 23, infine, ha previsto che entro il 30 settembre 2023 l'Arera formulase proposte per la fiscalizzazione di altre tipologie di oneri generali di sistema. L'Autorità, il 30 settembre 2023, ha dato attuazione a quest'ultima disposizione adottando la deliberazione 432/2023/I/COM. In particolare, l'Arera propone, in prima battuta, la fiscalizzazione dei costi connessi al riconoscimento dei bonus sociali energia elettrica e gas.

Anche in considerazione della riduzione dei prezzi, nei mesi successivi, sono stati ripristinati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico e la componente negativa degli oneri di sistema gas è stata confermata per il solo mese di aprile, in misura ridotta (-10,2c€/mc), mentre è stato confermato l'annullamento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas per II trimestre (art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 34/2023), nonchè per tutto il III trimestre 2023 (art. 3-bis, commi 1-3 del D.L. n. 57/2023) e il IV trimestre 2023 (art. 1, co. 3 e 4, D.L. n. 131/2023) senza necessità di un nuovo stanziamento, ma impiegando le risorse messe a disposizione in eccedenza al fabbisogno nei mesi precedenti.

Si riportano, di seguito, i grafici  relativi all'andamento del prezzo dell'energia elettrica (a sx) e del gas naturale (a dx) per il consumatore domestico tipo in maggior tutela, che dà evidenza delle singole componenti tariffarie. La spesa per oneri di sistema è indicata in verde (nel grafico a sinistra assume valore negativo dal II trimestre 2021 fino a settembre 2023).

Appare utile evidenziare come, nel III trimestre 2023, gli oneri generali di sistema gravino in bolletta elettrica per il 10,5% (si rinvia al sito ARERA).

    

          

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023

I bonus sono diretti a mitigare il costo della bolletta energetica sostenuto da clienti finali domestici in condizione di disagio fisico o da clienti finali domestici in condizione di disagio economico. Non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del bonus vengono compensati nella bolletta.

 

L'accesso al bonus per disagio fisico è valevole per la bolletta elettrica e non anche per quella del gas e non presenta limiti reddituali, ma è rivolto ai soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano le apparecchiature elettromedicali di cui al Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

 

Il bonus per il disagio economico è riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell'energia elettrica ed è ancorato a limiti reddituali. A tal fine, necessita dell'ISEE.

Per tutti i nuclei familiari per i quali sia stato elaborato il calcolo dell'indice ISEE e siano risultate rispettate le soglie reddituali previste (D.M. 28 dicembre 2007 e ss. mod. e int.) il riconoscimento del bonus è, dal 1° gennaio 2021, automatico (in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 5, del D.L. n. 124/2019,  convertito con modificazioni in legge n. 124/2019). Il regime automatico ha sostituito il precedente sistema cd. "a domanda", ossia basato sulla presentazione di una specifica istanza di accesso all'agevolazione da parte dei nuclei familiari interessati.

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Per contenere l'impatto dell'aumento dei costi energetici sui clienti più vulnerabili, dal IV trimestre 2021 fino al III trimestre 2023, con diversi interventi legislativi, è stata rafforzata l'entità dei bonus sociali elettricità e gas e il bonus disagio fisico per l'elettricità, con il riconoscimento di una componente di compensazione integrativa finanziata con risorse statali e dunque non con il contributo degli altri utenti elettrici e del gas. 

Come chiarito dall'ARERA, l'ammontare dei bonus sociali integrativi si è sommato a quelli delle compensazioni già riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico (di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com) e ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico (di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com).

Il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus sociali è stato innalzato dapprima da 8.265 euro a 12.000 euro, a decorrere dal 1 aprile 2022, poi a 15.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2023 (art. 1, comma 17, Legge n. 197/2022 - Legge di bilancio 2023). Per le famiglie più numerose (con almeno quattro figli), la soglia è stata elevata da 20.000 a 30.000 euro a decorrere dal II trimestre 2023 (art. 1, comma 2, D.L. n. 34/2023).

Nel 2022, sono stati stanziati 2,8 miliardi di euro per intensificare questa misura di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio fisico o economico. Ulteriori risorse per circa 2,9 miliardi di euro sono stati stanziati nel 2023 per i primi tre trimestri (art. 1, comma 18, della L. n. 197/2022, art. 1 del D.L. n. 34/2023, art. 1 del D.L. n. 79/2023).

Per il IV trimestre 2023, è prevista la cessazione delle compensazioni complementari integrative (CCI) (D.L.n. 131/2023, articolo 1, commi 1,8 e 9).

I livelli obiettivo di riduzione della spesa per il medesimo periodo (valutata per i clienti in regime di tutela) sono quindi quelli già previsti dalla normativa di riferimento (pari al 30% della spesa per l'energia elettrica al lordo di tasse e imposte e pari al 15% della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte).

Contestualmente si riconosce un contributo straordinario per i mesi di ottobre, novembre  e dicembre 2023 - nel limite di spesa complessivo di 300 milioni  - per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario -  di cui l'art. 3 del D.L. n. 34/2023 - il quale era invece stato istituito a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai medesimi mesi, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene soppresso e le relative risorse (un miliardo di euro) impiegate, per quota parte (203,22 milioni), a copertura del nuovo contributo straordinario .La restante copertura (96,78 milioni) è a valere su risorse già disponibili presso CSEA.

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023

Le legge di bilancio 2022, il D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022) e il D.L. n. 176/2022 hanno previsto la possibilità per i clienti finali domestici e per le imprese di rateizzare le bollette energetiche .

La legge di bilancio 2022 (l. n. 234/2021, art. 1, co. 509-511)  ha disposto che - in caso di inadempimento da parte dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 (termine così prorogato dall'art. 6-bis del D.L. n. 21/2022, conv. in L. n. 51/2022) - gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA (art. 1, co. 509).

E' stato altresì previsto che:

  • l'Autorità definisca, nei limiti di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore dei venditori, per fatture superiori al 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte dei medesimi venditori, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) del 70% dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023;
  • la CSEA provveda all'erogazione dell'anticipo;
  • l'Autorità possa ridurre il periodo in cui i venditori sono tenuti a offrire la rateizzazione, qualora la somma richiesta dal totale dei venditori raggiunga l'importo di 1 miliardo di euro, ferma restando l'applicazione dell'anticipo per i soli importi già oggetto di rateizzazione (art. 1, co. 510-511).

Le modalità attuative della misura sono state definite da ARERA con Delibera 30 dicembre 2021 636/2021/R/COM.

Il D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022) da ultimo modificato dal D.L. n. 144/2022 ha disposto, per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, la possibilità di richiedere ai relativi fornitori, con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. A tale fine, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro.

 

Il D.L. n. 176/2022, infine, ha previsto la possibilità per le imprese di chiedere ai fornitore la rateizzazione di parte dei corrispettivi per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici dovuti in relazione ai consumi contabilizzati dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. La quota parte dei corrispettivi rateizzabili è quella eccedente l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021. Qualora l'impresa presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato e il rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore ha l'obbligo di proporre la rateizzazione. La rateizzazione è ammessa quale beneficio alternativo e non cumulabile con i crediti di imposta riconosciuti in relazione ai costi dell'energia e del gas sostenuti. Il D.M. 3 marzo 2023 ha fissato modalità semplificate di accesso alla rateizzazione.

Per le stesse finalità, SACE S.p.A. è stata autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento delle imprese sulle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023, conformemente alle modalità di garanzia già fissate per sostenere la liquidità delle imprese assicurative durante il periodo pandemico.Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. opera di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso (articolo 8 del D.L. n. 21/2022, come modificato dal D.L. n. 176/2022). 

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023

Il decreto-legge n. 115/2022 (articolo 3) ha sospeso fino ad un termine da ultimo prorogato al 30 giugno 2023 dal D.L. n. 198/2022 -  l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Il D.L. n. 198/2022 (cd milleproroghe), all'articolo 11, comma 8, ha precisato, novellando l'articolo 3 del D.L. n. 115/2022, che la sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

Fino al 30 giugno 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. 

ultimo aggiornamento: 19 agosto 2022

Il D.L. n. 50/2022, successivamente modificato dal D.L. n. 144/2022, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato (Quadro temporaneo di sostegno), in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

E' stata ammessa a garanzia anche l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi (articolo 15). 

Il D.L. n. 144/2022 ha previsto che SACE presti garanzie a titolo gratuito in favore delle banche che concedano alle imprese finanziamenti a tassi vantaggiosi (calmierati al rendimento annuo minimo del BTP di durata pari al finanziamento), per il pagamento delle bollette dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (articolo 3, comma 1). L'ammontare garantito del finanziamento puo' essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione (articolo 3, comma 2).

Qui il manuale operativo della garanzia SACE.

Lo stesso D.L. 144/2022, al fine di sostenere il pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ha previsto la possibilità di accesso a condizioni agevolate al Fondo di Garanzia PMI.  La garanzia opera nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione delle condizioni di ammissibilita' al Fondo.

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023

Con il decreto legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni in legge n. 51/2022, sono state rafforzate le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Al Garante viene riconosciuta la facoltà di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Il mancato riscontro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.

Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, e di supporto al Garante, è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un'apposita Unità di missione, la quale cura - secondo quanto specificato con il successivo decreto-legge n. 5/2023 - il raccordo e collaborazione amministrativa tra Garante e le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle Autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario, l'Unità provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle Autorità i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

Il decreto legge n. 115/2022 ha incardinato l'Unità di missione presso il Segretariato generale del MIMIT.

Lo stesso decreto legge preved disposizioni circa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi (articolo 7, commi 1-5).

Con il decreto-legge n. 5/2023, i poteri del Garante sono stati ulteriormente rafforzati, prevedendo che possa collaborare con l'Istat e che si coordini con gli uffici regionali dei prezzi. Inoltre, è stata costituita una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per il monitoraggio della dinamica dei prezzi di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragione dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato.

Lo stesso decreto-legge 5/2023 (articolo 1) ha previsto anche specifici obblighi di trasparenza dei prezzi applicati nel settore dei carburanti. Per approfondimenti, si rinvia al Paragrafo "Trasparenza dei prezzi" del tema dell'attività parlamentare sulla tutela dei consumatori.

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023
Energia elettrica 

Le misure fiscali per la mitigazione degli effetti dei rincari dell'energia elettrica adottate nel biennio 2022-2023 comprendono:

  •  il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica (purché nel trimestre precedente vi sia stato un incremento di almeno il 30% del prezzo dell'energia rispetto al medesimo periodo del 2019). Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% della spesa nella materia energia sostenuta nel I trimestre 2022 (art. 15, D.L. n. 4/2022) e del 25% della spesa effettuata nel II e del III trimestre 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022, art. 5, D.L. n. 21/2022 e art. 6 D.L. n. 115 del 2022). Nel II e nel III trimestre 2022, l'agevolazione è stata estesa anche all'energia prodotta e autoconsumata, valorizzata sulla base dei prezzi registrati sul mercato elettrico. L'articolo 1 del decreto-legge Aiuti-ter (n. 144 del 2022) ha esteso l'agevolazione, fissandola nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; il decreto-legge n. 176 del 2022 l'ha estesa, nella medesima misura del 40 per cento, al mese di dicembre 2022. L'articolo 1, comma 2 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) riconosce il credito d'imposta per le imprese energivore nella misura del 45% (in luogo del 40%) per il primo trimestre 2023. Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 4, comma 1) ha infine riconosciuto l'agevolazione per il secondo trimestre 2023 nella misura del 20%;
  • il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle altre imprese connesse alla rete elettrica con potenza pari o superiore a 16,5kW, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% della spesa nella materia energia sostenuta nel II e nel III trimestre 2022, purché nel trimestre precedente vi sia stato un incremento del prezzo di almeno il 30% rispetto al medesimo periodo del 2019 (art. 3. D.L. n. 21/2022, art. 2, D.L. n. 50/2022 e art. 6 del D.L. n. 115 del 2022). L'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha riconosciuto l'agevolazione a un novero diverso e più ampio di imprese, e cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, altresì elevando l'agevolazione al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'agevolazione spetta, nella medesima misura del 30%, anche per il mese di dicembre 2022 (decreto-legge n. 176 del 2022) e per il primo trimestre 2023 nella misura del 35% (articolo 1, comma 3 della legge di bilancio 2023). Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 4, comma 3) ha attribuito l'agevolazione per il secondo trimestre 2023 nella misura  del 10%; 

Entrambi i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sono cedibili a soggetti terzi, a specifiche condizioni.

Il decreto-legge n. 132 del 2023 (articolo 7) ha anticipato dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica in capo alle imprese.

Gas 

Le misure fiscali per la mitigazione degli effetti dei rincari del gas comprendono:

  • la riduzione dell'IVA sul gas metano utilizzato per usi civili e industriali dal 10 al 5% fino a dicembre 2022 (art. 1, comma 506, Legge n. 234/2021, art. 2, D.L. n. 17/2022 e art. 5 D.L. n. 115 del 2022); tale riduzione è stata prorogata ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (articolo 1, comma 13 della legge di bilancio 2023) e successivamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023 (articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2023) nonché ai mesi luglio-settembre 2023 (articolo 3-bis, comma 4 del decreto-legge n. 57 del 2023). Il decreto-legge n. 131 del 2023 (articolo 1, comma 5) ha esteso la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Si dispone (legge di bilancio 2023, articolo 1, comma 14) la riduzione al 5 per cento anche in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia per il primo trimestre 2023, prorogata da ultimo, dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 al secondo trimestre 2023. Con la legge di bilancio 2023 (articolo 1,comma 16) e il decreto-legge n. 34 del 2023 tale riduzione è stata prevista per i servizi di teleriscaldamento (per i primi due trimestri del 2023).
  • il riconoscimento di un credito di imposta per le imprese gasivore, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto del gas naturale per usi non termoelettrici; il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale nel I trimestre 2022 e del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale nel II e nel III trimestre 2022 (art. 5 D.L. n. 17 del 2022, art. 2 e 4 D.L. n. 50/2022 e art. 6 D.L. n. 115 del 2022). Anche tale misura è estesa dall'articolo 1 del decreto-legge Aiuti-ter, che la fissa nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il decreto-legge n. 176 del 2022 ha esteso l'agevolazione, nella misura del 40 per cento, al mese di dicembre 2022 e la legge di bilancio 2023 (comma 4) l'ha prorogata al primo trimestre 2023 nella misura del 45%. Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 4, comma 4) riconosce l'agevolazione per il secondo trimestre 2023 nella misura  del 20%.
  • il riconoscimento di un credito di imposta per le altre imprese, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di gas naturale; il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25% della spesa sostenuta nel II e nel III trimestre 2022 (art. 4, D.L. n. 21/2022, art. 2, D.L. n. 50/2022 e art. 6 D.L. n. 115/2022).La misura è stata prorogata ai mesi di ottobre e novembre 2022, nella misura del 40 per cento, dal decreto-legge n. 144 del 2022. La misura del 40 per cento è stata confermata dal decreto-legge n. 176 del 2022 anche per il mese di dicembre 2022. Con la legge di bilancio 2023 (comma 5) l'agevolazione è stata estesa al primo trimestre 2023 nella misura del 45%, al secondo trimestre 2023 dal decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 4, comma 5) nella misura del 20%. Il già citato decreto-legge n. 132 del 2023 (articolo 7) anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023 per l'acquisto di gas naturale.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sono cedibili ad altri soggetti.

Carburanti

Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 è stata disposta una generale riduzione delle accise sui carburanti, mediante provvedimenti di rango primario e secondario (elementi che, com'è noto, incidono sul prezzo finale alla pompa).

Tali riduzioni sono cessate il 31 dicembre 2022.

 In particolare, l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio.  Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale. Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state  disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022.  Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.

Il testo originario del decreto-legge n. 176 del 2022 prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, che è stato incorporato nel decreto-legge n. 176 nel corso dell'esame parlamentare (con relativa abrogazione e salvezza degli effetti) le misure ridotte d'accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono state mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l'andamento illustrato nella seguente tabella riepilogativa. 

La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.

Prodotto

Unità di misura

Accisa Minima UE

Accisa nazionale al 21.03.22

Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022

Accisa nazionale dal
1.12.22 al 31.12.2022

Accisa nazionale al 1.01.23

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

728,40

478,40

578,40

728,40

Benzina

Euro/1000 l

359

728,40

478,40

578,40

728,40

Gasolio

Euro/1000 l

330

617,40

367,40

467,40

617,40

GPL

Euro/1000 kg

125

267,77

182,61

216,67

267,77

Si rammenta che l'azzeramento dell'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e l'Iva al 5 per cento sul medesimo gas naturale per autotrazione hanno operato dal 3 maggio 2022 (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi abrogato e incorporato nel decreto-legge n. 21 del 22 dalla relativa legge di conversione, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi).

L'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2023 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo sopra illustrato e previsto dalla legge n. 244 del 2007.

Le modifiche prevedono che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico; vengono innovati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

 

 

Si rammenta inoltre che le misure emergenziali hanno poi disposto:

- il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese dell'autotrasporto in ragione del 28% della spesa, al netto dell'IVA, sostenuta nel I trimestre 2022 per il gasolio impiegato in veicoli di categoria 5 o superiore (art. 3, D.L. n. 50/2022);

- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 15% della spesa sostenuta nel 2022 dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto della componente AdBlue, al netto dell'IVA, per l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni (art. 6, comma 3, D.L. n. 17/2022). I crediti di imposta sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro;

- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 20% della spesa sostenuta dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto di gas naturale liquefatto, al netto dell'IVA (art. 6, comma 5, D.L. n. 17/2022). I crediti di imposta sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa di 25 milioni di euro;

- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 20% della spesa in carburanti sostenuta nel 2022 da imprese agricole e della pesca (art. 18, D.L. n. 21/2022 e art. 7 D.L. 115/2022 e articolo 2 del DL 144 del 2022), prorogato al quarto trimestre 2022 dal decreto-legge n.176 del 2022 (art. 2-bis) ed al primo trimestre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (commi 45-50); 

- la detassazione, ai fini IRPEF, dei buoni carburanti fino a 200 euro ceduti dai datori di lavoro ai propri dipendenti (art. 2, D.L. n. 21/2022), misura estesa al 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2023;

- una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 6 del decreto-legge n. 34 del 2023).

I contributi straordinari contro i rincari energetici

Con D.L. n. 21/2022 è stato istituito il cd. contributo straordinario contro il caro bollette, a carico delle imprese energetiche che svolgono attività di produzione, importazione, estrazione, vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi (art. 37).

La base imponibile è data dall'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, come da comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica solo qualora il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro e almeno del 10 per cento.

Il D.L. n. 50/2022 ha elevato l'aliquota dell'imposta dal 10 al 25 per cento e esteso il periodo di riferimento al mese di aprile (in origine, erano considerate le operazioni attive e passive riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022).

Il predetto decreto ha, inoltre, previsto il versamento dell'imposta in due rate: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno ed il saldo entro il 30 novembre del 2022.

L'articolo 42 del decreto-legge n. 115 del 2022 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune  disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

La legge di bilancio 2023 (commi 120 e 121) ha disposto che il contributo di solidarietà 2022 sia dovuto solo se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o introduzione nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. E' stata modificata la base imponibile di calcolo del contributo, posticipando dal 31 marzo al 30 aprile il termine da prendere in considerazione in caso di saldo negativo (che, ai fini del calcolo della base imponibile, determina l'assunzione di un valore di riferimento pari a zero). Sono state chiarite le operazioni che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive ed è stato infine regolato l'insieme degli effetti della variazione dell'importo dovuto per il periodo d'imposta 2022.

Il medesimo provvedimento (commi 115-120 della legge di bilancio 2023) ha istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento sulla quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Se la media dei redditi pregressi è negativa, si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (comma 116). Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (o, se approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio) (comma 117) e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP (comma 118).

Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 5) ha in un primo tempo previsto la rideterminazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, prevedendo l'esclusione dal computo del reddito dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali e che siano parimenti esclusi, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta. Detta disposizione è stata abrogata dal D.L. n. 61/2023 (art. 21, comma 1). Poiché l'applicazione dell'articolo 5 de D.L. n. 34/2023 comportava, per alcune imprese, una riduzione dell'imposta dovuta, il D.L. n. 98/2023 (art. 4, comma 1) aveva fissato al 30 novembre 2023 il termine per il versamento della differenza di importo. Tuttavia, l'articolo 6 del D.L. n. 145/2023 ha stabilito che il maggior importo dovuto dalle imprese, ove non già versato, sia corrisposto nel 2024, in due rate (entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre), a titolo di contributo di solidarietà 2024.

ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2024

Nell'ambito delle misure per fronteggiare l'incremento dei prezzi energetici, con D.L. n. 4/2022 è stato introdotto un primo meccanismo di compensazione a due vie, con una funzione essenzialmente perequativa.

Taluni impianti a fonte rinnovabile (si pensi ai fotovoltaici ancora sorretti dagli incentivi del cd. "Conto energia") beneficiano di un incentivo (feed-in tariff) che si aggiunge ai proventi della vendita dell'energia, remunerata nel 2022 a prezzi molto più elevati rispetto a quelli prevedibili nel momento in cui erano state adottate le decisioni di investimento ed era stato quindi definito il livello dell'incentivo. La forte variabilità del prezzo del mercato spot, a causa del costo del gas, ha così determinato un extra margine per i produttori. Analogamente, gli impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio da più tempo, avendo ammortizzato i costi fissi, hanno conseguito, con l'aumento dei prezzi dell'energia, ricavi maggiori a fronte di costi variabili che, in genere, sono pressoché costanti e incidono in modo residuale.

Il meccanismo di compensazione dunque vincola gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo "equo" ante-crisi. Il meccanismo è "a due vie" perché, specularmente, potrebbe anche operare in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell'energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell'investimento.

Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022, il meccanismo ha trovato applicazione dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 (termine così prorogato dall'art. 11, co. 1 del D.L. n. 115/2022):

  • agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia;
  • agli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, i quali non accedono a meccanismi di incentivazione entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Il meccanismo prevede che, quando il prezzo di vendita dell'energia rinnovabile sia maggiore del prezzo di riferimento determinato dal medesimo D.L. n. 4/2022, la differenza sia versata al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE); quando inferiore, è il GSE a erogare la differenza al produttore.

L'articolo 42 del decreto legge n. 144/2022 (cd. Aiuti-ter) ha disposto che i proventi derivanti da tale meccanismo fossero versati dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e, su base mensile, per i mesi successivi. Ha poi previsto che i medesimi proventi restassero acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro, importo che il medesimo decreto utilizza per il 2022 a copertura del provvedimento.

Un analogo meccanismo di compensazione è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, articolo 1, commi da 30 a 38). Il meccanismo è denominato "a una via", in quanto prevede il versamento dei soli ricavi derivanti da un prezzo più alto di quello di riferimento, ma non il riconoscimento ai titolari degli impianti di generazione di un'indennità in caso di prezzo di mercato inferiore a quello di riferimento. Il meccanismo intende dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, laddove prevede che gli Stati membri provvcedano affinché tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto di 180 euro/MWh siano utilizzati per finanziare misure di sostegno ai clienti finali di energia elettrica.

La misura ha trovato applicazione dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 agli impianti - non già soggetti al meccanismo di compensazione a due vie - di generazione di energia da fonte eolica, solare, geotermica, idroelettrica, da biomasse, da rifiuti, da lignite, da prodotti del petrolio greggio e da torba. Sono esclusi gli impianti di potenza fino a 20kW, quelli che producono per comunità energetiche o che vendono a prezzi calmierati ai sensi dell'articolo 16-bis del D.L. n. 17/2022 (vedi infra).

La norma ha previsto che i maggiori ricavi derivanti dalla vendita di energia a un prezzo di mercato superiore a 180 euro/MWh (corretto eventualmente per le fonti con costi di generazione superiori, in base a criteri definitivi dall'ARERA) venissero versati al GSE e rimanessero poi acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta riconosciuti dalla legge di bilancio alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per il gas e l'energia elettrica nel I trimestre 2023. Le maggiori somme eventualmente affluite avrebbero dovuto essere riassegnate ad un fondo per finanziare misure a beneficio dei clienti finali.

 Con il D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022, art. 16-bis) è stato inoltre previsto un meccanismo di vendita a prezzi calmierati dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, a beneficio dei consumatori partecipanti al mercato elettrico, prioritariamente clienti industriali, PMI, e clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare.

Secondo tale meccanismo, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. Lo stesso GSE procede alla stipula di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili così ritirata di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui sopra, attraverso gli strumenti di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME).

E' stato demandato ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica il compito di stabilire:

a) il prezzo di vendita offerto dal GSE, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a FER, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie, della redditività dell'investimento e del prezzo di riferimento già fissato per l'operatività del meccanismo di compensazione a due vie;

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia o dello scambio sul posto, ai quali non si applica il meccanismo di compensazione a due vie, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle PMI e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare;

c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia, garantendo che i prezzi siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

d) le modalità di coordinamento del meccanismo con le procedure previste per il sostegno alle fonti rinnovabili di cui al D.lgs. n. 199/2021, gestite dal GSE.

 

Con D.M. firmato il 15 settembre 2022 dal Ministro, è stata disposta, in attuazione, la vendita di elettricità a prezzi calmierati a clienti industriali interrompibili, PMI e utenti delle isole (Sardegna e Sicilia): il prezzo fissato è stato pari a 210 euro per MWh ma è stato considerato rideterminabile in base alle indicazioni dell'Unione europea. A disposizione sono stati messi 18 TWh di energia elettrica prodotta da rinnovabili.

ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2022
 
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