tema 10 giugno 2026
Studi - Attività produttive Concorrenza e tutela dei consumatori

La disciplina della tutela dei consumatori e le norme a tutela della concorrenza costituiscono un aspetto centrale del diritto italiano e dell'Unione Europea, volto a garantire l'equilibrio tra la libertà d'iniziativa economica e la protezione degli interessi collettivi, pilastri fondamentali per garantire un mercato equo e accessibile. Questi due ambiti, per l'appunto, sono strettamente collegati e si integrano per garantire non solo la protezione dei diritti dei singoli consumatori, ma anche la promozione di un ambiente economico competitivo, innovativo e trasparente.

Nel corso della XIX legislatura sono stati adottati provvedimenti sia in ambito di tutela concorrenziale, sia consumeristica.

Sono state esercitate le deleghe, entrambe contenute nella legge di delegazione europea 2021 (L. n. 127/2022), per il recepimento di due importanti direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e la direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. La legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025) ha previsto il recepimento della direttiva (UE) 2024/825, che apporta modifiche alle direttive in materia di tutela dei consumatori, col fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, di perseguire un maggior livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde. La medesima legge dispone, inoltre, l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Da ultimo, la legge di delegazione europea 2025 (L. n. 36/2026) ha previsto il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.

Il d.lgs. n. 28/2023 ha recepito la prima delle direttive citate, introducendo nel Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), nella parte V, il Titolo II.1, dedicato alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che possono essere promosse dalle associazioni di consumatori per ottenere provvedimenti inibitori o compensativi.

Il d.lgs. n. 26/2023 ha invece apportato modifiche e integrazioni al Codice del consumo volte, in larga misura, ad aggiornare la disciplina consumeristica allo sviluppo del commercio elettronico e della pubblicità on-line, nonché a rafforzare la trasparenza dei prezzi.

Il d.lgs. n. 30/2026 ha recepito la citata direttiva (UE) 2024/825, prevedendo l'inserimento nel codice del consumo di misure di contrasto al cd. greenwashing.

Il d.lgs. n. 78/2026 ha invece adeguato la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988 in materia di sicurezza dei prodotti.

Sempre in materia di trasparenza dei prezzi, per il settore dei carburanti il D.L. n. 5/2023, ha previsto una revisione degli obblighi di comunicazione dei prezzi applicati dagli esercenti e l'obbligo di esporre presso l'impianto il prezzo medio praticato a livello regionale o sulla rete autostradale. Da ultimo, il D.L. n. 33/2026 ha introdotto un nuovo regime di trasparenza sui prezzi dei carburanti.

Con specifico riferimento al settore elettrico, in vista della cessazione del regime di maggior tutela dal 10 gennaio 2024, è stato adottato dapprima il D.M. 18 maggio 2023 che stabilisce le modalità di ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero e di assegnazione mediante gara del servizio a tutele graduali per la fornitura dell'energia elettrica ai clienti che non abbiano scelto un operatore sul mercato libero. Ulteriori disposizioni volte ad accompagnare la cessazione del mercato tutelato sono state introdotte con D.L. n. 181/2023. La disciplina è stata da ultimo oggetto di modifiche ad opera del D.L. n. 19/2025, il cd. "decreto bollette". 

A dicembre 2023, è stata poi approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Legge n. 214/2023), che ha introdotto misure a tutela dei consumatori e in materia di commercio al dettaglio nonché a tutela della concorrenza. Successivamente, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. n. 193/2024) ha introdotto nel Codice del consumo misure di contrasto alla pratica commerciale nota come "riporzionamento" (cd. shrinkflation). Da ultimo, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (L. n. 190/2025) ha introdotto misure in materia di servizi pubblici locali, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, trasporto pubblico regionale, diritti aeroportuali, sicurezza dei prodotti cosmetici e biocidi, accreditamento sanitario, trasferimento tecnologico e società tra professionisti.

Ad opera del D.L 104/2023, è stata introdotta una nuova disciplina riguardante i controlli sui prezzi dei biglietti aerei nazionali e sono stati assegnati all'AGCM ampi poteri istruttori sanzionatori in materia. Tale disciplina incide sia sulla normativa antitrust che su quella consumeristica.

Il diritto concorrenziale e consumeristico è tra gli ambiti maggiormente interessati dallo sviluppo delle nuove tecnologie. In tale prospettiva è stata approvata la L. n. 132/2025, che reca l'adeguamento e armonizzazione della normativa al regolamento (UE) 2024/1689 (cd. AI act) in materia di intelligenza artificiale.

Infine, si segnala che il disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 1704, recante "Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti", approvato in prima lettura alla Camera il 1° aprile 2026 e trasmesso al Senato, introduce una disciplina avente l'obiettivo di garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti.

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Le leggi annuali per il mercato e la concorrenza

L'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha disciplinato l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza – il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge è presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Tuttavia, la disciplina dettata dalla legge n. 99/2009 non ha trovato costante applicazione, né quanto al rispetto della cadenza annuale né quanto al rispetto dell'organizzazione dei contenuti della legge sulla concorrenza. Infatti, nel corso della XVI e della XVII legislatura è; stato presentato alle Camere un solo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, il 3 maggio 2015 (C. 3012), approvato in via definitiva il 2 agosto 2017 (legge n. 124/2017). Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che considera la tutela e la promozione della concorrenza come fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia, nonché una maggiore giustizia sociale, sul punto ha previsto che venisse assicurata la cadenza annuale dell'approvazione della legge in questione.

Il medesimo Piano ha previsto, quindi, una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza riferite agli anni dal 2021 al 2025. Sono state dunque adottate: la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, legge n. 118/2022; la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, legge n. 214/2023; la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, legge n. 193/2024. Da ultimo, in continuità, è stata adottata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, legge n. 190/2025.

Nel presente tema saranno approfondite le disposizioni delle leggi annuali sulla concorrenza che incidono espressamente sulla tutela consumeristica e della concorrenza.



Misure per la disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (L. n. 214/2023), agli articoli 17 e 18, ha indicato l'AGCM quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (cd. "Digital Markets Act", di seguito DMA). Ha esteso altresì a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'AGCM, delle conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.

La nuova normativa introduce una serie di obblighi e divieti per i cd. gatekeepers, al fine di garantire contendibilità ed equità dei mercati, contrastare abusi di posizione dominante e consentire ad imprese e consumatori di beneficiare delle opportunità digitali. L'intero DMA ruota quindi attorno alla figura dei gatekeepers, ossia i controllori dell'accesso al mercato digitale, una categoria di soggetti nota già da tempo in dottrina, ma mai prima d'ora introdotta in un provvedimento normativo. I gatekeepers del mercato digitale sono i fornitori di servizi di piattaforme di base, quali social network, browser, motori di ricerca, servizi di messaggistica o social media. L'intervento normativo in questione si è reso necessario in considerazione del fatto che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM era allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento europeo.

L'articolo 18 designa dunque l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, sulla falsariga della terminologia tipicamente utilizzata in casi analoghi. A tale riguardo è utile sottolineare come, pur essendo la Commissione europea l'istituzione competente a garantire il rispetto del DMA da parte delle imprese, l'applicazione del Regolamento europeo si inserisce in un contesto di stretta cooperazione tra la Commissione europea e le autorità nazionali responsabili per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, nel quale queste ultime sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale per l'efficace implementazione del DMA stesso. Il DMA prevede molteplici strumenti di collaborazione tra la Commissione europea e l'autorità designata, quali, a titolo meramente esemplificativo, lo scambio di informazioni e l'esecuzione di accertamenti ispettivi.

Si prevede la possibilità che l'autorità nazionale in materia di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni del DMA. L'esercizio di questa facoltà, essenziale per consentire alle autorità di concorrenza di contribuire efficacemente all'implementazione del DMA nell'ordinamento nazionale, presuppone l'espressa attribuzione dei poteri di indagine e sanzionatori. Per quanto riguarda i poteri sanzionatori dell'AGCM, sono richiamati specificamente quelli previsti dagli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990.

Al fine di evitare, sul piano interno, potenziali conflitti e sovrapposizioni di competenze, sono fatte salve le competenze generali di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni dei profili disciplinati dal regolamento, per i quali più evidente appare il rischio di violazione del diritto fondamentale alla tutela e alla riservatezza dei dati personali.

Controlli sui prezzi dei biglietti aerei e nuovi poteri dell'AGCM

L'articolo 1 del D.L. n. 104/2023 (L. n. 136/2023) introducendo una nuova disciplina riguardante i controlli sui prezzi dei biglietti aerei nazionali (legata al tema del caro-voli per le rotte verso Sicilia e Sardegna), ha assegnato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo, inserendosi nel solco più ampio del diritto della concorrenza.

Per una disamina del contenuto dell'articolo, si veda l'apposita scheda di lettura all'interno del dossier del Servizio Studi sul D.L. n. 104/2023.

Sinteticamente, la norma ha previsto:

  •   l'attribuzione all'Autorità, in presenza di condotte restrittive della concorrenza attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale, del potere di accertare eventuali violazioni degli articoli 2 e 3, della legge n. 287/1990 (relativi, rispettivamente, alle intese restrittive della libertà di concorrenza e all'abuso di posizione dominante);
  •   il divieto, per le rotte insulari e per i casi di picco di domanda o di emergenza nazionale, di determinazione automatizzata delle tariffe, attuata attraverso attività di profilazione web degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici con i quali vengano effettuate le prenotazioni, che pregiudichino il comportamento dell'utente.
  •   l'applicabilità delle medesime disposizioni ai collegamenti nazionali diversi dalle rotte insulari, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero di impedimento degli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale imputabile ad eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità;
  •   l'attivabilità, nei casi in questione, dei poteri di enforcement di cui agli articoli da 18 a 27 del Codice del consumo.

Più specificamente, poi, i commi 5 e 6 dell'articolo in questione recano disposizioni in ordine ai poteri dell'AGCM. Tali previsioni, in particolare, consentono all'Autorità antitrust, dopo una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di accertare problemi concorrenziali idonei a distorcere il mercato, imporre misure strutturali o comportamentali alle imprese interessate, valutare e rendere obbligatori eventuali impegni offerti dalle imprese al fine di eliminare le distorsioni concorrenziali ed il conseguente pregiudizio per i consumatori. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Inoltre, in caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

Si ricorda che l'AGCM, a novembre 2023, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al campo di applicazione dell'articolo 1, commi 5 e 6, del D.L., domandando nello specifico se "l'ambito dei poteri introdotti (con l'articolo 1, commi 5 e 6) debba ritenersi circoscritto, ratione materiae, al settore del trasporto aereo di passeggeri ovvero possa assumersi esteso, in termini generali, a tutte le indagini conoscitive".
L'art. 1, oltre che nella sua rubrica, si riferisce espressamente alla materia dei prezzi dei trasporti aerei passeggeri. Solo il primo periodo del comma 5 e il comma 6, che è logicamente dipendente dal comma 5, sono suscettibili di essere interpretati come avulsi dal contesto e, perciò, riferibili a qualsiasi mercato e non solo a quello del trasporto aereo.
Perciò, la questione posta dall'AGCM all'attenzione delle sezioni consultive del Consiglio di Stato riguardava proprio l'estensione dei poteri previsti da tali norme, ossia un New Competition Tool di portata generale. Con tale espressione di derivazione anglosassone si intende la possibilità, per l'autorità investita di tali poteri, di disporre provvedimenti di regolazione correttiva di mercati inefficienti, anche quando non si riscontrano fenomeni patologici in materia concorrenziale, quali cartelli o abusi di posizione dominante.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 61/2024, ha ritenuto che un' interpretazione restrittiva della normativa debba ritenersi " irragionevole", perché inciderebbe, ancorché parzialmente, sul potere d'indagine dell'AGCM che, ai sensi dell'art. 12, L. n. 287/1990, non incontra limiti per ciò che riguarda i settori merceologici in cui può essere esercitato.
Nell'argomentare il parere, si afferma che i poteri disciplinati dai commi 5 e 6 non presentano caratteri peculiari tali da essere calibrati, in via esclusiva, sulle specificità del settore del trasporto aereo: al contrario, appaiono suscettibili di applicazione a qualsiasi settore economico interessato da un'indagine.
Perciò, ad avviso della sezione consultiva del Consiglio di Stato i commi 5 e 6 dell'articolo 1 del D.L. n. 104/2023 devono essere interpretati nel senso che i poteri ivi previsti possano operare anche in settori diversi da quelli legati al trasporto aereo, ossia in tutti settori per i quali l'AGCM abbia inteso attivare, ricorrendone presupposti e condizioni, i propri poteri di indagine conoscitiva.
Sulla base del presupposto parere del Consiglio di Stato, l'AGCM ha adottato con deliberazione n. 31190 del 7 maggio 2024 una comunicazione relativa "all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136".
Sul punto, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( ARERA) ha impugnato e chiesto l'annullamento della comunicazione contestando che il provvedimento riprende acriticamente le conclusioni del parere, senza alcuna analisi o precisazione e lamentando che l'estensione dei poteri dell'Autorità antitrust anche a settori governati da altre autorità amministrative indipendenti e la portata generale di questi "nuovi poteri" determinino uno sconfinamento per invasione di ambiti regolati da norme europee e nazionali che garantiscono autonomia e indipendenza ai regolatori di settore.
Il TAR del Lazio, pronunciandosi sul ricorso con ordinanza n. 2796/2026, pubblicata il 13 febbraio 2026, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5 del d.l. n. 104 del 2023, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto l'indeterminatezza della norma primaria comprometterebbe i principi di ragionevolezza, certezza del diritto e buon andamento dell'amministrazione. La pronuncia della Corte Costituzionale risulta tuttora attesa.
ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026

Pratiche commerciali sleali, informazioni precontrattuali per i contratti conclusi su mercati on-line e misure di contrasto al greenwashing

Il d.lgs. n. 26/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, ha aggiornato le disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali previste dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), anche alla luce della diffusione dei mercati on-line e prevede, in relazione a quest'ultimi, alcuni obblighi di informazione supplementari, a carico del fornitore del mercato on-line, in fase precontrattuale.

Successivamente, le disposizioni del Codice del consumo sono state integrate ad opera del d.lgs. n. 30/2026, recante disposizioni volte al recepimento della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

 

In particolare, il d.lgs. n. 26/2023 ha introdotto nel Codice un nuovo articolo 49-bis, ai sensi del quale il fornitore del mercato on-line, prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, deve indicare al consumatore:

  • informazioni generali, attraverso un'apposita sezione dell'interfaccia on-line direttamente e facilmente accessibile, sui principali parametri che determinano la classificazione (ossia l'ordine e la modalità di esposizione) delle offerte presentate al consumatore in esito alla sua ricerca;
  • se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;
  • nel caso in cui il terzo non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori;
  • se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo offerente e il fornitore del mercato on-line.

La mancata indicazione che il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno e dei parametri usati per determinare i risultati della ricerca on-line è considerata un'omissione ingannevole dall'articolo 22 del Codice del consumo, così come modificato dal d.lgs. n. 26/2023.

Ai sensi dell'articolo 22 del Codice del consumo, sono inoltre considerate ora informazioni rilevanti la cui omissione è considerata ingannevole, tra le altre:

  • nel caso di invito all'acquisto e salvo non risultino già evidenti dal contesto, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, qualora siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
  • se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, le informazioni sulle modalità con cui garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto;
  • se un professionista offre un servizio di raffronto (comparazione) tra prodotti - comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali, sociali o relative alla circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità dei prodotti) - le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni.

In base all'articolo 23 del Codice del consumo, come integrato dal d.lgs. n. 26/2023, sono considerate pratiche commerciali ingannevoli:

  • fornire risultati in risposta a una ricerca on-line del consumatore senza indicare ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore;
  • indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza verificarne l'autenticità;
  • inviare, o incaricare un'altra persona di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui social media, al fine di promuovere prodotti;
  • rivendere biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti acquistabili.

Il d.lgs. n. 26/2023 integra inoltre l'articolo 21 del Codice del consumo per prevedere che sia considerata ingannevole una pratica commerciale che induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, anche laddove comporti una qualsiasi attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene abbia una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi (cd. "Dual Quality").

Il d.lgs. n. 30/2026, come anticipato, in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025), ha recepito la direttiva (UE) 2024/825 (cd. Empowering Consumers for the Green Transition Directive), modificando e integrando ulteriormente alcune disposizioni del Codice del consumo per adeguarle alla normativa unionale in materia di responsabilizzazione dei consumatori e transizione verde.

Il provvedimento interviene sul Codice del consumo su due principali direttrici: l'ampliamento dell'elenco delle pratiche commerciali ingannevoli – con particolare riferimento alle asserzioni ambientali, alla durabilità dei beni e all'obsolescenza precoce – e l'introduzione di nuovi obblighi informativi precontrattuali nei contratti a distanza e in quelli negoziati fuori dei locali commerciali.

Sono state dunque introdotte norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (cd. greenwashing), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. Inoltre, vengono introdotti degli strumenti specifici, denominati avviso armonizzato e etichetta armonizzata.

Nello specifico, sotto il primo profilo il d.lgs. n. 30/2026 ha introdotto all'articolo 18 del Codice del consumo le definizioni di asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità, durabilità, indice di riparabilità e marchio di sostenibilità.

Ha altresì arricchito gli articoli 21 e 23 del codice relativi ad azioni e pratiche commerciali ingannevoli (articoli 21 e 23 del codice), prevedendo nuove fattispecie legate alle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti ed agli aspetti inerenti alla circolarità e sostenibilità. Sono ora incluse tra le pratiche commerciali ingannevoli l'esibizione di marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione o non autorizzati dalle autorità pubbliche, nonché le asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non sia in grado di dimostrare prestazioni ambientali eccellenti riconosciute.

Sono inoltre vietate le pratiche di obsolescenza precoce, l'omessa informazione sull'esistenza di limiti alla durabilità o alla riparabilità dei beni, nonché le asserzioni che presentano un prodotto come neutro, ridotto o compensato in termini di emissioni di gas a effetto serra esclusivamente sulla base di meccanismi di compensazione delle emissioni.

Con riferimento alle omissioni ingannevoli (articolo 22 del codice) se un professionista offre un servizio di raffronto (comparazione) tra prodotti, comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali, sociali o di relative alla circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità dei prodotti), sono considerate ora informazioni rilevanti anche quelle sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni.

Sotto il secondo profilo, il decreto ha introdotto nuovi obblighi informativi precontrattuali sulla garanzia commerciale di durabilità offerta senza costi aggiuntivi dal produttore per un periodo superiore a due anni, sull'esistenza della garanzia legale di conformità (mediante un apposito avviso armonizzato) e, per i beni con elementi digitali, sulla disponibilità degli aggiornamenti software e sulla possibilità di riparazione del bene.

Il decreto, entrato in vigore il 24 marzo 2026, troverà piena applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026.

 

Contratti con consumatori

Il citato d.lgs. 26/2023 ha modificato anche la parte III del d.lgs. n. 206/2005, per aggiornare le disposizioni contenute nel Codice che disciplinano i diritti dei consumatori nei rapporti contrattuali con i professionisti alla luce dello sviluppo dei mercati on-line (articolo 46, comma 1-bis del Codice).

Si prevede, per esempio, che detta disciplina si applichi anche ai rapporti in cui il professionista si impegna a fornire contenuti o servizi digitali in cambio della fornitura dei dati personali del consumatore (salvo il caso in cui i medesimi dati non servano esclusivamente a fornire il medesimo contenuto o servizio o per adempiere a obblighi di legge).

In relazione ai contenuti forniti o creati dal consumatore durante la fruizione di un contenuto o un servizio digitale, si prevede un generale divieto da parte del professionista di utilizzo, salvo quando il dato: non sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito; riguardi unicamente l'attività del consumatore durante la fruizione del contenuto o servizio digitale; sia stato aggregato ad altri dati e non possa essere disaggregato; sia stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone e altre persone possono continuare a farne uso. Si prevede, inoltre, che il consumatore possa chiedere e ottenere dal professionista i contenuti che ha fornito o creato durante la fruizione di un contenuto o un servizio digitale (articolo 56, comma 3-ter del Codice).

Per contro, in caso di recesso, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto o il servizio digitale o dal metterlo a disposizione di terzi (articolo 57, comma 2-bis del Codice).

Sempre in tema di recesso, si segnala la modifica all'articolo 52 del Codice per prevedere, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore o di escursioni organizzate da un professionista l'estensione da quattordici a trenta giorni del termine per esercitare il diritto di recesso.

 

Il d.lgs. n. 30/2026, come anticipato, in attuazione della direttiva (UE) 2024/825, è intervenuto anche per rafforzare gli obblighi informativi precontrattuali del Codice del consumo, soprattutto per dare al consumatore informazioni più visibili su garanzie, durabilità, riparabilità, aggiornamenti software e opzioni di consegna sostenibili.

In particolare, l'articolo 48, relativo ai contratti diversi da quelli a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, impone ora di fornire in modo più chiaro e visibile le informazioni sulla garanzia legale di conformità, anche mediante il nuovo avviso armonizzato, e introduce ulteriori obblighi riguardanti la garanzia commerciale di durabilità, gli aggiornamenti software, l'indice di riparabilità e la disponibilità di pezzi di ricambio e istruzioni di riparazione.

Analoghi obblighi sono previsti dall'articolo 49 per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, con l'aggiunta dell'informazione sulle eventuali opzioni di consegna rispettose dell'ambiente.

Il d.lgs. n. 30/2026 ha aggiunto al codice un nuovo articolo 65-ter, che disciplina infine l'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata, due strumenti standardizzati destinati a rendere immediatamente riconoscibili le informazioni sulla garanzia legale e sulla garanzia commerciale di durabilità.

 

Ulteriori modifiche alla parte III del d.lgs. n. 206/2005 sono state apportate dall'articolo 9, comma 2 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (L. n. 214/2023). In particolare:

  •   l'articolo 51 del Codice del consumo è stato modificato dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 214/2023 per prevedere che, ai fini della conclusione di un contratto a distanza per telefono, il consumatore debba confermare la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile;
  •   l'articolo 14 della legge n. 214/2023 ha aggiunto al Codice del consumo l'articolo 65-bis, per prevedere che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, sia tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore; altrimenti, il consumatore conserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza spese sino alla successiva scadenza del contratto.

Sempre la legge sulla concorrenza 2022 (L. n. 214/2023) ha introdotto, con una novella al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), il divieto, per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, o comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza (articolo 13).

 

Tutela dei diritti dei consumatori

Il d.lgs. n. 26/2023 e la Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022 (L. n. 214/2023) sono inoltre intervenuti sulla disciplina dei poteri e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il d.lgs. n. 26/2023 ha elevato da 5 a 10 milioni di euro la sanzione massima comminabile dall'AGCM in caso di pratiche commerciali scorrette (prevista all'articolo 27 del Codice del consumo); analogo massimo edittale è previsto ora a sanzione dell'utilizzo di clausole vessatorie (articolo 37-bis del Codice del consumo).

Sono poi precisati i criteri in base ai quali determinare la sanzione da applicare ai professionisti che esercitano pratiche commerciali sleali o utilizzano clausole vessatorie. Essa è, dunque determinata considerando, oltre che la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione, anche le azioni intraprese per attenuare il danno subito dai consumatori, i benefici conseguiti dalla violazione, le violazioni commesse e le sanzioni inflitte in precedenza. Il medesimo decreto ha inoltre introdotto la possibilità per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali di ottenere dal giudice ordinario rimedi proporzionali ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

La legge n. 214/2023, invece, ha esteso a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'Autorità, delle conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione (articolo 17) e indicato l'AGCM quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 (cd. "Digital Markets Act"), di cui si è detto sopra.

 

Il d.lgs. n. 28/2023, invece, ha introdotto nel testo della Parte V del Codice del consumo un Titolo (II.1) dedicato alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (cd. class action). Le disposizioni si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle norme a tutela dei consumatori indicate all'allegato II-septies del Codice, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori.

La legittimazione a promuovere tali azioni è riconosciuta alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, gli organismi pubblici indipendenti nazionali responsabili dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, nonché le associazioni designate dai diversi Stati membri e inseriti nell'apposito elenco redatto dalla Commissione europea.

Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy possono far richiesta di essere iscritte all'elenco della Commissione europea, per essere legittimate a proporre anche azioni rappresentative transfrontaliere. Devono, tuttavia, rispettare determinati requisiti volti a garantirne l'indipendenza e la trasparenza, ad accertare che il loro scopo statutario e la loro attività pubblica sono la tutela degli interessi dei consumatori, nonché ad escludere le associazioni assoggettate a procedure per la regolazione dell'insolvenza. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali responsabili dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Le azioni rappresentative sono promosse per richiedere l'adozione di provvedimenti inibitori (anche provvisori, in caso di urgenza) o compensativi, in caso di violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori elencate nell'allegato II-septies al Codice.

Per provvedimento compensativo si intende ogni misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

Con il provvedimento inibitorio, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

La domanda si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

La domanda è ammissibile se non manifestamente infondata, se contiene degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, se il tribunale ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi, se l'ente ricorrente possiede i requisiti necessari per la legittimazione all'azione, quando l'azione non è promossa in conflitto di interessi e se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda giustifica l'esercizio dell'azione.

Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente una proposta transattiva o conciliativa al tribunale, che ne verifica la conformità alle norme imperative ed eseguibilità.

Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Misure per la trasparenza dei prezzi e in materia di vendite straordinarie

Il d.lgs. n. 26/2023, inoltre, ha introdotto nel Codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 un nuovo articolo (articolo 17-bis) in materia di annunci di riduzione di prezzo.

La norma prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo indichi il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti. In caso di prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista deve comunque indicare il prezzo più basso precedentemente applicato e il periodo di riferimento.

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, l'obbligo si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo. L'obbligo non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, nonché ai prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni con "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo e alle vendite sottocosto. Il prezzo di vendita sottocosto non rileva, inoltre, ai fini dell'individuazione del prezzo precedentemente applicato.

La violazione di detto obbligo è soggetta ad una sanzione amministrativa da 516,46 a 3.098,74 euro.

 

Specifici obblighi di trasparenza dei prezzi applicati sono stati introdotti dall'articolo 1 del D.L. n. 5/2023, nel settore dei carburanti. In particolare, il decreto prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute dai titolari degli impianti di distribuzione le comunicazioni sui prezzi dei carburanti praticati, calcoli e pubblichi il prezzo medio applicato sulla rete autostradale nazionale e i prezzi medi praticati in ciascuna regione o provincia autonoma.

Obbliga, quindi, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione ad esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti il prezzo medio di riferimento.

L'articolo 1, comma 3-bis, inoltre, affida al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di sviluppare e rendere disponibile gratuitamente un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi dei carburanti praticati sulla rete autostradale e in ciascuna regione nella rete non autostradale.

In attuazione del decreto-legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adottato il D.M. 31 marzo 2023 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2023). Il decreto è stato dapprima annullato con sentenza del Tar del Lazio (sent. 16777/2023), in quanto adottato senza la previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e senza il preventivo parere del Consiglio di Stato. Successivamente il Consiglio di Stato (sent. 1806/2024) ha parzialmente riformato la sentenza del Tar del Lazio, annullando l'articolo 7 del D.M, relativo alle caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi.

Sotto il profilo della trasparenza e del controllo della filiera, il D.L. n. 33/2026 (cd. "decreto carburanti"ha introdotto, per tre mesi dalla sua entrata in vigore, un nuovo obbligo a carico delle società petrolifere e dei soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile: tali soggetti devono comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero quelli previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, pubblicandoli con adeguata evidenza sui propri siti internet e trasmettendoli al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Inoltre, i prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 5/2023 non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione. Il medesimo decreto ha previsto uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti, con coinvolgimento della Guardia di finanza, del Garante per la sorveglianza dei prezzi, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'autorità giudiziaria.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al dossier relativo al provvedimento.

 

Con specifico riguardo alle vendite straordinarie, la Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022 (L. n. 214/2023) ha introdotto alcune misure di semplificazione, volte:

  •   a consentire lo svolgimento di vendite di liquidazione per esitare in breve tempo l'accumulo di scorte di prodotti conseguente alla chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del Codice della protezione civile (articolo 12, comma 1);
  •   a permettere alle imprese di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività (articolo 12, comma 2).

 

Ingresso dei consumatori nel mercato libero dell'energia elettrica

La legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto la cessazione dell'efficacia del regime dei prezzi regolati del mercato elettrico (cd. servizio di maggior tutela – SMT) per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero. Il completamento della liberalizzazione del segmento retail del mercato elettrico costituisce un processo pendente da anni e concorre all'attuazione del PNRR (Riforma M2C1-7), che ha previsto l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese. Il D.L. n. 152/2021 aveva da ultimo stabilito al 10 gennaio 2024 il termine entro il quale si sarebbero dovute svolgere le aste per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (STG) per i clienti domestici.

Al fine di favorire l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica e di garantire condizioni concorrenziali e una pluralità di offerte, il D.M. 17 maggio 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha stabilito i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici non vulnerabili riforniti nel servizio di maggior tutela che, alla data della rimozione del servizio, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, così normando il servizio a tutele graduali quale servizio cui tali soggetti accedono fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore (31 marzo 2027).

In attuazione delle predette disposizioni legislative, con la deliberazione 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel, ARERA ha regolato le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele graduali e le modalità di assegnazione dello stesso.

In esito alle novità introdotte dal D.L. n. 181/2023, con la deliberazione 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel, ARERA ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del D.L. n. 181/2023 differendo dall'11 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024 la data di svolgimento delle aste per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica. Con la successiva deliberazione 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel, ARERA ha prorogato la data di attivazione del STG, che opera per i clienti domestici non vulnerabili, al 1° luglio 2024 (in luogo dell'1 aprile 2024), in coerenza con l'espressa finalità del decreto-legge di assicurare ai clienti finali un periodo di tempo adeguato per informarsi, attraverso le apposite campagne in capo al MASE, in ordine alla fine della tutela di prezzo e in ragione del nuovo termine di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (fissato per il 6 febbraio 2024), da cui decorrono le tempistiche per l'esecuzione delle attività prodromiche all'operatività di detto servizio.

Dal 1° luglio 2024 il cliente elettrico non vulnerabile che era in tutela e non ha scelto un contratto sul mercato libero, per garantire la continuità della fornitura, è passato automaticamente al STG.

L'STG viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente. Per quanto riguarda le condizioni economiche, la durata del servizio decorre dal 1° luglio 2024 fino al 31 marzo 2027. In mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo, il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. Per i clienti domestici in STG, le condizioni contrattuali corrispondono a quelle delle offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (offerte PLACET). A inizio luglio 2024, circa 3,7 milioni sono stati i clienti domestici non vulnerabili passati al servizio a tutele graduali (cfr. ARERA, comunicato del 27 giugno 2024).

Sul finire dell'anno 2023, l'articolo 14 del D.L. n. 181/2023, oltre a potenziare le campagne informative e le azioni già contemplate nel D.M. 17 maggio 2023, ha introdotto specifiche disposizioni circa la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili come definiti dall'articolo 11, comma 1 del d.lgs. n. 210/2021.

L'articolo 14, comma 3 del D.L. n. 181/2023 è, in particolare, intervenuto sul succitato articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 210/2021, prevedendo per i soli clienti vulnerabili un apposito servizio di vulnerabilità in sostituzione del servizio di maggior tutela. Alla data del 24 settembre 2024, risultavano serviti nel servizio di maggior tutela circa 3,4 milioni di clienti (cfr. comunicato del 24 settembre 2024).

Per una disamina delle diverse condizioni economiche del STG e del SMT si rimanda all'approfondimento nel dossier a commento del D.L. 19/2025 (cd. DL bollette).

Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. n. 193/2024, articolo 24), alla luce degli andamenti di costo maggiormente favorevoli ai clienti serviti nel STG, è stata prevista la facoltà per il cliente vulnerabile di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'ingresso nel STG, demandando ad ARERA di stabilire le modalità di attuazione, ivi incluse quelle per l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità. In attuazione, ARERA ha adottato la deliberazione 10/2025/R/EEL.

 
Il TAR della Lombardia, con le sentenze emesse il 26 maggio 2025, nn. 1853, 1855 e 1856, ha accolto i ricorsi presentati contro le delibere ARERA 10/2025/R/EEL e 48/2025/R/EEL – adottate in attuazione del citato articolo 24 della L. n. 193/2024 – perché "l'Autorità non solo non ha stimato il potenziale numero di clienti vulnerabili che avrebbe esercitato la facoltà di chiedere l'accesso, ma non ha nemmeno valutato l'impatto" della norma sull'equilibrio economico-finanziario degli esercenti il STG, a fronte del prevedibile aumento dei costi operativi. Sotto il profilo interpretativo, il TAR ha ritenuto che l'articolo 24 della L. n. 193/2024 non introduca un obbligo legale di contrarre in capo agli esercenti, bensì una mera facoltà per i clienti, con la conseguenza che le delibere ARERA sono state dichiarate illegittime per carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alle compensazioni. L'effetto pratico più immediato consiste nell'autorizzare le società dell'energia che operano nel STG a rifiutare i clienti vulnerabili provenienti da altri mercati, privandoli di un risparmio medio stimato in 113 euro annui.
In risposta alle sentenze del TAR, ARERA ha adottato la deliberazione 267/2025/R/EEL, confermando la disciplina relativa all'accesso dei clienti vulnerabili al STG di cui alla delibera 10/2025, e fornendo precisazioni in merito alla delibera 48/2025.

 

Il quadro descritto è stato ulteriormente integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2025 (cd. "bollette"), che ha previsto:

  •   uno slittamento dell'entrata in vigore del servizio di vulnerabilità almeno fino alla fine del mercato a tutele graduali (quindi non prima del 31 marzo 2027);
  •   nel frattempo, l'applicabilità del SMT per i soli clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore nel STG o nel libero mercato;
  •   ha previsto altresì la possibilità, per coloro che, attualmente nel STG, dovessero poi maturare i requisiti per la qualifica di clienti vulnerabili, di optare per la permanenza nel STG;
  •   la fornitura di energia, per i clienti vulnerabili privi di un fornitore alla data di cessazione del STG, nell'ambito del servizio di erogazione garantito dall'impresa di distribuzione o, se già operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilità.

In attuazione del D.L.  n. 19/2025, ARERA ha chiarito con la deliberazione 110/2025/R/EEL che tutti i clienti domestici già riforniti nel STG che acquisiscano uno dei requisiti di vulnerabilità dalla data di entrata in vigore del decreto – nonché i clienti già divenuti vulnerabili ma ancora nel STG a tale data – continuano a essere serviti nel STG fino alla fine del periodo di assegnazione (31 marzo 2027), senza necessità di alcuna richiesta.

Si segnala che ad aprile 2026 ARERA ha avviato una consultazione sul riassetto dello STG destinato ai clienti domestici non vulnerabili e alle piccole imprese connesse in bassa tensione, da applicare a partire dal 1° aprile 2027, giorno successivo alla scadenza del servizio attualmente in corso (cfr. ARERA, comunicato del 23 aprile 2026). Il documento 130/2026/R/eel illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito ai requisiti di accesso e alle condizioni di attivazione, economiche e contrattuali, del nuovo servizio, al suo assetto, alle modalità di selezione dei nuovi esercenti, nonché alle tempistiche e modalità con cui gli attuali fornitori dovranno proporre ai propri clienti la migliore offerta di mercato libero alla scadenza del 31 marzo 2027.

Da ultimo, si segnala che il D.L. n. 21/2026 (cd. decreto energia o bollette), pur non incidendo sull'assetto del regime di tutela (SMT, STG e servizio di vulnerabilità), ha introdotto misure di sostegno tariffario e un rafforzamento delle tutele dei consumatori nel mercato retail dell'energia, tra cui il divieto di contatti telefonici non richiesti per la proposta di contratti di fornitura, obblighi di verifica dell'adeguatezza delle offerte rispetto alle esigenze del cliente, una maggiore trasparenza sui margini di profitto dei venditori e interventi sulle procedure di cambio del fornitore.

Misure per contrastare il fenomeno del cd. shrinkflation

La legge annuale sulla concorrenza 2023 (L. n. 193/2024), articolo 23, ha introdotto al D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), un articolo 15-bis, che si pone come misura di contrasto alla pratica commerciale nota come riporzionamento, prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione. La norma si riferisce al fenomeno del cd. shrinkflation, ossia la pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo. In particolare, si impone ai produttori che immettono in commercio, anche mediante distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale con conseguente aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendente, di informare il consumatore dell'avvenuta riduzione. Nello specifico, l'informazione deve rendere edotti della riduzione della quantità. A tal fine, si impone al produttore di apporre nel campo visivo principale della confezione di vendita o tramite un'etichetta adesiva la dicitura "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità". Tale obbligo informativo trova applicazione per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di immissione in commercio del prodotto in questione.

Si prevede, a seguito delle modifiche operate dall'articolo 50, comma 3, della L. n. 182 del 2025 (recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"), che tale disposizione trovi applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026. La soglia temporale era inizialmente fissata al 1° aprile 2025, poi prorogata al 1° ottobre 2025 dall'articolo 13, comma 1-sexies del D.L. 202/2024.

Si fa presente che tale previsione è stata oggetto di un parere circostanziato (notifica 2024/0560/IT) con la formulazione di osservazioni da parte della Commissione europea, la quale aveva prorogato all'8 aprile 2025 il termine di sospensione obbligatoria di adozione definitiva della norma in esame (originariamente, come detto, fissato al 1° aprile 2025).

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 9-bis, co. 1 e 7 della legge 317/86 recante "Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione" e nel quadro delle procedure di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il 7 ottobre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva notificato alla Commissione europea il progetto di regola tecnica dell'art. (ex) 21 recante "Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206", inserito nel disegno di legge per il mercato e la concorrenza per il 2023.
La Commissione, rendendo il parere, ha sottolineato che il settore è disciplinato da disposizioni di diritto europeo, in particolare la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Quest'ultima, non prevedendo requisiti armonizzati europei in materia di etichettatura rivolti ai consumatori in relazione alla riduzione del contenuto dei prodotti negli imballaggi, non osta all'applicazione degli articoli che vietano le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, salvo per giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali; di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Secondo la Commissione, conformemente alla costante giurisprudenza della CGUE, i requisiti nazionali specifici in materia di etichettatura potrebbero avere un effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata ai sensi dell'articolo 34 TFUE, qualora tali requisiti incidano o possano incidere sugli scambi all'interno dell'UE non solo aggiungendo costi supplementari, ma anche complicando la commercializzazione e la distribuzione.
Difatti, si rileva che in assenza di norme armonizzate che disciplinino i requisiti di informazione in materia di etichettatura per la pratica cd. shrinkflation, l'apposizione di una specifica etichetta nella confezione di vendita imporrebbe ai produttori di sostenere costi specifici per adeguare i loro prodotti per il solo mercato italiano, con requisiti eccessivamente gravosi, in particolare per le PMI. La Commissione rileva altresì che misure contrarie all'articolo 34 del TFUE possono comunque essere giustificate ai sensi dell'articolo 36 del TFUE o sulla base di esigenze imperative di interesse generale, ma la restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato, come la libera circolazione delle merci, può trovare valida giustificazione solo se idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo conseguimento. A tal proposito si rileva che, sebbene la tutela e l'informazione dei consumatori in merito alla pratica cd. shrinkflation sia riconosciuta dalla Commissione come una valida necessità, l'apposizione di un'etichetta specifica su ciascun prodotto non sembra proporzionata al fine di garantire l'obiettivo perseguito.

 

La Commissione europea ha successivamente notificato, con nota C(2025)1059 final del 12 marzo 2025, l'avvio della procedura di infrazione n. 2025/4000, nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE, ribadendo l'incompatibilità della disposizione con gli articoli 34 e 36 del TFUE (come già osservato nel parere circostanziato), nonché, da un punto di vista procedurale, ritenendo che le autorità italiane non abbiano ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in quanto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, compreso l'articolo 23, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima della scadenza del termine di differimento obbligatorio (fissato all'8 aprile 2025) e senza che fosse stata condivisa con la Commissione alcuna reazione al parere circostanziato.

L'Artificial intelligence (AI) Act

Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, regolamento (UE) 2024/1689 (cd. "AI Act") è il primo quadro giuridico in assoluto in materia di IA, che affronta i possibili rischi derivanti da questa nuova tecnologia e ambisce ad una armonizzazione della disciplina. L'obiettivo delle norme è promuovere un'IA affidabile in Europa, con un approccio "basato sul rischio": maggiore è il rischio di causare danni alla società, più severe sono le regole. Mira altresì a promuovere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di IA sicuri e affidabili nel mercato unico dell'UE da parte di attori sia pubblici che privati. Allo stesso tempo, mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e a stimolare gli investimenti e l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale in Europa. Insieme, queste misure mirano a garantire sicurezza, diritti fondamentali e una visione di IA "antropocentrica", rafforzando al contempo la diffusione, gli investimenti e l'innovazione nell'IA in tutta l'UE. Il regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme consumeristiche e concorrenziali: non incide sulle pratiche vietate dal diritto dell'Unione, incluso il diritto in materia di protezione dei dati, non discriminazione, protezione dei consumatori e concorrenza

A livello nazionale, è stata approvata la legge n. 132/2025, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025. Il provvedimento intende sostenere e promuovere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che, in armonia con l'AI Act e gli indirizzi governativi e parlamentari nazionali, siano basati su una visione antropocentrica, nonché su principi di trasparenza, responsabilità, equità e rispetto per i diritti fondamentali, che garantiscono un equilibrio tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro impiego dannoso e anche al loro sottoutilizzo.

In particolare l'articolo 5 della legge n. 132/2025, relativamente ai principi in materia di sviluppo economico, prevede che lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, favoriscano un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitino la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzino le piattaforme di e-procurement delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al dossier relativo al provvedimento.

Sicurezza generale dei prodotti

 Il quadro europeo in materia di sicurezza dei prodotti è costituito dal regolamento (UE) 2023/988 (anche detto General Product Safety Regulation - GPSR), che modifica il regolamento (UE) 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, e che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE. Il regolamento (UE) 2023/988 (qui una sintesi dei contenuti) ha integrato la legislazione unionale in materia di sicurezza generale dei prodotti, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato. Il regolamento è intervenuto ampliando il ventaglio di prodotti rientranti nella sua copertura, compresi quelli venduti online, nuovi, usati, riparati o ricondizionati, rafforzando i processi di valutazione dei rischi, incrementando i poteri di sorveglianza degli Stati membri e integrando misure di cybersicurezza e strumenti IA.

L'adeguamento dell'ordinamento nazionale a tale normativa è stato previsto dall'articolo 24 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento della normativa interna con il regolamento europeo, con particolare riguardo al Codice del consumo, al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway, al raccordo con la disciplina sulla vigilanza del mercato e all'aggiornamento del sistema sanzionatorio.

In attuazione della delega è stato adottato il decreto legislativo n. 78/2026, che è intervenuto principalmente sul Codice del consumo, aggiornando la disciplina nazionale alla nuova cornice europea.

In particolare, il decreto modifica la parte generale e la parte IV, titolo I, del Codice del consumo, ridefinendo finalità, campo di applicazione e definizioni della disciplina nazionale sulla sicurezza dei prodotti mediante rinvio al regolamento europeo. Viene stabilito che gli operatori economici possono immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal regolamento, compresi quelli informativi e di cooperazione con le autorità di vigilanza; le avvertenze, le informazioni di sicurezza e gli avvisi di richiamo devono essere resi in lingua italiana. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è designato quale ufficio unico di collegamento, mentre l'individuazione dell'autorità di vigilanza competente avviene sulla base della destinazione d'uso del prodotto, delle sue caratteristiche e dell'eventuale analogia con prodotti soggetti a normativa armonizzata.

Il decreto rafforza inoltre il sistema di vigilanza del mercato, prevedendo il coordinamento tra autorità competenti, autorità di controllo, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Guardia di finanza e, per i profili relativi ai mercati online, il coordinatore dei servizi digitali.

Vengono disciplinati l'utilizzo del sistema europeo di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari Safety Gate, che sostituisce RAPEX, nonché i portali Safety Business Gateway e Consumer Safety Gateway, destinati rispettivamente alle segnalazioni degli operatori economici e dei consumatori.

Il provvedimento aggiorna anche l'apparato sanzionatorio, prevedendo sanzioni penali e amministrative per l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi, per la violazione degli obblighi degli operatori economici, per la mancata cooperazione con le autorità e per l'inottemperanza ai relativi provvedimenti. Sono infine previste disposizioni transitorie per consentire la messa a disposizione dei prodotti conformi alla previgente direttiva 2001/95/CE e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, nonché l'abrogazione delle disposizioni nazionali ormai incompatibili con il nuovo regolamento europeo.

Il disegno di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti 

Si segnala che il 1° aprile 2026 è stato approvato in prima lettura alla Camera il disegno di legge A.C. 1704, recante "Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti". Esso si inserisce nel panorama normativo volto alla tutela del consumatore, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza tramite la regolamentazione delle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel settore della beneficenza. L'obiettivo è quello di garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti. 

Fra i contenuti del disegno di legge si evidenziano:

- la previsione di specifici obblighi informativi: i consumatori devono ricevere informazioni adeguate in merito alla destinazione dei proventi della vendita di un prodotto, nei casi in cui una quota del ricavato sia devoluta a determinati soggetti (indicati dall'articolo 1 del provvedimento). In particolare, produttori e professionisti devono indicare il soggetto destinatario, le finalità di impiego delle somme e la quota percentuale del prezzo di vendita, oppure l'importo per unità di prodotto, destinato alla finalità dichiarata. Tali informazioni possono essere riportate sulla confezione, mediante targhetta cartacea o adesiva, oppure sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, purché siano assicurate chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica;

- l'estensione degli obblighi informativi anche alle comunicazioni commerciali e la pubblicità, comprese le attività svolte in forma di influencer marketing;

- obblighi di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni sono attribuite all'AGCM. In caso di violazione degli obblighi informativi o di comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo.

ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990, interviene principalmente nei seguenti ambiti:

a) garanzia della tutela della concorrenza e del mercato (ai sensi della L. n. 287/1990);

b) contrasto alle pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutela delle imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché controllo nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori sulla presenza clausole vessatorie (ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 e del d.lgs. n. 145/2007);

c) vigilanza sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo (ai sensi della L. n. 215/2004);

d) attribuzione alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità (ai sensi del D.L. n. 1/2012).

Tra le competenze dell'Autorità sono ricomprese altresì: la repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato; la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare; l'applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; il potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche.

 

AGCM e tutela della concorrenza

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, detta Autorità antitrust è l'istituzione preposta a vigilare sull'applicazione delle regole sulla concorrenza in Italia, in modo da assicurare che i consumatori non siano danneggiati dalle possibili derive anticoncorrenziali delle imprese. Ciò avviene, ad esempio, se le imprese si accordano per ripartirsi il mercato, aumentare i prezzi e/o per ridurre la possibilità di ingresso di nuove imprese, invece di competere tra loro e di offrire ai consumatori prodotti e servizi sempre migliori. Dotata di poteri investigativi e sanzionatori, può avviare procedimenti istruttori sia su segnalazione sia d'ufficio. L'Autorità può imporre sanzioni pecuniarie, fino a percentuali significative del fatturato delle imprese coinvolte, e prescrivere misure correttive per ripristinare condizioni di mercato competitive.

L'AGCM svolge altresì il controllo preventivo delle concentrazioni, valutando se le operazioni proposte possono danneggiare la concorrenza, autorizzandole, condizionandole o vietandole.

Sulla base della legge n. 287/1990, i poteri dell'AGCM in materia antitrust sono articolati come segue.

Gli articoli 12-15-septies disciplinano i poteri dell'Autorità in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. In particolare:

  • l'articolo 12 disciplina i poteri di indagine, ossia il potere di iniziativa e i poteri istruttori: l'AGCM può avviare d'ufficio o su segnalazione di soggetti terzi (altre autorità, imprese, consumatori) i procedimenti per accertare violazioni; può richiedere documentazione, condurre ispezioni, chiedere informazioni e dichiarazioni scritte o orali alle imprese;
  • l'articolo 14 disciplina l'attività istruttoria dell'Autorità e l'uso dei poteri decisionali: al termine dell'istruttoria, l'Autorità può, ove accerti l'infrazione, ordinare la cessazione di comportamenti anticoncorrenziali, imporre misure correttive e sanzioni amministrative pecuniarie;
  • l'articolo 14-bis prevede l'adozione da parte dell'AGCM di misure cautelari, nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, ove riscontri la sussistenza di un'infrazione dopo un esame sommario;
  • l'articolo 14-ter prevede che l'AGCM possa accettare gli impegni volontari presentati dalle imprese per rimuovere i profili anticoncorrenziali, chiudendo così i procedimenti senza accertamento della violazione; 
  • l'articolo 15 disciplina il potere di diffida dell'Autorità ed il potere sanzionatorio, definendo le sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazioni e disciplina la gradualità delle sanzioni e i criteri di commisurazione.

Gli articoli 16-19 disciplinano i poteri dell'Autorità in materia di divieto delle operazioni di concentrazione. In particolare:

  • L'articolo 16 indica le soglie di fatturato in presenza delle quali le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all'Autorità;
  • l'articolo 16-bis consente all'Autorità, in ogni momento, dunque, anche al di fuori di procedimenti istruttori, di richiedere alle imprese o ad enti informazioni e documenti utili, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione;
  • l'articolo 17 prevede il potere per l'AGCM di disporre la sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione fino al termine dell'istruttoria.
  • l'articolo 18 prevede che, all'esito dell'istruttoria, se si accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'art. 6, ossia le concentrazioni restrittive della concorrenza, l'Autorità ne vieta l'esecuzione;
  • l'articolo 19 indica le sanzioni amministrative pecuniarie che l'AGCM può comminare in caso di inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica.

Gli articoli 21-24, infine, disciplinano i poteri conoscitivi e consultivi dell'autorità. In particolare:

  • L'articolo 21 dispone circa il potere di segnalazione dell'AGCM, prevedendo che l'Autorità individui i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinino distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. L'Autorità segnala le situazioni distorsive e, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuoverle o prevenirle.
  • L'articolo 22 prevede che l'AGCM possa esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'AGCM sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto: a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative; b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita;
  • l'articolo 23 prevede la presentazione di una relazione da parte dell'AGCM al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno, avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno precedente; il Presidente del Consiglio dei Ministri la trasmette a sua volta entro trenta giorni al Parlamento.

AGCM e tutela del consumatore

L'AGCM svolge una funzione cruciale nell'applicazione e nella tutela effettiva dei diritti dei consumatori. Nello specifico, l'Autorità è dotata di poteri di indagine, può intervenire d'ufficio o su segnalazione per reprimere: pubblicità ingannevole, pratiche scorrette, clausole abusive e altre violazioni. Negli ultimi anni, ha ottenuto poteri più incisivi, con la possibilità di imporre ingenti sanzioni pecuniarie e di adottare provvedimenti cautelari immediati.

Fra le attività dell'Autorità rientra altresì la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione, con il fine di diffondere una cultura della consapevolezza e del rispetto dei diritti del consumatore.

Per ripercorrere brevemente il ruolo dell'AGCM in questo campo, è importante sottolineare che, fin da subito, l'Autorità è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo (tv, giornali, volantini, manifesti, televendite), nonché, a partire dagli anni 2000, anche la pubblicità comparativa. Dal 2005 è stato riconosciuto all'Autorità il potere di imporre sanzioni.

Per dare attuazione della direttiva europea 29/2005/CE, a partire dal 2007, l'AGCM ha acquisito ulteriori competenze: essa può intervenire per la protezione del consumatore da tutte le pratiche commerciali scorrette messe in atto dalle imprese nei confronti degli utenti, imponendo anche misure cautelari, e applicando sanzioni che oggi possono arrivare fino a dieci milioni di euro.

La tutela contro le pratiche scorrette è estesa anche alle microimprese, che sono definite come entità, società o associazioni che, indipendentemente dalla forma giuridica, esercitano attività economica (anche a livello individuale o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un bilancio annuale non superiore ai due milioni di euro, per effetto della legge di conversione del D.L. n. 1/2012 (cd.'CresciItalia').

L'Autorità ha anche la facoltà di accertare la presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori, anche in via preventiva per le imprese che lo richiedano, relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali.

L'Autorità vigila altresì sul rispetto delle norme sui diritti dei consumatori previste dalla direttiva 83/2011/UE (recepita con il decreto legislativo 21/2014), nonché in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese in base alla nazionalità o al luogo di residenza, come previsto dalla legge n. 161/2014, che ha modificato il decreto legislativo n. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (conosciuta come "direttiva Bolkestein").

Rientrano nelle sue competenze anche la tutela dei diritti dei viaggiatori in relazione ai contratti per pacchetti turistici e servizi collegati, ai sensi del d.lgs. n. 79/2011, e l'applicazione dei divieti di blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione legate alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento dei clienti, come stabilito dal regolamento 2018/302/UE.

L'Autorità vigila anche sui servizi di pagamento e credito, in conformità con il d.lgs. n. 11/2010, ed è competente ad applicare le sanzioni previste dal regolamento 2021/1230/UE sui pagamenti transfrontalieri.

Dal 2023 l'AGCM è competente anche in materia di divieto di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia di dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, come previsto dalla legge n. 136/2023 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 104/2023).

Gli artt. 18-27-quater del Codice del consumo disciplinano le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive e prevedono forme di tutela amministrativa e giurisdizionale. Nello specifico, l'articolo 27 del Codice del consumo, in particolare, attribuisce all'AGCM il potere di adottare in via generale tutte le misure e i provvedimenti adeguati alla repressione ed al contrasto delle pratiche commerciali scorrette.

L'AGCM può: inibire le pratiche scorrette, anche in via cautelare; comminare sanzioni amministrative; ordinare la pubblicazione dei provvedimenti adottati; collaborare con autorità omologhe a livello europeo.

Inoltre, l'articolo 37-bis disciplina la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.

ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche