tema 11 luglio 2023
Studi - Attività produttive
Concorrenza e tutela dei consumatori

Nel corso della XIX legislatura sono state esercitate le deleghe, entrambi contenute nella legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127/2022), per il recepimento di due importanti direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e la direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Il D.Lgs. n. 28/2023 ha recepito la prima direttiva suindicata, introducendo nel Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), nella parte V, un titolo (Titolo II.1) dedicato alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che possono avviare da associazioni di consumatori per l'ottenimento di provvedimenti inibitori o compensativi.

Il D.Lgs. n. 26/2023, invece, ha previsto una serie di modifiche e integrazioni al Codice del consumo volte, in larga misura, ad aggiornare la disciplina consumeristica alla luce dello sviluppo del commercio elettronico e della pubblicità on line. È stato, per esempio, introdotto l'obbligo, per i fornitori di mercati on line, di rendere conoscibili i parametri che determinano i risultati delle ricerche di prodotti per parola chiave, di rendere noto se alcuni di essi appaiono in evidenza in forza di un servizio a pagamento, di dichiarare se il venditore è un professionista o meno e di precisare come sono ripartite le responsabilità contrattuali tra il fornitore della piattaforma e il venditore. Altre disposizioni sono volte a garantire la trasparenza e l'autenticità delle recensioni on line ed estendere l'applicazione della disciplina sui diritti contrattuali dei consumatori contenuta nel Codice del consumo ai contratti in cui servizi o contenuti digitali sono forniti a fronte, anziché del pagamento di un prezzo, della fornitura di dati da parte del consumatore.

Altre disposizioni del D.Lgs. n. 26/2023 prevedono, per una maggiore trasparenza dei prezzi, l'obbligo per i professionisti di indicare, quando praticano uno sconto, il prezzo più basso precedentemente applicato.

Sempre in materia di trasparenza dei prezzi, si segnalano le disposizioni previste per il settore dei carburanti dal D.L. n. 5/2023, che prevedono una revisione degli obblighi di comunicazione dei prezzi applicati dagli esercenti e l'obbligo di esporre presso l'impianto il prezzo medio praticati a livello regionale o sulla rete autostradale.

Infine, con specifico riferimento al settore elettrico, si segnala l'avvenuta adozione, in vista della cessazione del regime di maggior tutela dal 10 gennaio 2024, del D.M. 18 maggio 2023 che stabilisce le modalità di ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero e di assegnazione mediante gara del servizio a tutele graduali per la fornitura dell'energia elettrica ai clienti non abbiano scelto un operatore sul mercato libero. Ulteriori disposizioni volti ad accompagnare la cessazione del mercato tutelato sono state introdotte con D.L. n. 181/2023.

A dicembre 2023, è stata poi approvata la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Legge n. 214/2023), che ha introdotto misure a tutela dei consumatori e in materia di commercio al dettaglio.

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Il D.Lgs. n. 26/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, ha aggiornato le disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali previde dal Codice del consumo, anche alla luce della diffusione dei mercati on line e prevede, in relazione a quest'ultimi alcuni obblighi di informazione supplementari, a carico del fornitore del mercato on line, in fase precontrattuale.

In particolare, il fornitore del mercato on line, prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, deve indicare al consumatore (art. 49-bis del D.Lgs. n. 206/2005, inserito con D.Lgs. n. 26/2023):
a) informazioni generali, attraverso un'apposita sezione dell'interfaccia online direttamente e facilmente accessibile, sui principali parametri che determinano la classificazione (ossia l'ordine e la modalità di esposizione) delle offerte presentate al consumatore in esito alla sua ricerca;
b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;
c) nel caso in cui il terzo non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori;
d) se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo offerente e il fornitore del mercato online.

La mancata indicazione che il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno e dei parametri usati per determinare i risultati della ricerca on line è considerata un'omissione ingannevole dall'articolo 22 del Codice del consumo, così come modificato dal D.Lgs. n. 26/2023.

Ai sensi dell'articolo 22 del Codice del consumo, sono inoltre considerate ora informazioni rilevanti la cui omissione è considerata ingannevole:

  • nel caso di invito all'acquisto e salvo non risultino giù evidenti dal contesto, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, qualora siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
  • se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, le informazioni sulle modalità con cui garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

In base all'articolo 23 del Codice del consumo, come integrato dal D.Lgs. n. 26/2023, sono considerate pratiche commerciali ingannevoli:

  • fornire risultati in risposta a una ricerca on line del consumatore senza indicare ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore;
  • indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza verificarne l'autenticità;
  • inviare, o incaricare un'altra persona di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui social media, al fine di promuovere prodotti;
  • rivendere biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti acquistabili.

Il D.Lgs. n. 26/2023 integra inoltre l'articolo 21 del Codice del consumo per prevedere che sia considerata ingannevole una pratica commerciale che induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, anche laddove comporti una qualsiasi attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene abbia una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi (cd "Dual Quality").

ultimo aggiornamento: 11 luglio 2023

Il D.Lgs. 26/2023 ha aggiornato anche la parte III del D.Lgs. n. 206/2005, per aggiornare le disposizioni contenute nel Codice che disciplinano i diritti dei consumatori nei rapporti contrattuali con i professionisti alla luce dello sviluppo dei mercati on line (art. 46, comma 1-bis del Codice).

Si prevede, per esempio, che detta disciplina si applichi anche ai rapporti in cui il professionista si impegna a fornire contenuti o servizi digitali in cambio della fornitura dei dati personali del consumatore (salvo il caso i medesimi dati non servano esclusivamente a fornire il medesimo contenuto o servizio o per adempiere a obblighi di legge).

In relazione ai contenuti forniti o creati dal consumatore durante la fruizione di un contenuto o un servizio digitale, si prevede un generale divieto da parte del professionista di utilizzo, salvo quando il dato: non sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito; riguardi unicamente l'attività del consumatore durante la fruizione del contenuto o servizio digitale; sia stato aggregato ad altri dati e non possa essere disaggregato; sia stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone e altre persone possono continuare a farne uso. Si prevede, inoltre, che il consumatore possa chiedere e ottenere dal professionista i contenuti che ha fornito o creato durante la fruizione di un contenuto o un servizio digitale (art. 56, comma 3-ter del Codice).

Per contro, in caso di recesso, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto o il servizio digitale o dal metterlo a disposizione di terzi (art. 57, comma 2-bis del Codice).

Le disposizioni di cui all'articolo 49 del Codice del consumo, in materia di obblighi di informazione precontrattuale nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, sono poi state aggiornate per prevedere che debba essere comunicato al consumatore se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato. È invece, eliminato l'obbligo per il professionista di indicare il numero di fax per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista, comunicare efficacemente ed esercitare il diritto di recesso.

Sempre in tema di recesso, si segnala la modifica all'articolo 52 del Codice per prevedere, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore o di escursioni organizzate da un professionista l'estensione da quattordici a trenta giorni del termine per esercitare il diritto di recesso (art. 52, comma 1-bis del Codice).

Ulteriori modifiche alla parte III del D.Lgs. n. 206/2005 sono state apportate dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 214/2023 (Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022). In particolare:

- l'articolo 51 del Codice del consumo è stato modificato dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 214/2023 per prevede che, ai fini della conclusione di un contratto a distanza per telefono, il consumatore debba confermare la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile;

- l'articolo 14 della legge n. 214/2023 ha aggiunto al Codice del consumo l'articolo 65-bis, per prevedere che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, sia tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore; altrimenti, il consumatore conserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza spese sino alla successiva scadenza del contratto.

Sempre la Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022 (L. n. 214/2023) ha introdotto, con una novella al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003), il divieto, per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, o comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza (art. 13).

ultimo aggiornamento: 11 luglio 2023

Il D.Lgs. n. 26/2023 e la Legge annuale per la concorrenza e il mercato (L. n. 214/2023) sono intervenuti sulla disciplina dei poteri e procedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il D.Lgs. n. 26/2023 ha elevato da 5 a 10 milioni di euro la sanzione massima comminabili dall'AGCM in caso di pratiche commerciali scorrette (prevista all'articolo 27 del Codice del consumo); analogo massimo edittale è previsto ora a sanzione dell'utilizzo di clausole vessatorie (art. 37-bis del Codice del consumo). Sono poi precisati i criteri in base ai quali determinare la sanzione da applicare ai professionisti che esercitano pratiche commerciali sleali o utilizzano clausole vessatorie. Essa è, dunque determinata considerando, oltre che la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione, anche le azioni intraprese per attenuare il danno subito dai consumatori, i benefici conseguiti dalla violazione, le violazioni commesse e le sanzioni inflitte in precedenza. Il medesimo decreto ha inoltre introdotto la possibilità per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali di ottenere dal giudice ordinario rimedi proporzionali ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

La legge n. 214/2023, invece, ha esteso a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'autorità, delle conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione (art. 17) e indicato l'AGCM quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 (c.d. "Digital Market Act").

 

Il D.lgs. n. 28/2023, invece, ha introdotto nel testo della Parte V del Codice del consumo un titolo (II.1) dedicato alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Le disposizioni si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle norme a tutela dei consumatori indicate all'allegato II-septies del Codice, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori.

La legittimazione a promuovere tali azioni è riconosciuta alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, gli organismi pubblici indipendenti nazionali responsabili dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, nonché le associazioni designati dai diversi Stati membri e inseriti nell'apposito elenco redatto dalla Commissione europea.

Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy possono far richiesta di essere iscritti all'elenco della Commissione europea, per essere legittimati a proporre anche azioni rappresentative transfrontaliere. Devono, tuttavia, rispettare determinati requisiti volti a garantirne l'indipendenza e la trasparenza, ad accertare che il loro scopo statutario e la loro attività pubblica sono la tutela degli interessi dei consumatori, nonché ad escludere le associazioni assoggettate a procedure per la regolazione dell'insolvenza. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali responsabili dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Le azioni rappresentative sono promosse per richiedere l'adozione di provvedimenti inibitori (anche provvisori, in caso di urgenza) o compensativi, in caso di violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori elencate nell'allegato II-septies al Codice.

Per provvedimento compensativo si intende ogni misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato

Con il provvedimento inibitorio, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

La domanda si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

La domanda è ammissibile se non manifestamente infondata, se contiene degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, se il tribunale ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi, se l'ente ricorrente possiede i requisiti necessari per la legittimazione all'azione, quando l'azione non è promossa in conflitto di interessi e se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda giustifica l'esercizio dell'azione.

Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente una proposta transattiva o conciliativa al tribunale, che ne verifica la conformità alle norme imperative ed eseguibilità.

Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

ultimo aggiornamento: 11 luglio 2023

Il D.Lgs. n. 26/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, ha introdotto nel Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005 un nuovo articolo (articolo 17-bis) in materia di annunci di riduzione di prezzo.

La norma prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo indichi il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti. In caso di prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista deve comunque indicare il prezzo più basso precedentemente applicato e il periodo di riferimento.

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, l'obbligo si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

L'obbligo non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, nonché ai prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni con "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo e alle vendite sottocosto. Il prezzo di vendita sottocosto non rileva, inoltre, ai fini dell'individuazione del prezzo precedentemente applicato.

La violazione di detto obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa da 516,46 a 3098,74 euro.

Specifici obblighi di trasparenza dei prezzi applicati sono stati introdotti dall'articolo 1 del D.L. n. 5/2023, nel settore dei carburanti.

In particolare, il decreto prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute dai titolari degli impianti di distribuzione le comunicazioni sui prezzi dei carburanti praticati, calcoli e pubblichi il prezzo medio applicato sulla rete autostradale nazionale e i prezzi medi praticati in ciascuna regione o provincia autonoma.

Obbliga, quindi, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione ad esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti il prezzo medio di riferimento.

L'articolo 1, comma 3-bis, inoltre, affida al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di sviluppare e rendere disponibile gratuitamente un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi dei carburanti praticati sulla rete autostradale e in ciascuna regione nella rete non autostradale.

In attuazione del decreto-legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adottato il D.M. 31 marzo 2023 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2023). Il decreto, tuttavia, è stato annullato dal Consiglio di Stato (sent. 16777/2023) in quanto adottato senza la previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e senza il preventivo parere del Consiglio di Stato.

Il decreto indicava le modalità dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblicodi carburante per autotrazione. Il decreto, che sostituiva i precedenti provvedimenti in materia, prevedeva l'obbligo per i titolari di impianti di distribuzione di comunicare settimanalmente, in via telematica, al Ministero i prezzi self service (in assenza, il prezzo in modalità servito) praticati e tutte le variazioni ad essi apportate. In base a detto decreto, i prezzi comunicati erano quindi pubblicati su Osservaprezzi carburanti. I prezzi medi regionali e il prezzo medio su rete autostradale erano giornalmente calcolati e pubblicati dal ministero sul proprio sito internet dal 1° agosto 2023. Gli esercenti erano tenuti ad esporre nell'area di rifornimento un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi giornalieri, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera. La dimensione dei caratteri usati era determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza ed era almeno pari a 12 cm in altezza.
La violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati e di esposizione del prezzo medio di riferimento comportava l'applicazione di una sanzione da 300 a 2.000 euro. In caso di violazione reiterata dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati per almeno quattro volte in sessanta giorni, poteva essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo fino a trenta giorni.

Con specifico riguardo alle vendite straordinarie, la legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022 (L. n. 214/2023) ha introdotto alcune misure di semplificazione, volte:

- a consentire lo svolgimento di vendite di liquidazione per esitare in breve tempo l'accumulo di scorte di prodotti conseguente alla chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del Codice della protezione civile (art. 12, comma 1);

- a permettere alle imprese di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività (art. 12, comma 2).

ultimo aggiornamento: 11 luglio 2023

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto la cessazione dell'efficacia del regime dei prezzi regolati del mercato elettrico (cd regime di maggior tutela) per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro.

Il completamento della liberalizzazione del segmento retail del mercato elettrico costituisce ora un impegno di riforma nell'ambito del PNRR (Riforma M2C1-7) ed un obiettivo strategico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il periodo 2022-2024.

Il regime di maggior tutela è cessato per le piccole imprese e le microimprese rispettivamente nel 2021 e dal 1° gennaio 2023, a seguito dell'adozione di due decreti attuativi (D.M. 31 dicembre 2020 e D.M. 31 agosto 2022) e dell'assegnazione del cosiddetto Servizio a Tutele Graduali (STG). Detto servizio garantisce comunque la fornitura di energia elettrica, da parte di operatori selezionati con gara, alle imprese che non hanno scelto un operatore sul mercato libero una volta cessato il servizio di maggior tutela (per un approfondimento, si rinvia al dossier qui disponibile).

Il D.L. n. 152/2021 ha da ultimo stabilito al 10 gennaio 2024 il termine entro il quale devono essere svolte le aste per l'assegnazione del Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici.

Il 18 maggio 2023, concluso il suo esame da parte delle commissioni parlamentari competenti, è stato adottato il decreto attuativo che stabilisce le modalità di ingresso consapevole dei clienti domestici non vulnerabili nel mercato libero e di assegnazione dell'STG.

Il decreto dispone che l'Arera, entro il 10 gennaio 2024, assicuri il superamento del vigente regime di maggior tutela anche per i clienti vulnerabili, in conformità alle disposizioni del diritto eurounitario. Dalla data di cessazione del regime di maggior tutela, infatti, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n 210/2021, i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti vulnerabili del presente articolo la fornitura di energia elettrica ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. Sono clienti vulnerabili i clienti civili in condizioni economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, i disabili, le utenze ubicate nelle isole minori non interconnesse, quelle ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi e i soggetti di età superiore a 75 anni.

Il decreto prevede – in vista della cessazione del regime di maggior tutela - la promozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di campagne informative istituzionali destinate ai clienti domestici.

Per promuovere la concorrenza nel settore, il decreto fissa una soglia delle aree aggiudicabili al medesimo operatore ai fini dell'erogazione del Servizio a Tutele Graduali pari al 30% (nei decreti adottati in precedenza per l'ingresso delle imprese nel mercato libero, la quota era stata fissata al 35%).

Il servizio a tutele graduali è erogato per un massimo di quattro anni, al termine dei quali, se il cliente non ha ancora scelto un operatore sul mercato libero, questi viene rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. Almeno sei mesi prima della scadenza, l'esercente il STG ne da avviso al cliente. Analoghe disposizioni sono previste in vista della cessazione del servizio a tutele graduali per le piccole e medie imprese.

A inizio luglio, con l'approvazione della legge n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023, al fine di salvaguardare il personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela, è stata prevista l'applicazione a loro favore, nelle procedure competitive per l'assegnazione del Servizio a tutele graduali, dell'istituto della clausola sociale (con conseguente obbligo per le società aggiudicatarie di avvalersi di tali lavoratori).

L'Arera, il 6 luglio 2023, ha segnalato la necessità, per consentire ai partecipanti alle prossime procedure di assegnazione del servizio a tutele graduali di formulare la propria offerta economica, di rendere note le informazioni sul personale coinvolto, avvertendo che una siffatta previsione non risulta compatibile con il rispetto del termine di gennaio 2024 per la loro conclusione.

ultimo aggiornamento: 11 luglio 2023