Nel presente tema sono indicati i principali interventi normativi volti a far emergere la base imponibile, ad aumentare l'adesione spontanea agli obblighi contributivi e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale. A tal fine, si ricorda che il legislatore ha recentemente individuato nuovi strumenti per cercare di facilitare l'attività di riscossione e di ridurre il divario tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento spontaneo alla legislazione esistente (cd. tax gap).
Sul punto, si evidenzia che sono in corso di attuazione, secondo le indicazioni normative contenute in più provvedimenti, delle attività di analisi del rischio di evasione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.
In pratica, a questi soggetti viene riconosciuta la possibilità di avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con tutte le banche dati di cui dispongono. Sono in corso di attuazione, altresì, delle modifiche alla governance del Servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una sempre maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Nel tema sono inoltre indicati i dati quantitativi aggiornati che caratterizzano il fenomeno dell'evasione fiscale in Italia, nonché quelli inerenti all'attività di accertamento e riscossione svolte dalle Agenzie fiscali.
In tema di risultati alla lotta all'evasione, l'Agenzia delle entrate ha presentato il 18 febbraio 2025 i risultati raggiunti nel 2024. Dall'analisi emerge che nel 2024 sono stati recuperati 26,3 miliardi, 1,6 miliardi in più rispetto al 2023 (+6,5%). È la somma più alta di sempre. Nel dettaglio, 22,8 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dal Fisco e 3,5 miliardi da misure straordinarie, come la "rottamazione" delle cartelle, la definizione delle liti pendenti e la "pace fiscale".
Nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva del 2024, presentata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, emerge che il tax gap, in termini assoluti, nel 2021 risulta essere di circa 96 miliardi di euro, di cui 84,4 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,6 miliardi di mancate entrate contributive. Il Ministero rileva che "le indicazioni relative all'anno 2021 – ultimo per il quale le informazioni rilevanti sono disponibili - confermano la tendenza di medio-lungo periodo ad una contrazione dell'incidenza dell'economia non osservata sul prodotto interno lordo e del rapporto fra le entrate complessivamente sottratte alla finanza pubblica a causa dell'evasione (il cosiddetto tax gap) e il gettito potenziale".
In materia di attività di accertamento e riscossione numerose misure volte a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari sono state introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.
Inoltre, si segnala che in data 30 gennaio 2025 il Ministro dell'Economia e delle finanze ha trasmesso alla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2025-2027, in cui si dà conto delle misure volte al contrasto dell'evasione fiscale.
L'esigenza manifestata dal legislatore di intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale deriva da una disciplina frammentata e stratificatasi nel tempo. Attualmente infatti la misura di detti interessi è diversa sia secondo il tributo, sia secondo la fase del procedimento di accertamento o riscossione, nonché secondo la tipologia di adempimento (spontaneo o coattivo).
Si ricorda in primo luogo che sono stati compiuti due tentativi di uniformazione della misura degli interessi fiscali:
Di conseguenza, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, emanato in attuazione della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Esso disciplina, in misura profondamente differenziata, gli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo: la misura di detti interessi in origine doveva rimanere nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile (limite introdotto dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133), ad eccezione della determinazione degli interessi di mora (ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602 del 1973), ma lo scostamento degli interessi fiscali dal tasso di interesse è legale è stato ridotto a un punto nel 2011 (articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011 in materia di semplificazioni fiscali).
Il D. M. 21 maggio 2009, come anticipato, ha quindi provveduto alla determinazione di tutti i tassi di interesse per la riscossione e il rimborso dei tributi, diversificando tra le varie forme di prelievo.
Interesse per ritardato rimborso delle imposte (articolo 1)
Sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo ovvero dell'1 per cento semestrale:
- gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (articoli 44 e 44-bis del DPR n. 602 del 1973);
- gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto (articoli 38-bis e 38-ter del DPR n. 633 del 1972 decreto IVA);
- gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione (articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990) e delle imposte ipotecaria e catastale (articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 347 del 1990);
- gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari (articoli 1 e 5 della citata legge n. 29 del 1961).
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 2)
Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo.
Interessi per dilazione del pagamento (articolo 3)
Gli interessi per dilazione del pagamento (articolo 21 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo.
Interessi per la sospensione amministrativa (articolo 4)
Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39 del DPR n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo.
Interessi per pagamenti rateali (articolo 5)
Gli interessi per i pagamenti rateali in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 20, d.lgs. n. 241 del 1997) sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo.
Gli interessi per inadempimento dei pagamenti rateali a seguito di controlli formali e controlli automatizzati (articolo 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 462 del 1997) sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
Gli interessi sugli importi dilazionati per l'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990), sono dovuti nella misura del 3 per cento annuo.
Interessi per ritardato pagamento (articolo 6)
Gli interessi relativi alle somme dovute per i pagamenti rateali a seguito di controlli formali e controlli automatizzati (articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997), versate entro 30 giorni, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
Sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:
a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, d.lgs. n. 218 del 1997);
b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro 60 giorni (articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, DPR n. 131 del 1986);
c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative (DPR n. 641 del 1972), e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
d) accertamento con adesione (articolo 8, d.lgs. n. 218 del 1997), versate entro 20 giorni;
e) conciliazione giudiziale (articolo 48, d.lgs. n. 546 del 1992), versate nei termini fissati dall'accordo.
Sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro sessanta giorni (articolo 37, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990).
Viceversa la definizione del tasso degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973 è demandata a un provvedimento annuale del Direttore dell'Agenzia delle entrate che deve tener conto della media dei tassi bancari attivi. Da ultimo, il provvedimento del 23 maggio 2019 ha fissato il tasso di interesse nella misura del 2,68 per cento annuo
L'articolo 30 stabilisce che, decorso inutilmente il termine previsto dalla cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.
Con riferimento alla misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, vedi anche il focus dell'Agenzia delle entrate.
Diversi interventi normativi sono volti a semplificare e a favorire l'attività di riscossione, soprattutto attraverso misure di incentivo all'adesione spontanea dei cittadini contribuenti.
La legge di bilancio 2024 ha riconosciuto all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
disporre che l'azione amministrativa debba essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie;
L'articolo 4-quinquies del decreto-legge n.145 del 2023 abroga l'obbligo previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime. La disposizione introduce, altresì, una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti e introduce, altresì, una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.
L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n.215 del 2023 ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.
In materia di riscossione si segnala inoltre il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della legge n. 111 del 2023 (delega per la riforma del sistema fiscale italiano) che modifica la disciplina delle attività che l'agente della riscossione deve effettuare per il recupero delle somme affidategli e del discarico di tali somme, introducendo il discarico automatico delle somme non riscosse al 31 dicembre del quinto anno dall'affidamento e consentendo il discarico anticipato delle stesse al ricorrere di precise condizioni. Vengono inoltre disciplinati le modalità e le condizioni del riaffidamento dei carichi, i controlli sull'attività dell'agente della riscossione e della responsabilità dello stesso agente, nonché dell'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, mentre è rimessa all'attività di un'apposita Commissione ministeriale l'analisi del magazzino di crediti da riscuotere in carico all'Agenzia delle entrate riscossione e la proposta di opportune soluzioni ai fini del relativo smaltimento.
Inoltre, interviene sulla rateazione delle somme affidate all'agente della riscossione, sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento, nonché sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali e sulla compensazione tra rimborsi d'imposta e importi iscritti a ruolo (per un approfondimento si consulti il tema web: La riforma fiscale).
Per quanto attiene ai dati della riscossione, presentati nel Bollettino delle entrate tributarie 2024, pubblicato nel mese di marzo 2025, nel periodo gennaio-dicembre 2024, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 603.380 milioni di euro, con un aumento di 35.175 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+6,2%). Le imposte dirette si attestano a 345.211 milioni di euro (+27.340 milioni di euro, pari a +8,6%) e le imposte indirette risultano pari a 258.619 milioni di euro (+7.835 milioni di euro, pari a +3,1%). Il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo si è attestato a 15.883 milioni (+371 milioni di euro, pari a +2,4%) di cui: 7.768 milioni di euro (-252 milioni di euro, pari a -3,1%) sono affluiti dalle imposte dirette e 8.115 milioni di euro (+623 milioni di euro, pari a +8,3%) dalle imposte indirette.
Gli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n.1 del 2024, in attuazione della legge n. 111 del 2023 (delega per la riforma del sistema fiscale italiano), sono volti alla riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
In primo luogo, prevede che l'attività di revisione degli ISA tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici, allo scopo di rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.
Sono poi semplificate le modalità di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA: l'Agenzia deve rendere disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA. Gli elementi e le informazioni da fornire saranno individuati in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Infine, si dispone che l'Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024 come prima sperimentazione. A decorrere dall'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
Sono, infine, elevate le soglie rilevanti per l'apposizione del visto di conformità (da 50.000 euro a 70.000 euro, ai fini IVA ovvero da 20.000 euro a 50.000 euro, ai fini delle imposte sui redditi e Irap) o il rilascio della garanzia ai fini IVA (da 50.000 euro a 70.000).
Si segnala, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica annualmente un report contenente le statistiche relative agli ISA. Nell'ultimo documento disponibile, riferito all'anno di imposta 2023, si afferma, tra l'altro, che la platea interessata dagli ISA è rappresentata da 2.741.892 soggetti, in lieve aumento rispetto all'anno d'imposta precedente (+0,3%). Il numero di contribuenti con un ISA almeno pari a 8 si attesta per l'anno d'imposta 2023 a 1.226.493, ovvero il 44,7% del totale. Nel 2022 erano 1.206.059, con un incremento dell'1,7%.
L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è il frutto di un'articolata evoluzione normativa che ha portato, dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), alla possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (il termine è così stato fissato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).
In sintesi, da tale data, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:
- svolgimento del servizio tramite risorse interne;
- affidamento in house del servizio (tramite società strumentali);
- affidamento del servizio all'ente pubblico economico (AdeR) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa delibera;
- affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.
I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legge n.113 del 2024 contengono disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali.
Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma. Sono infine disciplinati i casi in cui i concessionari della riscossione ovvero gli enti locali siano inadempienti rispetto a quanto disposto.
In precedenza, sostanziali innovazioni hanno riguardato (commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020) i poteri di riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva.
In dettaglio, tali norme hanno previsto, anche per gli enti locali, l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Esso opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data; esso dunque opera anche per le entrate tributarie (IMU, TARI, ecc.) e patrimoniali degli enti locali (rette refezione scolastica, canoni idrici, fitti, lampade votive, ecc.), con l'eccezione delle contravvenzioni del Codice della strada.