tema 13 marzo 2025
Studi - Finanze Giochi
  In Italia il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi legali risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia. Nel seguente tema si dà conto sia degli interventi che il legislatore ha adottato ai fini del gettito fiscale derivante dai giochi (indicando anche i dati aggiornati delle entrate nei vari periodi di riferimento), sia delle misure volte al contrasto del fenomeno del gioco d'azzardo, nonché della gestione del gioco legale.

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La disciplina dei giochi pubblici e delle scommesse lecite, è contenuta in numerose disposizioni legislative, nonché in decreti del direttore all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che si sono stratificati negli anni.

I numerosi interventi legislativi che si sono succeduti sono stati finalizzati, da un lato, a contrastare il fenomeno del gioco illegale e, dall'altro, a reperire maggiori entrate per la copertura degli oneri recati dalle manovre di finanza pubblica.

Le attività di organizzazione ed esercizio dei giochi e delle scommesse sono qualificate come attività economiche per la prestazione di servizi e sono riservate, per legge, allo Stato (articolo 1 del decreto legislativo n. 496 del 1948), sebbene ciò non implichi necessariamente la gestione diretta ed esclusiva dei giochi medesimi. Rientrano in tale ambito tutti i giochi che, considerando il carattere aleatorio e le possibilità di vincite in denaro (ipotesi di cui all'articolo 110, comma 6, TULPS), godono di una forte attrattiva sociale e concentrazione di utenti (Corte costituzionale sentenza n. 237 del 2006).

La riserva statale sull'organizzazione dei giochi trova il suo fondamento nell'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata, indiscriminata e senza regole. La disciplina di giochi connotati da un elemento aleatorio e da distribuzione di vincite è riconducibile alle materie dell'ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h)) e dell'ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l)) della Costituzione, rientrando, dunque, nella competenza esclusiva dello Stato.

Vengono, altresì, in considerazione i profili di tutela della salute (la ludopatia è inserita tra i livelli essenziali di assistenza) e del governo del territorio che rientrano tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma) e richiedono, anche per la stretta connessione con profili di carattere sociale, il coinvolgimento delle autonomie locali.

Alla luce delle molteplici modalità di gioco affermatesi negli ultimi anni, rispetto soprattutto ai classici giochi del Lotto, del Superenalotto, delle lotterie nazionali, delle scommesse sportive e ippiche, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha ritenuto di dover canalizzare le varie forme di gioco e scommessa in circuiti improntati ai principi della trasparenza, della tutela del consumatore e, più in generale, della legalità.

Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro, considerata la natura flessibile della riserva in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse, si basa sulla concessione del servizio, mediante la quale l'Amministrazione affida ad un soggetto privato (articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 496 del 2006), prescelto sulla base di selezioni ad evidenza pubblica, l'esercizio del gioco.

In questo modo, lo Stato mantiene stringenti poteri di controllo sull'attività, permettendo che il regime concessorio e autorizzatorio garantisca la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, il contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del contrasto al fenomeno del gioco illegale.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 41 del 2024 (Atto Governo 116), recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza, descrive i principi ordinamentali del gioco in Italia, ritenuti anche quali criteri interpretativi delle norme in materia di gioco pubblico:

  • tutela dei minori di età;
  • legalità del gioco, assicurata attraverso la conformità alla disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore;
  • sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali;
  • promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore;
  • trasparenza dell'offerta di gioco, quale garanzia della piena conoscibilità delle regole e dei meccanismi di gioco;
  • sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano competitività e solidità organizzativa, economica ed efficienza dei soggetti che compongono le relative filiere;
  • prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonché delle attività di riciclaggio eventualmente connesse alle attività di gioco;

In attuazione di tale principio i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici tracciano riversamenti e vincite derivanti dalla raccolta dele giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete (sono esclusi i pagamenti dei rimborsi ai giocatori e i riversamenti a favore dello Stato o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di imposte, tasse ed utili erariali).

  • tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco;
  • unitarietà e uniformità della organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell'intero territorio nazionale; 
  • utilizzo della pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; 
  • promozione, comunicazione e diffusione di messaggi funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili, e per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano l'indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove il messaggio. 

L'articolo 4 del medesimo decreto legislativo individua i principi europei in materia di gioco legale da utilizzare come criterio interpretativo generale della normativa nazionale, in parte coincidenti con quelli nazionali. In particolare il gioco pubblico in Italia avviene nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e delle libertà riconosciute dall'ordinamento europeo, della tutela dell'affidamento nei rapporti tra concessionario e pubblica amministrazione e concessionario e giocatore, riconoscendo rilevanza al principio di stabilità delle regole della concessione. Si precisa che, in ragione di tale ultimo principio gli obblighi e i diritti del concessionario incluso il canone richiesto e il regime di tassazione delle attività di gioco, non sono modificati nel epriodo di vigenza ed efficacia della concessione.

Le fonti di regolamentazione del gioco legale sono le seguenti: 

a) fonti pattizie, bilaterali e multilaterali, di rilievo sovranazionale e fonti normative dell'Unione europea, per quanto di competenza;

b) la legge, incluso il decreto legislativo n. 41 del 2024 che costituisce il quadro regolatorio nazionale di carattere primario, assumendo il connotato di legge fondamentale della materia;

c) il regolamento;

d) il decreto del Ministro ovvero il provvedimento del direttore dell'Agenzia, se previsti dalla legge e dal regolamento.

L'articolo 23 del decreto legislativo n. 41 del 2024 ha infine previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l'altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco.

ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025

Sebbene non esista un catalogo chiuso di giochi legali in Italia, nel citato decreto legislativo n. 41 del 2024 sono individuate diverse tipologie di gioco autorizzate in Italia, con particolare riferimento ai giochi a distanza (articolo 2).

Per gioco pubblico a distanza, ovvero gioco pubblico online, si intende il gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinati con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione.

Le tipologie di gioco che rientrano nella disciplina dei giochi pubblici leciti per i quali è ammessa la raccolta a distanza sono le seguenti:

  • scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi (si veda per informazioni il sito ADM);
  • concorsi a pronostici sportivi e ippici (lista ADM concorsi pronostici);
  • giochi di ippica nazionale definiti come le formule di scommessa ippica  a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè (indicazioni sul sito ADM);
  • giochi di abilità ossia i giochi pubblici a distanza con vincita in denaro nei quali le probabilità di vincita dipendono dall'abilità del giocatore in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio. Tra questi rientrano  i giochi di carte in modalità torneo e in modalità diversa dal torneo (ad esempio, poker, sul quale si veda il protocollo ADM, in generale sui giochi di abilità si veda il sito ADM);
  • scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori (si veda il seguente protocollo SOGEI sulle scommesse con interazione diretta);
  • bingo (indicazioni sul sito ADM);
  • giochi numerici a quota fissa tra i quali rientrano i giochi di sorte a quota fissa, ossia i giochi in solitario nel quale i possibili esiti hanno una probabilità di verificarsi predefinita e invariabile e il rapporto tra l'importo della vincita conseguibile e il prezzo della partecipazione al gioco è conosciuto dal giocatore all'atto della puntata, come nel gioco del lotto;
  • giochi numerici a totalizzatore nazionale (ad esempio, Superenalotto e altri) (indicazioni sul sito ADM);
  • lotterie ad estrazione istantanea e differita (indicazioni sul sito ADM);
  • ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, disciplinati con regolamento.

A questi si aggiungono i giochi mediante apparecchi terminali (VLT e New slot) e il bingo, i quali si svolgono in presenza mediante una rete di operatori concessionari presenti sul territorio, o

Va inoltre ricordata la cd. lotteria nazionale degli scontrini. 

Si ricorda che l'articolo 1, commi 540-544, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto  l'istituzione di una lotteria nazionale per persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che procedono all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggono fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Le suddette norme sono poi state modificate dall'articolo 1, comma 1095, della legge n. 178 del 2020 e dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 183 del 2020. Per partecipare all'estrazione è stato previsto che i contribuenti, al momento dell'acquisto effettuato mediante strumenti elettronici, abbiano comunicato il proprio codice lotteria all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Successivamente, la lotteria nazionale degli scontrini è stata modificata dall'articolo 18, comma 4- bis, del decreto-legge n. 36 del 2022 e dall'articolo 8 del decreto-legge 176 del 2022. Quest'ultimo ha introdotto un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per adeguarsi alla nuova disciplina relativa alla lotteria degli scontrini. Il contributo è stato previsto del 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per strumento. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e, inoltre, non sono assoggettabili ad alcun prelievo erariale.

Per ulteriori approfondimenti sull'andamento della lotteria nazionale scontrini, si rinvia al portale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla guida dell' Agenzia delle entrate.

Accanto ai giochi con vincite in denaro, si ricorda che la legge disciplina, altresì, le attività effettuate con apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, le quali si distinguono in due diverse tipologie caratterizzate rispettivamente dalla possibilità di ricevere un oggetto in premio (ad esempio, pesche di abilità, ecc.) ovvero quelli di semplice intrattenimento (videogiochi o apparecchi meccanici ed elettromeccanici quali calcio balilla, flipper, biliardo, ecc.).

Tali giochi sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti e l'installazione dei relativi apparecchi di gioco è comunque consentita nei soli esercizi commerciali autorizzati ai sensi del TULPS.

Una categoria di gioco a sé stante è rappresentata dai cosiddetti e-sports (per la cui disciplina fiscale si veda infra).

Gli e-sports o sport elettronici sono una forma di competizione svolta mediante l'utilizzo di videogiochi. Lo studio Esports-Background analysis pubblicato dal Parlamento Europeo a maggio 2022 descrive gli e-sport come campionati, tornei o competizioni simili in cui singoli o squadre giocano a videogiochi, generalmente per un pubblico, sia in persona che online, con lo scopo di intrattenere o vincere premi (anche in denaro). Questi sono, quindi, intrinsecamente legati all'industria dei videogiochi (vi si riferisce spesso anche con gli appellativi di competitive gaming o  egaming). Come specificato dal Parlamento europeo nella risoluzione Sport elettronici e videogiochi (2023/C 161/01), gli sport elettronici e lo sport sono settori diversi. Tale impostazione giuridica trova riscontro nella normativa nazionale, in quanto  in Italia gli sport elettronici non sono riconosciuti come disciplina sportiva ai sensi della delibera n. 1566 del 2016 del CONI in cui sono elencate le 385 discipline sportive riconosciute.
Nel corso degli ultimi anni gli e-sports hanno avuto un notevole sviluppo sia in termini di utenti raggiunti che in termini economici. Secondo gli ultimi dati Newzoo, per il 2024 è prevista una crescita degli introiti dell'11,1 per cento che porterebbe il mercato a raggiungere più di 1 miliardo e 600 milioni di dollari. La crescita in termini economici segue quella prevista in termini di spettatori che già nel 2021 ammontavano a 240 milioni e che si prevede raggiungano i 300 milioni nel 2024.

Una specifica disciplina normativa concerne, infine, le case da gioco.

ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025

Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro vista la natura flessibile della riserva in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse si basa sulla concessione del servizio, mediante la quale l'Amministrazione affida ad un soggetto privato (articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 496 del 1948), prescelto sulla base di selezioni ad evidenza pubblica l'esercizio del gioco. Le concessioni concernono sia la raccolta di giochi e scommesse su reti fisiche sia la raccolta online.

La disciplina dei giochi su reti fisiche

Lo sviluppo del gioco su rete fisica si è basato sui principi del decreto legislativo n. 496 del 1948, il quale disciplina le attività di gioco prevedendo che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, siano riservati allo Stato in accordo con l'articolo 88 del TULPS.

Sotto il profilo organizzativo, con la legge n. 133 del 1999, concernente gli interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale e le relative esigenze di maggior gettito erariale, all'articolo 16, è stato previsto che il Ministro delle finanze possa disporre l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2002, al fine di assicurare la gestione unitaria dei giochi, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi sono state affidate all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), successivamente incorporata nell'Agenzia delle Dogane, ridenominata, quindi, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In seguito, l'articolo 38 del decreto-legge n. 223 del 2006 ha modificato l'articolo 1, comma 287, della legge n. 311 del 2004, inserendovi la lettera b), che ha introdotto la possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli).

La legge n. 220 del 2010 (articolo 1, commi 77-79) ha previsto l'aggiornamento delle convenzioni accessive alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, individuando i requisiti dei concessionari (comma 78, lettera a), nn. da 1 a 6) e gli obblighi cui devono assoggettarsi (lettera b), nn. da 1 a 25).

Di seguito si riporta una sintetica rassegna delle concessioni riguardanti i giochi su reti fisiche.

Lotterie nazionali istantanee

Con riferimento alle lotterie istantanee, il concessionario è la società Lotterie Nazionali S.r.l. La concessione è stata prorogata fino al 2028 secondo le previsioni del decreto-legge n. 148 del 2017, ai sensi delle quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione.

Con riferimento a tale concessione, il decreto legislativo n. 41 del 2024, (articolo 23, comma 6), ha disposto che l'Agenzia delle delle dogane e dei monopoli pubblicherà avvisi di preinformazione per divulgare l'intenzione di bandire una gara e raccogliere  elementi informativi utili  dalla conseguente reazione del mercato. Si precisano, inoltre, i parametri essenziali minimi che dovranno essere disciplinati dal bando (durata della concessione, aggio, ecc.) 

Si segnala che, con riferimento alle lotterie nazionali, la gestione non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali S.r.l. (società composta da Lottomatica Holding S.r.l., Scientific Games International Inc., Arianna 2001 S.p.A., Servizi in Rete S.r.l.,), in quanto unico soggetto, tra quelli invitati attraverso procedure selettive ristrette tra i maggiori operatori del settore, che ha manifestato il proprio interesse al riguardo.

Giochi numerici a totalizzatore nazionale

In merito ai giochi numerici a totalizzatore nazionale (SuperEnalotto, SuperStar e Vinci per la vita-Win for Life), dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, il concessionario è la società Sisal S.p.A., che si è aggiudicata, a luglio 2019,  la gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge n. 232 del 2016, per la concessione (di durata novennale) della gestione dei suddetti giochi. Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della concessione sono stati prorogati. In ragione di ciò, la data di decorrenza della convenzione novennale è stata fissata al 1° dicembre 2021 (articolo 101 del decreto-legge 104 del 2020).

Con la determinazione direttoriale del 17 settembre 2019, è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A. la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Ai sensi della determinazione direttoriale del 17 agosto 2020, la data per la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale è fissata al 1° dicembre 2021. 

Giochi numerici a quota fissa

Con specifico riferimento ai giochi numerici a quota fissa, Lottoitalia S.r.l. è risultata unica partecipante alla procedura di selezione indetta con il bando del 15 dicembre del 2015 aggiudicandosi la concessione per 9 anni a decorrere dal 30 novembre 2016 (con scadenza quindi al 30 novembre 2025). Con riguardo a questa concessione (nonché alla gestione a distanza del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa), il decreto legislativo n. 41 del 2024 (articolo 23, commi 4 e 5) ha definito i criteri per il nuovo affidamento, prevedendo che la durata della concessione sia pari a nove anni non rinnovabili (con un aggio al 6 per cento della raccolta per il concessionario).

Bingo

Una specifica disciplina concerne le concessioni riguardanti il gioco del bingo. La legge di stabilità del 2014 (articolo 1, commi 636-638) aveva previsto che entro il 31 marzo 2023, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 124, lettera a) della legge n. 197 del 2022), venissero messe a gara 210 concessioni per la raccolta del bingo. Anche in tal caso, il corrispettivo una tantum, è stato maggiorato dalla legge di bilancio 2024 del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore.

Da ultimo, tali concessioni sono state prorogate sino al 31 dicembre 2026 dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 96).

Scommesse

Con riferimento alle concessioni relative alla raccolta di scommesse, la legge di bilancio 2023 (articolo 1,comma 124), ha previsto la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni. Nello specifico, la legge proroga le concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali. Il corrispettivo una tantum, previsto per l'ottenimento delle citate concessioni, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore.

Anche tali concessioni sono state prorogate sino al 31 dicembre 2026 dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 96).

Per quanto riguarda le scommesse ippiche, sia al totalizzatore sia a quota fissa, i concessionari autorizzati da ADM possono effettuare la raccolta attraverso le agenzie aderenti alle rispettive reti distributive. La raccolta è, però, anche permessa all'interno degli ippodromi presso gli appositi sportelli e i picchetti degli allibratori. Le altre scommesse sportive possono invece essere raccolte esclusivamente dai concessionari presso le ricevitorie facenti parte della loro rete distributiva.

Giochi su apparecchi videoterminali (Videolottery/VLT e New Slot/AWP)

Un secondo gruppo di giochi su rete fisica è rappresentato da quelli facenti parte di una rete o più reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che si attivano esclusivamente in presenza di un sistema di elaborazione della rete stessa e che consentono la gestione telematica, anche attraverso apparecchi videoterminali, dei giochi leciti secondo le previsioni di appositi decreti ministeriali (articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS). Tali reti sono affidate in concessione con procedure ad evidenza pubblica (articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972). Nel 2013 sono state sottoscritte le convenzioni di concessione relative all'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito (New slot e VLT), di durata novennale. Tali concessioni, prorogate fino al 29 giugno 2022, in ragione dell'emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 124, lettera b) della legge n. 197 del 2022).  Il corrispettivo una tantum, previsto per l'ottenimento delle citate concessioniè stato maggiorato del 15 per cento dalla legge di bilancio 2024 rispetto alla previsione delle norme in vigore.

Anche tali concessioni sono state prorogate sino al 31 dicembre 2026 dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 96).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla pagina web dell'ADM.

La disciplina dei giochi a distanza

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 123), ai fini del perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri, altresì, la tutela della salute pubblica, ha prorogato, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. La medesima legge ha disposto, altresì, una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga. Tale somma è versata in due rate di pari importo con scadenza:

  • al 15 luglio ed al 1° ottobre 2023, per quanto dovuto per il 2023;
  • al 15 gennaio e al 1° giugno 2024, per quanto dovuto per il 2024.

Con decreto direttoriale del 20 dicembre 2024, nell'imminenza della scadenza del termine sopra indicato, è stata disposta una proroga tecnica fino al 17 settembre 2025, termine ultimo della procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, agli stessi oneri e condizioni previste dalle convenzioni accessive alle rispettive concessioni, parametrate alla durata effettiva della proroga.

I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendevano aderire alla proroga tecnica erano tenuti a presentare espressa comunicazione all'Ufficio gioco a distanza e scommesse entro e non oltre il 27 dicembre 2024, decorso tale termine, dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha provveduto all'interruzione della raccolta per coloro che non hanno aderito.

Con riguardo alle sopra menzionate tipologie di gioco (articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 41 del 2024), vengono introdotti, dal decreto medesimo, le nuove regole per le gare di affidamento delle concessioni per la raccolta del gioco online

La precedente normativa regolatrice delle gare era rinvenibile all' articolo 24, commi da 11 a 26, della legge n. 88 del 2009, la quale fissava la durata delle attuali concessioni fino al 31 dicembre 2022, poi prorogata fino al 31 dicembre 2024 per effetto del richiamato articolo 1, comma 123, della legge di bilancio 2023, con un onere a carico dei concessionari ( Elenco dei concessionari autorizzati al gioco a distanza).
Precedentemente, l'autorizzazione alla raccolta telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici (originariamente non prevista), è stata regolamentata con il decreto n. 156 del 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di modernizzare e migliorare il servizio reso all'utenza e di incrementare le entrate erariali.
Successivamente al decreto richiamato, è stata introdotta la prima normativa di riferimento sul gioco a distanza con la  legge n. 266 del 2005, in particolare al comma 350 lettera b),  che definiva i termini per la concessione della conduzione operativa dei giochi mediante la rete telematica. Nei commi 355 e 356 si prescrive la prima regolamentazione dei giochi offerti in via telematica concernente sanzioni ed obblighi per gli operatori che operano in difetto di concessione o in violazione delle indicazioni dell'AAMS.

 

Con il richiamato decreto legislativo n. 41 del 2024 sono state introdotte le nuove regole per le gare relative alle concessioni e i requisiti che i concessionari dovranno detenere per tutta la durata delle stesse. Sono regolamentati per la prima volta i cosiddetti PVR, ossia i Punti Vendita Ricarica, e vengono introdotte norme per il contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione.

Con riferimento ai Punti vendita ricariche si prevede l'istituzione di un albo nel quale saranno registrati in via esclusivamente telematica i titolari di rivendite di generi di monopolio autorizzarti alla raccolta di giochi pubblici nonchè dei soggetti che esercitano punti vendita ricariche. L'iscrizione all'albo prevede il pagamento di un importo annuale fisso (pari a100 euro).

Mediante le nuove gare, vi sarà, quindi, l'attribuzione dell'esercizio e della raccolta a distanza dei giochi prevedendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa limitare tali concessioni nella misura massima di 200.

Le nuove concessioni avranno una durata di 9 anni secondo i requisiti e condizioni richieste e potranno essere anche attribuite ai soggetti già titolari di concessione attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza con riferimento alle concessioni di cui sono titolari.

Il decreto legislativo  distingue un modello di concessioni multiple, relativo ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad f), di cui possono godere tutti i concessionari vincitori delle specifiche gare pubbliche, e un modello di concessioni destinate a soggetti titolari unici per la gestione e per lo sviluppo previsto per i restanti giochi (giochi numerici a totalizzatore nazionale; giochi numerici a quota fissa; lotterie ad estrazione istantanea o differita).

Questi ultimi concessionari, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono dare licenza ai concessionari dei giochi dalle lettere da a) ad f), contrattualizzandone, altresì, il relativo aggio, comunque non inferiore a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.

Vengono definiti i rapporti tra i concessionari e i giocatori sulla base di un contratto di conto di gioco predisposto nel rispetto delle condizioni minime introdotte. Sono, altresì, previste le sanzioni sia per l'inadempimento da parte del concessionario sia per alcune ipotesi di esercizio di giochi in forma illecita.

Tra le tipologie di gioco rientranti tipicamente nell'ambito della raccolta a distanza vanno segnalati i giochi di abilità (regolamentati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il cui esercizio era oggetto di autorizzazione per i concessionari di giochi a distanza) e le scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori.

Si ricorda, inoltre, che per alcuni giochi, la cui raccolta avviene su reti fisiche (come le lotterie istantanee, i giochi numerici a totalizzatore nazionale e a quota fissa), è consentito ai concessionari lo svolgimento della raccolta anche a distanza in ragione della concessione unica di cui sono titolari (articolo 6, comma 4, decreto legislativo n. 41 del 2024). Per i soggetti sopra indicati la raccolta è ammissibile solo se il sistema di raccolta è conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La medesima facoltà è assicurata con riferimento alla raccolta di scommesse.

Sono inoltre disciplinate le penali contrattuali previste dalle convenzioni relative alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, il trasferimento delle concessioni nonchè le cause di decadenza dalla concessione e revoca della concessione, gli effetti della scadenza anticipata delle concessioni, e la responsabilità del concessionario.

Con riferimento ai giochi a distanza si prevede che l'offerta e la raccolta dei giochi è effettuata dal concessionario attraverso la propria rete rimettendosi al regolamento di gioco la disciplina delle vincite e del pagamento delle stesse, degli eventuali rimborsi nonché delle comunicazioni attinenti gli esiti di gioco. Sono infine disciplinate le condizioni per l'aggiornamento delle regole concernenti la restituzione della vincita e della posta in gioco, nonchè della misura del prelievo  in caso di riduzione dei volumi di gioco e del gettito erariale superiori a specifiche soglie (comunque non inferiore al 5 per cento).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier relativo all'Atto del Governo n. 116.

 

ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025

La disciplina fiscale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda delle varie tipologie di gioco.

Le entrate provenienti da tale settore rivestono carattere sia tributario sia extra-tributario. In quest'ultimo caso, il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo pari alla differenza tra l'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco. Tale prelievo si applica esclusivamente al Lotto, alle lotterie istantanee e a quelle a estrazione differita.

Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco viene classificato, invece, tra le entrate tributarie.

 

  1. PREU

L'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 ha istituito il Prelievo erariale unico (PREU), originariamente fissato in misura pari al 13,5 per cento delle somme giocate, che si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot), e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del TULPS. Si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, obbligatoriamente collegati alla rete telematica (new slot), e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa (videolottery).

La misura del prelievo negli anni è stata più volte aumentata. L'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), ha elevato il PREU sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:

  • 19,25 per cento (AWP) e 6,25 per cento (VLT) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
  • 19,6 per cento (AWP) e 6,65 per cento (VLT) dal 1° maggio 2019;
  • 19,68 per cento (AWP) e 6,68 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2020;
  • 19,75 per cento (AWP) e 6,75 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2021;
  • 19,6 per cento (AWP) e 6,6 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2023.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1051, legge n. 145 del 2018) ha successivamente incrementato le predette aliquote di un ulteriore 1,35 per cento per le new slot e dell'1,25 per cento per le videolottery a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Infine, l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, modificando il suddetto comma 1051, ha ulteriormente incrementato dello 0,65 per cento l'aliquota applicabile alle new slot.
Da ultimo, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 731, legge n. 160 del 2019) ha aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi AWP (o new slot), nonché sulle videolottery (VLT). Le  relative aliquote sono stabilite nella seguenti misure:

  • apparecchi AWP: 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, 24 per cento delle somme giocate per gli apparecchi AWP;
  • VLT: 8,5 per cento sino al 31 dicembre 2020 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, 8,6 per cento delle somme giocate per gli apparecchi videolottery.

La legge di bilancio 2025 non ha previsto alcuna variazione della misura del suddetto prelievo.

  1. Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

L'imposta unica, istituita dal decreto legislativo n. 504 del 1998, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualsivoglia evento, anche se svolto all'estero.

La base imponibile è costituita:

  • per i concorsi pronostici, dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori;
  • per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.

Sono soggetti passivi coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

L'aliquota dell'imposta è fissata nelle seguenti misure:

  • per i concorsi pronostici: 26,8 per cento della base imponibile;
  • per le scommesse:

    a) scommessa tris e assimilabili: 22,5 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

    b) ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore: 15,7 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

    c) scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori: variano dal 2 all'8 per cento a seconda del movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e dal numero di eventi;

    d) scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per ogni tipo di scommessa ippica a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e Accoppiata nazionale), come da ultimo previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge di bilancio 2025, il prelievo applicato è pari al 20,5 per cento (in luogo del previgente 43 per cento) su reti fisiche e al 24,5 per cento (in luogo del previgente 47 per cento) a distanza.

A tale proposito, si rammenta che il prelievo è applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del gettito conseguito nel 33 per cento a titolo di imposta unica e nel 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, prevista dall'articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017.

Per le scommesse ippiche di tipo V7 è prevista un'aliquota unica pari al 15,7 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Il gioco v7 risulta sospeso dal 1° gennaio 2024 in ragione della modestissima raccolta realizzata.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1052) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica è stabilita:

  • per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
  • per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
  • per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

La legge di bilancio 2025 ha chiarito, con norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 89), che, a fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l'imposta unica del 25 per cento di cui sopra, oltre ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Peraltro, a decorrere dal 1° luglio 2019, come previsto dall'articolo 1, comma 638, della legge di bilancio 2019, è stata soppressa l'imposta unica per:

  • i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003;
  • le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 1999;

E' stata soppressa, altresì, l'Imposta sulle giuocate dei concorsi pronostici di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge n. 412 del 1991.

Da ultimo, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 92) ha incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le suddette aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, fissandole al:

  • 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per:

    - i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa;

    - il gioco del bingo a distanza;

  • 20,5 per cento e 24,5 per cento per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza, applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
  • 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006.

  1. Imposta sugli intrattenimenti

L'imposta sugli intrattenimenti è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di riferimento saranno rappresentate dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 174 del 2024 (Testo unico dei tributi erariali minori) (Atto Governo 184).

Tale imposta si applica agli intrattenimenti, giochi e altre attività indicati nella tariffa di seguito riportata, che si svolgono nel territorio dello Stato.

E' soggetto passivo chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla medesima tariffa.

La base imponibile è costituita da:

  • importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto;
  • aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico (es. guardaroba);
  • corrispettivi delle cessioni e della prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
  • ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazioni e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati.

Alla base imponibile così determinata occorre poi applicare l'aliquota di riferimento prevista per la tipologia di intrattenimento stabilita dalla seguente tariffa.

 

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

 

Genere di attività

Aliquota 

1

 

Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.

16 per cento

 

 

2

Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.

 8 per cento

 

3

 

  Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.

60 per cento

4

   

  Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

 

10 per cento

 

Per gli apparecchi di cui al n. 2 la base imponibile è definita in via forfetaria. 

  1. Aliquota IVA

L'aliquota IVA, prevista all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro

5. Riepilogo delle entrate tributarie ed extratributarie relative ai giochi

 

GIOCHI  
 
BASE IMPONIBILE  
ALIQUOTA  
Lotto
Lotto tradizionale
Entrate
extratributarie
 
differenziale
per il banco
10 e Lotto
Entrate
extratributarie
 
differenziale
per il banco
Giochi numerici a totalizzatore nazionale
Superenalotto
Imposta
unica
raccolta
31,50 per cento
Superstar
Imposta
unica
raccolta
38,27 per cento
Win for Life
Imposta
unica
raccolta
23,27 per cento
Lotterie 
Lotterie differite
Entrate
extratributarie
 
valore
residuale
Lotterie istantanee
Entrate
extratributarie
 
valore
residuale
Giochi a base sportiva
Concorsi pronostici
Imposta
unica
soppressa dall'articolo 1, comma 638, legge di bilancio 2019
-
Scommesse a quota fissa
Imposta
unica
margine lordo
20,5 per cento rete fisica
24,5 per cento a distanza
Scommesse a totalizzatore
Imposta
unica
soppressa dall'articolo 1, comma 638, legge di bilancio 2019
-
Giochi a base ippica
Scommesse ippiche a quota fissa
Imposta
unica
posta di gioco
6,76 per cento rete fisica
8,08 per cento a distanza
Scommesse ippiche a totalizzatore
Imposta
unica
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa
15,7 per cento
V7 (sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2024)
Imposta
unica
posta di gioco
15,7 per cento
Bingo
Bingo
Imposta
unica
margine lordo
20 per cento
Apparecchi
Apparecchi comma 6, lettera  a) ( New slot - AWP)
PREU
totale della raccolta
24 per cento
Apparecchi comma 6, lettera  b) (VLT -  Videolottery)
PREU
importo totale della raccolta di gioco costituita dalle somme puntate per attivare ogni singola partita
8,6 per cento
Apparecchi comma 7
ISI e IVA
imponibile medio annuo forfetario per categoria
8 per cento
Giochi di abilità a distanza (skill games)
Giochi di abilità a distanza
Imposta
unica
quota raccolta non restituita al giocatore (margine lordo del concessionario)
25,5 per cento
Giochi di carte e giochi di sorte a quota fissa  
Poker  cash
Giochi da casinò
Imposta
unica
quota raccolta non restituita al giocatore (margine lordo del concessionario)
25,5 per cento

Trattamento fiscale della vincita 

Le vincite da gioco legale sono soggette ad un trattamento fiscale specifico. Essi sono qualificati, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), come redditi diversi, ma sono oggetto di tassazione alla fonte.

Dal 2012, con decreto del 12 ottobre 2011 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è stato introdotto un prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro per alcuni giochi.

Da ultimo, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha fissato tale prelievo al:

  • 12 per cento per videolottery, Vinci per la vita - Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar;
  • 8 per cento per le vincite al lotto.

Per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (AWP-New Slot) e lettera b) (VLT) al prelievo della PREU era aggiunto un prelievo del 6 per cento sulla parte delle vincite eccedente i 500 euro, di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2011.

La legge di bilancio del 2020 (articolo 1 comma 733) ha previsto, a decorrere dal 15 gennaio 2020, un incremento del prelievo fino al 20 per cento sul totale delle vincite nella quota eccedente il valore di 200 euro. Questo tipo di prelievo è trattenuto all'atto del pagamento delle vincite stesse ed è versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

La legge di bilancio 2020 ha incrementato, altresì, al 20 per cento la percentuale di prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar, ma anche per i Gratta e Vinci.

Infine, si richiama a quanto già indicato nel primo paragrafo rispetto alla Lotteria Nazionale degli scontrini, le cui vincite sono le uniche a non essere soggette a prelievo fiscale.

 

L'inquadramento fiscale degli e-sports

Gli e-sports stanno acquisendo nel corso degli anni una rilevanza sempre maggiore e, di conseguenza, anche la figura del gamer (giocatore di e-sport), il quale, svolgendo la sua attività, può essere remunerato economicamente.

La remunerazione viene garantita principalmente mediante vincite e premi in denaro ricevuti direttamente o tramite il team con cui si partecipa alle competizioni, ma anche tramite lo sfruttamento economico dei diritti d'immagine, avvalendosi di sponsorizzazioni e pubblicità testimoniali.

I proventi conseguiti sono qualificati:

  • redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 del TUIR e determinati secondo le regole dettate dall'articolo 51 del medesimo Testo Unico se conseguiti attraverso un vincolo di subordinazione;
  • redditi di lavoro autonomo professionale ex articolo 53, comma 1, del TUIR, e la relativa base imponibile calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 54, commi da 1 a 6-bis, laddove manchi il vincolo di subordinazione.
ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025

Come si evince dall'ultima relazione pubblicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli Libro Blu 2022, nel 2022 il settore Giochi conferma il trend positivo già avviato nel 2021. Si registra un incremento di tutte le dimensioni di gioco rispetto al 2021: 22,39 per cento per la Raccolta, 20,91 per cento per le Vincite, 31,56 per cento per la Spesa e 33,40 per cento per l'Erario.

La quota riferibile all'Erario, che costituisce l'ammontare totale dell'imposizione fiscale e del differenziale residuale tra Raccolta, Aggi e Vincite dei giochi che entrano nelle casse pubbliche, è stata pari a 11,22 miliardi di euro per il 2022 (+33,40 per cento rispetto al 2021).

L'abbandono delle restrizioni che hanno caratterizzato gli anni pandemici ha dato una spinta propulsiva alla ripartenza dell'intero settore dei giochi. In particolare, l'incremento del dato relativo alla raccolta è riconducibile ad un ritorno alle postazioni di gioco fisiche.

A partire dal 2020, a causa dell'emergenza pandemica e delle relative misure restrittive imposte dal Governo nell'ambito del gioco fisico, i giocatori si sono rivolti maggiormente al gioco a distanza, generando un effetto "sorpasso", in termini di Raccolta, del gioco telematico rispetto a quello fisico. Complessivamente, nel 2022 la Raccolta del gioco fisico ha registrato un incremento del 43,17 per cento rispetto al 2021 (quasi 63 miliardi totali rispetto ai circa 44 miliardi del 2021). La Raccolta del gioco a distanza mostra, invece, una crescita più modesta e pari all'8,78 per cento (poco più di 73 miliardi totali rispetto ai circa 67 miliardi del 2021). Nel 2022, dunque, la Raccolta del gioco legale ha raggiunto i 136 miliardi di euro, corrispondenti a quasi l'8 per cento del PIL nazionale.

 

Secondo i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze nel Bollettino delle entrate tributarie, nel periodo gennaio-dicembre 2024 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) risultano pari a 7.674 milioni di euro (-328 milioni di euro, pari a -4,1 per cento rispetto al medesimo periodo del 2023); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e delle altre attività di gioco) è di 6.570 milioni di euro (-384 milioni di euro, pari a -5,5 per cento rispetto al medesimo periodo del 2023).

Inoltre, sempre secondo i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze nel Bollettino delle entrate tributarie, nel mese di gennaio 2025 le entrate totali relative alle tasse e imposte su attività di gioco (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 1.037 milioni di euro (+375 milioni di euro, pari a +56,6 per cento rispetto al mese di gennaio 2024); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e altre attività di gioco) è di 906 milioni di euro (+312 milioni di euro, pari a +52,5 per cento rispetto al mese di gennaio 2024).

Si precisa che dall'anno 2023 sono state introdotte alcune modifiche ai criteri di registrazione contabile di bilancio delle entrate tributarie e extra-tributarie.

In particolare, il capitolo relativo al gioco del lotto, che fino al 2022 faceva parte delle entrate tributarie (capitolo 1801), categoria delle imposte indirette, nel 2023 viene considerato entrata extra-tributaria. Al contrario, le entrate relative alla ritenuta sulle vincite del gioco del lotto, prevista dall'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 (capitolo 2328) che, sino al 2022 veniva considerata entrata extra-tributaria, dal 2023 è classificata tra le entrate tributarie, categoria delle imposte dirette.

 

ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025

Anche con riferimento al contrasto al gioco d'azzardo e alla tutela dei minori, nel corso della presente legislatura si sono registrati diversi interventi normativi.

Il decreto legislativo n. 41 del 2024 (vedi sopra), all'articolo 13, affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire e tenere l'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento di una somma (200 euro per il primo anno e 150 per i successivi) ed è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell'attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.

Vengono chiariti, altresì, gli obiettivi primari della disciplina dei giochi, consistenti nel perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di gioco d'azzardo patologico, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale.

Viene istituita poi una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia.

Inoltre, vengono indicati principi in materia di tutela e protezione del giocatore, ponendo in capo al concessionario precisi obblighi, anche di carattere tecnico volti a mitigare il rischio di un utilizzo patologico degli strumenti di gioco, e concedendo al medesimo la facoltà di effettuare, con oneri a proprio carico e con l'indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.  

Di seguito si riportano i più significativi interventi normativi in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico e tutela dei minori nelle ultime legislature.

 

Il decreto-legge n. 87 del 2018 è intervenuto in maniera sostanziale sulla materia. In particolare, è stata vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. Tale divieto, a partire dal 1° gennaio 2019, è stato esteso anche alle sponsorizzazioni. E' stabilito, altresì, che i tagliandi delle lotterie istantanee debbano contenere messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. Si stabilisce, inoltre, che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati (vedi il D.M. 18 settembre 2018). E' stato disposto che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. E' stata prevista la rimozione dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, degli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio Per l'attuazione vedi il Decreto 30 luglio 2019). L'articolo 9-quinquies istituisce il logo No Slot presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consente ai Comuni di prevedere, per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare videolottery e slot machine il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo No Slot. Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot che stabilisce che i soggetti interessati all'uso del logo dovranno presentare telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo secondo le modalità indicate nel decreto stesso.

Anche la legge di bilancio 2019 ha introdotto misure volte alla prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (new slot e videolottery), per consentire di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni.

Il decreto-legge n. 4 del 2019, in materia di contrasto al gioco d'azzardo, ha chiarito che l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi AWP/new slot deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto; ha aumentato le pene per chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro e ha previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale. Ha disposto sanzioni per chiunque produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche del TULPS. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 50 mila euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha autorizzato la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100 mila euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. Il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è, quindi, autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi new slot e videolottery al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico (c.d. agente sotto copertura). Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Infine, il decreto-legge n. 104 del 2020 ha apportato una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), con lo scopo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. Vengono regolamentate, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente privi di regole tecniche di produzione e si attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti. L'ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025

Con il decreto legislativo n. 41 del 2024, adottato in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023), è stata introdotta una normativa generale in materia di giochi, con particolare riferimento alla disciplina dei giochi a distanza.

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 123) ha prorogato, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.

La norma ha disposto, altresì, una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga.

Tale somma è versata in due rate di pari importo con scadenza:

  • al 15 luglio ed al 1° ottobre 2023, per quanto dovuto per il 2023;
  • al 15 gennaio e al 1° giugno 2024, per quanto dovuto per il 2024.

Inoltre, la legge medesima (articolo 1, comma 124) ha prorogato al 31 dicembre 2024 le seguenti concessioni:

  • per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023;
  • per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza il 29 giugno 2023;
  • delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024.

Successivamente, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 96) ha prorogato, a titolo oneroso, al 31 dicembre 2026 le concessioni:

  • relative al gioco del bingo;
  • scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati;
  • concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

L'articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2023 stabilisce che la disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (senza precisare il termine di emanazione del decreto) mentre l'articolo 20, comma 3-bis, della medesima disposizione rimette ad un provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione delle disposizioni applicative con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, nonché al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati.

Con riferimento al gioco del bingo, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 91) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite massimo del montepremi nella misura del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Pertanto, resta ferma la soglia minima del 70 per cento, ma viene aggiunto il limite del 71 per cento.

Sempre per quanto riguarda il bingo, la legge di bilancio (articolo 1, comma 90), ha modificato le condizioni necessarie ai fini dell'applicazione della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale bingo, di cui all'articolo 1, comma 636, lettera  c), della legge n. 147 del 2013, nel periodo di proroga della concessione. Nello specifico, la deroga si applica ai concessionari che versano in una situazione di impossibilità di mantenimento della disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario medesimo. Ai fini del trasferimento, è richiesta la disponibilità da parte dei concessionari di un altro immobile presso cui trasferirsi, sito nello stesso comune a una distanza minima stradale di un chilometro dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30 chilometri dalla sala bingo più vicina, ferma restando, comunque, la previa favorevole valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023 ha autorizzato la previsione, per il solo anno 2023, di una ulteriore estrazione settimanale dei giochi del lotto e del superenalotto, destinando le risorse conseguite a favore delle popolazioni dei territori dei comuni dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.

Successivamente, il decreto-legge n. 215 del 2023 (articolo 3, comma 7) ha prorogato al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto, destinando, tuttavia, le maggiori risorse al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Da ultimo, la legge di bilancio  2025 (articolo 1, comma 94) ha reso strutturale, a decorrere dall'anno 2025, tale estrazione settimanale aggiuntiva, prevista per la giornata del venerdì. Tuttavia, qualora la stessa ricorra in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, essa viene posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.

ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025
 
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