Enti religiosi e non profit
Le erogazioni liberali in favore degli enti non profit sono esenti dall'imposta di successione e donazione.
Come detto, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 346 del 1990 (TUS) dispone l'esenzione dall'imposta suddetta dei trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché di quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni espressamente previste da legge.
Nel caso di immobili, il beneficio dell'esenzione si estende anche all'imposta ipotecaria e catastale.
A tal proposito, si rammenta che, in via generale, il beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento dell'imposta di donazione. A seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore.
Con riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti a titolo gratuito in loro favore, è subordinata, non solo alla natura (ecclesiastica) dell'ente beneficiario, ma anche all'attività in concreto esercitata dall'ente stesso, ossia finalità di religione e di culto. Tale principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1149/2021.
Al riguardo, si precisa che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, avendo fine di religione o di culto, sono equiparati, agli effetti tributari, agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione (articolo 7, comma 3, dell'Accordo tra Stato italiano e Chiesa cattolica del 1984).
Trust a favore dei soggetti affetti da grave disabilità ("Dopo di noi")
La legge n. 112 del 2016 (c.d. dopo di noi), in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ha introdotto nell'ordinamento italiano specifiche tutele per le persone con disabilità che rimangano prive del sostegno familiare e delle figure prestatrici di cura, siano esse genitori o altri caregiver legati o meno da gradi di parentela o affinità.
La legge si applica ai disabili gravi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, vale a dire soggetti che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbiano ridotta autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale. Con questo nuovo strumento giuridico, le persone in stato di grave disabilità possono garantirsi la tutela del patrimonio dopo la morte, nei casi più frequenti, dei loro genitori o dei loro prestatori di cura. Più in dettaglio, la richiamata legge n. 112 del 2016, oltre a prevedere specifiche agevolazioni fiscali, all'articolo 6 stabilisce la facoltà, a partire dall'anno 2017, di costituire un trust, vale a dire la destinazione fiduciaria di un patrimonio autonomo da parte dei disponenti danti causa, anche per disposizione testamentaria, ovvero fondi speciali istituiti esclusivamente in favore di soggetti in grave stato di disabilità, mediante la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili alla loro disabilità a carattere grave, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile.
Nello specifico, i beni e i diritti conferiti in trust, quelli gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile oppure destinati a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità, nonché i trasferimenti di beni a favore dei soggetti beneficiari in caso di loro premorienza rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali o costituito il predetto vincolo, non sono assoggettati all'imposta di successione e donazione a condizione che il trust, il fondo speciale o gli altri vincoli di destinazioni di cui all'articolo 2645-ter del codice civile presentino i seguenti requisiti: