La delega fiscale, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 2025, oltre a disciplinare il termine per l'esercizio della delega, la procedura parlamentare di trattazione degli schemi di decreto legislativo (articolo 1) nonché le coperture finanziarie degli oneri degli schemi di decreto legislativo attuativi della stessa (articolo 22) individua alcuni princìpi generali del diritto tributario nazionale (articolo 2) cui il Governo deve attenersi.
Si tratta in particolare dei seguenti principi:
- stimolo della crescita economica e alla natalità,
- prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi,
- riduzione del carico fiscale,
- razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario,
- revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.
La delega fiscale contiene inoltre i principi attinenti ai diversi ambiti del sistema fiscale (sia con riguardo alle singole imposte che con riferimento alle procedure). In particolare:
- contiene i princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare attenzione all'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, alle raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) contro l'erosione della base imponibile, alla migliore prassi internazionale e alle convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni. Specifici principi e criteri direttivi concernono la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società. Si dispone infine in merito al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione nonché la semplificazione e la razionalizzazione del regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia (articolo 3);
- stabilisce principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente volti ad integrare e modificare i contenuti della legge n. 212 del 2000 (articolo 4);
- contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF (articolo 5) disponendo la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta individuando specifiche finalità. Si prevede il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; applicazione della cd. flat tax incrementale alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente e assimilati se riferibili alla percezione della tredicesima mensilità; introduzione di una tassazione in misura agevolata anche sui premi di produttività alle medesime condizioni. Infine è stata prevista la valutazione dell'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici, come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne.
Con riferimento ai redditi agrari si prevede, oltre all'aggiornamento delle classi e qualità di coltura, il riordino del regime di tassazione del medesimo reddito su base catastale, individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente va considerata produttiva di reddito d'impresa. Si prevede inoltre l'introduzione di un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole.
Per quanto concerne i redditi da fabbricati, la legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa o di arti e professioni.
Per i redditi di natura finanziaria sono previsti diversi principi e criteri direttivi concernenti la creazione di un'unica categoria reddituale (che unifichi i redditi finanziari e i redditi diversi di natura finanziaria), determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa e assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta. Viene inoltre prevista l'ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, iniziative agevolative e di semplificazione con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati ed il mantenimento del livello attuale di imposizione per i redditi derivanti da titoli di Stato.
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità.
Riguardo il lavoro autonomo nella prospettiva di semplificare e razionalizzare il reddito derivante da arti e professioni, si prevedono il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti per tali redditi con l'eccezione dei rimborsi e delle spese sostenute e riaddebitate al cliente non deducibili; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali all'arte e alla professione e ad uso promiscuo sia nel caso di acquisizione in proprietà che in leasing; la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
Per i redditi d'impresa, si prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires.
Sono infine contemplati specifici interventi sui cd. redditi diversi di natura non finanziaria con riferimento alle plusvalenze realizzate sulla cessione dei terreni edificabili, imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni; plusvalenze conseguite dai collezionisti di opere d'arte).
- reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Si prevede l'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'Ires ordinaria: a) la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito prodotto entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione sia impiegata in: investimenti qualificati, nuove assunzioni o schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Tale beneficio non si applica agli utili distribuiti; b) la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime. Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili ai fini della definizione della base imponibile. Si prevede inoltre la revisione della deducibilità degli interessi passivi e il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali, la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento,un reg me speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa, la razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata (articolo 6).
- reca i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione della medesima imposta, la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA e quella degli enti del terzo settore (articolo 7).
- stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento, sostituendo l'imposta con una sovraimposta determinata secondo le medesime regole dell'IRES e garantendo comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario (articolo 8).
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contiene diversi principi e criteri direttivi concernenti la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa, semplificando la disciplina del codice civile in materia di bilancio ed introducendo la disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale. Con la stessa finalità si prevede che possa essere introdotta la possibilità per i soggetti che adottano i princìpi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato di applicarli anche al bilancio di esercizio, salve alcune eccezioni. Con riferimento alla disciplina degli incentivi alle imprese si prevede la razionalizzazione degli stessi, la revisione della fiscalità di vantaggio, la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese che operano nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alle zone economiche speciali. Sono infine previsti specifici principi volti a semplificare la disciplina della liquidazione ordinaria di imprese individuali e delle società commercial, i regimi agevolativi per gli Enti del Terzo settore, per razionalizzare le misure fiscali per gli enti sportivi, diretti a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, mediante razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate e occupate all'estero nonché per la revisione del regime delle società non operative (articolo 9). Con la legge n. 120 del 2025 la disposizione è stata modificata al fine di estendere la disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa (non solo alla composizione negoziata, come nel testo vigente), prevedendo l'introduzione di un'analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- individua i princìpi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni e all'imposta di bollo. Si prevede di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile. Ulteriormente, si prevede il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro. Diversi principi sono diretti a semplificare gli adempimenti dei contribuenti anche mediante soluzioni tecnologiche. Infine si prevede il riordino delle tasse automobilistiche e la valutazione di un eventuale progressivo superamento del cd. Superbollo (articolo 10).
- reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. Si prevede infine la revisione dell'istituto della controversia doganale (articolo 11).
- contiene i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, tra i quali la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto; la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili e la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica in ottica eco-friendly, disincentivando i prodotti energetici ambientalmente dannosi. Specifici principi concernono gli adempimenti relativi ai prodotti alcolici e la revisione della disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti (articolo 12).
- dispone principi e criteri direttivi in materia di tributi regionali. Si prevede di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli legislativamente; si definiscono infine principi e criteri direttivi per rivedere le norme della delega concernente il federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) in modo da rimodulare la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi, anche ricorrendo a fonti di finanziamento alternative, attribuendo inoltre alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurino l'attuazione del principio di territorialità delle entrate. Tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale (articolo 13). Con riferimento all'applicazione della delega nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si prevede che essa avvenga compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione (articolo 23).
- stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali consolidando l'autonomia finanziaria di questi escludendo doppia imposizione tra Stato ed enti locali; si prevedono inoltre: la piena attuazione del federalismo fiscale; la razionalizzazione dei tributi locali e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; la semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate, delle sanzioni e la previsione di forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La disposizione riconosce, infine, alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali (articolo 14).
- contiene i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, confermando il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale con riguardo all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi e alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento (articolo 15). Con la legge n. 120 del 2025 sono state introdotte alcune modifiche in particolare il criterio della "diminuzione dei limiti di giocata e vincita" presente nel testo originario è stato sostituito con il criterio di "revisione" dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita, inoltre, è stato inoltre modificato il principio concernente la ridefinizione delle violazioni in materia di giochi al fine di consentire al Governo di dettare una disciplina organica e più efficace delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti tutto il mondo giochi e non solo, come invece previsto dal testo previgente, quello a distanza.
- reca principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto: l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche con riferimento al calendario degli adempimenti fiscali; interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria; misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. In particolare si fa riferimento ; al rafforzamento dei regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale; all'ampliamento delle forme di pagamento dei tributi anche attraverso i rapporti interbancari diretti (RID) e altre forme di pagamento elettronico; all'ammodernamento dei terminali di pagamento e alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché al potenziamento della formazione professionale del personale dell'Amministrazione finanziaria nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali ed all'ampliamento dei contenuti conoscitivo del cosiddetto cassetto fiscale. Infine sono presenti principi in tema di al riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e di revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco (articolo 16).
- indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo. Viene previsto, inoltre, il riordino delle norme in materia di analisi delle posizioni di rischio fiscale e l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie digitali (anche di intelligenza artificiale), un potenziamento e una semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo (maggiori meccanismi premiali e riduzione della soglia di ingresso al regime), nonché l'introduzione, per i soggetti di minori dimensioni, della possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale. Viene altresì precisata l'applicazione generalizzata del principio del contraddittorio fatte salve le ipotesi di controlli automatizzati e accertamenti sostanzialmente automatizzato e sono previsti alcuni principi specifici in materia di accertamento (articolo 17).
- reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale e locale della riscossione. Si prevede il discarico automatico, alla fine del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo; la revisione della responsabilità dell'agente della riscossione, oltre alla salvaguardia del credito, all'aggiornamento tecnologico, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento nonché dell'attuale separazione tra Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione. Specifici principi concernono il sistema di riscossione delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione o sui consumi (articolo 18).
- contiene i princìpi e i criteri per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari con particolare riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, al rafforzamento del processo di informatizzazione della giustizia tributaria nonché con riferimento ad alcuni aspetti procedurali e organizzativi riguardanti il rapporto tra processo penale e tributario (articolo 19). La legge n. 120 del 2025 ha inoltre previsto come principio di delega quello di uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria.
- prevede princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali (articolo 20).
- reca infine i principi e i criteri direttivi per la codificazione della normativa fiscale mediante la redazione di testi unici e di un vero e proprio codice tributario (articolo 21).