Il sistema delle entrate degli enti territoriali presenta un quadro articolato in particolare per quanto concerne la fiscalità comunale.
Nel presente tema si dà conto dei principali tributi degli enti territoriali, con particolare riferimento agli interventi effettuati nel corso della XIX legislatura; si rammenta che la fiscalità costituisce una parte delle entrate complessivamente attribuite agli enti territoriali, in parte finanziati da trasferimenti statali.
Come risulta dal Bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal MEF-Dipartimento delle finanze, le entrate derivanti dagli enti territoriali del periodo gennaio-dicembre 2025 sono pari a 74.010 milioni di euro, in aumento di 1.501 milioni di euro (+2,1 per cento) rispetto al medesimo periodo del 2024.
In particolare, le entrate derivanti da:

Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario è quello precedente al decreto legislativo n. 68 del 2011 di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Il regime delineato per la fiscalità regionale ha avuto seguito solo in parte; la sua attuazione è stata rinviata più volte e da ultimo la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 788) ha fissato la data del 2027, o del 2026, nel caso si dovessero realizzare le condizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011 per l'attuazione appunto del federalismo fiscale.
La data del 2027 è coerente con quanto previsto nel PNRR che prevede un'unica Milestone-UE per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, nell'ambito della Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1 - Riforma 1.14). In relazione alla tempistica, nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo al Parlamento il 31 dicembre 2025, il Governo informa che il quadro normativo dovrà essere completato entro il secondo trimestre 2026 (la richiesta di posticipo della scadenza, dal primo a secondo trimestre 2026, è stata inviata il 28 ottobre 2025) e la riforma si applicherà dal 2027.
Oltre al PNRR, altri due importanti interventi normativi sono strettamente connessi con l'attuazione del federalismo fiscale regionale:
- la legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023) specialmente riguardo la progressiva abolizione dell'IRAP e la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta;
- la legge sull'autonomia differenziata (legge n. 86 del 2024), principalmente in relazione all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Nella citata relazione, inoltre, il Governo dà conto dello stato di avanzamento degli obiettivi, in particolare riguardo la fiscalizzazione dei trasferimenti e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Sul primo punto, rileva l'avvio dell'iter parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale" (AG n. 276), che dà attuazione ai principi e ai criteri direttivi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge di delega fiscale (n. 111 del 2023).
Il testo all'esame del Parlamento (art. 30), interviene sul decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con modifiche finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale e della perequazione. Nello specifico istituisce una compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF (in sostituzione della rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF prevista dalla legislazione vigente), tale da garantire annualmente, per il complesso delle regioni, un gettito pari ai trasferimenti statali soppressi; interviene nella disciplina afferente alla compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, definisce i tempi di adozione dei provvedimenti di legislazione secondaria di definizione delle aliquote; le modalità delle regolazioni finanziarie tra Stato e Regioni (da attuare mediante un fondo appositamente istituito, basato sulla compartecipazione al gettito IRPEF pari ai trasferimenti soppressi), nonché i criteri di funzionamento della perequazione. Viene altresì introdotta una fase transitoria triennale (dal 2027 al 2030) al termine della quale, a regime, i fondi perequativi dovranno essere basati su costi standard e capacità fiscale.
Quanto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, la citata relazione espone in sintesi quanto stabilito a riguardo dalla legge di bilancio 2026 (L. n. 199 del 2025) in materia di prestazioni sociali, con l'istituzione del sistema di garanzia dei LEP nel settore dell'assistenza (commi 699-705) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità (commi 706-711) e in materia di istruzione (commi 712-714).
Sul versante delle entrate si segnalano, infine, gli interventi delle leggi di bilancio 2023 e 2024. La legge n. 197 del 2022 interviene in materia di regolazioni finanziarie tra Stato e regioni aventi ad oggetto entrate tributarie regionali; viene disciplinato il recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica (commi 816 e 817) e l'attribuzione alla regione del gettito dell'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale IRPEF (comma 818). La legge n. 213 del 2023 detta norme sul ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2021 (commi 455-463) e attribuisce risorse finalizzate agli investimenti (commi 464-469).
Si segnala infine che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2026, commi 638-645) interviene sulle anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni per il pagamento dei debiti. Le norme stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la cancellazione del debito nei confronti dello Stato relativo alle anticipazioni di liquidità concesse alle regioni per il pagamento dei debiti ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità, nonché il trasferimento a carico dello Stato del debito contratto dalle Regioni con Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai fini dell'estinzione dei debiti cumulati fino al 31 dicembre 2005. A compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni, le Regioni interessate, versano all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno dal 2026 al 2051, gli importi previsti pari complessivamente agli oneri non più sostenuti.
La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023) nel definire, all'articolo 8, i principi e i criteri direttivi relativi all'IRAP prevedeva il graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, istituendo, in sua vece, una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.
La delega relativa al superamento dell'IRAP non è stata esercitata. Si riportano pertanto di seguito le caratteristiche fondamentali dell'imposta.
L'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuta per l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, determinati secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi ed è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. E' previsto il versamento di due acconti (nel corso dell'anno fiscale al quale l'imposta fa riferimento) secondo le disposizioni concernenti l'imposta sui redditi e del saldo.
L'IRAP è un tributo proprio derivato, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale. Il gettito dell'Irap concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Determinazione base imponibile IRAP per società di capitali ed enti commerciali
L'IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione (viene inoltre disciplinata l'ipotesi in cui l'attività sia svolta in più regioni) ed è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.
La base imponibile IRAP delle società di capitali è determinata con modalità differenti, a seconda del tipo di attività esercitata.
a) il valore della produzione netta delle società industriali è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere da A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9) costo del personale, 10) lett. c) e d) svalutazione delle immobilizzazioni e svalutazione crediti attivo circolante, 12) accantonamenti per rischi e 13) altri accantonamenti del conto economico (articolo 5 decreto legislativo n. 446 del 1997).
b) il valore della produzione netta delle banche e degli intermediari finanziari è determinato come somma algebrica delle seguenti voci: (a) margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi (ovvero del 95 per cento dei dividendi intra-UE e SEE, se sono soddisfatte determinate condizioni), (b) 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale, (c) 90 per cento delle altre spese amministrative e (c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (articolo 6, comma 1 decreto legislativo n. 446 del 1997);
c) il valore della produzione netta delle società di intermediazione mobiliare (SIM) è determinato come differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90% delle altre spese amministrative (articolo 6, comma 2 decreto legislativo n. 446 del 1997);
d) il valore della produzione netta delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) è determinato come differenza tra le commissioni attive e passive, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90% delle altre spese amministrative (articolo 6, comma 3 decreto legislativo n. 446 del 1997);
e) il valore della produzione netta delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) è determinato come differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90% delle altre spese amministrative (articolo 6, comma 4);
f) il valore della produzione netta delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati è determinato aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati ed il 96 per cento degli interessi passivi e oneri assimilati (articolo 6, comma 9 decreto legislativo n. 446 del 1997);
g) il valore della produzione netta delle imprese di assicurazione è determinato apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: (a) 90 per cento ammortamenti beni strumentali, ovunque classificati, e 90 per cento altre spese amministrative (voci 24 e 70), (b) 50 per cento dividendi (ovvero 95 per cento dividendi intra-UE e SEE, se sono soddisfatte determinate condizioni) (voce 33) e (b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo (articolo 7 decreto legislativo n. 446 del 1997).
Gli articoli sopra richiamati prevedono espressamente delle voci di costo indeducibili e particolari modalità di deduzione di taluni costi (ad esempio, il costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e avviamento è deducibile in misura non superiore ad un diciottesimo del costo, indipendentemente dall'imputazione al conto economico). Il costo del personale assunto a tempo indeterminato è deducibile ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
In linea generale, nella determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali, indipendentemente dal settore di attività svolta, assumono rilevanza i seguenti principi:
a) Principio di derivazione (o presa diretta) dal bilancio
La base imponibile IRAP (valore della produzione netta) è determinata considerando le voci del conto economico di bilancio espressamente richiamate dalla norma di riferimento.
b) Principio di correlazione
I componenti positivi e negativi classificati in voci del conto economico diverse da quelle ricomprese nella base contabile IRAP (voci c.d. "fuori base") concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella stessa misura dei componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi a cui sono correlati.
c) Principio di inerenza
Concorrono alla formazione della base imponibile solo i ricavi e costi inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa.
Per quanto riguarda enti non commerciali ed amministrazioni pubbliche il valore della produzione è determinato in base alle retribuzioni del personale con alcune specificità indicate agli articoli 10 e 10-bis.
Si fa presente che, al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, la legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 46-50, della legge n. 199 del 2025) ha stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (articolo 56 del decreto legislativo n. 33 del 2025, dal 1° gennaio 2027) e quella di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo del TUIR. Con riferimento ai periodi d'imposta anteriori, invece, si riconosce la possibilità di presentare, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, istanza di rimborso dell'IRAP riferita all'eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi.
Inoltre, la medesima legge di bilancio 2026 (commi 133-134) ha introdotto dei limiti temporanei alla deducibilità, ai fini sia IRES, sia IRAP, degli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari (diversi da imprese di assicurazioni, società capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM), nei termini che seguono:
Per maggiori approfondimenti sulle altre deroghe al principio di derivazione dal bilancio per banche ed intermediari finanziari, si rinvia al relativo paragrafo presente nel tema banche (ad esempio, con riferimento al recupero delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse ed alla deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela derivanti dalla rilevazione delle perdite attese secondo l'ECL model di cui all'IFRS 9).
La legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 74-75, della legge n. 199 del 2025) ha disposto, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, periodo d'imposta 2026) e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d'imposta 2027 e 2028), l'incremento di 2 punti percentuali dell'aliquota IRAP applicabile da banche e società finanziarie (aliquota base dal 4,65 per cento al 6,65 per cento), nonché dalle imprese di assicurazione (aliquota base dal 5,9 per cento al 7,9 per cento). Per espressa previsione normativa, sono esclusi dall'incremento di aliquota IRAP i seguenti intermediari: SIM, imprese di paesi terzi diverse dalle banche e le imprese di investimento UE iscritte all'albo di cui all'articolo 20 del TUB, SGR, SICAV e società di partecipazione non finanziaria e assimilati.
L'addizionale regionale all'IRPEF è stata istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo 50).
L'addizionale regionale è dovuta dai soggetti passivi IRPEF ed è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno anche l'IRPEF risulta dovuta, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all'estero. L'imposta non è deducibile da alcuna imposta, tassa o contributo.
Ciascuna regione a statuto ordinario può, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. Tale maggiorazione non può essere superiore a 2,1 punti percentuali.
Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono tuttavia maggiorare l'aliquota base sino ad un massimo di 0,5 punti percentuali, se abbiano ridotto l'aliquota IRAP.
Sono esentati dal prelievo dell'addizionale regionale:
A questo link si possono ricercare le aliquote applicabili nelle regioni italiane e nelle province autonome, per anno d'imposta.
Il decreto-legge n. 198 del 2022 ha disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine previsto per la pubblicazione del provvedimento contenente l'eventuale maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno di imposta 2023 e al 13 maggio 2023 il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale medesima ai fini della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine ai fini della modifica degli scaglioni e delle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024. E' stato, altresì, differito al 15 maggio 2024 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce) entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista -dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997- ai fini della pubblicazione sul portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998).
Da ultimo, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 726-729), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni, già prevista per l'anno 2024 e resa strutturale a decorrere dal 2025 dalla medesima legge di bilancio, ha differito al 15 aprile 2025 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce) di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025 e al 15 maggio 2025 il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF. E' stato, altresì, disposto che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e - a seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 649)- 2028 aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del TUIR vigenti fino al 1° gennaio 2025. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e -anche in tal caso a seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 649)- 2028 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
La tassa automobilistica (c.d. bollo auto) è stata istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). Le Regioni a statuto ordinario sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. n. 504 del 1992, articoli 23-27). A decorrere dal 1° gennaio 1999, sono inoltre titolari delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso (legge n. 449 del 1999, articolo 17, comma 10). Le regioni, oltre a vedersi attribuito il gettito, dispongono di margini di autonomia nella determinazione delle aliquote e nella previsione di maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni (art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992).
Nel territorio di tre Regioni a statuto speciale la tassa automobilistica è rimasta un tributo erariale, del cui gettito ricevono una compartecipazione la regione Valle d'Aosta, nella misura di dieci decimi e la regione Sardegna, nella misura di sette decimi; la regione Friuli-Venezia Giulia non riceve alcuna compartecipazione. La compartecipazione all'imposta erariale è stata, invece, sostituita da una imposta propria nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione siciliana.
Il D.Lgs n. 147 del 2026 è intervenuto in modo significativo sulla tassa automobilistica (articoli 13-22) definendo, in primo luogo, la tassa automobilistica come tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva, recependo nella sostanza quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019. Si stabilisce, inoltre, il principio di territorialità della tassa automobilistica: la competenza e il gettito della tassa sono determinati in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo. Per le persone giuridiche si fa riferimento alla sede legale (art. 14). A decorrere dal 1° gennaio 2028, si innova il sistema delle scadenze della tassa (con conseguente abrogazione del D.M. n. 462 del 1998). Si prevede il pagamento annuale della tassa, in un'unica soluzione. Il primo pagamento scade l'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione; i pagamenti successivi scadono l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 continuano ad applicarsi le precedenti scadenze, salvo diversa disposizione regionale (art. 15). L'articolo 18 reca delle disposizioni riguardanti il versamento della tassa automobilistica ad un ente diverso da quello competente. In tal caso, si prevede che l'ente che ha indebitamente percepito le somme a titolo di tassa automobilistica, anche a seguito di comunicazione del soggetto interessato, sia tenuto ad attivare tempestivamente idonee procedure per il riversamento degli importi all'ente impositore competente. L'articolo 19 stabilisce che la sottoposizione di un veicolo a fermo amministrativo fiscale non sospende l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica. L'articolo 20 introduce nelle tariffe della tassazione automobilistica per autoveicoli e per motocicli il riferimento alle più recenti categorie di mezzi (rispettivamente superiori ad Euro 5 e ad Euro 3), aggiornando le rispettive tabelle di riferimento. L'articolo 21 precisa che la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica, prevista per le autovetture con noleggio di rimessa, si applica nei casi di noleggio con conducente. L'articolo 22 reca disposizioni concernenti l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e le connesse attività che devono essere svolte dal gestore del Pubblico Registro Automobilistico (Automobile Club d'Italia). Dispone, altresì, in merito all'accertamento e alla riscossione delle tasse automobilistiche, anche con riferimento alle modalità di affidamento a terzi di tali funzioni che rimangono in via esclusiva in capo alle regioni, in quanto enti impositori.
Il decreto-legge n. 162 del 2026 ha stabilito per l'anno 2027 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativamente ad un solo veicolo per persona fisica, qualora, nel caso di autovettura, non abbia una potenza superiore a 80 kW. Per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione è riconosciuta per un solo veicolo, quello con potenza inferiore, solo ai soggetti che non beneficiano dell'esenzione per un'autovettura. L'esenzione si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale. In considerazione del fatto che si tratta di un tributo proprio delle regioni e delle province autonome, si prevede a loro favore un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027. Gli importi spettanti a ciascun ente saranno stabiliti entro il 31 marzo 2027 con decreto ministeriale tenendo conto degli Accordi e sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Si ricorda infine che il D.L. n. 98 del 2011 (art. 23), come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 201 del 2011, ha introdotto a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo) fissata in 20 euro per ogni kW di potenza del veicolo superiore a 185 kW. L'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2026 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2026, le eventuali esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche disposte con leggi regionali (o delle province autonome) non si considerano estese anche al pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (super bollo).
Il D.L. n. 124 del 2019 ha inoltre introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA (art. 38-ter). Lo stesso intervento normativo ha inoltre previsto una maggiore integrazione delle banche dati delle tasse automobilistiche con il sistema informativo del PRA, con finalità di coordinamento e contrasto all'evasione (art. 51, comma 2-bis).
Nel corso della XIX legislatura, la fiscalità degli enti territoriali (comuni, città metropolitane e province) è oggetto di un'attività riformatrice.
Con la legge n. 111 del 2023 (Delega al governo per la riforma fiscale) è stato infatti avviato il processo di attuazione della riforma fiscale, delegando al Governo, attraverso i decreti legislativi, una profonda revisione del sistema tributario e della relativa disciplina, ivi compresa l'autonomia tributaria degli enti locali.
Nello specifico, l'articolo 14 della citata legge reca i principi e criteri direttivi della delega:
In attuazione dei citati principi è stato presentato alle Camere l'atto del Governo 276, Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, il cui iter non si è tuttavia concluso.
Il sistema della fiscalità comunale poggia sulle seguenti imposte, per l'analisi delle quali si rinvia ai rispettivi paragrafi:
A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale, le seguenti ulteriori entrate locali:
Con riferimento alla riscossione degli enti locali si rinvia al tema sull'accertamento e sulla riscossione dei tributi e al relativo focus.
L'addizionale comunale all'IRPEF viene istituita dai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, che ne stabilisce l'aliquota in misura non superiore allo 0,8 per cento, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge (ad esempio, Roma Capitale, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9 per cento).
L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente, al 1° gennaio dell'anno di riferimento del pagamento dell'addizionale medesima, ha il domicilio fiscale.
L'imposta è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, l'aliquota stabilita dal comune ed è dovuta solo nel caso in cui, per lo stesso anno, risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
A questo link si possono ricercare le aliquote applicabili nei comuni italiani per anno d'imposta.
Le misure dirette introdotte nel corso della XIX legislatura
Parallelamente a quanto disposto per l'addizionale regionale all'IRPEF, il decreto legislativo 216 del 2023, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con i nuovi scaglioni dell'IRPEF, stabiliti sempre per il 2024, ha disposto che i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modifichino, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF.
Per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF, sempre la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 750-752) ha previsto, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'IRPEF, che i comuni per l'anno 2025 modifichino, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.
Peraltro, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, anche i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del TUIR, vigenti fino al 1° gennaio 2025. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025. La legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2026, art. 1, comma 650) ha prorogato fino al 2028 la suddetta possibilità di determinare aliquote differenziate per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2026, art. 1, comma 650) prevede che anche nell'anno di imposta 2026 il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al periodo precedente è fissato al 15 aprile del medesimo anno. Qualora i comuni non adottino la delibera di cui sopra o non la trasmettano entro il termine stabilito ex lege, per gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 - a seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio 2026 - l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
L'imposta municipale propria (IMU) è un'imposta patrimoniale comunale dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. L'abitazione principale e le relative pertinenze sono escluse dall'imposta, salvo che si tratti di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Il presupposto dell'imposta è rappresentato dal possesso di:
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Per gli immobili classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio) ad abitazione principale l'aliquota di base e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
I soggetti passivi dell'imposta sono:
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5 per cento e la moltiplicazione per i coefficienti stabiliti dalla legge (pari, ad esempio, a 160 per gli immobili del gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, e per le categorie C/2, C/6 e C/7).
A tale proposito si ricorda che il catasto italiano, inventario dei beni immobili presenti nel territorio nazionale, contiene i dati costitutivi della base imponibile di diversi tributi immobiliari (ad esempio IMU, IRPEF, per quanto riguarda il computo dei redditi da terreni e fabbricati, ecc.). Esso è stato realizzato attraverso la costituzione di due successivi distinti sub-sistemi: il primo - denominato Catasto Terreni - comprendente l'elenco di tutti i terreni di natura agricola ovvero comunque inedificati, il secondo – denominato Catasto Edilizio Urbano - costituito dalle costruzioni di natura civile, industriale e commerciale. Per un'analisi comparata dei sistemi di valutazione immobiliare a fini fiscali, si veda il documento dell'Agenzia delle entrate: Analisi comparata tra i sistemi catastali in Europa.
L'aliquota è stabilita ex lege, per ciascuna fattispecie, in una misura standard che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, la quale, come detto, non costituisce presupposto d'imposta, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, sostanzialmente la somma delle precedenti IMU e TASI, e può essere aumentata con deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento. Le aliquote di base sono stabilite dalla legge per le diverse fattispecie imponibili e possono essere modificate dai comuni esclusivamente entro i limiti previsti dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è dello 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
Quanto alle modalità e ai termini di pagamento i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Sono state introdotte modalità telematiche di pagamento.
Il decreto-legge aiuti-quater (articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 176 del 2022) ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2022 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Con il decreto proroga termini 2022 (n. 198 del 2022) sono stati prorogati al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021 (articolo 3, comma 1).
La legge di bilancio 2023 prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il medesimo provvedimento (commi 834-835) modifica la disciplina dell'IMU al fine di prevedere che per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, riguardante l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) e che, analogamente all'IMU, all'IMI e all'IMIS delle Province autonome, l'ILIA dovuta per gli immobili strumentali sia deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Sempre la legge di bilancio 2023 incide inoltre (comma 837) sulla disciplina dei poteri dei comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.
La norma affidava a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i comuni possono diversificare le aliquote IMU.
Inoltre si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni: a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente.
Successivamente, tali fattispecie sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 che prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024. L'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 38 del 2026 ha stabilito che le fattispecie predeterminate sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU possono essere modificate o integrate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (in luogo del decreto del Ministro).
I comuni anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti.
Con l'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legge 132 del 2023, il termine dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze viene prorogato a decorre dall'anno di imposta 2025.
Con riferimento ai termini per l'approvazione delle delibere relative alle aliquote IMU per l'anno 2024 l'articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) ha consentito, anche per il 2024 (oltre che per il 2023) di considerare tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni e pubblicate, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e il 7 febbraio 2025 per l'anno 2024.
Sempre con riferimento al prospetto IMU, il decreto-legge n. 84 del 2025, all'articolo 6, ha prorogato al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno citato, il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria e ha dichiarato la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria
Il comma 71 della legge di bilancio 2024 contiene una norma interpretativa dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede che sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale) nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.
La norma introdotta dalla legge di bilancio 2024 stabilisce che la predetta disposizione si interpreta nel senso che:
1) gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
2) gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 779), con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che per maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI deve intendersi l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente.
Per adempimento spontaneo si intende, invece, il versamento dell'IMU e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.
Per quanto riguarda i pagamenti la legge di bilancio 2024 (con riferimento all'anno 2023) e il decreto-legge n.202 del 2024 (per quanto riguarda gli adempimenti relativi all'anno 2025) dispone che l'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata sulla base delle delibere (entro il 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024) e quella versata entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024 (il testo vigente fa invece riferimento al solo 29 febbraio 2024 in quanto riferito soltanto all'anno 2023). Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
La legge di bilancio 2025 ha previsto una esenzione IMU, per l'anno 2025, per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nelle regioni Umbria e Marche interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Il beneficio si applica a condizione che tali fabbricati siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili (art. 1, comma 679, della legge 207 del 2024, il quale ha inserito il nuovo comma 560-bis nella legge n. 213 del 2023). La legge di bilancio 2026 estende tale esenzione anche all'anno 2026 (art. 1, comma 595, della legge n. 199 del 2025).
Viene inoltre prorogata, sempre dalla legge di bilancio 2026, l'esenzione IMU per i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017 che hanno interessato le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2025).
Per quanto concerne l'IMU, l'articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 prevede l'esenzione dall'imposta dei seguenti beni immobili:
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 222 del 1985, si considerano attività di religione o di culto, agli effetti delle leggi civili, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
Si ricorda, altresì, che l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024 disciplina, ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dell'ICI prevista a favore degli enti non commerciali.
In particolare, i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, con imposta a debito superiore a 50 mila euro annui, o che, indipendente da quanto dichiarato, siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50 mila euro annui, sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione ai fini del recupero dell'ICI riferita al periodo dal 2006 al 2011.
La disposizione in esame è finalizzata a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2018 e alla conseguente Decisione della Commissione europea del 2023 che impongono all'Italia il recupero dell'ICI non versata con riferimento alle annualità dal 2006 al 2011.
Con la Decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, la Commissione ha dichiarato che l'esenzione concessa, nel regime dell'ICI, agli enti non commerciali che svolgevano, negli immobili in loro possesso, attività specifiche costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e illecitamente posto in essere dalla Repubblica italiana, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Nello specifico, secondo la Commissione, le nuove norme sull'IMU, che esprimono in modo chiaro che l'esenzione può essere garantita soltanto se non vengono svolte attività economiche, non sono incompatibili con i principi europei concernenti la definizione di attività di natura non economica ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Infatti, a seguito della nuova formulazione delle disposizioni oggi vigenti, non sono più possibili le situazioni ibride create dalla previgente normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale.
Successivamente, la Commissione europea nella Decisione 2023/2103/UE, del 3 dicembre 2023, ha stabilito che l'aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall'imposta comunale (ICI) sugli immobili concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.
Ai sensi degli articoli 84 e 85 del Codice del Terzo settore, i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
Sempre con riferimento ai redditi derivanti dai beni immobili (redditi fondiari), l'articolo 36, comma 3, del TUIR dispone che non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze.
Con l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 84 del 2025, inoltre, si è dettata una disciplina per individuare le modalità con cui i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del rispetto delle condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento delle dette attività sportive.
La legge di bilancio 2026 prevede disposizioni di interpretazione autentica in relazione all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (art. 1, commi 853-856, della legge n. 199 del 2025).
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare - mediante copertura integrale dei costi - il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. In via transitoria, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
La TARI è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 per sostituire il precedente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge di bilancio per il 2020, nel ridisciplinare l'imposizione immobiliare locale, ha fatto salve la TARI e la relativa disciplina.
Per la determinazione della tariffa sono stati applicati i criteri determinati con DPR 158 del 1999 (cd. metodo normalizzato) ovvero, in via transitoria, è stato consentito ai comuni di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione il consiglio comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.
Il decreto legge n. 124 del 2019 ha prorogato fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) tale modalità di commisurazione della tariffa sulla base del criterio medio-ordinario (in luogo dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti). Il provvedimento ha disposto l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate.
La legge di bilancio 2018 (legge 205 del 2017, comma 527) ha affidato ad Arera il compito di regolare il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale.
Con delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, è stato definito il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, e, in seguito, con la deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363, aggiornata dalla deliberazione del 3 agosto 2023 n. 389 (qui il link al testo aggiornato), è stato definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al predetto metodo Tariffario, di cui all'Allegato A della delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif.
Il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 228/2021 prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 677, della legge n. 199 del 2025) ha spostato, per l'anno 2026, al 31 luglio il termine previsto dal citato art. 3, comma 5-quinquies.
L'articolo 43, comma 11, del D.L. 50/2022, prevede che, qualora il termine di deliberazione del bilancio di previsione del comune venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva, coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora l'approvazione o la modifica di provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva intervengano dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, si dispone che il comune provveda ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
Il decreto-legge n. 25 del 2025 (art. 10-ter) ha differito il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva al 30 giugno 2025 (rispetto al termine del 30 aprile 2025, stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021). Con il decreto-legge n. 200 del 2026 (articolo 4, comma 12-sexies) è stato disposto che, limitatamente all'anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. Le delibere, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.
Per approfondimenti si veda la sintesi della disciplina del tributo sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze..
I diritti aeroportuali sono costituiti da:
- il diritto di approdo e di partenza degli aeromobili;
- il diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili;
- il diritto per l'imbarco passeggeri, che i vettori pagano ai gestori aeroportuali, rivalendosene sul prezzo del biglietto nei confronti dei passeggeri.
L'importo dei diritti in tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale deve essere determinato, in base alla normativa europea (direttiva 2009/12/CE), in un quadro di libera concorrenza, attraverso il confronto fra gestori e le compagnie operanti nello scalo, sulla base dei modelli tariffari adottati dall'Autorità dei Trasporti e calibrati sul traffico annuo aeroportuale.
La legge annuale sulla concorrenza 2025 (legge 18 dicembre 2025, n. 190 art. 1, comma 8) estende agli aeroporti con traffico fino a 5 milioni di passeggeri annui, i modelli semplificati di aggiornamento dei diritti aeroportuali determinati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (in precedenza previsti solo per gli aeroporti con traffico fino a 1 milione di passeggeri).
In questo quadro è stata istituita, dall'articolo 2, comma 11 della legge n. 350 del 2003, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, fissata inizialmente nella misura di 1 euro a passeggero imbarcato e successivamente incrementata, con specifica destinazione delle relative somme, nelle misure di seguito indicate, con una serie di interventi legislativi:
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 744 e 745 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha incrementato, a decorrere dal 1° aprile 2025, di 50 centesimi di euro l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per i voli extra UE con partenza da aeroporti con traffico, nell'anno precedente, superiore a 10 milioni di passeggeri annui.
Inoltre, è stato previsto che:
A tale proposito, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 744) ha disposto che l'addizionale, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, è riscossa a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d'imbarco.
Le compagnie aeree eseguono il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
Ai fini dell'accertamento dell'importo dovuto, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore.
L'addizionale comunale ed i relativi incrementi, secondo quanto precisato dall'articolo 13, comma 16, del decreto-legge n. 145 del 2013, non sono dovuti dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. Peraltro, le disposizioni concernenti l'addizionale comunale si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria, secondo la previsione dell'articolo 39-bis del decreto-legge n. 159 del 2007.
L'art. 1, comma 529, della legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 529 a 532) ha abolito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco negli aeroporti per tutto il territorio della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia.
Il decreto legge n. 60 del 2024 (art. 15, comma 3-bis) ha stabilito la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 737 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha disposto che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
Il decreto-legge n.95 del 2025 (articolo 19-ter) dispone la non applicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti situati nel territorio della Regione siciliana che, nell'anno 2024, abbiano registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri.
La legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 481) dispone l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Oltre all'IMU, alla TARI e all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, gli ulteriori tributi comunali di rilievo sono:
Di seguito si dà brevemente conto delle caratteristiche dei citati tributi e delle modifiche introdotte nel corso della XIX legislatura.
Il c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 816 a 836). Tale canone sostituisce, a partire dal 2021, entrate di diversa natura, vale a dire:
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 757, lettera a)), fermo restando che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, ha previsto che la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe venga attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
Il presupposto del canone è:
Il canone è istituito dai comuni nonché dalle province e dalle città metropolitane, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale.
Il soggetto attivo è quindi l'ente (comune, provincia e città metropolitana) che ha rilasciato l'autorizzazione, la concessione o ha consentito l'esposizione pubblicitaria.
Il soggetto passivo dell'imposta è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
La determinazione del canone dipende dal presupposto. Segnatamente:
La Cassazione a Sezioni unite ha stabilito che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario (sentenza 122225 del 1° maggio 2026).
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone viene istituito dai comuni e dalle città metropolitane con proprio regolamento.
Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e anch'esso sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti. Esso è dovuto in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
Il canone deve essere versato dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
Il canone è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata (articolo 1, commi da 837 a 847 della legge di bilancio 2020).
L'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale) attribuisce ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni dei comuni e ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
I comuni capoluogo di provincia possono applicare una maggiorazione dell'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno, laddove dall'ultima rilevazione delle amministrazioni preposte alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici risulti che essi abbiano registrato presenze turistiche venti volte superiore al numero dei propri residenti. La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 787) ha specificato che tali comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta e che per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.
Per il pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno è responsabile il gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, per la presentazione della dichiarazione, nonché per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La relativa dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Viene, inoltre, disciplinato il regime sanzionatorio per omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile.
L'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. Resta ferma la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). Si tratta sostanzialmente di limitazioni alla circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, esigenze di carattere militare, incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Il comma 3 affida a un regolamento governativo (ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali) la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. I comuni, con proprio regolamento, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo, i comuni possono comunque adottare gli atti necessari per l'applicazione dell'imposta.
Con l'articolo 1, comma 492 della legge di bilancio per il 2024, è stato previsto, per l'anno 2025, che i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, in occasione del Giubileo del 2025, possano incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo una analoga possibilità, con i medesimi limiti d'importo, con riferimento ai contributi di soggiorno istituiti da Roma Capitale e dal comune di Venezia
I commi 683-684 della legge di bilancio 2026 hanno esteso la medesima facoltà per i medesimi soggetti, anche per l'anno 2026.
Con l'articolo 4, commi 6 e 7-bis, del decreto-legge n.156 del 2025, hanno previsto che nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto, il cui territorio sia ad una distanza non superiore a trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato, possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno, inoltre gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della "famiglia olimpica", con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.
Successivamente il decreto-legge n. 200 del 2025 ha previsto l'immediata efficacia tramite la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune delle delibere regolamentari che prevedono l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici di Cortina 2026, disposte per gli atleti, i loro familiari e le delegazioni olimpiche.
Il contributo di sbarco, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale), è disciplinato dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e ha sostituto la previgente imposta di sbarco (introdotta dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012. Tale contributo, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno.
Il predetto articolo 4, comma 3-bis, (così novellato) dispone che il contributo sia istituito con regolamento, nella misura massima di 2,50 euro (1 euro in più rispetto alla previgente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea.
Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso, il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Tale contributo è applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.
Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.
L'imposta di scopo (ISCOP) è stata originariamente disciplinata dall'articolo 1, commi 145-151, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che ha conferito ai comuni la facoltà, confermata dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 706, della legge n. 147 del 2013), di istituire, con regolamento, tale imposta al fine di finanziare la realizzazione di opere pubbliche.
In particolare, la norma ha rimesso ad un regolamento comunale, emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'istituzione dell'imposta, da destinare esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di specifiche opere pubbliche.
Soggetto passivo dell'imposta è:
Su tale disciplina è, in seguito, intervenuto l'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (recante disposizioni in materia di federalismo municipale) che ha riconosciuto ai comuni la possibilità di prevedere, inoltre:
Successivamente, il decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 4, comma 1-quater) ha ulteriormente modificato la disciplina dell'imposta di scopo, prevedendo che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'IMU sperimentale (e cioè dal 2012), l'imposta di scopo si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla base imponibile e secondo la disciplina vigente. Il comune è, quindi, autorizzato ad adottare i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 sopra descritte.
La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 706, della legge n. 147 del 2013) ha confermato la possibilità per i comuni di istituire l'imposta di scopo.
I sistema delle entrate provinciali ricomprende, attualmente:
- il tributo cosiddetto ambientale (articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504);
- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 2019, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997) con riferimento alle concessioni, autorizzazioni o ammissioni all'esposizione pubblicitaria poste in essere dalle province (sul regime si veda il paragrafo relativo agli altri tributi comunali).
Ѐ prevista inoltre la possibilità di istituire con decreto del Presidente della Repubblica un'imposta di scopo provinciale (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011).
Sono inoltre previste alcune compartecipazioni al gettito di altri tributi tra i quali si ricordano:
La legge 12 settembre 2025, n. 131 reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. L'articolo 2, comma 1, della legge rinvia all'adozione di un D.P.C.M. per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane al fine di individuare i comuni che, in base ai parametri altimetrico e della pendenza, rientreranno nell'ambito di applicazione. In attuazione di tale norma è stato pubblicato il Il D.P.C.M. 11 maggio 2026, n. 121 che definisce i nuovi criteri oggettivi e i parametri geomorfologici per la classificazione dei comuni montani in Italia. Il medesimo D.P.C.M. contiene in allegato l'elenco dei comuni montani che permette ad un comune classificato come "comune montano" di poter beneficiare delle misure previste da alcune disposizioni della legge n. 131 e, più in generale, delle misure di alcune normative di settore o di disposizioni regionali.
L'articolo 2, comma 4, delega il Governo a riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta dalla legge.
Il decreto-legge n. 144 del 2026 (art. 1, comma 13) ha modificato alcune disposizioni della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane, relativamente all'individuazione dei comuni nei quali sono presenti minoranze linguistiche storiche ai fini della concessione della maggiorazione delle specifiche agevolazioni fiscali previste dalla stessa legge n. 131.
Per un'analisi della legge n. 131 del 2025 si segnalano il relativo dossier e il dossier sulla nuova classificazione dei comuni montani in cui sono individuate, tra l'altro, le agevolazioni previste dalla legge sulla promozione delle zone montane.
L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è il risultato di un'articolata evoluzione normativa che ha progressivamente ampliato gli strumenti a disposizione degli enti e le modalità di affidamento del servizio. Dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), gli enti locali possono deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie o patrimoniali e di quelle delle società da essi partecipate, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Gli enti locali possono pertanto gestire la riscossione delle proprie entrate mediante gestione diretta, attraverso le proprie strutture, mediante affidamento in house a società strumentali, mediante affidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione, previa deliberazione dell'ente, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi secondo le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.
La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto la possibilità per gli enti locali di affidare ad AMCO – Asset Management Company S.p.A. la gestione delle attività di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie ed extratributarie. I crediti restano nella titolarità degli enti locali, mentre AMCO svolge le attività di riscossione attraverso uno o più patrimoni destinati e mediante operatori iscritti nell'albo dei soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La disciplina è stata successivamente riformulata dall'articolo 25 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144: gli enti locali possono affidare ad AMCO la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie ed extratributarie; l'affidamento può riguardare anche i carichi già affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e successivamente discaricati ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di affidamento ad AMCO, l'affidamento alla società diviene obbligatorio qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi risulti inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione relative agli ultimi tre esercizi per le entrate considerate dalla disposizione. La soglia è aggiornata con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'individuazione degli enti soggetti all'obbligo è effettuata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). Sono previste specifiche esclusioni, tra l'altro, per gli enti che presentano determinati valori dei residui attivi o per i quali l'ammontare dei residui risulti inferiore alla soglia prevista dalla legge. Per gli enti per i quali non risultano acquisiti nella BDAP almeno tre rendiconti relativi a esercizi consecutivi nell'ultimo quadriennio, l'affidamento della riscossione coattiva ad AMCO è comunque obbligatorio. Per gli enti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, l'affidamento deve essere deliberato entro i termini stabiliti dalla normativa; i contratti di servizio con soggetti diversi da AMCO stipulati in presenza delle condizioni che determinano l'obbligo di affidamento sono dichiarati nulli. L'affidamento ad AMCO ha una durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, ed è automaticamente rinnovabile, una sola volta, per un ulteriore quinquennio, salvo diversa determinazione dell'ente. La riscossione dei crediti affidati prosegue anche oltre la scadenza del periodo di affidamento fino all'incasso delle somme dovute o al discarico automatico. La remunerazione di AMCO è determinata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; restano a carico del debitore, nei casi previsti dalla legge, le spese di notifica e gli altri oneri specificamente individuati dalla disciplina. Le attività affidate ad AMCO sono gestite mediante patrimoni destinati, distinti dal patrimonio della società. I crediti e i relativi rapporti restano nella titolarità dell'ente locale affidante e sono oggetto di separata rendicontazione; le obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato sono imputate esclusivamente al patrimonio medesimo. La disciplina prevede inoltre specifiche modalità di gestione dei flussi finanziari, attraverso conti correnti dedicati, al fine di assicurare la separazione e la tracciabilità delle somme riscosse per ciascun ente locale.
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, dedica uno specifico capo alla materia dell'accertamento e della riscossione dei tributi regionali e locali. Il decreto prevede, tra l'altro, che regioni ed enti locali assumano iniziative volte a potenziare forme di collaborazione con il contribuente, semplificare gli adempimenti, prevenire gli errori e favorire l'adempimento spontaneo, anche mediante strumenti informatici e digitali. Sono inoltre previste disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina dei tributi regionali e locali e per la revisione dei relativi sistemi di accertamento e riscossione. In particolare si modifica la disciplina concernente i soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali, prevedendo nuove modalità di iscrizione, permanenza e controllo dei soggetti abilitati (artt. 5 e 6). Si interviene sulla disciplina delle modalità di pagamento dei tributi locali, coordinandola con il nuovo sistema di riscossione (art. 7). L'art. 8, con riguardo agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, estende ai tributi regionali il modello dell'accertamento esecutivo, senza necessaria notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, già utilizzato per alcuni tributi locali, come IMU e TARI. Si prevede un limite minimo, pari a trenta euro, al di sotto del quale l'atto di accertamento esecutivo della regione non acquista efficacia di titolo esecutivo. L'articolo 9 incide sulla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali semplificando la procedura di riscossione. Si estende il privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti tributari delle regioni, previsto nella normativa previgente per i tributi comunali e provinciali (art. 10). Inoltre, si potenzia l'incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali per gli anni dal 2026 al 2028 elevando al 100 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni a fronte della loro partecipazione alle attività di accertamento fiscale e contributivo (art. 11).
In materia di potenziamento della capacità di contrasto dell'evasione dei tributi regionali, l'art. 5-bis del decreto-legge n. 19 del 2026 consente consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, con propria legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali. Il Fondo può finanziare, tra l'altro, l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e strumenti informatici, l'implementazione delle banche dati e la formazione specialistica del personale. Il Fondo è alimentato annualmente mediante l'accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, del gettito effettivamente riscosso a seguito delle attività di contrasto dell'evasione dei tributi regionali, con esclusione del gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari esterni.
Il decreto-legge n.113 del 2024 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. L'articolo 7, comma 4, è volto a consentire ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente. Il decreto-legge n. 200 del 2025 (articolo 4, comma 11-bis) ha ulteriormente prorogato tale termine al 31 dicembre 2026. Il medesimo decreto-legge n. 113 del 2024 ha previsto, all'articolo 17, l'obbligo per gli enti locali di aprire conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il termine è stato fissato al 31 dicembre 2025. La disciplina stabilisce inoltre le conseguenze dell'eventuale prosecuzione dell'incasso diretto da parte dei concessionari e dell'inadempimento dell'ente locale.
Il decreto-legge n. 202 del 2024 reca, oltre alla proroga di alcuni termini per la presentazione di documenti da parte delle società iscritte al suddetto albo, una disposizione di interpretazione autentica degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 con cui si afferma che le società di scopo e le società di progetto deputate allo svolgimento di attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte all'albo previsto dal citato articolo 53, ove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, sia già iscritta all'albo.
Si ricorda che la riforma della riscossione degli enti locali, introdotta dai commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha attribuito agli enti locali più incisivi strumenti per l'esercizio della potestà impositiva. Tra le principali innovazioni figura l'accertamento esecutivo, che consente di concentrare in un unico atto l'accertamento del tributo e la formazione del titolo esecutivo, secondo una disciplina analoga a quella prevista per le entrate erariali. L'istituto si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, con le esclusioni previste dalla legge, tra cui le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada. Un ulteriore intervento ha riguardato il sistema di remunerazione dell'agente della riscossione. La legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina degli oneri di riscossione, eliminando, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, il precedente sistema basato sull'aggio e prevedendo il finanziamento degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione attraverso risorse stanziate a carico del bilancio dello Stato e mediante le quote poste a carico dei debitori e degli enti creditori secondo la disciplina vigente. Per i carichi affidati dagli enti locali ad Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, restano in particolare a carico del debitore le quote correlate alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione e quelle correlate all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa. A carico degli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali sono previste le quote stabilite dalla disciplina di finanziamento del servizio nazionale della riscossione, tra cui una quota pari all'1 per cento delle somme riscosse e una quota correlata ai provvedimenti di sgravio, secondo le modalità previste dalla legge.