E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 169/2022 (L. n. 196/2022) che reca disposizioni urgenti in tema di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il Servizio sanitario della Regione Calabria, di Commissioni presso l'AIFA, nonché di differimento di termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il provvedimento si compone di 8 articoli di cui uno riferito al disegno di legge di conversione.
Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 169/2022 (L. n. 196/2022), che reca disposizioni urgenti in tema di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il Servizio sanitario della Regione Calabria, di Commissioni presso l'AIFA, nonché di differimento di termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il provvedimento, approvato dal Senato con modifiche in prima lettura lo scorso 30 novembre, si compone di 8 articoli di cui uno riferito al disegno di legge di conversione. Nella seduta del 6 dicembre scorso, le Commissioni riunite IV e XII della Camera hanno concluso senza modifiche l'esame in sede referente del provvedimento.
Nello specifico il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame al Senato, differisce di ulteriori 12 mesi (giungendo a un termine complessivo di 18) il termine per l'esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022.
L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, amplia il novero dei servizi, relativi alla partecipazione a missioni internazionali, per i cui contratti di fornitura il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare fin dall'anno precedente le procedure di affidamento.
L'articolo 1-ter, introdotto al Senato, integra il Codice dell'ordinamento militare al fine di autorizzare il Ministero della difesa, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, all'acquisizione di materiali non d'armamento e alla realizzazione di lavori ed opere ai fini della successiva cessione a titolo gratuito.
L'articolo 1-quater, ai commi 1 e 2, introdotti al Senato, prevede la possibilità di disporre con decreto del Ministro dell'interno il trattenimento in servizio del maestro direttore della banda della Polizia di Stato fino al sessantacinquesimo anno di età, mentre la normativa vigente stabilisce la cessazione dal servizio al sessantesimo anno di età (comma 1). Il comma 2 riguarda la copertura degli oneri.
L'articolo 1-quater, ai commi 3-5, introdotti al Senato, modificano la normativa prevista dal Codice dell'ordinamento militare sui limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza (comma 3) e disciplinano la fase di prima applicazione della normativa al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del primo dicembre 2022 (comma 4). Il comma 5 riguarda la copertura degli oneri.
L'articolo 2 estende di 6 mesi (30 invece di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 150/2020) il periodo massimo disposto a normativa vigente per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, che altrimenti sarebbero scadute l'11 novembre 2022.
Dalla proroga sono escluse alcune disposizioni già oggetto di modifica da parte di successivi interventi a sostegno del sistema sanitario regionale, relative al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate (ma riguardo a quest'ultima v. infra) e, infine, alla previsione di contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR Calabria. Si dispone inoltre che i Commissari straordinari decadano, ove non confermati con le medesime procedure già previste alla vigente normativa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per gli oneri derivanti dalla proroga in esame, che si sostanziano in concreto nella autorizzazione all'AGENAS alla proroga dei contratti di lavoro flessibile a supporto dell'attività del Commissario ad acta nel limite di 25 unità, è prevista la copertura nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 euro per il 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS.
In seguito a modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato: si fa espressamente salva la facoltà del Commissario ad acta di nominare, in ogni caso, i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale; si consente al Commissario ad acta - nell'esercizio delle proprie funzioni e per il periodo di durata della proroga disposta dal comma 1 - di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate; si specifica che il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria, presso cui, in base alla normativa vigente, può operare un determinato contingente di personale non dirigenziale assunto dall'Agenas, è un'articolazione della "Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria - Azienda zero"; si stabilisce che le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della Regione Calabria - di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 16-septies del d.l. 146/2021 - sono finalizzate anche all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria. In forza di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, viene poi stabilito che in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea dei tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.
L'articolo 3 dispone una (terza) proroga al 28 febbraio 2023 - rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre scorso – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso) operanti dalla scadenza in regime di prorogatio. Reca inoltre, in virtù di modifiche introdotte al Senato, alcune disposizioni a regime in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni (soppressione delle attuali commissioni consultive, alla scadenza della proroga anzidetta, e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco che ne erediterà le funzioni; istituzione dell'organo denominato Presidente dell'AIFA; soppressione della figura del direttore generale dell'AIFA, a decorrere dalla data di efficacia della nomina del primo Presidente dell'AIFA; rinvio a un decreto del Ministro della salute per la disciplina delle modalità di nomina e delle funzioni del Presidente e dei direttori amministrativo e tecnico-scientifico dell'AIFA).
L'articolo 4 concerne l'entrata in vigore del provvedimento: il decreto-legge è entrato in vigore il 9 novembre 2022.