tema 27 maggio 2025
Studi - Difesa Attuazione della legge sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

La legge 28 aprile 2022, n. 46, approvata sul finire della XVIII legislatura, ha delineato la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il provvedimento è intervenuto dopo un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.

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Numerose deleghe contenute nella legge n. 46/2022 hanno visto attuazione durante la Legislatura XIX. Dal momento che i termini per l'esercizio di alcune delle deleghe sono stati prorogati, il Governo ha adottato il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, al fine di garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024), e intervenendo sulla disciplina transitoria in materia di rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Si ricorda inoltre che l'articolo 9 del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15), ai commi 3 e 4, reca disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) (per approfondimenti si rinvia al dossier di riferimento).

Successivamente, è stata inoltre pubblicata in G.U. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2025 la legge 15 aprile 2025, n. 50, avente ad oggetto "Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46" (per approfondimenti si rinvia al dossier di riferimento)

Con due distinti decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione di data 17 aprile 2025 (entrambi pubblicati in G.U. n. 101 del 3 maggio 2025) si è poi provveduto alla individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate ed alla individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale contrattualizzato delle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il triennio 2025-2027. Successivamente, attraverso due decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione di data 30 aprile 2025 (pubblicati in G.U. n. 101 del 21 maggio 2025), si è provveduto alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze armate e tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2025-2027.

Anche il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 - convertito in legge, con modificazioni, con legge 9 maggio 2025, n. 69 - è intervenuto in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare l'articolo 7-quater del citato decreto-legge interviene sulla disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, regolandone anche la fase transitoria, nonché sulla disciplina in materia di aspettativa sindacale e di distacco sindacale prevista dal Codice dell'Ordinamento Militare (per approfondimenti si rinvia al dossier di riferimento).

ultimo aggiornamento: 27 maggio 2025

La Consulta, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevedeva che i militari non potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che i militari potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge", fermo restando "il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali".

Per un approfondimento del giudizio di legittimità costituzionale riguardante il comma 2 dell'articolo 1475 si rinvia al seguente  dossier predisposto in occasione dell'inizio dell'esame parlamentare delle proposte di legge AA.C. 875 e 1060. Nel citato  dossier è possibile consultare anche il precedente orientamento della della Corte Costituzionale relativo al divieto di aderire ad associazioni sindacali.
Sul tema, per ulteriori approfondimenti, si rinvia altresì allo specifico focus.

Nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, la Corte aveva espressamente sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di "coesione interna e neutralità", che distinguevano le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore la Corte osservava come un eventuale vuoto normativo sarebbe stato "di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale".

Nelle more dell'approvazione della legge, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con  circolare del 21 settembre 2018 (("Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale"), aveva provveduto ad integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.

Per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, con la legge 28 aprile 2022, n. 46  - entrata in vigore il 27 maggio 2022 - sono state introdotte norme che regolano l'esercizio della libertà sindacale del personale militare.

Il principio generale della nuova normativa è sancito dall'articolo 1 in forza del quale i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze.

In deroga al comma 1 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare (COM - D.Lgs. n. 66/2010), che prevede il preventivo assenso del Ministro della difesa per la costituzione di associazioni o circoli fra militari, si stabilisce che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale; gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del COM, limitatamente alla categoria degli allievi.

Si ricorda che gli allievi citati dall'articolo 627, comma 8, del COM, sono gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

Vengono elencati i principi a cui sono improntati gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che fra l'altro devono essere orientati al rafforzamento della partecipazione femminile e alla trasparenza dei sistemi di finanziamento. Viene, inoltre, specificato che l'attività sindacale è diretta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e che tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi (art.2).

La procedura per la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è disciplinata dall'articolo 3.

Vengono espressamente elencati i divieti posti alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (art.4). Con riferimento, poi, al finanziamento delle associazioni, si prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari siano finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dalla stessa legge e con le attività di assistenza fiscale e consulenza a favore dei propri iscritti (art.7). 

A tal proposito, si ricorda che - ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 46 del 2022 - il 26 luglio 2022, è stato firmato dal Ministro della Difesa il decreto ministeriale che riguarda la disciplina del versamento, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delle trattenute mensili sulla retribuzione, operate dall'Amministrazione sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti. 

In relazione alle cariche direttive delle associazioni professionali le medesime sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. Il comma 1 dell'articolo 8 richiede il rispetto del "principio di parità di genere" nell'assegnazione delle cariche.

La durata delle cariche è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte (art.8).

Lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni sono definiti dall'articolo 9. 

Con riferimento alle procedure di contrattazione l'articolo 11 attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto.

Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla legge in esame e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Tali DPR sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

L'articolo 13 considera rappresentative a livello nazionale le associazioni che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare (escludendo il personale che non può aderire alle associazioni sindacali). Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.
La norma prevede che,  in via transitoria, le quote percentuali di iscritti  sono ridotte:
  • di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;
  • di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame  e per i successivi quattro anni.
Con  decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,  sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13.
A tal proposito, si ricorda che, con:

Con riferimento alla  materia di giurisdizione, l'articolo 17 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge in esame, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla  legge.

A sua volta l'articolo 18 riguarda le procedure di conciliazione, e istituisce: 

  • presso il Ministero della difesa, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale;
  • per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli ultimi due articoli della legge recano, rispettivamente, abrogazioni e norme transitorie, anche in relazione alla carica dei delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della legge (27 maggio 2022) e la clausola di invarianza finanziaria.

Per approfondimenti sul contenuto della legge n. 46 del 2022 si rinvia all'apposito focus.
ultimo aggiornamento: 3 aprile 2025

La legge 28 aprile 2022, n. 46 contiene al suo interno numerose deleghe che hanno trovato attuazione nella XIX Legislatura, e per le quali il termine di attuazione è stato più volte prorogato.

In particolare, l'articolo 16 della legge n. 46 del 2022 reca la delega al Governo per il coordinamento normativo e il regolamento di attuazione.

Ai sensi della richiamata disposizione il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)  abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della  rappresentanza militare;
b) novellazione del COM, al fine di inserirvi le disposizioni della nuova normativa prevista dalla legge n. 46 del 2022;
c)  modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge in esame;
d)  semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale  deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dall' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate") e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
 
Per quanto concerne la procedura di adozione dei richiamati decreti, i relativi  schemi, corredati di relazione tecnica, dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti
Si prevede la possibilità che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo di questi decreti legislativi, il Governo adotti, con la medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Inoltre:
  • con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (27 maggio 2022), è adottato il regolamento di attuazione della legge (comma successivamente abrogato dall'articolo 3 del d.lgs. 192/2023). Successivamente, con decreto del ministero della difesa di data 7 gennaio 2025, n. 9, è stato emanato il "Regolamento di attuazione delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare". Tale regolamento, reca modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di dare attuazione alle disposizioni concernenti l'esercizio della libertà sindacale di cui al libro quarto, titolo IX, capo III, del medesimo codice dell'ordinamento militare.
  • con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto decorreranno le abrogazioni previste dal medesimo art. 19, comma 1 (articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare). Su tale materia è intervenuto il D.Lgs. n. 192 del 2023 che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 46 del 2022 recependo tali disposizioni, apportando le necessarie modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM).

Si ricorda che con il  D.L. 169/2022, come integrato durante l'esame parlamentare, è stato differito di ulteriori 12 mesi (giungendo a un termine complessivo di 18) il termine per l'esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe contenute nella  legge 28 aprile 2022, n. 46
Inoltre, il Governo - al fine di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale - ha adottato il  decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. Tale provvedimento, tra le altre, reca  misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al fine di garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge n. 46/2022, consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022- 2024). Lo stesso reca inoltre modifiche urgenti alla disciplina transitoria in materia di rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

La tabella seguente contiene un elenco riepilogativo delle ulteriori deleghe e dei corrispondenti decreti legislativi emanati.

Disposizioni della legge
Deleghe
Decreti legislativi emanati
Art. 9, co. 15
Il Governo è delegato ad adottare, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.
Decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (A.G. n. 234 - vedi il relativo paragrafo)
Art. 9, co. 17
Il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 16, co. 1
Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo.
Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 (A.G. n. 56 - vedi il relativo paragrafo).
D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206
Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46 (A.G n. 6 - vedi il relativo paragrafo).
Art. 16, co. 5
Il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

ultimo aggiornamento: 15 maggio 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2025 il decreto legislativo 19 febbraio 2025, n. 14 recante "Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46". Tale decreto, il cui schema è stato trasmesso dal Governo alle Camere il 18 novembre 2024 (A.G. n. 234), attua la delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare", per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: "consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari".

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1, integra il COM, aggiungendo, dopo il Capo III, libro quarto, titolo IX, il Capo III-bis recante Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale, composto da 4 articoli riguardanti le limitazioni per il personale impiegato in:

  • attività operative o missioni (art. 1482-ter), 
  • attività addestrative o esercitative (art. 1482-quater),
  • attività formativa (art. 1482-quinquies),
  • obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco (art. 1482- sexies).

Più nello specifico, il nuovo l'articolo 1482-ter  introduce le limitazioni all'attività sindacale del personale impiegato in attività operative o missioni al fine di operare - secondo la relazione illustrativa - un equo bilanciamento tra l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare e le preminenti esigenze di funzionalità e prontezza operativa correlate alle specifiche attività.

Il comma 1 precisa la tipologia di attività operative o le missioni nell'ambito delle quali sono applicate le limitazioni.

Si tratta di tutte le attività connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare:

a) difesa dell'integrità del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati;

b) contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata «Frontex», alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attività di stabilizzazione e ricostruzione, nonché a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione;

c) interventi nelle attività di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi;

d) attività delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorità di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria necessità o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilità e della tutela ambientale, nonché le attività del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera – a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo;

e) attività delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessità e articolate su più giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonché le attività denotate da particolare complessità e articolate su più giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare.

Il comma 2, introduce specifiche limitazioni, prevedendo che, durante le attività operative o le missioni elencate, il personale:

  • non può esercitare il diritto di assemblea;
  • se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi sindacali, non può avere rapporti con la stampa nè rilasciare dichiarazioni (art. 1480-ter COM), non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato (articolo 1479-bis, comma 1, lettera e) COM).

La relazione illustrativa precisa che lo scopo di tali limitazioni è quello di evitare che il personale impiegato in delicate attività operative possa essere distolto dalle prioritarie esigenze di servizio, a salvaguardia del buon esito dell'operazione/missione,

Il comma 3 dispone che le limitazioni del comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale:

a) incluso negli assetti di alta ed altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attività indicate al comma 1;

b) non inquadrato in unità organiche, impiegato singolarmente o in piccole aliquote nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente. La relazione illustrativa precisa che, il servizio prestato in contesti particolarmente sensibili, quali sono quelli internazionali, tali da richiedere un impiego incondizionato ed esclusivo, non si concilia con lo svolgimento dell'attività professionale a carattere sindacale.

Il comma 4 disciplina la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle operazioni e missioni di cui al comma 1.

Si prevede che, nell'ambito di tale fase, il personale di cui ai commi 2 e 3:

  • può esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere;
  • se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale; compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere, può avere rapporti con la stampa e rilasciare dichiarazioni in merito alle materie di competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore, può fruire di permessi sindacali e visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.

L'articolo 1482-quater riguarda le limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative.

Il comma 1 disciplina l'ambito di applicazione, che riguarda il personale impiegato in tutte le attività addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacità per l'assolvimento missioni fondamentali indicate nel precedente articolo 1482-ter, al comma 1, incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, Unione Europea (UE) e multinazionale e di coalizione ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Il comma 2, specifica le limitazioni introdotte, prevedendo che il personale militare impiegato nelle attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità di appartenenza o di unità di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione:

  • non può esercitare il diritto di assemblea;
  • se ricopre cariche direttive nell'ambito APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi sindacali, non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato (non viene limitata, invece, la facoltà prevista dall'articolo 1480-ter COM secondo cui "i dirigenti delle APCSM possono avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore").

Il comma 3, disciplina la fase propedeutica alle attività di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività addestrative o esercitative, durante la quale il personale militare:

  • se ricopre cariche direttive nell'ambito APCSM rappresentative non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
  • compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attività, può partecipare alle assemblee di carattere sindacale; fruire di permessi sindacali; esercitare la facoltà di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato (in relazione alla formulazione del testo, tale facoltà appare esclusiva dei militari che ricoprono cariche elettive all'interno delle APCSM, ai sensi dell'dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e)).

Il comma 4, allo scopo - dichiarato dalla relazione illustrativa - di contemperare le diverse esigenze, salvaguardando l'esercizio dell'attività sindacale e garantendo il regolare e prioritario svolgimento delle attività addestrative, prevede che il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate.

L'articolo 1482-quinquies riguarda le limitazioni per il personale impiegato in attività formativa.

Il comma 1 concerne l'ambito di applicazione, che riguarda le attività formative volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti.

Il comma 2 specifica che la frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale.

Il comma 3 prevede le specifiche limitazioni per il personale impiegato in attività formativa prevedendo che il personale frequentatore dei corsi:

a) di formazione di base (ad esclusione degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, che non possono aderire alle APCSM ai sensi dell'art. 1476, comma 5, del COM), può, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali ma non può fruire di permessi sindacali né essere posto in distacco o aspettativa sindacale;

b) successivi alla formazione di base, non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale ma può, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.

Il comma 4, infine, dispone che il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.

L'articolo 1482-sexies concerne le limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco prevedendo che tale personale, se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale. 

L'articolo 2 del provvedimento illustrato reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica precisa infatti che le disposizioni in esame hanno valenza meramente ordinamentale e attuativa della normativa primaria. 

Per ulteriori approfondimenti in merito, si rinvia al relativo dossier di riferimento.
ultimo aggiornamento: 15 maggio 2025

Con il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 è stata attuata una parte della delega prevista dall'articolo 16 della legge n. 46 del 2022 ("Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare"), e in particolare quella riferita ai criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, comma 1, relativi al coordinamento normativo. Sul relativo schema di decreto legislativo (A.G. n. 56) - trasmesso dal Governo alle Camere il 25 luglio 2023 - le Camere hanno reso parere favorevole. In particolare, il Senato ha reso parere favorevole il 1° agosto, e la Camera il 20 settembre 2023.

 

Nello specifico lo schema di decreto in esame dà attuazione alla delega che il Parlamento gli ha conferito con la legge n. 46 del 2022, limitatamente ai criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, comma 1, ovvero:

  • abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera a));
  • novella del codice dell'ordinamento militare (COM - decreto legislativo n. 66/2010), al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (lettera b));
  • modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (lettera c)).

Il presente decreto viene adottato in attuazione delle citate deleghe, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (il codice dell'ordinamento militare e le ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.

 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del testo originario della legge n. 46 del 2022, la delega avrebbe dovuto essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tale termine è stato esteso a complessivi 18 mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 16 dicembre 2022, n. 196, ovvero fino al 27 novembre 2023.

Il provvedimento si compone di 4 articoli: l'articolo 1 apporta le necessarie modifiche al COM; l'articolo 2 interviene su ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; l'articolo 3 abroga le disposizioni della legge n. 46 del 2022, che sono confluite nel COM; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Tale decreto legislativo ha modificato, tra l'altro, l'articolo 1482 disciplinando il tentativo di conciliazione ed ha introdotto, con l'articolo 1482-bis, le Commissioni di conciliazione ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione. Successivamente, il DM 9 aprile 2024, n. 75 ha definito le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali.

ultimo aggiornamento: 3 aprile 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2023 il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206 recante "Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46". Tale decreto legislativo attua una parte della delega prevista dall'articolo 16 della legge n. 46 del 2022 ("Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare"). Il relativo schema di decreto legislativo (A.G n. 6) era stato trasmesso alle Camere per il parere lo scorso 11 novembre.

Si ricorda che la legge n. 46 del 2022 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995, dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo 16.

Nello specifico il provvedimento in esame viene adottato in attuazione di quanto previsto dalle lettere d) ed e) dell'articolo 16, comma 1.

La lettera d) reca il criterio direttivo relativo alla semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

A sua volta la lettera e) reca il criterio direttivo relativo all'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. Prevede, inoltre, che l'istituzione di tale area avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione, della legge n. 46 del 2022.

In attuazione dei richiamati principi e criteri direttivi lo schema di decreto legislativo in esame, dispone, all'articolo 1, l'adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, intervenendo sul decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (recante attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), in virtù della delega di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).

L'articolo 2 reca la disciplina per l'istituzione dell'area negoziale per il personale dirigente del comparto, in attuazione della delega di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge.

Tale nuova area negoziale, con gli opportuni adattamenti, è collocata nel quadro della disciplina vigente della contrattazione per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, di cui all' art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

L'articolo 3 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier di documentazione.

ultimo aggiornamento: 3 aprile 2025
 
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temi di Difesa e Sicurezza internazionale