tema 15 aprile 2025
Studi - Bilancio Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

Il disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (C. 2126-A), già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Bilancio, è composto da 33 articoli, suddivisi sei Capi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al dossier a cura dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

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Il Capo I – composto dagli articoli 1 e 2 - include le disposizioni generali del disegno di legge. L'articolo 1 ne definisce le finalità, ossia il riconoscimento e la promozione dello sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale. L'articolo 2 reca le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani.
Il Capo II, composto dagli articoli 3, 4 e 5, reca disposizioni in materia di programmazione strategica, risorse e monitoraggio. L'articolo 3 definisce la Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), quale strumento per individuare le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane, al fine di attuare le specifiche politiche di sviluppo. L'articolo 4 dispone in merito alle modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a decorrere dall'anno 2025, che sono ripartiti tra quelli di competenza delle regioni e degli enti locali e quelli di competenza statale. L'articolo 5 attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni recate dalla Strategia per la montagna italiana e Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
Il Capo III "Servizi pubblici" reca le disposizioni degli articoli dal 6 al 11. L'articolo 6 introduce due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento. L'articolo 7 introduce la definizione di "scuole di montagna". L'articolo 8 reca disposizioni per la promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani. L'articolo 9 consente al Ministero della giustizia di provvedere anche attraverso procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento. L'articolo 10 prevede che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. In relazione ai servizi di comunicazione, l'articolo 11 individua gli strumenti attraverso cui assicurare lo sviluppo socio-economico dei territori montani, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione.
Il Capo IV reca disposizioni in materia di "Tutela del territorio" e include le disposizioni dall'articolo 12 all'articolo 21. L'articolo 12 prevede disposizioni in materia di adozione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati. L'articolo 13 è dedicato alla disciplina degli ecosistemi montani. L'articolo 14 interviene sulla normativa in materia di parchi e aree protette in zone montane. L'articolo 15 prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario, da attuare da parte delle regioni, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge n. 39 del 2023, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane. L'articolo 16 modifica il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi, all'articolo 3, la definizione di "cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva". L'articolo 17 reca disposizioni volte a riformare l'art. 7 della legge n. 10 del 2013, definendo le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali. L'articolo 18 riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta agli imprenditori agricoli e forestali, singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti. L'articolo 19 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per l'individuazione di misure per agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria. L'articolo 20 reca una definizione dei rifugi di montagna, ribadendo altresì che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi.  L'articolo 21 riporta una definizione di percorso escursionistico e reca disposizioni in merito alle attività escursionistiche al fine di promuoverne la fruizione consapevole e informata, rinviando ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici nonché delle modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
Gli articoli dal 22 al 30 fanno parte del Capo V, che reca disposizioni in materia di sviluppo economico. L'articolo 22 individua le finalità del Capo V, stabilendo che le disposizioni in esso contenute hanno il fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane. L'articolo 23 reca una disposizione di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. L'articolo 24 come modificato in sede referente, riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. L'articolo 25 riconosce, entro determinati limiti di spesa, uno sgravio contributivo ai fini di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani. L'articolo 26 introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani. L'articolo 27 istituisce un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e soggetti ad un costante decremento demografico. L'articolo 28 prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe nei comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti al fine di contrastarne lo spopolamento. L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Infine, il Capo VI, di cui agli articoli dal 30 al 33, contiene le "Disposizioni finali". L'articolo 30 introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 31 stabilisce la possibilità per regioni e comuni di definire ulteriori agevolazioni, riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane. L'articolo 32 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni legislative in materia di sviluppo delle zone montane, in quanto le norme sono ora contenute nel disegno di legge in esame. L'articolo 33 reca le disposizioni sulla copertura degli oneri recati dal disegno di legge in esame.
 
ultimo aggiornamento: 7 aprile 2025
 
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