tema 14 ottobre 2023
Studi - Affari esteri Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

Nella G.U. n. 240 del 13 ottobre 2023 è stata pubblicata la Legge n. 141/2023 di ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

L'iter della legge ha preso avvio al Senato, con l'esame in sede referente presso le Commissioni 3ª (Affari esteri e difesa) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del disegno di legge governativo recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto in parola (A.S. 541) e si è concluso con l'approvazione alla Camera il 14 settembre 2023.

 

Per ulteriori approfondimenti sul disegno di legge, che ne riprende uno analogo approvato dalla Camera nel settembre 2017, il cui iter non si era concluso prima della fine della XVII legislatura, si veda il  Dossier A.C. 1041

 

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L'Accordo dell'Aja sulla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, rende possibile al titolare di un disegno o di un modello industriale di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo. Il titolare del disegno, o del modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi che  abbiano sottoscritto l'accordo in questione, il cui scopo quindi è di estendere il sistema di protezione a nuovi membri, facilitando l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali, anche snellendo il sistema e istituendo un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali, come quello dell'Unione europea e quello dell'Organizzazione africana della Proprietà intellettuale (OAPI). La ratifica dell'Atto in esame permetterebbe ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali.

L'Atto si compone di 34 articoli divisi in disposizioni preliminari e quattro capi.

Le disposizioni preliminari (artt. 1 e 2), contengono definizioni e abbreviazioni e assicurano la salvaguardia dell'eventuale più ampia tutela riconosciuta dalle legislazioni nazionali. 

Il Capo primo disciplina la domanda internazionale e la registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (artt. 3-18).

Il Capo secondo reca le disposizioni amministrative (artt. 19-24).

Il Capo terzo concerne le revisioni e le modifiche (artt. 25-26)

Il Capo quarto prevede le disposizioni finali (artt. 27-34).

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2023

La legge di ratifica ed esecuzione consta di sei articoli.

I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 modifica l'articolo 155 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) al fine di adeguare la disciplina del deposito delle domande internazionali alle disposizioni contenute nell'Atto di Ginevra del 1999.

L'articolo 4 dispone che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, purché questa sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione prevista dall'articolo 37 del supra citato Codice della proprietà industriale.

L'articolo 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, come d'uso, stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2023
 
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