Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 84 dell'8 giugno 2023 di ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Il 30 maggio 2023 l'Aula della Camera aveva approvato la proposta di legge (A.C. 914), d'iniziativa parlamentare. La Commissione Affari esteri della Camera aveva concluso l'esame del provvedimento il 12 aprile scorso, dopo la sua approvazione da parte dell'Aula del Senato il 21 febbraio 2023 (S. 330). Il testo ha contenuto identico al disegno di legge governativo di ratifica delle medesime convenzioni, licenziato dalla Commissione Affari esteri della Camera in seconda lettura il 4 agosto 2022 (A.C. 3039) che, a causa del termine anticipato della legislatura, non aveva concluso l'iter parlamentare.
Obiettivo delle convenzioni in oggetto è contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, mediante un'azione coordinata, con la partecipazione di tutte le parti interessate. Le intese internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.
La Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori n.155 definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro. Il documento chiede altresì agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia; definisce altresì gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene.
La Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori si compone di 30 articoli, suddivisi in cinque parti dedicati rispettivamente: all'ambito di applicazione della Convenzioe (artt. 1-3), principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 4-7), azioni a livello nazionale (artt. 8-15), azioni a livello d'impresa (artt. 16-21) e clausole finali (artt. 22-30).
Il Protocollo del 2002 alla Convenzione n. 155 è composto da 12 articoli ed è finalizzato miglioramento dei metodi di raccolta e analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.
La Convenzione n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006, è composta da un preambolo e di 14 articoli. Il documento fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, e su come avviare un regolare percorso di prevenzione mediante una particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate.
In particolare, il Protocollo impegna le parti a promuovere una politica nazionale, di un sistema nazionale e un programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, finalizzato a promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale in funzione preventiva, con particolare riguardo alle morti sul lavoro, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. La Convenzione prevede che tale sistema nazionale includa contratti collettivi, strumento rilevante in materia, autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuove, a livello di impresa la cooperazione fra le parti; il programma nazionale sarà volto a formare una cultura di prevenzione e salute sul lavoro e a contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo i rischi e i pericoli; a promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
La legge di ratifica ed esecuzione consta di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL n. 155 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione OIL n. 187.
L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2 le amministrazioni interessate svolgono le attività conseguenti al recepimento nell'ordinamento italiano dei tre strumenti internazionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.