tema 29 giugno 2023
Studi - Affari esteri Ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con la Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023  è stata pubblicata la legge n. 80 del 2023 concernente la ratifica  e l'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019,

L'iter della legge ha preso avvio al Senato il 21 febbraio 2023  (S. 328) e si è concluso il successivo 30 maggio dalla Camera con l'approvazione definiiva A.C. 912

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L'Accordo di coproduzione cinematografica sottoscritto con la Repubblica dominicana rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale dell'Italia, ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana. L'intesa costituisce uno strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo di essere considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi.

L'Accordo si compone di 20 articoli e di un Allegato.

L'art. 1 delinea un quadro delle definizioni di « coproduzione » e di « coproduttore » e individua le due direzioni ministeriali chiamate a svolgere il ruolo di Autorità competenti responsabili dell'applicazione, stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo, siano assimilate alle opere nazionali (art. 2), individua i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (art. 3), fissa le modalità di effettuazione delle riprese (art. 4) e le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (art. 5) e considera la possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (art. 6).

L'art. 7 disciplina gli aspetti relativi alla comproprietà dei diritti di proprietà intellettuale. Le facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativ a attrezzatura di produzione dell'altra Parte sono disciplinate dall'art. 8, l'art. 9 stabilisce i termini per il saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario e l'art. 10 quelli per la distribuzione dei mercati e dei proventi.

L'art. 11 chiarisce che l'approvazione di un progetto di cooperazione non implica il rilascio del nulla osta alla proiezione. Gli artt. 12 e 13 disciplinano le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione e per l'apposizione delle diciture di identificazione delle opere, per la presentazione delle stesse ai Festival internazionali (art. 14) e per l'approvazione dei progetti di coproduzione (art. 15).

L'art. 16 affida a una Commissione mista il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo viene affidato a una Commissione mista, stabilendone altresì compiti e funzioni.

L'art. 17 definisce, in regime di reciprocità, le condizioni per le agevolazioni per importazione, distribuzione ecc.

Gli artt. 18, 19 e 20 disciplinano gli emendamenti all'Accordo, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore e il periodo di validità.

L'allegato all'accordo individua, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

ultimo aggiornamento: 31 marzo 2023

Il progetto di legge di autorizzazione alla ratifica è composto da 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, stabilisce che alle spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo valutati in 4.890 euro ogni quattro anni, a decorrere dall'anno 2025, si provvede nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro delle Finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 14 marzo 2023
 
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