Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 è stata pubblicata la legge n. 80 del 2023 concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019,
L'iter della legge ha preso avvio al Senato il 21 febbraio 2023 (S. 328) e si è concluso il successivo 30 maggio dalla Camera con l'approvazione definiiva A.C. 912
L'Accordo di coproduzione cinematografica sottoscritto con la Repubblica dominicana rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale dell'Italia, ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana. L'intesa costituisce uno strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo di essere considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi.
L'Accordo si compone di 20 articoli e di un Allegato.
L'art. 1 delinea un quadro delle definizioni di « coproduzione » e di « coproduttore » e individua le due direzioni ministeriali chiamate a svolgere il ruolo di Autorità competenti responsabili dell'applicazione, stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo, siano assimilate alle opere nazionali (art. 2), individua i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (art. 3), fissa le modalità di effettuazione delle riprese (art. 4) e le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (art. 5) e considera la possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (art. 6).
L'art. 7 disciplina gli aspetti relativi alla comproprietà dei diritti di proprietà intellettuale. Le facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativ a attrezzatura di produzione dell'altra Parte sono disciplinate dall'art. 8, l'art. 9 stabilisce i termini per il saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario e l'art. 10 quelli per la distribuzione dei mercati e dei proventi.
L'art. 11 chiarisce che l'approvazione di un progetto di cooperazione non implica il rilascio del nulla osta alla proiezione. Gli artt. 12 e 13 disciplinano le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione e per l'apposizione delle diciture di identificazione delle opere, per la presentazione delle stesse ai Festival internazionali (art. 14) e per l'approvazione dei progetti di coproduzione (art. 15).
L'art. 16 affida a una Commissione mista il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo viene affidato a una Commissione mista, stabilendone altresì compiti e funzioni.
L'art. 17 definisce, in regime di reciprocità, le condizioni per le agevolazioni per importazione, distribuzione ecc.
Gli artt. 18, 19 e 20 disciplinano gli emendamenti all'Accordo, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore e il periodo di validità.
L'allegato all'accordo individua, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.
Il progetto di legge di autorizzazione alla ratifica è composto da 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.
L'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, stabilisce che alle spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo valutati in 4.890 euro ogni quattro anni, a decorrere dall'anno 2025, si provvede nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro delle Finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.