Dall'inizio della XIX legislatura ad oggi sono stati convertiti in legge diversi decreti recanti iniziative normative di interesse per il settore agricolo e della pesca. Tra questi si ricordano i decreti-legge n. 144 del 2022 (Aiuti-ter) e n. 176 del 2022 (Aiuti-quater) che hanno introdotto misure urgenti in materia di politica energetica e di attuazione del PNRR. Il decreto-legge n. 198 del 2022 ha poi introdotto diverse disposizioni volte a prorogare l'efficacia di disposizioni vigenti rilevanti per il settore primario, il decreto-legge n. 5 del 2023 ha istituito la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime. In ambito energetico si menzionano ancora il decreto-legge 13 del 2023 (che ha, tra l'altro, istituito l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della Pac 2023-2027) e il decreto-legge 34 del 2023.
Il decreto-legge n. 144/2022 Aiuti-ter (L.175/2022), prevede per il settore agricolo le seguenti disposizioni:
Interessano il comparto agricolo anche le seguenti misure:
Il decreto-legge 173/2022 (L. n. 204/2022) per il settore agricolo prevede le seguenti disposizioni:
Inoltre:
Il decreto-legge 176/2022 (L. n. 6/2023) per il settore agricolo prevede le seguenti disposizioni:
articolo 2-bis, il quale proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo del credito d'imposta in ragione della spesa sostenuta dalle imprese agricole, della pesca ed agromeccaniche per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati per l'allevamento degli animali, limitatamente, in questo caso, alle sole imprese agricole e della pesca, posticipando, altresì, di un mese – dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 – il termine entro il quale i beneficiari del credito devono inviare all'Agenzia delle entrate – a pena di decadenza – un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Ulteriori disposizioni contengono norme di interesse e di sostegno per il comparto primario, con particolare riferimento, a quelle contenute:
articolo 1, che estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già previsti a legislazione vigente a favore delle imprese energivore, gasivore e non gasivore, purché l'uso energetico sia diverso da quello termoelettrico, nonché le imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore;
articolo 6-bis nel quale viene aumentata gradualmente la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030;
articolo 12, comma 3, dove si prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza;
articolo 12-bis con il quale viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, in relazione all'evento meteorologico avverso del 15 settembre 2022, che ha interessato, in particolare, le province di Ancona e Pesaro-Urbino e i comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, destinati alla realizzazione di taluni interventi, tra i quali, l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate.
Il D.L. n. 198 del 2022 (milleproroghe) (L n..14/2023) contiene numerose disposizioni in materia agricola:
- l'articolo 1, comma 16, posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021;
- l'articolo 1, comma 17, consente al MASAF di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- l'articolo 4, comma 9-sexies, proroga da dodici a ventiquattro mesi, il termine entro il quale deve essere adottato, a tutela del sughero prodotto in Italia, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste inerente le modalità di contenimento della diffusione dell'insetto nocivo Coreabus undatus;
- l'articolo 10, comma 11-novies, proroga al 31 dicembre 2023 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi;
- l'articolo 11, comma 8-octies, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- l'articolo 11, comma 8-quater, prevede che per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023;
- l'articolo 12, comma 6- sexies proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive;
- l'articolo 15, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2023, il termine previsto dalla disciplina vigente in materia di prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo privi di elementi inquinanti o nocivi;
- l'articolo 15, comma 1-bis, differisce al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. L'AGEA viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali;
- l'articolo 15, comma 1-ter, differisce al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici;
- l'articolo 15, comma 1-quater, stabilisce, per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal MASAF, la proroga, a decorrere dall'anno 2023, dei relativi compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Viene invece eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF;
- l'articolo 15, comma 1-quinquies differisce al 30 giugno 2023, il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022;
-l'articolo 15, comma 1-sexies, modifica la disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte della ASL, delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari;
- l'articolo 15, comma 1-septies e octies, estende al triennio 2023-2025, la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali;
- l'articolo 15, commi 1-novies proroga al 2023 le misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, tra cui un periodo di sette anni in cui il proprietario può procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta e la possibilità per i produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e che siano esenti da patogeni. Inoltre, introducono misure fiscali agevolative per atti a titolo oneroso di terreni agricoli interessati dall'evento patogeno a patto che per cinque anni non venga modificata la destinazione d'uso. Il comma 1-decies indica gli oneri finanziari della proroga in esame valutati in 2 milioni di euro;
- articolo 15, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente. Il comma 4 ne quantifica gli oneri;
- l'articolo 15, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica. In attuazione della disposizione il DPCM 11 aprile 2023, n. 72;
- l'articolo 15, comma 3-bis, estende da quarantacinque a sessanta giorni il termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell'attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità;
- l'articolo 15, comma 3-ter, proroga al 1° gennaio 2025, attraverso una modifica di alcuni articoli del D.M. 29 marzo 2022, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma che va dai 500 ai 4.000 euro), conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate;
- l'articolo 15, comma 3-quater, proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo;
- l'articolo 15-bis reca modifiche alla disciplina delle accise sulla birra.Le disposizioni in esame estendono al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.Inoltre, viene estesa al medesimo anno 2023 l'aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri.Le disposizioni in commento rideterminano poi la misura generale dell'accisa sulla birra, abbassandola da 2,99 a 2,97 euro per l'anno 2023 e riportando la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 2024.
ll decreto-legge n. 5/2023 (L. n.23/2023 ) per il settore agricolo prevede:
- all'art. 3 l'istituzione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. In particolare, si prevede che il Garante della sorveglianza dei prezzi può convocare la suddetta Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Alla suddetta Commissione partecipano, tra gli altri, un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti per materia e quindi anche il MASAF e dell'Ismea. E'stabilito che ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF). Si prevede inoltre, che il Garante sopra indicato può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati. Qualora, dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive, emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante è tenuto a riferire gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo, per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
In data 25 gennaio 2023 la Commissione Agricoltura ha espresso parere favorevole sull'A.C. 771.
Il decreto legge n. 13 del 2023 Attuazione PNRR e coesione (L. n. 41/2023) contiene alcune disposizioni rilevanti in materia agricola:
- articolo 45, comma 2-quater - 2 -octies che detta disposizioni in materia di pratiche agricole sostenibili per aumentare l'assorbimento di carbonio. In particolare istituisce presso il CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. Tali crediti non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) e rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile (comma 2-quinquies). Le modalità di certificazione dei crediti ai fini dell'iscrizione nel Registro e la gestione del Registro stesso sono definite da linee guida adottate con decreto interministeriale previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 2-sexies e 2-septies);
- articolo 47, comma 6-bis, reca alcune disposizioni volte ad aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al biometano;
- articolo 47 commi 10-11, in materia di comunità energetiche nel settore agricolo reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale;
- articolo 54 che dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Il D.L. n. 20 del 2023 prevede misure in materia di "Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie"
Al comma 1, articolo 5 riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che non sono risultati assegnatari di manodopera, pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi, la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio;
al comma 2, articolo 5 - sostituendo il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto legge n. 22 del 2005 - aggiornarna le disposizioni in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.
In data 27 aprile 2023 la Commissione Agricoltura ha espresso parere favorevole sull' A.C.1112.
Il decreto-legge 34/2023 Energia, salute e altro (L. n. 56/2023) introduce le seguenti disposizioni rilevanti in materia agricola:
- art. 4,comma 10 bis prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- art. 6 in materia di tassazione dell'agroenergia che dispone una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022;
-art. 24, comma 4, che incrementa di 200 mila euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano, istituito dall'art. 1, comma 868, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).
In data 12 aprile 2023 la Commisione XIII (Agricoltura) ha espresso parere favorevole sull'A.C.1060.
Il decreto legge n. 39 del 2023 Siccità (L. n. 68/2023) contiene alcune disposizioni rilevanti in materia agricola.
In particolare:
La Commissione XIII (Agricoltura) in data 6 giugno 2023 ha espresso parere favorevole sull' A.C. 1195.
ll decreto legge n. 44 del 2023 (L. n. 74/2023) prevede le seguenti disposizioni rilevanti per il settore agricolo:
introduce disposizioni volte a promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA e destinando, a tal fine, una somma pari a 28 milioni di euro (art. 23, comma 3);
reca disposizioni in materia riorganizzazione degli organi dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)(art. 23,comma 3-bis);
ll decreto legge n. 51 del 2023 (L.n. 87/2023) prevede alcune disposizioni rilevanti per il settore agricolo:
- articolo 4-quinquies che proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
- articolo 8-bis che differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.
ll decreto legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, prevede alcune disposizioni rilevanti per il settore agricolo:
- l'art. 7 che riconosce un'integrazione al reddito mensile in favore dei lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari verficatisi;
- l'art. 11 che dispone, per le società e le imprese che hanno subito danni dagli eventi alluvionali, la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, tra gli altri, del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario;
- l'art. 12, modificato in sede referente, che, al comma 1, consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al decreto in esame che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Il comma 2 precisa che la Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali vengano trasmesse alla Regione competente, mentre quelle per i danni alle produzioni agricole ad Agri-CAT S.r.l. (Soggetto gestore del Fondo AgriCat). Il comma 5 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi, nel limite di 100 milioni di euro, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole, rimodulando la dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Conseguentemente, vengono rimodulate in 100 milioni le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legge n. 115 del 2022 ovvero al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022. Il successivo comma 6, al fine di consentire la concessione di tali aiuti, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste venga effettuata, secondo i criteri dettati dal comma 7, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 8 stabilisce che un quota del Fondo per l'innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l'anno 2023, di 30 su 75 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni su 75 per l'anno 2025) venga destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame. Il comma 9 bis stabilisce un incremento di 2 milioni di euro per il finanziamnto dei progetti di cui al Fondo istituito ai sensi del comma 444 della legge n. 197 del 2022;
- l'art. 13, comma 3 e 5, reca una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell'ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini per l'adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali, in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi.
ll decreto legge n. 69 del 2023 (L. n. 103/2023) prevede alcune disposizioni rilevanti per il settore agricolo:
- art. 10 che riguarda le pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione (procedura d'infrazione n. 2014/2147);
- art. 10-bis che introduce disposizioni urgenti in materia di rideterminazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari;
- art. 25 che si reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare ( caso EU Pilot 10375/22/AGRI).
Il decreto legge n. 75 del 2023 (L.n.112 /2023) contiene alcune disposizioni rilevanti per il settore agricolo:
-l'articolo 29 che - novellando l'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 - prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA;
-l'articolo 30 che- novellando l'articolo 1, del decreto-legge n. 701 del 1986 -, interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura;
- l'articolo 31 che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Per effetto delle modifiche inserite dalla Camera, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026;
-l'articolo 32 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) .
In data 12 luglio 2023 la Commissione XIII (Agricoltura) ha espreso parere favorevole sull' A.C.1239 con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito di prevedere modifiche alla legge n. 157 del 1992 – previa presentazione e discussione nelle commissioni competenti per materia dello stato di attuazione della legge – tese a garantire l'organizzazione pluriennale dei prelievi venatori attivati tramite i calendari venatori regionali in quanto principale strumento per fare fronte al problema della peste suina e al fine di ottimizzare la gestione faunistica nel nostro Paese, in modo commisurato allo stato di salute delle singole specie, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.
Il decreto legge n.98/2023 (cassa integrazione calore) (L. n.127/23) prevede una disposizione rilevante per il settore primario:
- articolo 2, comma 1, che dispone l'integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica. In particolare, si estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
In data 6 settembre 2023 la Commissione XIII (Agricoltura) ha espreso parere favorevole sull'A.C. 1364.
Il decreto-legge n. 124 (L.162/2023 ) contiene disposizioni rilevanti per il settore agricolo:
In data 3 ottobre 2023 la Commissione XIII (Agricoltura) ha espresso parere favorevole sull'A.C. 1416.
Il D.L. n.132/2023 (L. n. 170/2023), contiene disposizioni rilevanti per il settore agricolo:
l'articolo 8-bis proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo;
l'articolo 15-ter proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte.
Il decreto-legge n. 145/2023 (L.n.191/2023) reca una disposizione in materia agricola:
- articolo 7, comma 1-bis, che reca disposizioni inerenti all'accesso a talune agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, con riferimento a terreni condotti in affitto o in comodato, contraddistinti da particella fondiaria di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati e situati in comuni montani in zone svantaggiate, nonché comuni prealpini, pedemontani o della pianura non irrigua.
Il decreto-legge n.161/2023 (L. n.2/2024) prevede le seguenti disposizioni di interesse agricolo:
In data 27 dicembre 2023 la Commissione XIII (Agricoltura) ha espresso parere favorevole sull'A.C. 1624
Il decreto-legge n. 181 (L.n. 11/2024) prevede le seguenti disposizioni di interesse agricolo:
l'articolo 15, recante talune modifiche alle disposizioni per gli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, tra le quali l'inserimento dei vini che hanno il riconoscimento europeo, anche transitorio, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tra i prodotti che possono essere oggetto di contributo;
l'articolo 17, che consente alle imprese agricole, ubicate in Toscana, che hanno subìto danni alle produzioni e alle strutture a causa degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2023, di accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni.
Interessano il comparto agricolo anche le seguenti misure:
l'articolo 1, recante misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori;
l'articolo 5, in materia di contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili nel quale si disciplina, altresì, la composizione della «commissione combustibili» prevedendo, tra gli altri, la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
In data 19 dicembre 2023 la Commissione XIII (Agricoltura) ha espresso parere favorevole sull'A.C. 1606.
Il decreto-legge n. 215/2023 (L. n. 18/2024), recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" contiene alcune disposizioni rilevanti in materia di agricoltura:
articolo 13, commi 3-bis - 3-quater - esenzioni ai fini IRPEF redditi dominicali e agrari - proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali - con alcune eccezioni - concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento.Gli oneri derivanti dal comma 3-bis, sono pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026.
Risultano di interesse del settore agricoloanche le seguenti disposizioni:
In data 16 gennaio 2024 la Commissione XIII (Agricoltura) ha espresso parere favorevole con osservazioni sull'A.C.1633.
Il decreto-legge 19/2024 (PNRR) L. n. 56/2024 reca alcune disposizioni in materia agricola. In particolare, si ricordano:
Il decreto legge n. 60 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 95/2024, contiene alcune previsioni normative che incidono sul settore agricolo:
- L'articolo 24-bis proroga di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti.
L'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, che le istituitva, infatti, prevedeva che tali agenzie potessero operare per 78 mesi (sei anni e mezzo). Il termine era stato portato, dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2023, a 81 mesi dalla data di istituzione.
Tale termine di operatività, pertanto, viene ora portato a 90 mesi, mediante un'ulteriore novella all'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016.
- l'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale. In particolare, integra l'art. 1, comma 496, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), istitutivo del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima, al fine di specificarne il sistema dei limiti di rischio. In particolare, si stabilisce che tale sistema ha la finalità di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento.
Si ricorda che "il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti spa, il piano di attività del Fondo e il relativo sistema dei limiti di rischio".
Il D.L. n. 63/2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2024 reca disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
In estrema sintesi sono previsti interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati, misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu, misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare, norme in materia faunistica e venatoria nonché' misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare, misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.
Si ricorda che in data 11 luglio 2024 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, senza modifiche, l'A.C. 1946, già approvato dal Senato (A.S 1138).
Si rinvia al relativo tema provvedimento per un esame approfondito delle disposzioni.
Il DL n.113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2024, contiene alcune disposizioni di rilevanza agricola:
- art. 5, commi 4-5, dispone, allo scopo di sostenere la filiera equina, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari. Le cessioni dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita;
- art. 7, comma 3, prevede la proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 dei termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2024;
. art. 10, comma 1-bis, inserito in sede referente, stabilisce che la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio dei prodotti ortofrutticoli non sono soggetti al divieto per le amministrazioni pubbliche di intervento sui mercati (le amministrazioni pubbliche non possono, di norma, costituire società o acquisire partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, articolo 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d.lgs. n. 175 del 2016);
- art. 10, commi 3-12-ter disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15), elencando le amministrazioni pubbliche tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per competenza economica per l'esercizio 2025. Tra di esse figurano le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali.
- art. 16-bis, inserito in sede referente, commi 1-3, reca disposizioni a sostegno del settore suinicolo prevedendo la concessione di un contributo economico, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, a favore delle imprese che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso che hanno subito danni dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana;
In data 1 ottobre 2024 la Commissione XIII ha espresso un parere favorevole sull'A.C. 2066.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Dossier a cura del Servizio Studi
Il D.L. n. 131 del 2024 (convertito con L. n. 166/2024) contiene alcune disposizioni rilevanti per il settore agricolo.
In particolare:
- l'art. 13, comma 1, novella l'articolo 19-ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) dellaL. n. 157 del 1992, precisando che l'articolo si applica nel rispetto delle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat).
- l'art. 13, comma 1-bis e 1-ter, intervengono modificando l'art. 31 della stessa legge, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide, da individuarsi sulla base di uno o più decreti ministeriali di attuazione.
In data 1 ottobre 2024 la Commissione XIII ha espresso un parere favorevole, con osservazioni, all'A.C. 2038.
Il D.L. n. 145 del 2024 (convertito, con modificazioni dalla L. n. 187/2024) contiene disposizioni rilevanti in materia agricola:
- art. 1, comma 1, lettera g) specifica che con riferimento alla disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate (nonché sulla regolarità delle relative precedenti procedure di verifica di natura privatistica) siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agea (oltre che con l'Agenzia delle entrate);
- art. 2 commi commi 5 e 8 prevedono, per il 2025, una ripartizione in misura uguale delle quote per lavoro stagionale nel settore agricolo e in quello turistico-alberghiero ed un aumento di 5.000 unità di lavoratori stranieri per il settore primario;
- art. 5 interviene con nuove misure di contrasto al fenomeno del caporalato, attraverso l'introduzione del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – che sostituisce l'abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo –, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 6-7 riconoscono al lavoratore titolare di un permesso di soggiorno per casi speciali (ovvero il lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo), la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. Inoltre, i destinatari delle misure di assistenza in oggetto possono beneficiare dell'assegno di inclusione.
La XIII Commissione ha espresso parere favorevole sull'A.C. 2088 in data 23 ottobre 2024.
Il DL n. 160/2024: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 199/2024), contiene alcune disposizioni rilevanti in materia agricola e relativa al contrasto al lavoro sommerso:
In data 6 novembre 2024 la XIII Commissione ha espresso parere favorevole all'A. C. 2119.
ll D.L. n. 155 del 2024 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2024), contiene alcune disposizioni inerenti la materia agricola e della pesca:
- art. 1, comma 5-bis incrementa di 70 milioni di euro, per l'anno 2025, le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo.
- art. 1, comma 6-octies è volto ad attribuire risorse finanziarie pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus).
- art. 6-quater autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR.
In data 3 dicembre 2024 la XIII Commissione ha espresso parere favorevole sull'A.C. 2150.
Il D.L. n. 153/2024 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 191/2024), contiene una disposizione di interesse per l'agricoltura:
l'art. 1, comma 1, lett. a) stabilisce che, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale, sono da considerarsi prioritarii progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW .