Garantire l'approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili, salvaguardare il reddito degli agricoltori, tutelare l'ambiente e preservare i territori. Sono questi i principali obiettivi che sono perseguiti in Europa dalla nuova PAC (Politica agricola comune) 2023-27
La PAC rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Essa costituisce, peraltro, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE.
Il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi della Unione avviene attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni sono finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), e gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 (articolo. 18). In Italia, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - istituita dal decreto legislativo n. 165/99 - è l'ente deputato allo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore.
La protezione dell'ambiente e la salvaguardia della biodiversità sono ulteriori compiti che il legislatore italiano condivide con quello europeo. Per sostenere gli agricoltori nella duplice sfida di produrre alimenti e contemporaneamente salvaguardare la biodiversità la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Una strategia "dal produttore al consumatore " (Farm to fork strategy – F2F) insieme alla comunicazione "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030". Entrambe le strategie sono centrali nell'ambito del Green Deal, l'insieme di interventi volti a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea nella prospettiva di azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. La strategia si prefigge diversi obiettivi al 2030 concernenti la riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi e della perdita dei nutrienti, la riduzione delle sostanze antimicrobiche, il miglioramento del benessere degli animali e la valorizzazione dell'agricoltura biologica.
La gestione del rischio in agricoltura risulta essenziale per la sopravvivenza stessa dell'attività primaria, nelle sue diverse manifestazioni (coltivazione del fondo, allevamento, pesca, selvicoltura e attività connesse). Infatti, molteplici fattori - alluvioni, calamità naturali, siccità, emergenze sanitarie o fitosanitarie di vario genere etc. - possono incidere, anche in maniera rilevante, su taluni prodotti e/o filiere agroalimentari. Per questo motivo sono necessarie risorse per incentivare l'accesso degli agricoltori ad alcune tipologie di copertura del rischio.
La PAC (Politica agricola comune) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Essa costituisce, peraltro, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE. La nuova PAC, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, è stata approvata in via definitiva dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre).
Il quadro normativo della nuova PAC si fonda principalmente su 3 Regolamenti: il regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento (UE) n. 2021/2116 e, infine, il regolamento (UE) 2021/2117 e relativi atti delegati ed esecutivi.
Si ricorda inoltre il regolamento (UE) 2024/1468 che ha modificato i due regolamenti n. 2115 e 2116.
Gli obiettivi specifici che sono perseguiti dalla nuova PAC sono:
Questi obiettivi chiave costituiscono la base sulla quale i Paesi membri dell'UE hanno elaborato i loro Piani strategici nazionali (PSN). Lo strumento mediante il quale viene concretizzato il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi membri è l'erogazione di fondi, ai produttori e altri beneficiari, nella forma di aiuti, contributi e premi. T
Tali erogazioni sono finanziate dal FEAGA e dal FEASR (i fondi europei che forniscono sostegno finanziario all'attuazione della PAC) e sono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori.
In Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti, di cui 9 operanti a livello regionale, uno operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni) e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, che, oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, svolge il ruolo di Organismo pagatore per le regioni che ne sono prive e quello di organismo di coordinamento.
Piano strategico nazionale (PSN) della PAC
Il citato regolamento (UE) 2021/2115 reca norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Il Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final. Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale. Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al sito web che illustra il Piano strategico accessibile alla pagina www.pianetapsr.it.
Una delle principali novità della nuova programmazione vede nel miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro un elemento centrale per ridare competitività al comparto e rivitalizzare il tessuto socioeconomico dei territori rurali. Per approfondimenti sulla condizionalità sociale si fa rinvio al sito web - pianetapsr.it - che ne descrive il contenuto.
In attuazione del PSN per il settore apistico si segnala il decreto 30 novembre 2022 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura.
Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC 2023-2027
In attuazione dell'articolo 123 - paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 anche l'Italia ha istituito l'Autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC (articolo 54, commi 1-4, D.L. 13/2023). Tra le le finalità sottese a tale istituzione:
- assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027, in complementarietà con l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC.
L' Autorità, sarà articolata in due Uffici - di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale - indicandone i relativi compiti:
- supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi definiti dall'art. 3, paragrafo 1, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
- supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115 incaricato di monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC.
Per il funzionamento dell'Autorità la dotazione organica dello stesso MASAF - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 - è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti.
Gli incentivi per le pratiche ecosostenibili
Per rispondere alle sfide ambientali e di benessere animale definite dalla riforma post 2020 in linea con le strategie dell'Unione per una crescita "green" (Green Deal, Strategia Farm to Fork, Strategia europea sulla biodiversità 2030, Legge europea sul clima) sono stati introdotti nella PAC 2023-2027 I regimi ecologici, più comunemente noti come eco-schemi.
Gli eco-schemi sono stati inseriti nel I Pilastro della PAC (pagamenti diretti) come strumento di "premialità", volto a compensare gli agricoltori per l'assunzione di impegni volontari orientati alla sostenibilità climatica e ambientale aggiuntivi a quelli già previsti dalla condizionalità rafforzata.
La loro importanza nel quadro della riforma 2023-2027 risiede, anche, nella decisione comunitaria di fissare una dotazione minima del 25% delle risorse per i pagamenti diretti del I Pilastro (ring-fencing). Questa soglia, in Italia, rappresenta un target di spesa di circa 874 milioni di euro annui, pari a una previsione di spesa di oltre 4 miliardi di euro per l'intera programmazione.
All'interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027, l'Italia ha previsto 5 regimi ecologici (eco-schemi) con una dotazione finanziaria programmata pari ad oltre 4 miliardi di euro:
Per ulteriori approfondimenti vedere Gli eco-schemi del PSP italiano, un'opportunità per l'agricoltura e la sostenibilità: com'è andato il primo anno di attuazione.
Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC
Il citato regolamento (UE) n. 2021/2116 stabilisce le regole sul finanziamento delle spese della PAC attraverso i due Fondi (FEAGA e FEASR), sui sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri e sulle procedure di liquidazione e conformità.
FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia)
Il FEAGA finanzia misure di sostegno al reddito degli agricoltori per garantire un equo tenore di vita alla comunità agricola - e al prezzo dei prodotti di origine agricola al fine di stabilizzarne i prezzi di mercato.
Più nel dettaglio finanzia:
Inoltre Il FEAGA finanzia anche:
FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo agli interventi di sviluppo rurale (titolo III, capo IV, regolamento (UE) 2021/2115) specificati nei piani strategici della PAC e alle azioni di cui all'articolo 125 del medesimo regolamento, tra cui azioni necessarie per una gestione e un'attuazione efficaci del sostegno in relazione al piano strategico della PAC, ivi compresa la creazione e la gestione delle reti nazionali della PAC.
Le sei priorità del FEASR sono le seguenti:
- promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali;
- potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie agricole innovative e la gestione sostenibile delle foreste;
- favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
- incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici nel settore agroalimentare e forestale;
- preservare, ripristinare, e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alle foreste;
- promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali.
I singoli Paesi della UE definiscono, poi, i programmi relativi alle priorità ed agli aspetti specifici prescelti, nonché la strategia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Una volta individuati obiettivi e strategie accedono ai finanziamenti del FEASR attraverso i PSR, ossia i Programmi di sviluppo rurale che, se approvati, sono cofinanziati dai singoli Stati membri e possono essere elaborati su base nazionale e/o su base regionale.
La decisione (presa dalla Commissione europea) che approva un programma di sviluppo rurale fissa un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure.
I PSR fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Tuttavia, sono previste deroghe con erogazioni di un tasso di contributo massimo del FEASR al programma stesso nei casi disciplinati dalla norma (ad esempio nei casi di regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori).
La Commissione europea approva e vigila sui PSR - Programmi di sviluppo rurale che vengono attuati nei singoli Stati attraverso progetti che vengono gestiti a livello nazionale o regionale. Ciascuno di questi PSR deve essere redatto nell'ambito più ampio della PAC e deve essere finalizzato a realizzare almeno quattro delle sei finalità sopra indicate.
Al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle risorse comunitarie per i Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022, permettendo alle Regioni di ridurre il cofinanziamento nazionale e destinare le risorse risparmiate agli stessi programmi o a coprire spese residue, sono state introdotte disposizioni urgenti con la legge di bilancio 2025. Eventuali fondi residui potranno essere riallocati nella PAC 2023-2027, previa approvazione europea (art. 1, commi 559-562, L. 207/2024).
Organismi di governance
In particolare, ai sensi dell'attuale assetto normativo e in conformità alle norme del diritto dell'Unione europea, AGEA è chiamata a svolgere due macro-funzioni, tra loro distinte e separate: quella di organismo pagatore - gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la PAC – di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2018 – e quella di organismo di coordinamento – istituito solo nel caso della costituzione di più organismi pagatori – come unico interlocutore della Commissione europea – di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
Le attività di gestione e controllo dei finanziamenti connessi all'attuazione delle politiche agricole dell'Unione europea sono state decentrate a livello di Regione e Provincia autonoma (articolo 3, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 1999). In sintesi, il quadro di raccordo tuttora in vigore tra le diverse attribuzioni, ripartite tra livello centrale e regionale-provinciale, hanno definito, per la gestione e il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo italiano, una struttura basata su:
- un'autorità competente (il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) [in attuazione dell'articolo 8, regolamento (UE) 2121/2116];
- un organismo di coordinamento (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA) [in attuazione degli articoli 9 e 10, regolamento (UE) 2121/2116];
- una rete di organismi pagatori (nazionale AGEA, e poi regionali e provinciali per le Province autonome).
AGEA seguita a svolgere le funzioni di organismo pagatore in quelle Regioni e Province autonome in cui l'organismo pagatore regionale o provinciale non risulta ancora istituito o riconosciuto.
- i centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire incarichi nell'ambito dell'assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali (articolo 4, decreto legislativo n. 188/2000).
Si ricorda che il sistema di pagamento degli aiuti si fonda sulla operatività degli Organismi pagatori.
Le misure a favore dei beneficiari possono essere di due tipi:
Assunzioni AGEA
E' differito al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. L'AGEA viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali (articolo 15, comma 1-bis, D.L. 198/2022).
Ulteriori disposizioni hanno previsto l'istituzione della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi - articolata in tre uffici, di livello dirigenziale non generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, di un ufficio, di livello dirigenziale non generale, con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del sopra citato regolamento (UE) 2021/2115.
Per la copertura degli uffici dirigenziali, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro a decorrere dal 2024 prevedendo un incremento della vigente dotazione organica dell'AGEA di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Inoltre è prevista la facoltà di assumere, per il biennio 2023-2024, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari (oneri pari a 1.602.000 euro per l'anno 2023 e 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024) [articolo 54, commi 5-7, D.L. n. 13/2023). Anche per il 2024 l'Agenzia è autorizzata a ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale, di cui 30 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti (56.000 euro per l'anno 2024 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, 1.162.165 euro per l'anno 2024 e 2.324.330 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali 132.000 euro per l'anno 2024 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e 19.320 euro per l'anno 2024 e 37.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per gli oneri relativi ai buoni pasto) (articolo 1, comma 41, L. n. 2113/2023).
Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'AGEA un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023 (articolo 11, comma 3-bis, D.L. n. 104/2023).
I provvedimenti esaminati dalla Commissione XIII (Agricoltura)
In data 31 gennaio 2023 la Commissione Agricoltura ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo (A.G.18) che introduce un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (PAC).
Per gli approfondimenti si rinvia all'iter del provvedimento (A.G.18), al Dossier del Servizio studi e alle audizioni informali di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti.
Nella G.U. n. 94 del 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. In attuazione dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo in materia di percentuali di riduzione applicabili è stato emanto il Decreto 22 maggio 2023.
In data 11 ottobre 2023 le Commissioni riunite Giustizia e Agricoltura hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo (A.G. 72) che modifica il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. Per gli approfondimenti si rinvia all'iter del provvedimento e al dossier del Servizio studi.
Approfondimenti
La sostenibilità ambientale, la protezione della natura e la salvaguardia della biodiversità costituiscono assi portanti dell'attività economica agricola e, in quanto tali, rilevanti ambiti di intervento che il legislatore nazionale condivide con quello europeo.
L'Italia è estremamente ricca di biodiversità racchiudendo entro i propri confini una grande complessità di suoli, topografie e climi tali da rendere il nostro Paese, nell'ambito dell'Unione europea, quello caratterizzato dal più elevato numero e dalla più alta densità di specie animali e vegetali. Da ciò consegue che gli agricoltori devono affrontare una duplice sfida: produrre alimenti e contemporaneamente salvaguardare la biodiversità e utilizzare con prudenza le risorse naturali.
Tali sfide sono rappresentate a livello europeo dalla comunicazione "Una strategia "dal produttore al consumatore " (Farm to fork strategy – F2F) (COM(2020)381), insieme alla comunicazione "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030" (COM(2020)380). Entrambe le strategie sono centrali nell'ambito del Green Deal, l'insieme di interventi volti a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea nella prospettiva di azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.
L'obiettivo della Commissione è di ridurre, entro il 2030, l'uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici del 50% e l'uso dei pesticidi più pericolosi del 50%, incoraggiando pratiche per la difesa fitosanitaria integrata volte a garantire l'utilizzo, per la protezione delle colture, di metodi sostenibili, biologici, fisici, altri metodi non chimici e pesticidi a basso rischio. Altri obiettivi perseguiti sono la riduzione delle sostanze antimicrobiche, il miglioramento del benessere degli animali e la valorizzazione dell'agricoltura biologica.
Il 7 agosto 2023 il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha adottato la Strategia Nazionale Biodiversità (SNB) 2030.
La Strategia, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, in attuazione degli impegni assunti con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica di Rio del 1992 (che, in occasione della COP 15 svoltasi a dicembre a Montreal, ha adottato il quadro globale per la biodiversità 2030), e in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità 2030.
La SNB 2030 mette in risalto l'importanza dell'agricoltura, che svolge un ruolo primario sia per quanto riguarda l'approvvigionamento di cibo sia nel garantire la gestione e la manutenzione del territorio, il mantenimento degli ecosistemi e la tutela della biodiversità, con le funzioni produttive del settore agricolo e alimentare che possono essere garantite nel lungo periodo solo salvaguardando le risorse naturali e l'ambiente.
La Strategia evidenzia come la tutela della biodiversità e degli ecosistemi agricoli deve essere promossa incoraggiando le pratiche agroecologiche, la conservazione e il ripristino di habitat e specie, la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
La SNB 2030, in linea con le strategie comunitarie sulla Biodiversità al 2030 e Farm to Fork, e con il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027, stabilisce, per l'ambito di intervento Cibo e Sistemi Agricoli, Zootecnia, i seguenti obiettivi:
Per ulteriori approfondimenti sconsultare il sito pianetapsr.it .
La salvaguardia del patrimonio genetico vegetale e animale è messa a rischio anche dalla possibilità - data dalla globalizzazione dei mercati - di importare temibili organismi nocivi estranei, precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali. La loro nocività è determinata dall'assenza di forme di controllo naturale nelle aree di nuova introduzione in associazione alla scarsa resistenza e tolleranza delle piante ospiti.
Tali organismi esotici possono quindi diffondersi con effetti devastanti per la tutela delle coltivazioni e la stabilità degli ecosistemi, determinando conseguenti ingenti danni economici.
Il Servizio fitosanitario nazionale è l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante ed esercita tale funzione con un insieme di competenze e di attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.
Per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie il legislatore ha implementato gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale. A tal fine si dispone che il suddetto Servizio disponga di addetti - ispettore fitosanitario e agente fitosanitario - anche nell'ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali (articolo 23, comma 1, D.L. n.44/2023).
Legge di bilancio 2023
Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonche' per fare fronte alla necessita' di ripopolamento degli allevamenti, e' istituito il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 427, L. n.197/2022). In attuazione della disposizione si veda il D.M. 29 novembre 2023.
Per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite è' istituito il Fondo finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico - di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157- e' incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 1, comma 449, L. n. 197/2022).
Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, e' istituito, nello stato di previsione del MASAF, un fondo con la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 303,L. n. 197/2022).
Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo - istituito dall'articolo 1, comma 757, L.n.178/2020 - e' rifinanziato di 1 milione di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 432, L. n. 197/2022) e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027 (art. 1, comma 564, L. 207/2024).
Il legislatore ha poi introdotto, all'interno della legge di bilancio 2023, la modifica della disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dalla L.n. 157/1992 (articolo 1, cmmi 447-449, L. n. 197/2022).
Altre misure
Al fine di fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, derivante da diverse congiunture connesse, tra l'altro, alla guerra in Ucraina, è disposta la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (D.L. n. 63/2024, articolo 1, c. 5-bis).
Nello stesso decreto, si ricorda l'articolo 6, comma 2, che rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.
L'articolo 8 ha disposto la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone durata dell'incarico, compiti assegnati e prevedendo, altresì, la nomina di un subcommissario. Con la legge di bilancio per il 2025 si è proceduto alla determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi pari a 30.000 annui euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (art.1, commi 356 e 357, legge n. 207/2024).
Al fine di adottare misure volte al contrasto del fenomeno della diffusione della malattia denominata "lingua blu" è stato stanziato un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti da tale malattia. E' demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al fondo sopra menzionato (commi 555-557, art.1, L. 207/2024).
A livello internazionale, porre fine alla povertà, in tutte le sue manifestazioni, comprese le sue forme più estreme, attraverso strategie interconnesse, è la finalità del primo Obiettivo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I governi si sono impegnati affinché ogni persona, ovunque nel mondo, possa godere di uno standard di vita adeguato. Per consentire alle persone di uscire dalla condizione di povertà è necessario garantire la parità di diritti, l'accesso alle risorse economiche e naturali, a quelle tecnologiche, alla proprietà e ai servizi di base. Tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 si segnala:
A livello europeo, è stato adottato il Regolamento UE n 223/2014 che istituisce il Fondo di aiuti europei agli indigenti. utilizzato per fronteggiare la difficile situazione sociale evidenziata dal crescente numero di persone che precipitano sotto la soglia di povertà. Il sostegno del FEAD aiuta le persone a compiere i primi passi per uscire dalla povertà e dall'emarginazione. Nell'aprile 2020, in seguito all'emergenza COVID-19, il suddetto Regolamento UE n. 223/2014 è stato modificato ed è stato introdotto il Regolamento UE n. 2020/559 che riporta specifiche misure per affrontare la crisi pandemica. Nel febbraio 2021 il regolamento FEAD è stato modificato per far sì che il fondo possa essere rafforzato con trasferimenti finanziari da REACT-EU in risposta alla crisi del coronavirus.
L'attuazione del Programma FEAD è deputata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gestita quale autorità intermedia dall'AGEA che cura la predisposizione di bandi, la pubblicazione e provvede all'assegnazione delle risorse per la distribuzione delle derrate alimentari acquistate grazie ai finanziamenti del FEAD. Il MASAF cura, in questo contesto, la elaborazione della lista dei prodotti che devono costituire oggetto di acquisizione, previo assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per i dettagli, si invita a consultare la pagina FEAD.
A livello nazionale, il Parlamento italiano ha istituito Il Fondo di distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, (comma 1, articolo 58, D.L. n. 83/2012), conformemente alle modalità riportate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
Per la rideterminazione del Fondo (CAP. 1526) si veda l'articolo 1, comma 719, L. 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 1, comma 6, L .n. 213/2023 (50 milioni) e l'articolo 1, comma 102, della L. n. 207/2024 (50 milioni).
Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero adotta con decreto il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonché le modalità di attuazione. Tra gli ultimi programmi approvati si segnala:
per l'anno 2022 il decreto 17 maggio 2022 (7,9 milioni di euro);
per l'anno 2023 il decreto 30 maggio 2023 (6,9 milioni di euro);
per l'anno 2024 il decreto 14 giugno 2024 (54,9 milioni di euro).
Inoltre, per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, è stato destinato un importo pari a 250 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione ex art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari(comma 1, articolo 226, D.L.n. 34/2020), cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. In attuazione della disposizione è stato emanato, da ultimo, il decreto 15 maggio 2023 che dispone l'utilizzazione delle risorse residue del Fondo di rotazione senza soluzione di continuita' ed entro il 30 giugno 2024, da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nella misura complessiva di euro 111.733.079,79.
La legge di bilancio per il 2023 (L.n.197/2022) ha previsto:
Operano nell'ambito della medesima finalità:
Molteplici fattori - alluvioni, calamità naturali, siccità, emergenze sanitarie o fitosanitarie di vario genere etc. - possono incidere, anche in maniera rilevante, su taluni prodotti e/o filiere agroalimentari: per tale ragione la gestione del rischio in agricoltura risulta essenziale per la sopravvivenza stessa dell'attività primaria, nelle sue diverse manifestazioni (coltivazione del fondo, allevamento, pesca, selvicoltura e attività connesse).
Il settore agricolo si trova a fronteggiare diversi fattori connessi ai cambiamenti climatici, all'introduzione di nuove tecnologie, ad evoluzioni di carattere socio economico e demografico. Tali dinamiche generando un contesto fortemente incerto, determinano una rinnovata attenzione alla gestione del rischio in agricoltura.
Attualmente la normativa europea - principalmente prevista dal Regolamento (UE) 2115/2021, disciplina la possibilità per gli Stati membri di utilizzare le risorse per incentivare l'accesso degli agricoltori ad alcune tipologie di copertura del rischio:
Le risorse poste, a tal fine, a disposizione per gli Stati membri sono state allocate nell'ambito del cosiddetto Sviluppo rurale. Il contributo copre parte del costo assicurativo (70%) e viene erogato quando la perdita supera il 20% della produzione media annua dell'agricoltore (articolo 76).
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2675/2024 della Commissione del 10 ottobre 2024, è stato disposto un sostegno finanziario per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse eccezionali che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli dei seguenti Stati membri: Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania per un importo complessivo di 119.700.000,00 euro. A favore dell'Italia è stato previsto un contributo di 37.400.000,00 euro con oneri a carico del Bilancio dell'Unione europea. Poiché è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di concedere un aiuto supplementare nazionale, il MEF ha adottato il D.M. 31 ottobre 2024 con cui sono stati stanziati 74.800.000,00 euro a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.
Il MASAF, con il D.M. 23 dicembre 2024, ha individuato i soggetti beneficiari del sostegno previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2675/2024. I beneficiari sono gli agricoltori che hanno subito dei danni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La normativa interna di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in particolare gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, è contenuta nel decreto legislativo n. 102 del 2004.
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), modificato dall'articolo 1, comma 446, L.n. 213/2023– di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo -ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresì l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del Fondo. Inoltre, sono considerate calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
I beneficiari del fondo- di cui all'articolo 5, modificato dall'articolo 1, comma 446, l. n. 213/2023 - sono: le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Possono altresì beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca.
Gli interventi del Fondo – che opera con due sezioni: Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi e Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori (articolo 15, decreto legislativo 102/2004) - sono di tre tipologie:
Inoltre sono disciplinati anche interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato (artt. 5-8).
Con l'articolo 1, comma 446, l.n.213/2023, si è modificato l'articolo 7 del D.Lgs 102/2004 estendendo le misure previste per il credito agrario, anche al credito peschereccio.
Inoltre, è stato disposto l'ampliamento della platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine (art. 17 del D. Lgs. n. 102/2004), includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali (art. 1, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024).
In aggiunta, lo stesso D.L. n. 63/2024 ha disposto misure di aiuto in favore delle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024. In particolare, si prevede che tali imprese, ove non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possano accedere agli interventi Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori. E' posta la condizione della verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati. Viene posto il limite di spesa di 15 milioni di euro. A tal fine, è disposto l'incremento di 15 milioni per il 2024 del medesimo Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (D. L. n. 63/2024, articolo 3, commi 8-ter e 8-quater).
Anche la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi è stata incrementata di 15 milioni di euro, al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali (art.1, comma 558, L. 207/2024).
Di recente istituzione è il "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità" (Fondo Agricat) - di cui all'articolo 1 commi 515-519, L.n. 234/2021 (si veda anche il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento e il decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929 recante contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004) . Esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2022, che è stata incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 302, L. n. 197/2022) ed opera in coerenza con l'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 in materia di gestione del rischio in agricoltura. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Ciò posto, l'articolo 1-ter del D.L. n. 63/2024 estende le misure di ristoro sopra descritta anche alle produzioni agricole colpite da frane nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche.
Il nuovo Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA 2024), approvato con decreto ministeriale 22 marzo 2024, stabilisce le modalità e i criteri di intervento del Fondo mutualistico nazionale. Il piano e stato successivamente modificato dal decreto 4 luglio 2024, con cui si sono approvati valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo Agricat.
Il D.L. n. 63/2024, menzionato nel paragrafo precedente, incrementa, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. L'incremento è finalizzato a consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.
Nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione dei predetti territori e anche per compensare i danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità, tra cui il vino (articolo 15, D.L. n. 181/2023).
Le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo- di cui all'articolo 5, D. Lgs. n.102/2004 - anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative. Inoltre, la regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (articolo 17, D.L. n. 181/2023).
Per approfondimenti circa il mercato assicurativo agevolato in Italia si veda il Rapporto sulla Gestione del Rischio in Agricoltura 2023 – ISMEA.