tema 16 dicembre 2025
Studi - Agricoltura Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente

Le foreste costituiscono un patrimonio naturale di ineguagliabile valore, in quanto da un lato racchiudono ecosistemi e habitat ideali per diverse specie animali e vegetali e dall'altro riducono gli effetti climatici e le catastrofi naturali. Esse rappresentano un sistema naturale unico, sono ricche di biodiversità e sono estremamente importanti anche per la economia fornendo materie prime, posti di lavoro, cibo e acqua. Le foreste contribuiscono, inoltre, al raggiungimento di uno degli obiettivi del Green Deal di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% nel 2030, che sarà attuato dalle misure previste nel pacchetto "Pronti per il 55%" (Fit for 55). Le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale sono contenute nel decreto legislativo n. 34 del 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF). A livello europeo, nel 2021 è stata adottata la Comunicazione della Commissione COM(2021) 572 final, che reca la "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030.

Con il termine agroenergie, ci si riferisce all'energia prodotta dalle imprese agricole, zootecniche, forestali e dall'agro-industria. I recenti avvenimenti- conflitto Russo ucraino e innalzamento dei prezzi dell'energia hanno posto in evidenza l'importanza di una implementazione di questa tipologia di fonte di energia rinnovabile dimostrando come biomasse e biogas insieme possano avere il potenziale per diventare una fonte strategica per la nuova politica energetica nazionale e, al contempo, rappresentino anche un'opportunità di reddito integrativa per le aziende agricole. Per aumentare gli investimenti in questa tipologia di fonti energetiche sono disponibili numerosi programmi di finanziamento messi a disposizione, dall'UE - fra cui il NextGenerationEU.

In Italia la gestione delle risorse idriche è caratterizzata da una significativa frammentazione delle stesse, nonché da scarsa efficacia e capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico specie nel Mezzogiorno. Questo quadro determina un elevato livello di dispersione delle stesse risorse idriche: nella distribuzione per usi civili, la dispersione media è del 41 per cento (51 per cento al Sud). La ripresa degli investimenti nel settore idrico è necessaria rispetto alle attuali esigenze di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture idriche italiane (il 35 per cento delle condutture ha un'età compresa tra 31 e 50 anni). Per ridurre la dispersione e aumentare gli investimenti nelle infrastrutture sono disponibili numerosi programmi di finanziamento messi a disposizione, dall'UE - fra cui il NextGenerationEU.

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Le foreste e il settore forestale rappresentano una componente essenziale nella transizione dell'Europa verso un'economia moderna, a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e della competitività; infatti esse contribuiscono al raggiungimento di uno degli obiettivi del Green Deal di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% nel 2030, che sarà attuato dalle misure previste nel pacchetto "Pronti per il 55%" (Fit for 55).

L'approccio strategico al controllo, alla pianificazione e alla gestione delle foreste è contenuto nel decreto legislativo n. 34 del 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF). Esso delinea l'assetto generale per garantire che le foreste possano svolgere molteplici funzioni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze tra l'Unione europea, lo Stato e le regioni e può essere considerato la legge quadro nazionale per il settore forestale e le sue filiere.

Si ricorda che con decreto 5 aprile 2023 è stata istituita la Rete nazionale dei boschi vetusti [(3, comma 2, lettera s bis) del TUFF]

Il legislatore, inoltre,  è intervenuto ridefinendo la nozione di albero monumentale e di bosco monumentale, il sistema di censimento, di tutela e il sistema sanzionatorio (art. 18, L. n. 131/2025). Con decreto 12 settembre 2023 è stato approvato e aggiornato l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia [ articolo 16, comma 1 del TUFF]. Con decreto 4 novembre 2024 si è proceduto ad un nuovo aggiornamento del'Elenco degli alberi monumentali d'Italia.

La Programmazione e pianificazione forestale è raccolta nella Strategia forestale nazionale (articolo 6 del TUFF) che definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola; essa ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale. Con il decreto n. 677064 del 23 dicembre 2021 è stata approvata la Strategia forestale nazionale.

Anche le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.

Con riguardo alle risorse economiche si ricorda:

  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero, del Fondo per le foreste italiane (articolo 1, comma 663-664, L. n.145/2018) che presenta risorse pari a 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022. Per l'anno 2023,  410 mila euro sono state destinate alla concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto pluriennale di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali legnosi e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere forestali, da realizzare in collaborazione istituzionale con Unioncamere (decreto n. 0655063 del 14 dicembre 2021). Le restanti risorse, pari a  4,79 milioni di euro con decreto 4 agosto 2023  sono state ripartite tra regioni e alle province autonome al fine di promuovere l'associazionismo fondiario tra i proprietari di terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprieta', delle proprieta' collettive e degli usi civici delle popolazioni, con il fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali. Per gli anni 2024-2026 risorse pari a 1,5 milioni di euro sono state assegnate al CREA per la raccolta, la validazione e l'analisi delle informazioni e dei dati disponibili in materia di patrimonio forestale, di gestione delle attività di settore e delle sue filiere produttive nell'ambito del Sistema informativo forestale nazionale - SINFor (decreto 19 giugno 2024). Come previsto dall'art. 1 del richiamato decreto 19 giugno 2024, le risorse ricordate sono  destinate  a  finanziare  un  accordo   di cooperazione di durata triennale, dalla data di  sottoscrizione  fino al 31 dicembre 2026, riguardante la realizzazione  di  un  «Piano  di attivita' per la gestione del sistema informativo forestale nazionale»  connesso  all'attuazione  delle  disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.  34,   in materia di coordinamento,  armonizzazione  e  digitalizzazione  delle informazioni  statistiche  e  cartografiche  inerenti  al  patrimonio forestale. Con D.M. 15 novembre 2024 sono state stanziate risorse per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026  volte  a finanziare le seguenti azioni: programmazione e pianificazione forestale e di politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio, mantenimento della diversità biologica degli ecosistemi forestali, tutela delle risorse forestali danneggiate e prevenzione dei rischi naturali e antropici, gestione forestale sostenibile, qualificazione degli operatori forestali, risorse genetiche e materiale di propagazione forestale, gestione di boschi ripariali, planiziali costieri e pinete litoranee, monitoraggio delle variabili socio-economiche e ambientali, coordinamento e diffusione delle informazioni e dei dati statistici. Tali risorse sono ripartite tra le Regioni tenendo conto dell'estensione della superficie forestale; gli importi assegnati a ciascuna Regione saranno allocati autonomamente dalle regioni a una o più azioni sopra elencate previste dalla Strategia.

  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero, del "Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale", con una dotazione finanziaria che ammonta a 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 (art. 1, comma 530, L.n. 234/2021). In attuazione di quanto disposto è stato emanato il decreto 29 marzo 2022 che, per la realizzazione, in particolare, dell'azione relativa alle risorse forestali danneggiate e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici, assegna alle Regioni e alle Province autonome, per il 2022, complessivamente 30 milioni di euro. Successivamente, con il DM 8 ottobre 2024  si stanziano, per il triennio 2024 - 2026, 40 milioni di euro per ciascuna annualità e si individuano le azioni e i relativi obiettivi e target che le regioni sono chiamate a perseguire. 

Si ricorda che con la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) è stato istituito presso l'allora MIPAAF, ora MASAF, il Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (art. 1, commi 857 e 858). In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto dell'8 luglio 2022 recante "Criteri e modalità per la concessione di contributi per la valorizzazione internazionale delle tradizioni e delle pratiche agro-alimentari e agro-silvo-pastorali quali patrimoni immateriali dell'umanità dell'UNESCO".

 

Di recente, a livello europeo, è stata adottata la comunicazione della Commissione europea COM(2021) 572 final, che reca la "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030".

In essa è dato rilievo all'importanza delle foreste e le altre superfici boschive - che coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'UE - per la salute e il benessere di tutti gli europei. Infatti, è dalle foreste che dipende la qualità dell'aria e la maggior parte delle specie animali e vegetali che popolano la terra trovano in esse il rifugio e l'habitat ideali, grazie alla ricca biodiversità e al sistema naturale unico che rappresentano. Inoltre, le foreste svolgono anche un ruolo estremamente importante nella nostra economia e società, creando posti di lavoro e fornendo cibo, medicinali, materie prime, acqua pulita. Per secoli sono state un fulcro vitale per il patrimonio culturale e l'artigianato, la tradizione e l'innovazione, ma, per quanto importanti fossero in passato, esse sono essenziali per il nostro futuro. Infatti, le foreste sono un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e svolgeranno un ruolo fondamentale nel rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Proteggere gli ecosistemi forestali significa anche ridurre il rischio di malattie e pandemie globali.

Altre misure previste:

  • modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto (articolo 6, D.L. n. 105/2023);
  • l'individuazione dei beneficiari del Fondo per prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, istituito ai sensi dell'art. 1, legge 234 del 2021, con la precisazione che la suddetta disposizione, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle re­gioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono comprese anche le province auto­nome di Trento e di Bolzano (articolo 9-bis, comma 9, D.L. n.39/2024).

Si segnala, inoltre, la recente istituzione del Sistema Informativo Forestale Nazionale (SINFor) finalizzato a raccogliere, armonizzare, sistematizzare e condividere  i dati e le informazioni statistiche e cartografiche oggi disponibili sul patrimonio forestale nazionale, sul settore e sulle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali. SINFor, in attuazione degli articoli 14 e 15 dal D. Lgs. n. 34 del 2018, e del Capitolo 6 (Monitoraggio e Valutazione della Strategia Forestale Nazionale), è frutto di una collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, e si pone l'obiettivo di porre le basi per migliorare, incrementare, coordinare e armonizzare le informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale nazionale e i settori produttivi ad esso collegati.

SINFor, è il prodotto di un costante processo partecipato tra le istituzioni, gli enti e i soggetti pubblici e privati, che a vario titolo producono e utilizzano dati e informazioni relativi al settore forestale, con l'impegno comune di mettere a disposizione, in un unico sistema organizzato e aggiornato nel tempo, i dati e le informazioni del vasto patrimonio di conoscenze disponibile in materia forestale. SINFor rappresenta uno strumento strategico per la definizione di efficaci politiche in materia forestali, ambientali, di adattamento al cambiamento climatico e di sviluppo sostenibile, per all'attuazione della Strategia Forestale Nazionale, nonché a supporto della programmazione, pianificazione e gestione delle foreste e del settore forestale.

Il sistema SINfor che si compone di due ambienti interconnessi di indagine - la Carta forestale nazionale ed il Database foreste - permette una sistematica e periodica raccolta di dati, sia quantitativi che qualitativi, in grado di soddisfare una serie di necessità conoscitive attraverso l'implementazione di specifici indicatori appositamente strutturati e consultabili.

Di recente è stata inserita nel  sito del Sinfor la Carta Forestale Italiana uno strumento innovativo che permette di approfondire la conoscenza del territorio e del patrimonio forestale italiano, di supportare le scelte politiche e facilitare l'adozione di opportune azioni di programmazione forestale, nonché di  garantire una gestione e pianificazione efficace del patrimonio boschivo nazionale. Essa consente di visualizzare, su scala 1:10.000, la superficie forestale distinta secondo le definizioni di bosco previste sia a fini normativi (da quella nazionale del TUFF, Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali, a quelle regionali qualora presenti) sia per fini statistici (definizione FAO in coerenza con quanto previsto dall'Inventario forestale nazionale).

Regolamento sul ripristino della natura

Si rappresenta, inoltre, che il 27 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha approvato un nuovo Regolamento in materia di ripristino della natura. Come si legge nel comunicato stampa il suddetto regolamento mira a garantire il ripristino degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell'UE e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di clima e biodiversità e migliorare la sicurezza alimentare.

Per conseguire gli obiettivi fissati dall'UE, entro il 2030 gli Stati membri dovranno ripristinare il buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat contemplati dalla nuova legge (che vanno da foreste, praterie e zone umide a fiumi, laghi e coralli). Questa percentuale aumenterà poi al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050. In linea con la posizione del Parlamento, fino al 2030 la priorità andrà accordata alle zone Natura 2000. I paesi dell'UE dovranno garantire che le zone ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo. Inoltre, dovranno adottare piani nazionali di ripristino che indichino nel dettaglio in che modo intendono raggiungere gli obiettivi.Per quanto concerne gli ecosistemi agricoli si prevede che per migliorare la biodiversità degli stessi, i paesi dell'UE dovranno registrare progressi in due di questi tre indicatori: indice delle farfalle comuni; percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità; stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. Dovranno anche adottare misure per migliorare l'indice dell'avifauna comune, dato che gli uccelli sono un buon indicatore dello stato di salute generale della biodiversità.

 Il 17 giugno 2024 la suddetta proposta di regolamento è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dell'UE (alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia i Paesi Bassi, la Finlandia e la Svezia hanno votato contro l'approvazione del regolamento).  Nel corso della seduta del question time svoltosi alla Camera il 19 giugno scorso è stata presentata una interrogazione volta a conoscere gli obiettivi giuridicamente vincolanti sul ripristino della natura stabiliti dalla «Restoration law». In proposito il Ministro Pichetto Fratin ha replicato che il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica predisporrà, entro i prossimi due anni, il primo Piano nazionale di ripristino, che conterrà  le azioni da intraprendere sino a giugno 2032.

Il 29 luglio 2024 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/269.

Regolamento sulla deforestazione

A cura di RUE

Il regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023 sulla deforestazione stabilisce norme volte a garantire che i prodotti derivati da determinate materie prime, immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE, non abbiano causato deforestazione o degrado forestale durante la loro produzione, siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione e siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Il regolamento in particolare impone norme obbligatorie di dovuta diligenza agli operatori e ai commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE le seguenti materie prime o le esportano dal mercato dell'UE: olio di palma, bovini, legno, caffè, cacao, gomma e soia. Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati quali cioccolato, oggetti di arredamento, carta stampata e prodotti selezionati a base di olio di palma.

Il regolamento prevede un sistema di valutazione comparativa, che assegna un livello di rischio connesso alla deforestazione e al degrado forestale (basso, standard o alto) ai Paesi all'interno e all'esterno dell'UE.

La categoria di rischio determina il livello di obblighi che incombono sugli operatori economici per quanto riguarda il dovere di diligenza e sulle autorità degli Stati membri per quanto riguarda le ispezioni e i controlli, rafforzando il monitoraggio per i Paesi ad alto rischio e semplificando il dovere di diligenza per i Paesi a basso rischio.

 

Le disposizioni del regolamento si applicano a partire dal 30 dicembre 2024 e dal 30 giugno 2025 per microimprese o piccole imprese. Il 2 ottobre 2024 tuttavia la Commissione europea ha presentato una proposta di rinvio della data di applicazione dello stesso, per rispondere alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri, dai Paesi terzi, dai commercianti e dagli operatori riguardo alla possibilità di non riuscire a conformarsi pienamente alle norme entro il termine fissato.

La proposta si pone l'obiettivo di rinviare di un anno la data di applicazione del regolamento. Gli obblighi derivanti dallo stesso saranno in questo modo vincolanti a decorrere dal 30 dicembre 2025 per grandi operatori e commercianti e dal 30 giugno 2026 per microimprese e piccole imprese, per garantire un tempo sufficiente per un'agevole ed effettiva attuazione delle norme.

Sulla proposta il 3 dicembre 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio, che dovrà quindi essere successivamente adottato formalmente dagli stessi prima del 30 dicembre 2024, data in cui il regolamento dovrebbe entrare in vigore (il Parlamento europeo dovrebbe votare in plenaria l'accordo informale nella prossima sessione del 16-19 dicembre).

Dando seguito agli intenti originari che hanno motivato la proposta della Commissione, l'accordo non introduce modifiche sostanziali al testo, sebbene esso sia sopraggiunto a seguito di un intenso negoziato durante il quale il Parlamento europeo si era espresso a favore di una serie di emendamenti al testo del regolamento.

Nel frattempo, la Commissione ha dichiarato che continuerà a fornire ulteriori chiarimenti sulla legislazione ed esplorerà ulteriori semplificazioni, nel rispetto degli obiettivi del regolamento. La Commissione intende poi mettere a punto il sistema di analisi comparativa per paese quanto prima e comunque entro il 30 giugno 2025, in dialogo con la maggior parte dei paesi interessati. Il sistema informativo ove le imprese registreranno le dichiarazioni di dovuta diligenza è invece già entrato in funzione il 4 dicembre.

 

Dati e statistiche

L'ultimo Inventario nazionale delle foreste (INFC 2015), certifica il progressivo aumento della superficie forestale del nostro Paese che si attesta intorno agli 11 milioni di ettari (11.054.458 Ha), pari al 36.7% del territorio nazionale, con un incremento di oltre mezzo milione di ettari (586.925 ha) rispetto al precedente inventario del 2005. In Italia le superfici forestali sono in prevalenza di proprietà privata (63,5%) e di tipo individuale mentre i boschi pubblici sono in prevalenza di proprietà comunale o provinciale.  Le pratiche selvicolturali più diffuse (41.4% della superficie a bosco) sono di tipo minimale, cioè si interviene solo con il "taglio produttivo". I dati inventariali certificano una provvigione (volume legnoso del popolamento arboreo) media nazionale pari a 165,4 m3 /ha evidenziandone una povertà strutturale, conseguenza dell'eccessivo sfruttamento attuato negli ultimi due secoli. Solo i boschi dell'Alto Adige e della provincia di Trento hanno consistenze unitarie di provvigione più elevate, pari rispettivamente a 343 e 302 m3/ha a testimonianza di complessi forestali più ricchi ed evoluti.

L'attività della Commissione XIII (Agricoltura)

In data 18 gennaio 2023 la Commissione Agricoltura ha svolto l'audizione del comandante del comando carabinieri tutela forestale e parchi nazionali, generale di divisione Nazario Palmieri, in merito alla gestione del patrimonio forestale e alle possibilità di un suo sfruttamento a fini produttivi.

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2025

Con il termine agroenergie, ci si riferisce all'energia prodotta dalle imprese agricole, zootecniche, forestali e dall'agro-industria. In Italia esse rappresentano un esempio di fonti energetiche rinnovabili, caratterizzate da un'ampia disponibilità di materia prima e dalla possibilità di costituire la base per fornire elettricità, calore e biocarburanti con tecnologie mature e affidabili.

In Italia, la produzione di energia rinnovabile dal settore agricolo e forestale è scarsamente utilizzata e si presenta al di sotto della media dell'Unione europea, nonostante abbia il potenziale per poter produrre un quantitativo maggiore di biomassa, congiuntamente all'energia solare ed eolica.

Questa tipologia energetica è quindi essenziale per contribuire alla sfida dettata dal fabbisogno energetico nazionale e dai target europei al 2030. Il dibattito politico e le misure intraprese a livello europeo e nazionale si sono concentrate quindi sulle opportunità offerte dalle agroenergie e si è mostrato come biomasse e biogas insieme possano avere il potenziale per diventare una fonte strategica per la nuova politica energetica nazionale e, al contempo, le stesse rappresentino anche un'opportunità di reddito integrativa per le aziende agricole,in grado di far crescere il valore aggiunto del settore. Gli obiettivi prefissati dall'UE - il raggiungimento del consumo finale di energia ricavata da fonti rinnovabili pari al 32% entro il 2030 - hanno spinto il legislatore italiano a provare a risolvere alcune problematiche, legate soprattutto all'attuazione di un effettivo sistema incentivante che premi qualità e quantità, e disporre di politiche mirate a una maggiore integrazione con la vera vocazione dell'azienda agricola verso le cosiddette "colture food"- soprattutto quelle lignocellulosiche per biocarburanti avanzati.

Con il termine biomasse si intendono una serie di materiali di origine biologica che possono essere modificati attraverso alcuni procedimenti al fine di ricavarne combustibili o direttamente energia termica o elettrica (esse comprendono anche, ad esempio, legna da ardere o residui di attività agricole o forestali). Tra questi materiali le biomasse di origine agricola rappresentano un'interessante e potenziale fonte energetica, in quanto disponibili diffusamente sul territorio e il loro smaltimento, se non vengono reimpiegate, rappresenta un costo per le aziende agricole. 

Con il termine biometano si intende una fonte di energia rinnovabile derivante da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti, scarti agricoli e deiezioni animali) o agroindustriali, mentre il biogas è da intendersi come miscela di gas - prevalentemente metano, anidride carbonica e azoto - prodotti dalla digestione anaerobica di biomasse. 

Ultime misure approvate

Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale e' incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con uno o più decreti del  Ministro della transizione ecologica, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi. L'ARERA definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente comma trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.Tali decreti devono essere adottati entro il 31 dicembre 2023 (proroga prevista dall'articolo 11, comma 8-octies, D.L. n. 198/2022), prevedendo le condizioni di cumulabilita' con altre forme di sostegno, nonche' la possibilita' di estensione del predetto incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato). (articolo 11, D.Lgs. n.199 /2021).

Il decreto-legge n. 13/2023 (L. n. 41/2023)  prevede alcune disposizioni volte ad aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al biometano (47, comma 6-bis) e, in materia di comunità energetiche nel settore agricolo, reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale (articolo 47 commi 10-11).

E' prevista una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 6, D.L. n. 34/2023).

E' previsto che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA (articolo 4, comma 10-bis-10-ter, D.L. n. 34/2023).

Altre misure

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2023 ha introdotto una specifica disposizione che consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare ; ciò al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonche' di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne. Per il finanziamento di detti progetti  e' prevista l'istituzione, presso il MASAF, di un apposito fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 1, commi 443-445, L. n. 197/2022). La dotazione del Fondo è stat incrementata di 2 milioni di euro per il 2024( articolo 12, comma 9-bis, D.L. n. 61/2023). Le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse per il 2023 sono definite dal decreto 10 marzo 2023, modificato dal decreto 15 maggio 2024.  

A decorrere dal 2023, la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati e' gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi (articolo 6-bis, D.L. 176/2022).

Al fine di fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura derivante da diverse congiunture connesse, tra l'altro, alla guerra in Ucraina, l'articolo 1, comma 9-quater, del D.L. n. 63/2024 ha abrogato l'articolo 11-bis del D.L. n. 17/2022. Quest'ultimo disponeva che il Ministro della transizione ecologica, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione di tali strutture per il loro efficiente reimpiego, predisponesse un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

Inoltre, l'articolo 5 del D.L. n. 63/2024 limita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree. Tuttavia, tale limitazione non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del PNRR e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' specificato al comma 2 che i suddetti limiti non si applicano ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

Per incentivare la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili sono disponibili numerosi programmi di finanziamento messi a disposizione, dall'UE - fra cui il FEASR e il NextGenerationEU.

Infatti, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) le energie agricole e forestali sono state inserite in diversi programmi.

Il PNRR

Nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile le risorse gestite direttamente dal MASAF sono allocate nell'investimento  Parco Agrisolare (M2-C1-II.2.2), con una dotazione pari a 2,35 miliardi di euro, destinate ad aziende e società del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. 

Altre risorse di interesse per il settore agricolo, ma gestite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) sono allocate nella Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile: 

  • sviluppo dell'agro-voltaico (M2-C2-I.1.1), per circa 1,1 miliardi di euro. Destinatari delle risorse sono le aziende ed enti (cooperative, consorzi, ecc.) che intendono realizzare impianti agrovoltaici a carattere sperimentale, anche in   collaborazione con associazioni, enti pubblici, enti di ricerca.
    Per l'attuazione della misura si segnala la risposta del Governo all'interrogazione 5-02295 - Misure di competenza finalizzate allo sviluppo delle rinnovabili nelle more della definizione delle aree idonee volte anche a preservare i terreni in attualità di coltivazione. 
  • sviluppo del biometano (M2-C2-I.1.4), per 1,923 miliardi di euro. Destinatari delle risorse sono Comuni, DSO (Distribution System Operators), produttori di energia a biogas, agricoltori e diversi settori industriali. In particolare, il progetto sarà incentrato sui settori dei trasporti e dell'agricoltura e valorizzerà i settori industriale e agricolo (come quello zootecnico e lattiero-caseario).

All'interno della medesima Componente 1, di interesse per il settore agricolo sono anche le risorse per le cosiddette Green Communities (M2-C1-III.3.2), pari a 135 milioni di euro, presenti nell'ambito di intervento 3 – Sviluppare progetti integrati; destinatari dell'investimento sono associazioni di comuni e/o comunità montane.

 

Si rinvia al tema PNRR- Politiche pubbliche per l'Agricoltura per l'attuazione delle misure su descritte.

L'incentivazione del biogas e del biometano è anche contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

ultimo aggiornamento: 30 maggio 2023

In Italia l'approvvigionamento idrico a fini irrigui ha caratteristiche diverse dal punto di vista gestionale: le aziende agricole possono decidere di associarsi ad un servizio idrico di irrigazione (SII) fornito in forma collettiva dagli Enti irrigui, oppure possono far ricorso all'auto-approvvigionamento. L'irrigazione collettiva è gestita da Enti Irrigui che possono avere natura sia pubblica (Consorzi di bonifica e irrigazione) che privata (Consorzi di miglioramento fondiario). La situazione italiana è caratterizzata da una gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche e da scarsa efficacia e capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico soprattutto nel Mezzogiorno. Questo quadro, insieme ad un elevato livello di dispersione delle stesse risorse idriche, mostra come gli investimenti nel settore idrico risultano necessari per esigenze di ammodernamento e sviluppo delle stesse infrastrutture (il 35 per cento delle condutture ha un'età compresa tra 31 e 50 anni).

Per ridurre la dispersione e aumentare gli investimenti nelle infrastrutture sono disponibili numerosi programmi di finanziamento messi a disposizione dall'UE - fra cui il NextGenerationEU.

PNRR

Nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica lrisorse gestite direttamente dal MASAF sono allocate sull'Investimento nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (M2-C4-IV.4.3) con 880 milioni di euro destinati al settore della produzione agricola e negli ecosistemi connessi all'acqua. 

Altre risorse di interesse per il settore agricolo, ma gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono allocate sull'investimento Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (M2-C4-IV.4.2), con 1.924 milioni di euro destinate gli utenti del servizio idrico integrato.

Si rinvia al tema PNRR- Politiche pubbliche per l'Agricoltura per l'attuazione delle misure su descritte.

EIPLI (Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia)

E' prevista una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine per il trasferimento delle funzioni del soppresso ente ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dell'ente stesso. Il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonche' l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza. Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente. Inoltre, è prevista una autorizzazione per il Commissario dell'Ente  ad adottare iniziative volte a stabilizzare unità di personale non dirigenziale assunte a tempo determinato (articolo 23, comma 2, D.L. 44/2023). Infine, è prevista la costituzione, dal 1° gennaio 2024, di una nuova società, Acque del Sud SPA, cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente E.I.P.L.I. (Articolo 23, comma 2-bis 2-quater).

Adeguamento della rete infrastrutturale idrica

Al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, a cui partecipa, tra l'altro il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 1, D.L. n. 39/2023). Inoltre,  le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino sono incluse nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Infine è previsto che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applica la disciplina dell'attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali (articolo 6, D.L. n. 39/2023).

In merito alle risorse disponibili per il potenziamento delle infrastrutture idriche necessarie al comparto agricolo si segnala la risposta del Governo all'interrogazione n. 5-02332.

Acque reflue e deflusso ecologico

Un'altra misura consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate (articolo 7, D.L. n. 39/2023).

Alla luce dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica,sono previste alcune disposizioni urgenti sul deflusso ecologico qualora ricorrano delle circostanze eccezionali di scarsità idrica (articolo 7-bis, D.L. n. 39/2023).

 

ultimo aggiornamento: 9 maggio 2024

In materia di tutela del suolo, a livello internazionale i principali riferimenti giuridicamente rilevanti sono rappresentati dalla Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD) e dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Inoltre la FAO, attraverso la Global Doil Partnership promuove la gestione sostenibile del suolo.

A livello comunitario, si ricorda la risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo, con cui si è chiesto alla Commissione europea di predisporre un quadro giuridico comune per la protezione e l'uso sostenibile del suolo. Inoltre, nel quadro della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030, a novembre 2021 la Commissione ha adottato la nuova Strategia dell'Unione europea per il suolo e a luglio 2023 sempre la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva sul monitoraggio del suolo e resilienza. Sempre in attuazione della strategia sulla biodiversità, il 18 agosto 2024 è entrata in vigore la Nature Restoration Law approvata con Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio il 24 giugno 2024, anche al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

A livello nazionale, si ricorda in estrema sintesi la legge costituzionale n. 1/22, che all'art. 9 inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, mentre all'art. 41 prevede che la libera iniziativa economica si svolge anche ai fini ambientali e in modo da non arrecare danno all'ambiente; la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 (DM 3 agosto 2023, n. 252, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica); la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 2017-2030, approvata dal Cipe nel 2017.

Come riportato dal Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" (Ispra 2024), nell'ultimo anno il si è registrato un consumo del suolo pari a 72,5 km quadrati, rimanendo particolarmente elevato nella Pianura Padana, nel Piemonte sudorientale e lungo la direttrice della via Emilia. La maggior densità del consumo di suolo è stata registrata lungo la fascia costiera, nelle aree di pianura e nelle zone urbane. A livello regionale, in 15 regioni il consumo di suolo stimato al 2023 supera la soglia del 5%: i valori più elevati riguardano la Lombardia (12,9%), il Veneto (11,86%) e la Campania (10,57%), mentre la Valle d'Aosta rimane la regione con la percentuale più bassa (2,16%).

In termini di valore di crescita percentuale del consumo di suolo, le Isole hanno registrato il valore più alto (0,40%), seguite dal Nord-Est e Sud (0,38% e 0,35%), Centro (0,31%) e Nord-Ovest (0,27%).

Per quanto riguarda l'impatto degli impianti fotovoltaici a terra sul suolo agricolo, Gli interventi normativi che si sono susseguiti negli anni hanno cercato di bilanciare i due interessi principalemte coinvolti: la conservazione del potenziale produttivo agricolo del Paese e la necessità di aumentare la produzione di energie rinnovabili.

Il consumo di suolo agricolo, nel periodo 2022-2023, è stato pari allo 0,03% della SAU complessiva, di cui il suolo agricolo convertito a fotovoltaico rappresenta il 9,54%. A livello regionale, Veneto, Piemonte, Sicilia e Lazio assorbono oltre il 50% dei suoli agricoli convertiti a fotovoltaico, con la Campania ultima con 0,23 ettari. In ben 4 regioni (Valle D'Aosta, Liguria, Molise e Calabria) e 2 province Autonome non si è registrata conversione da agricolo a fotovoltaico nel 2023 rispetto al 2022.

In generale, si nota come solo il 10% circa dei terreni sono localizzati nei comuni "montani" e "parzialmente montani", a indicare pertanto come le aree di pianura e collina notoriamente più fertili e vocate alla produzione agricola siano anche le più interessate dal fenomeno della conversione a fotovoltaico. Analizzando le macrocategorie colturali interessate dalla conversione a fotovoltaico emerge la netta prevalenza del consumo di suolo nel caso di terreni a seminativo nelle tre ripartizioni geografiche. Di particolare interesse è il fatto che sia nel Centro che nel Sud e Isole la seconda tipologia di terreno interessato è quello delle colture permanenti mentre i terreni a minore produttività e vocazionalità agricola (incolti e pascoli) sono in genere poco interessati dal fenomeno in questione (ad eccezione del Nord Italia con circa 4,4% delle superfici coinvolte).

Come riportato da uno studio realizzato dall'ISPRA, il livello di emissioni di gas serra dal settore agricolo ha subito, nel corso degli ultimi anni, una diminuzione non trascurabile (-18% nel 2022 rispetto a quello del 2000).

Per quanto riguarda le emissioni acidificanti (ammoniaca, ossidi di azoto, ossido di carbonio, composti organici volatili non metanici e ossidi di zolfo), si è rilevata, parimenti, una riduzione a partire dal 2002 (-31% nel 2022).

Anche circa il consumo energetico nel 2022 è diminuito rispetto al 2000 (-6%).

Sul consumo di fertilizzanti, si rileva che dal 2005 si mantiene al di sotto del valore registrato nel 2000.

Anche la quantità di sostanze o principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari distribuiti dal 2009 si mantiene al di sotto dei valori di riferimento del 2000 (-37% nel 2021).

Ciò a fronte di una SAU (Superficie Agricola Utilizzata, da intendersi come la superficie delle aziende agricole occupata da seminativi, orti familiari, arboreti e colture permanenti, prati e pascoli) che ha visto una diminuzione, nel 2020, rispetto al dato del 2000 (-6%), raggiungendo il valore di 12,432 milioni di ettari nell'ultimo censimento ISTAT.

Tuttavia, nell'ambito della SAU, la componente irrigata, dopo aver raggiunto il valore minimo nel 2010 (-2% rispetto al dato del 2000) e registrato un forte aumento nel 2013 (+20% rispetto al 2010), nel 2016 si è ridotta in maniera consistente (-14% rispetto al 2013), mentre nel 2020 ha subito un incremento di un punto rispetto al 2016, il che corrisponde a un maggiore utilizzo della risorsa idrica in agricoltura.

Si rimarca che la superficie coltivata a biologico, nonostante un andamento altalenante fino al 2008, registra una continua crescita fino a raddoppiare a partire dal 2020 (con un aumento di +226% nel 2022 rispetto al 2000). 

Nel 2022, inoltre, la superficie biologica italiana è aumentata del 7,5% rispetto all'anno precedente (con una superficie ulteriore di oltre 163 mila ettari, raggiungendo, al 31 dicembre 2022, 2.349.880 ettari).

L'Italia, coerentemente con l'obiettivo della Commissione Europea, definito nelle Strategie "Dal produttore al consumatore" e "Biodiversità per il 2030", di avere, entro il 2030, almeno il 25% di superficie agricola dedicata al biologico in UE, ha raggiunto, nel 2022, il 19% di superficie agricola biologica rispetto alla SAU totale.

Dai grafici che seguono si può evincere quanto sopra riportato.

Nel complesso si denotano aspetti tipici di un'agricoltura che tende a ridurre il suo carattere fortemente intensivo anche se non in maniera uniforme nel tempo e su tutto il territorio nazionale. L'aumento dell'eco-efficienza verificatosi nel lungo periodo è sicuramente legato ai provvedimenti legislativi ed economici, europei e nazionali, tra cui quelli relativi all'agricoltura biologica e alla tutela della biodiversità. Purtroppo, il miglioramento delle pratiche agronomiche verificatosi nell'ultimo decennio non riesce ancora a garantire un livello di qualità ambientale tale da preservare e mantenere in buono stato tutti gli elementi della biodiversità agricola.

In generale, si può affermare che la salubrità dei suoli è parte integrante della valorizzazione degli ecosistemi terrestri, sicché diviene di maggior attualità il concetto di agricoltura rigenerativa, coordinata con le pratiche tendenti a limitare l'inquinamento in senso stretto.

Diviene necessario mantenere la qualità del suolo, compresi il suo contenuto organico e le sue proprietà di ritenzione delle acque. In particolare, rileva l'adozione di pratiche di gestione sostenibile del suolo, idonee ad aumentare il tenore di carbonio e la produttività del suolo, a ridurre i fattori di produzione e il consumo di energia nei processi agricoli e a limitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici riequilibrando i processi suolo-acqua e contrastando gli effetti di inondazioni e siccità.

ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024
Cosa sono i crediti di carbonio

Per crediti di carbonio si intendono gli strumenti utilizzabili per compensare le emissioni di gas serra.

Essi costituiscono titoli o certificati negoziabili. Ciascun titolo conferisce, per i mercati obbligatori, il diritto ad emettere una tonnellata di anidride carbonica (CO₂) o una quantità equivalente di un altro gas a effetto serra (GHG). Per i mercati volontari rappresentano invece una riduzione/assorbimento di 1 tCO₂e ottenuta altrove e poi "ritirata" a compensazione. Più precisamente, un credito di carbonio equivale a una tonnellata di CO₂ o di gas aventi un potenziale di riscaldamento globale equivalente.

Questi crediti possono essere oggetto di scambio nei mercati delle emissioni, all'interno di sistemi di cap-and-trade o in mercati volontari, in funzione del quadro regolatorio di riferimento. Tale strumento rientra nel complesso dei meccanismi economici e normativi, di natura sia nazionale che internazionale, volti alla riduzione e alla mitigazione dell'accumulo di gas serra in atmosfera.

Dal punto di vista funzionale, il credito di carbonio rappresenta uno strumento di politica ambientale basato su logiche di mercato, finalizzato a incentivare la riduzione delle emissioni climalteranti e a promuovere l'adozione di tecnologie e pratiche a basso impatto ambientale. In tale contesto, i soggetti che riescono a ridurre o rimuovere emissioni al di sotto dei propri limiti possono cedere i crediti generati a operatori che, invece, non sono in grado di conseguire autonomamente gli obiettivi di riduzione e necessitano di compensare le proprie emissioni residue.

È opportuno precisare che il credito di carbonio non implica la rimozione fisica della CO₂ già presente in atmosfera, ma certifica che, in un altro luogo o contesto operativo, è stata evitata o neutralizzata un'emissione di entità equivalente, contribuendo così al bilanciamento complessivo delle emissioni globali.

Si può affermare, in estrema sintesi, che attualmente esistono due tipologie di carbon offset markets, all'interno dei quali si possono comprare o vendere i c.d. crediti di carbonio, vale a dire crediti corrispondenti ad attività di riduzione delle emissioni di CO2 che possono essere acquistati per compensare l'eccesso di emissioni. Tali due tipologie sono:

- i mercati regolamentati, cioè i mercati creati e regolati da regimi di riduzione dell'anidride carbonica, solitamente istituiti a livello nazionale e sovranazionale; celebre è quello previsto all'interno del Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea (EU-ETS) avviato con la direttiva 2003/87/CE e riformato da ultimo nel 2023 con la direttiva (UE) 2023/959. Si tratta di titoli che attestano, attraverso la realizzazione di progetti di cattura della CO2, la riduzione di una tonnellata di anidride carbonica non emessa o non assorbita dall'atmosfera. Questi crediti possono essere acquistati da aziende o individui che, diversamente, non sono stati in grado di assolvere gli obblighi di riduzione previsti.

- i mercati volontari, che consentono alle imprese di acquistare crediti di carbonio emessi da enti accreditati che certificano la riduzione di emissioni di CO2 a partire da progetti di carattere volontario.

In ambito agricolo, i crediti di carbonio si inseriscono in un processo evolutivo del settore dove il processo produttivo non punta più solo ad un'integrazione con l'ambiente più responsabile e di minore impatto, ma si indirizza oltre, verso un modello di agricoltura rigenerativa, che oltre a contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico possa far fronte ad altre crisi in atto, quali quelle legate ai cambiamenti geopolitici in atto e alle conseguenti difficoltà di approvvigionamento delle materie prime di base. In tale contesto la regolamentazione dei crediti di carbonio in agricoltura rappresenta una declinazione dell'agricoltura rigenerativa focalizzata sugli aspetti di gestione del carbonio del suolo. Tale gestione si concentra, infatti, su pratiche quali la rotazione delle colture, l'agroforestazione, l'uso di colture di copertura (ovvero di colture erbacee non destinate al raccolto che vengono seminate per proteggere il suolo dall'erosione, migliorarne la fertilità e prevenire la crescita delle infestanti), le lavorazioni ridotte e l'uso di fertilizzanti organici.

Il quadro normativo europeo

Il Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, come modificato, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2023/839, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia fissa nuovi obiettivi al 2030 e un sistema di contabilizzazione in relazione alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF»). Tale attività si inserisce nella più generale strategia per perseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Il Regolamento fornisce indicazioni per il monitoraggio e la comunicazione degli assorbimenti di carbonio in modo conforme alle linee guida elaborate dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Le norme di tale regolamento, inoltre, incoraggiano il monitoraggio geolocalizzato a basso costo dell'uso del suolo anche attraverso banche dati digitali, sistemi di informazione geografica e telerilevamento tra cui i satelliti e servizi di monitoraggio del clima e del territorio tra cui Sentinel di Copernicus.

In tale contesto, il Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, definisce un quadro volontario di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio, al fine di  contribuire, in coerenza con il Green Deal e il regolamento europeo sul clima, alla riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra nonché degli obiettivi fissati dal citato Regolamento sulle emissioni e gli assorbimenti derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla silvicoltura.

In particolare, la proposta intende incentivare e accelerare la diffusione degli assorbimenti di carbonio attraverso il sequestro nei suoli agricoli, lo stoccaggio nei prodotti e lo stoccaggio permanente. Essa si articola in tre pilastri:

  •  il primo fissa i quattro criteri di qualità che rendono gli assorbimenti ammissibili alla certificazione;
  •  il secondo stabilisce gli elementi essenziali del processo di verifica e certificazione;
  •  il terzo prevede norme per il funzionamento dei sistemi di certificazione responsabili dell'attuazione del quadro di certificazione dell'Unione e il loro riconoscimento da parte della Commissione europea.

Secondo la Commissione europea le attività di assorbimento dovranno rispondere a quattro criteri individuati con la sigla QU.A.L.ITY:

  •  QUantification (quantificazione): le attività di assorbimento del carbonio dovrebbero essere misurate con precisione e produrre benefici inequivocabili per il clima. Gli assorbimenti supplementari generati da un'attività dovrebbero superare le emissioni di gas a effetto serra causate nell'intero ciclo di vita dal suo svolgimento. Il beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio dovrebbe essere quantificato in modo valido e accurato;
  •  Additionality (addizionalità): gli assorbimenti dovrebbero superare le soglie previste per legge;
  •  Long-term storage (stoccaggio a lungo termine): il carbonio assorbito dovrà essere immagazzinato il più a lungo possibile e il rischio di rilascio ridotto al minimo. I certificati indicheranno la durata dello stoccaggio e distingueranno tra stoccaggio permanente e temporaneo;
  •  sustainabilITY (sostenibilità): gli assorbimenti dovrebbero contribuire a obiettivi di sostenibilità quali l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'economia circolare, la protezione delle risorse idriche e marine e la biodiversità.

Strumenti per l'assorbimento del carbonio

L'anidride carbonica può essere assorbita e immagazzinata in tre modi:

  • stoccaggio permanente: tramite tecnologie industriali quali la BECCS (Bio-energy with Carbon Capture and Storage) o la DACCS (Direct Air Carbon Capture and Storage) che catturano il carbonio presente nell'aria – direttamente nel caso della DACCS o indirettamente, attraverso il trattamento della biomassa, nel caso della BECCS – e lo stoccano in forma stabile;
  • sequestro del carbonio nei suoli agricoli: il carbonio può essere immagazzinato naturalmente grazie ad attività che ne migliorano la cattura nei suoli e nelle foreste (ad esempio l'agrosilvicoltura, il ripristino delle foreste, la gestione migliorata del suolo) e/o ne riducono il rilascio dai suoli nell'atmosfera (ad esempio il ripristino delle torbiere). Queste attività contribuiscono a perseguire l'obiettivo dell'UE di 310 Mt di assorbimenti netti di CO2 nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (c.d. LULUCF);
  • stoccaggio del carbonio nei prodotti: il carbonio atmosferico catturato dagli alberi o mediante tecnologie industriali può essere utilizzato e immagazzinato anche in prodotti e materiali duraturi, come quelli da costruzione a base di legno o con composti carbonati.

 

Il quadro di certificazione previsto dal Regolamento (UE) 2024/3012 era stato preannunciato nel Piano d'azione per l'economia circolare presentato dalla Commissione nel marzo 2020 e si integra sulla seguente normativa:

  • la direttiva sullo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (c.d. direttiva CCS, carbon capture and storage) che istituisce il quadro giuridico generale per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2. Il quadro di certificazione proposto dovrebbe garantire la coerenza della quantificazione degli assorbimenti di carbonio da attività industriali quali la cattura e lo stoccaggio del carbonio basati sulla bioenergia (BECCS, Bio-Energy Carbon Capture and Storage) e la cattura e lo stoccaggio diretti del carbonio presente nell'atmosfera (DACCS, Direct Air Carbon Capture and Storage) con il regolamento di esecuzione sul monitoraggio la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito del sistema ETS;

È inoltre strettamente collegata alla direttiva sull' energia da fonti rinnovabili che prevede criteri di sostenibilità per la bioenergia applicati dalle autorità nazionali competenti o da sistemi di certificazione privati riconosciuti dalla Commissione europea.

 

Il quadro nazionale

Specifiche misure per aumentare l'assorbimento di carbonio nel settore agricolo sono state introdotte con l'articolo 45, commi da 2-quater a 2-octies del  D.L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023.

Con tale provvedimento, è stato istituito presso il CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale; i crediti in questione sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative all'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al  D.M. Ambiente 1 aprile 2008.

Si ricorda che l'articolo 3 dello stesso D.M. 1° aprile 2008 include l'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC), quale strumento permanente di monitoraggio delle foreste e parte integrante del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali. Tale inventario, come evidenziato nel sito internet del CREA è un'indagine campionaria periodica finalizzata alla conoscenza della qualità e quantità delle risorse forestali del Paese, fonte di statistiche forestali a livello nazionale e regionale. INFC è uno strumento di monitoraggio che produce conoscenza concreta a supporto della politica forestale e ambientale realizzato dall'Arma dei Carabinieri tramite il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari in collaborazione con partner scientifico il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi per l'economia agraria) e il contributo dei Corpi Forestali delle Regioni e Province Autonome

I crediti regolamentati dal D.L. n. 13/2023:

non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). partire da progetti di carattere volontario. Per quanto riguarda il succitato CORSIA, uno schema internazionale di regolazione delle emissioni di CO2 derivanti dall'Aviazione Civile previsto dalla Risoluzione ICAO A39-3 adottata dalla 39a Assemblea Generale nel 2016;

- pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal successivo comma 2-sexies, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati secondo le modalità stabilite dalle linee guida , su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimentorimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore.

Le linee guida - adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto interministeriale (MASAF e MASE) previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – sono volte a:

  •          individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater (Istituzione del registro dei crediti di carbonio) e 2-quinques (esclusione dei crediti dal mercato EU-ETS e dal mercato CORSIA);
  •          definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema.

Inoltre, le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che prevede le linee guida di cui al presente comma.

Con Decreto 15 ottobre 2025 del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica è stata quindi prevista l'adozione delle linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale - Sezione forestale.

Nell'approvare le citate linee guida esso ne fissa gli obiettivi:

  • promuovere un mercato volontario del carbonio basato   su standard rigorosi, trasparenti   e   verificabili, mediante   la valorizzazione di pratiche di gestione   agricola   e   forestale sostenibili realizzate per incrementare l'assorbimento di carbonio e con l'assunzione di impegni aggiuntivi rispetto agli   obblighi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia;
  • incentivare il sequestro del carbonio atmosferico nei suoli agricoli e nei sistemi forestali e incrementarne lo stoccaggio, attraverso la produzione di prodotti legnosi di lunga durata e l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti legnosi;
  • promuovere gli investimenti in crediti generati dal settore agricolo e forestale in Italia, certificati e registrati secondo regole certe e riconosciute dalle autorità pubbliche al fine di garantire la disponibilità di titoli   di   elevata   integrità ambientale;
  • favorire la partecipazione di investitori   privati   nella realizzazione di progetti che, incrementando lo stoccaggio di CO2, garantiscano, al contempo, il mantenimento   di   altri   servizi ecosistemici per una sostenibilità concreta e durevole a beneficio dell'intera collettività;
  • compensare le emissioni di CO2 causate da eventi naturali sempre più estremi (quali incendi, tempeste di vento, ecc.) e dalla perdita di fertilità dei suoli agricoli.

Si prevede che il «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» sia articolato in due sezioni, «Agricola» e «Forestale» e si configuri quale piattaforma on-line ad accesso e consultazione pubblica in grado di fornire informazioni e aggiornamenti sul   mercato volontario dei crediti di carbonio generati dal Settore agricolo e forestale nazionale.

Le procedure necessarie alla  registrazione  dei VCC nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario», sono gestite dal CREA che  assicura  l'interazione  del  Registro  con  il «Sistema informativo agricolo nazionale» (SIAN), l' «Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura» (AGEA), i «Sistemi  informativi  forestali regionali», i «Registri pubblici dei crediti di carbonio locali»,  il «Registro nazionale dei serbatoi di carbonio  agroforestali»  gestito dall'ISPRA, il «Sistema informativo nazionale delle foreste  e  delle filiere forestali» (Sino) e la «Carta forestale d'Italia», al  fine di garantire la  sistematicità  e  la  coerenza  delle  informazioni territoriali  e  produttive  disponibili   nei   differenti   sistemi informativi, nonché' la georeferenziazione dei progetti.

Ai fini dell'iscrizione nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» e del loro utilizzo nel mercato volontario, i crediti di carbonio generati dal settore agricolo e forestale devono:

  • essere generati tramite la realizzazione di un progetto, da svilupparsi sul territorio nazionale, che preveda per il settore agricolo e forestale l'assunzione di pratiche colturali e impegni salvo-ambientali addizionali rispetto alla baseline di riferimento, e in considerazione delle peculiarità territoriali e   differenze ecosistemiche in cui operano le aziende agricole e le imprese forestali;
  • essere quantificati con metodologie credibili, trasparenti e condivise in linea con le disposizioni previste dalle Guidelines for national green house gas inventories (IPCC, 2006, Vol.  4)  con i criteri Quantification, Additionality and baseline, Long-term storage and sustenability (QU.A.L.ITY), e con ogni altro criterio atto a garantire la quantificazione, l'addizionalità rispetto agli scenari di riferimento, lo stoccaggio a lungo termine e la sostenibilità;
  • essere   certificati   da   un   organismo   indipendente    di certificazione esterno (OCE) riconosciuto dall'autorità nazionale di accreditamento (ACCREDIA) e abilitato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • essere venduti nel rispetto delle disposizioni dell'accordo di vendita, che definisce le modalità di pagamento del credito e della fornitura del servizio generato;
  • esaurire il proprio valore al momento dell'acquisto   con l'iscrizione nel «Registro nazionale dei crediti   di   carbonio volontario» e non essere quindi più rivendibili a terzi;
  • non essere venduti ad acquirenti esteri e ad altri Stati;
  • avere un impatto neutro, o positivo, sulla sostenibilità ambientale ed economica, nel rispetto delle   disposizioni   del regolamento (UE) n. 2021/2139.

Le linee guida definiscono quindi un quadro di dettaglio, entro questi principi e ferme restando le competenze regionali, di regolamentazione per i crediti relativi alla Sezione forestale

Normativa internazionale

Per completare il quadro normativo si ricorda la presenza di due standard volontari, ICVCM e VCMI, regole tecniche definite a livello internazionale da fonti non governative per alzare l'integrità del mercato volontario. Non sostituiscono le regole dei mercati obbligatori (EU-ETS, Art. 6), ma si allineano agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Per evitare greenwashing e rendere i crediti più garantiti ci si affida a due "bussole" complementari:

  • ICVCM – Core Carbon Principles (CCP) volta a tutelare la qualità del credito. L'Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) definisce un livello minimo di qualità per i crediti, tramite 10 Core Carbon Principles (CCP) (addizionalità, misurazione robusta, niente doppio conteggio, tutele sociali/ambientali, ecc.). I programmi che rispettano le regole ICVCM diventano "CCP-Eligible"; solo i crediti di categorie metodologiche approvate possono poi portare l'etichetta "CCP-Approved" (tag). In breve: ICVCM dice quali crediti possono essere considerati "ad alta integrità".
  • VCMI – Claims Code volta a tutelare la qualità della dichiarazione dell'azienda. La Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) stabilisce quando e come un'azienda può dichiarare l'uso di crediti, solo dopo aver fissato obiettivi seri, ridotto le proprie emissioni e comunicato in modo trasparente. Le dichiarazioni ammesse sono a tre livelli – Silver, Gold, Platinum – in base alla quota di emissioni residue coperta con crediti di alta qualità e al rispetto di criteri fondamentali (obiettivi e progressi, disclosure, governance, assurance indipendente). In breve: VCMI dice come comunicare correttamente l'uso dei crediti.
ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025
 
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